Tipologia: Accordo
Data firma: 30 ottobre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Belluno

Sommario:

 

Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Durata ed efficacia del contratto
Art. 3 Classificazione del personale
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Retribuzione
Art. 6
Art. 7 Permessi

 

Art. 8 Previdenza complementare
Art. 9 Protocollo alpeggio
Art. 10 Accordo Sindacale
Art. 11 Ferie solidali
Art. 12 RLST
Art. 13 Stampa del contratto


Verbale di accordo

Il giorno 30 ottobre 2024, tra la Confagricoltura di Belluno, la Federazione Provinciale Coldiretti di Belluno, la Confederazione Italiana Agricoltori di Belluno e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil, la Uila-Uil, è stato stipulato il seguente accordo relativo al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaisti che della provincia di Belluno.
Il presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.

Art. 1 Oggetto del contratto
L’art. 1 del CCPL del 29 aprile 2021 è così sostituito:
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Belluno è complementare al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti in vigore per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 firmato in data 23 maggio 2022.

Art. 4 Orario di lavoro
Il 2° comma dell’art. 12 del CCPL del 29 aprile 2021, riguardante l'orario di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, è così sostituito:
Nelle imprese ove sia possibile, sarà, ricercata tra i lavoratori e i datori di lavoro la distribuzione dell’orario settimanale di lavoro in cinque giorni, fatte salve le particolari esigenze aziendali.

Art. 9 Protocollo alpeggio
Viene stabilito di modificare la parte del CCPL del 29 aprile 2021 - Protocollo Aggiuntivo Alpeggio -, in particolare vengono tolti i punti relativi al Riposo settimanale e alla Retribuzione con eccezione del 3° comma.

Art. 10 Accordo Sindacale
Le parti si impegnano a dare attuazione quanto prima alla modifica dell’art. 3 dell’accordo sindacale allegato al CCPL della provincia di Belluno, in merito alla gestione dell’Ente Bilaterale, come riportato nell'impegno a verbale (che sarà pertanto soppresso) di cui all’art. 31 del suddetto contratto.

Art. 12 RLST
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a ricercare la possibilità di attivazione del servizio di RLST sul territorio bellunese eventualmente attraverso l'attivazione di convenzioni con altri Enti.