Tipologia: Accordo
Data firma: 23 luglio 2013
Parti: Associazione Industriali, Confartigianato, Appia-Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Belluno
Fonte: cassaedilebl.it


Sommario:


Verbale di accordo

Il giorno 23.07.2013, in Belluno, presso la sede dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, si sono incontrati: la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno, […], la Categoria Edilizia di Confartigianato Imprese Belluno […], l’Unione Costruzioni Appia Cna di Belluno […] ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno, Feneal-Uil, di Belluno […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione ed Affini, Filca-Cisl, di Belluno-Treviso […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive, Fillea-Cgil, di Belluno […]
Tra le predette Parti, dopo ampia discussione a fronte della straordinarietà della fase congiunturale che sta attraversando il settore delle costruzioni come evidenziato dall’andamento dell’occupazione nel settore in provincia di Belluno, nell’ottica di confermare lo spirito di collaborazione tra le parti sociali della provincia di Belluno già sancito dall’accordo del 12 giugno 2003, qui richiamato e rinnovato con la presente, maestranze e delle imprese edili bellunesi industriali ed artigiane, aderenti alla Cassa Edile Provinciale, si conviene quanto segue:
A. Istituzione “Fondo cofinanziamento formazione sicurezza obbligatoria”
B. Modifica aliquota “Fondo Prestazioni Aggiuntive Ammortizzatori Sociali per Apprendisti”
C. Modifica aliquota “Fondo Gestione, attività e progetti degli Organismi Bilaterali”
D. Modifica Temporanea aliquota “Fondo Vestiario”
E. Modifica Temporanea aliquota “Fondo Osservatorio”
F. Cinquantennale Fondazione Cassa Edile
G. Assetto contributivo della Cassa Edile di Belluno

A) Istituzione “Fondo cofinanziamento formazione sicurezza obbligatoria”
A partire dal 1 ottobre 2013, in via sperimentale sino al 30 settembre 2016 viene istituita, una nuova prestazione finalizzata ad innalzare il livello di formazione e la sicurezza delle maestranze edili dipendenti delle imprese artigiane ed industriali bellunesi, iscritte in cassa edile di Belluno, attraverso le attività promosse dagli enti bilaterali e formativi già esistenti ed attivi in provincia di Belluno, delle parti firmatarie del presente accordo, fra i quali risulti in essere un protocollo d’intesa che preveda quale condizione all’erogazione dei contributi, che vi sia un’uniformità nei costi e nei programmi formativi per i medesimi percorsi.
Il “Fondo cofinanziamento formazione sicurezza obbligatoria” sarà quindi alimentato dal 1 ottobre 2013 da una contribuzione pari allo 0,25 a valere sul monte salari complessivi a totale carico dell’impresa. Il “Fondo cofinanziamento formazione sicurezza obbligatoria” come sopra costituito avrà una durata di 3 anni sino al 30 settembre 2016 ed esaurita la sua funzione, congiuntamente all’aliquota che lo alimenta cesserà; prima di tale data sarà in ogni caso fatta una verifica, di comune accordo tra le parti, sull’opportunità di prolungare il Fondo e la relativa aliquota. Le parti si ritroveranno entro il mese di settembre 2016 per valutare di comune accordo ove destinare l’eventuale residuo del Fondo al 30 settembre 2016.
Entro il mese di dicembre di ogni anno la Cassa Edile erogherà agli enti bilaterali e formativi che avranno sottoscritto il protocollo d’intesa sopracitato, a fronte di una rendicontazione della attività svolta che sarà oggetto di valutazione di apposita commissione allo scopo costituita in seno alla cassa edile, un “contributo” fino ad un massimo di 100€ euro annui per operaio di imprese iscritte alla cassa edile di Belluno che abbia frequentato nell'anno un corso obbligatorio relativo alla sicurezza presso gli stessi centri di formazione. Ai fini dell’accesso al contributo l’impresa deve essere in regola con i contributi in cassa edile al momento dell’erogazione, e deve essere iscritta alla cassa edile di Belluno da almeno 1 anno alla data del corso.
Dopo il primo anno le parti sociali si ritroveranno per verificare la congruenza fra quanto accantonato e quanto erogato ed eventualmente provvederanno a rimodulare gli importo unitari annui per partecipante per l’annualità successiva e/o a definire le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo, nell’invarianza dei costi a carico impresa.


B) Modifica aliquota “Fondo prestazioni aggiuntive ammortizzatori sociali per apprendisti”
A partire dal 1 ottobre 2013 l’aliquota che alimenta il “Fondo Prestazioni Aggiuntive Ammortizzatori Sociali per Apprendisti” sarà dello 0,15% a valere sul monte salari complessivo. 

C) Modifica aliquota “Fondo gestione, attività e progetti degli organismi bilaterali”
A partire dal 1 ottobre 2013 l’aliquota che alimenta il “Fondo Gestione, attività e progetti degli Organismi Bilaterali” sarà dello 0,15% a valere sul monte salari complessivo.

D) Modifica temporanea aliquota “Contributo vestiario”
A partire dal 1 ottobre 2013, e sino al 30 settembre 2016 viene modificato il contributo vestiario con un aliquota pari allo 0,25 a valere sul monte salari complessivo. L’aliquota che alimenta il fondo vestiario dal 1 ottobre 2016 tornerà a valere 0,30 sul monte salari complessivo; in ogni caso prima che ciò avvenga sarà fatta una verifica, di comune accordo tra le parti, sull’opportunità di mantenere o modificare l’aliquota.
 

E)  Modifica temporanea aliquota “Fondo Osservatorio”
A partire dal 1 ottobre 2013, e sino al 30 settembre 2016 viene modificato il contributo Osservatorio con un aliquota pari allo 0,15 a valere sul monte salari complessivo. L’aliquota che alimenta il fondo Osservatorio dal 1 ottobre 2016 tornerà a valere 0,20 sul monte salari complessivo; in ogni caso prima che ciò avvenga sarà fatta una verifica, di comune accordo tra le parti, sull’opportunità di mantenere o modificare l’aliquota.

F) Cinquantennale Fondazione Cassa Edile
In occasione del cinquantennale della fondazione della Cassa Edile di Belluno a valere sulle riserve del Fondo Vestiario sarà distribuito un capo imbottito invernale a favore di tutti gli operai iscritti in cassa edile. Le modalità di erogazione e le caratteristiche tecniche dell’indumento invernale saranno stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

G) Assetto contributivo della Cassa Edile di Belluno
Alla luce delle modifiche introdotte dal presente accordo, le Parti convengono che a decorrere dal 1 ottobre 2013 l’assetto contributivo a favore della Cassa Edile di Belluno risulti così distribuito:
1) 2,52 Contributo Cassa Edile;
2) 0,15 Contributo c/datore di lavoro Gestione Cassa Edile;
3) 5,10 Contributo Anzianità Professionale Edile (APE);
4) 0,25 Contributo Vestiario;
5) 0,15 Contributo Osservatorio;
6) 1,52 Quote di Adesione Contrattuale (provinciale + nazionale) di cui 0,65 carico Impresa e 0,87 carico dipendente;
7) 0,10 Contributo Salute del Lavoratore;
8) 1,00 Contributo Formazione professionale (C.F.P.M.E.);
9) 0,30 Contributo Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.)
10) 0,15 Contributo Fondo Gestione, attività e progetti degli Organismi Bilaterali, a totale carico dell’impresa;
11) 0,15 Contributo Fondo Prestazioni Aggiuntive Ammortizzatori Sociali per Apprendisti;
12) 0,10 Contributo Fondo Lavori Pesanti ed Usuranti, a totale carico dell’impresa
13) 0,25 Contributo Fondo Cofinanziamento Formazione Sicurezza Obbligatoria
È fatto salvo in ogni caso quanto stabilito da precedenti accordi in merito a durata, utilizzo e finalità dei sopraccitati fondi e relative aliquote che non siano stati oggetti di specifiche modifiche nel presente accordo.
Le quote contributive a carico di impresa e di dipendenti rimangono disciplinate secondo le modalità previste negli accordi istitutivi e s.m.i.
In totale i contributi obbligatori da versare in cassa Edile ammontano all’11,74% di cui 10,45% è la quota contributiva dell’impresa e 1,29% è la quota contributiva del dipendente.
Le parti dichiarano che ai fini della valutazione sui bilanci della cassa edile, gli effetti di tale accordo non devono considerarsi come “involutivi” in quanto eventuali disavanzi dipendono dalla volontà delle Parti di ridurre le aliquote di Fondi specifici a favore della costituzione del nuovo Fondo Sicurezza in Formazione.
Il presente accordo produce effetto dalle date specificatamente indicate nei singoli punti sopracitati.
Fatto, letto e sottoscritto.