Categoria: Normativa regionale
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DECRETO 21 luglio 2010.
Costituzione dell'ufficio operativo del comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.P.Reg. 14 gennaio 2009 e del decreto n. 2486 del 5 novembre 2009.

(B.U.R. Sicilia 27 agosto 2010, n. 38)

L'ASSESSORE PER LA SALUTE


Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 11 maggio 2000 "Piano sanitario regionale 2000/2002";
Vista la circolare n. 1045 del 21 marzo 2001 dell'Assessorato regionale della sanità, relativa all'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali;
Visto l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, concernente "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", che all'art. 2, comma 1, istituisce l'ufficio operativo, per la pianificazione delle attività, all'interno del comitato regionale di coordinamento;
Visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che, all'art. 7, prevede che presso ogni regione operi il comitato regionale di coordinamento, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi;
Visto il D.P.Reg. 14 gennaio 2009 "Ricostituzione del comitato regionale di coordinamento, in materia di sicu-rezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.P.C.M 21 dicembre 2007";
Vista la legge regionale n. 5 del 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 2486 del 5 novembre 2009, concernente: "Composizione del comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che all'art. 3 prevede l'istituzione di un ufficio operativo, con funzioni e compiti di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, e di organismi provinciali, con sede presso i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP., con il compito di attuare i piani operativi definiti dall'ufficio operativo;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 del D. P. Reg. 14 gennaio 2009 e dell'art. 3 del decreto dell'Assessore per la sanità n. 2486 del 5 novembre 2009, è istituito l'ufficio operativo, con le funzioni ed i compiti attribuiti dal comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007.

Art. 2

L'ufficio operativo, ai sensi dell'art. 4 del D.P.Reg. Sicilia 14 gennaio 2009, è così composto:
1) il dirigente generale del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (A.S.O.E.), o suo delegato;
2) il dirigente responsabile del servizio 3-Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del dipartimento A.S.O.E., o suo delegato;
3) i responsabili dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) delle aziende sanitarie provinciali (AA.SS.PP.) della Regione Sicilia o loro delegati;
4) i responsabili dei servizi impiantistico ed antinfortunistico (SIA) delle AA.SS.PP. della Regione Sicilia, ove istituite, o loro delegati;
5) i responsabili delle unità operative di formazione degli SPRESAL, ove istituiti, o loro delegati;
6) il dirigente responsabile del servizio 4 - ispettorato regionale del lavoro, del dipartimento del lavoro, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, o suo delegato;
7) il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, o suo delegato;
8) i direttori dei dipartimenti territoriali di Palermo, Catania e Messina dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), o loro delegati;
9) il direttore regionale dell'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o suo delegato;
10) il direttore regionale dell'istituto nazionale previdenza sociale (INPS) o suo delegato;
11) il direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
12) il direttore della sede compartimentale di Palermo dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) o suo delegato;
13) il direttore generale dell'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) o suo delegato;
14) il direttore del laboratorio di sanità pubblica (L.S.P.) dell'ASP di Palermo o suo delegato.
Il dirigente generale del dipartimento A.S.O.E. presiede l'ufficio operativo; in caso di impedimento o di assenza, l'ufficio operativo sarà presieduto dal dirigente responsabile del servizio 3 "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi" del dipartimento A.S.O.E.

Art. 3

L'ufficio operativo provvederà a definire i piani operativi di vigilanza, di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato D.P.C.M. 21 dicembre 2007, individuando: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati.
L'ufficio operativo:
- potrà avvalersi di figure professionali di altre amministrazioni ed istituzioni od enti pubblici, ove necessario, per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- potrà organizzarsi in gruppi di lavoro ristretti per l'approfondimento di tematiche specifiche o di comparto produttivo ed in relazione ad esigenze di prevenzione riferite a particolari ambiti territoriali;
- ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, potrà costituire nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza, avvalendosi di componenti dell'ufficio stesso o di altre figure professionali, ritenute necessarie.
L 'ufficio operativo deve produrre apposita relazione, con periodicità semestrale, al comitato regionale di coordinamento con particolare riguardo all'attività svolta ed agli obiettivi raggiunti, anche al fine di comunicare i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4

Per i componenti e/o partecipanti alle sedute dell'ufficio operativo non è previsto alcun compenso economico, in quanto operanti nelle vesti istituzionali di rappresentanti delle rispettive amministrazioni.

Art. 5

Le funzioni di supporto operativo e di segreteria dell'ufficio operativo saranno svolte da personale del servizio 3° - "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", del dipartimento A.S.O.E.


Art. 6
Ai sensi dell'art. 6 del D.P. Reg. 14 gennaio 2009 e dell'art. 3 del decreto dell'Assessore per la sanità n. 2486 del 5 novembre 2009, i direttori generali delle AA.SS.PP. provvederanno alla delibera di istituzione degli organismi pro-vinciali, istituiti presso il dipartimento di prevenzione medica di ciascuna A.S.P., trasmettendo copia della suddetta delibera al competente servizio 3 del dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato regionale della salute.
Le funzioni di supporto operativo e tecnico-organizzativo nonché di segreteria saranno svolte dal personale dei rispettivi dipartimenti di prevenzione medica delle AA.SS.PP.

Art. 7

Gli organismi provinciali sono chiamati ad attuare, nei rispettivi territori provinciali, indirizzi, piani e progetti emanati dal comitato regionale di coordinamento e dall'ufficio operativo.

Il presidente dell'organismo provinciale comunica preventivamente al dipartimento A.S.O.E. - servizio 3-tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la data e l'ordine del giorno di ogni convocazione. Il dirigente del servizio 3 o suo delegato potrà partecipare alle sedute del suddetto organismo anche al fine di garantire la necessaria uniformità di azioni sul territorio regionale.
Gli organismi provinciali devono produrre apposita relazione, con periodicità semestrale, al comitato regionale di coordinamento, con particolare riguardo all'attività svolta ed agli obiettivi raggiunti, anche al fine di comunicare i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8

Il comitato di coordinamento regionale provvederà a monitorare le attività svolte dall'ufficio operativo e dagli organismi provinciali, per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I.

Palermo, 21 luglio 2010.

RUSSO

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