Tipologia: Accordo
Data firma: 30 ottobre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Belluno
Sommario:
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Art. 1 Oggetto del contratto |
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Art. 8 Previdenza complementare |
Verbale di accordo
Il giorno 30 ottobre 2024, tra la Confagricoltura di Belluno, la Federazione Provinciale Coldiretti di Belluno, la Confederazione Italiana Agricoltori di Belluno e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil, la Uila-Uil, è stato stipulato il seguente accordo relativo al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaisti che della provincia di Belluno.
Il presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.
Art. 1 Oggetto del contratto
L’art. 1 del CCPL del 29 aprile 2021 è così sostituito:
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Belluno è complementare al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti in vigore per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 firmato in data 23 maggio 2022.
Art. 4 Orario di lavoro
Il 2° comma dell’art. 12 del CCPL del 29 aprile 2021, riguardante l'orario di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, è così sostituito:
Nelle imprese ove sia possibile, sarà, ricercata tra i lavoratori e i datori di lavoro la distribuzione dell’orario settimanale di lavoro in cinque giorni, fatte salve le particolari esigenze aziendali.
Art. 9 Protocollo alpeggio
Viene stabilito di modificare la parte del CCPL del 29 aprile 2021 - Protocollo Aggiuntivo Alpeggio -, in particolare vengono tolti i punti relativi al Riposo settimanale e alla Retribuzione con eccezione del 3° comma.
Art. 10 Accordo Sindacale
Le parti si impegnano a dare attuazione quanto prima alla modifica dell’art. 3 dell’accordo sindacale allegato al CCPL della provincia di Belluno, in merito alla gestione dell’Ente Bilaterale, come riportato nell'impegno a verbale (che sarà pertanto soppresso) di cui all’art. 31 del suddetto contratto.
Art. 12 RLST
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a ricercare la possibilità di attivazione del servizio di RLST sul territorio bellunese eventualmente attraverso l'attivazione di convenzioni con altri Enti.
