Tipologia: Accordo regionale
Data firma: 15 giugno 2012
Validità: 31.05.2015
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Artigianato, Trasporto persone, Veneto
Fonte: ebav.it


Sommario:

 

Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Applicazione della clausola sociale
Art. 3. Trattamento economico e normativo
Art. 4. Diritti sindacali
Art. 5. Classificazione del personale
Art. 6. Percorso di adeguamento salariale
Art. 7. Tredicesima mensilità
Art. 7 bis. Quattordicesima mensilità
Art. 8. Orario di lavoro
Art. 9. Orario di lavoro e modalità di computo della prestazione lavorativa per il personale discontinuo (conducenti di autobus e personale viaggiante)
Art. 10. Orario di lavoro plurimensile
Art. 11. Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 12. Ferie

 

Art. 13. Permessi
Art. 14. SPRAV
Art. 15. Lavoro a part time
Art. 16. Contratti a termine
Art. 17. Apprendistato
Art. 18. Previdenza complementare
Art. 19. Normativa sul ritiro patente
Art. 20. EBAV secondo livello: contribuzioni a carico imprese e lavoratori
Art. 20. Sicurezza
Art. 21. Procedura per l’attivazione dei satellitari
Art. 22. Indennità di trasferta
Art. 24 durata dell’accordo
Art. 25. Clausola di dissolvenza
Art. 26. Clausola finale


Accordo regionale di lavoro per l’armonizzazione dei trattamenti in essere dei dipendenti delle imprese artigiane del settore trasporto persone del Veneto

Il giorno 15 giugno 2012 presso la sede della Confartigianato Imprese del Veneto sita in Marghera Venezia, tra la Confartigianato Imprese del Veneto […], la Cna del Veneto […], la Casartigiani Veneto […] e la Filt Cgil […], la Fit Cisl […], la Uiltrasporti Uil […], è stata raggiunta la presente intesa
Le parti
• hanno ritenuto opportuno negoziare una disciplina valida per dipendenti del settore in attesa di una specifica contrattazione collettiva nazionale del settore artigiano allo scopo di superare ambiguità applicative ed interpretative ed al fine di riconoscere un trattamento omogeneo per le imprese venete, visto le diverse applicazioni contrattuali in essere;
• hanno valutato positivamente l’esperienza della bilateralità veneta (EBAV) e ritenuto indispensabile attivare un fondo di secondo livello della categoria con u gestione demandata al fondo categoriale trasporti;
Sulla base delle premesse soprarichiamate hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Campo di applicazione
La presente regolamentazione sì applica ai dipendenti dalle imprese artigiane e dei consorzi dei seguenti settori: Servizi pubblici di linea in concessione (fermo restando l’applicazione del successivo punto 2) ; trasporto persone con autobus ed autocorriere; servizi postali; servizi trasporto merci lagunari; servizi trasporto persone lagunari ed acque interne; espurgo pozzi neri e nettezza urbana, attività di autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato,

Art. 2. Applicazione della clausola sociale
Le parti, con la presente intesa, non intendono modificare od incidere sulle disposizioni regionali o locali che contemplano l’applicazione del contratto collettivo nazionale di settore quale condizione per l’assegnazione diretta o indiretta di linee di trasporto pubblico in concessione.

Art. 4. Diritti sindacali
Si richiama a tutti gli effetti l’intesa tecnica del 22 luglio 1988 recepita integralmente dall’accordo interconfederale regionale del 21 dicembre 1989, ivi compreso il giudizio espresso a livello interconfederale regionale sul diritto di affissione.

Art. 8. Orario di lavoro
La durata contrattuale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro contrattuale, come sopra definito, potrà essere distribuito in sei giornate ovvero in cinque giornate in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda.
Ferma restando l'osservanza delle disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo, previsti dai Regolamenti Europei (CE), l’orario di lavoro normale per i conducenti di autobus e per il personale viaggiante, viene fissato, ai soli fini contrattuali, in 40 ore settimanali, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9, ragguagliate nell'arco della durata mensile dell'erario di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.
Le eventuali ore che eccedono le 40 settimanali, andranno a compensare nel mese l’eventuale prestazione lavorativa nelle settimane con orario inferiore alle 40.
Le ore lavorate mensili eccedenti le 173 ore, saranno accantonate e per tali ore, verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa, la sola maggiorazione del 5%. Qualora nel mese successivo risultasse una prestazione inferiore a 173 ore, la quantità di ore necessaria per raggiungere l'orario mensile verrà recuperata utilizzando le ore accantonate il mese precedente o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando istituti contrattuali differiti.
Nel caso in cui non avvenisse tale recupero, saranno erogate al dipendente le ore non utilizzate ovvero parzialmente non utilizzate, unitamente alla parte di maggiorazione dello straordinario, non corrisposta il mese precedente.
L’azienda che, a fronte di specifiche esigenze tecnico-organizzative, intendesse fare ricorso a regimi di orario di lavoro plurimensili su base annuale, inoltrerà specifica richiesta allo SPRAV per ottenere la relativa registrazione, come previsto all’art. 10.
Le parti stabiliscono che l’autista non è considerato come trasfertista in quanto la sua attività si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo al termine della prestazione lavorativa.

Art. 9. Orario di lavoro e modalità di computo della prestazione lavorativa per il personale discontinuo (conducenti di autobus e personale viaggiante)
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai conducenti di autobus e personale viaggiante la cui tipologia di lavoro si caratterizza per la discontinuità della prestazione lavorativa (con tempi di presenza a disposizione che non coincidono con l’orario di lavoro effettivo), così come definita dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692.
Ai suddetti lavoratori si applicano le norme contenute nell’art. 8 con la particolarità che nella compensazione ivi definita andranno comprese anche le quote orarie aggiuntive per i servizi extraurbani con impegno continuativo su più giorni di cui al successivo punto 9.2. del presente articolo.
9.1. Tenuto conto della particolare tipologia del servizio prestato dagli autisti, nell’ambito dell’impegno giornaliero che comporti trasferte fino a 15 ore si prevede che:
a) si computano come orario di lavoro effettivo:
i periodi di guida, i tempi per le operazioni di manutenzione e pulizia del mezzo, rifornimento e gli altri tempi in cui è richiesta la prestazione effettiva di lavoro (ad es. operazioni di sistemazione in sicurezza dei bagagli ecc.); l’attività di controllo salita e discesa passeggeri ed altre cause previste dall’art. 3 del D. Lgs. 234/07.
b) si considerano esclusi dall’orario di lavoro:
• i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un’ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
• i riposi intermedi come previsti dalla normativa di legge
c) si computano parzialmente come orario di lavoro, una volta rilevati i periodi di lavoro effettivo di cui alla precedente lettera a) ed esclusi i periodi di cui alla precedente lettera b), tutti i rimanenti periodi di tempo nei quali ii lavoratore, (pur essendo a disposizione), non lavora effettivamente. Tali rimanenti periodi saranno computati nei limiti del 20% qualora trascorsi nella provincia ove ha la sede l’azienda, ovvero del 35% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove ha le sede l’azienda.
Sono sempre considerati in ragione del 35% della loro durata:
d) il tempo trascorso in viaggio, per treno, per aereo, per nave od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore
e) il tempo di attesa del proprio turno di guida nell’autobus guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo.
I limiti percentuali del 20% e del 35% sono elevati rispettivamente al 30% ed al 60% quando i periodi orari sopra decritti siano trascorsi nell’ambito di una giornata festiva.
9.2. Nell’ambito dei servizi extraurbani con impegno giornaliero superiore alle 15 ore di trasferta ovvero continuativo su più giorni, in sostituzione di quanto stabilito ai precedenti punti a), b) e c), fermo restando quando previsto all’art. 8 (Orario di lavoro) del presente accordo, a totale compenso dell’attività lavorativa, comprese eventuali prestazioni eccedenti l’orario di lavoro contrattuale, verrà applicato il seguente trattamento. L’orario giornaliero di lavoro per tutti i giorni di impegno superiore alle 15 ore di assenza compreso il primo e l’ultimo, sarà convenzionalmente considerato di 8 ore. Inoltre, per ogni giornata di assenza oltre le 15 ore saranno riconosciute 2 quote orarie aggiuntive; per ogni giornata di assenza con impegno continuativo su più giorni saranno riconosciute 3 quote orarie.
Le quote aggiuntive sopraindicate sono rispettivamente pari a 3 e 4 nel caso di giornata festiva.
Le quote orarie aggiuntive sopra indicate concorreranno al raggiungimento dell'orario di lavoro mensile (173 ore).

Art. 10. Orario di lavoro plurimensile
Come previsto all'art. 8, l’azienda che intenda fare ricorso a regimi di orario di lavoro plurimensile su base annuale a fronte di specifiche esigenze tecnico-organizzative, inoltrerà specifica richiesta allo SPRAV per ottenere la relativa registrazione.
La comunicazione allo SPRAV, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell'impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti a cui si applica tale modalità di compensazione di orario, e la data di decorrenza dell'erario plurimensile. Qualora si ampli o diminuisca il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l’azienda provvederà ad inviare la specifica comunicazione integrativa.
Una volta ultimato l’esame da parte dello SPRAV, sarà data debita comunicazione all’impresa. Resta inteso che l’impresa potrà adottare tale regime d’orario una volta ricevuta la comunicazione dalla Commissione.
Dal punto di vista operativo, la realizzazione della compensazione su base annua avverrà con i meccanismi previsti all'art. 8 tenendo conto che accantonamento e compensazione potranno avvenire per un arco temporale di 12 mesi.
Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza dei dodici mesi con l’applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, unitamente alla parte di maggiorazione dello straordinario non corrisposta nei mesi precedenti.
Tale corresponsione potrà, se del caso qualora sussistano le condizioni, avvalersi dei benefici previsti dall’art. 22 comma 6 della L. 183/2011, così come previsto dall'art 22 comma 6 legge 12 novembre 2011 n.183 (legge di stabilità 2012) e successive modifiche ed integrazioni in materia di imposta agevolata nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in quel momento applicabile, dalle indicazioni ministeriali e dell’agenzia delle entrate
La durata dell’autorizzazione è triennale.
L’adozione del regime di orario nulla modifica in merito al calcolo degli istituti retributivi differiti ed indiretti che continueranno ad essere calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.
Potranno essere definite da parte dello SPRAV modalità di verifica dell’utilizzo della compensazione su base annuale.

Art. 11. Lavoro straordinario, festivo, notturno
Personale non viaggiante
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario normale di cui al precedente art 8.
Le ore straordinarie non possono comunque superare le 12 ore settimanali; nel caso di eventuale superamento di quest'ultimo limite, il numero totale delle ore di lavoro straordinario non deve superare le 72 ore nell'arco di 9 settimane consecutive. È previsto un limite al lavoro straordinario di 250 ore annue "pro capite" 
Si considera lavoro festivo quello eseguito nella giornata di riposo settimanale o negli altri giorni festivi o nei giorni di riposo compensativo.
[…]
Personale viaggiante
[…]
Il computo dell’orario del personale viaggiante previsto al precedente art. 8 ed il trattamento di trasferta previsto dal successivo art. 22 compensano per tale personale l’eventuale attività svolta entro le 40 ore in orario notturno, nelle giornate festive o nella domenica con riposo compensativo.

Art. 17. Apprendistato
Agli apprendisti assunti a decorrere dalla data di firma del presente accordo sarà applicata la normativa derivante dal CCNL Trasporto Merci 21 gennaio 2011 e dall’Accordo collettivo nazionale del 24 aprile 2012.
Per quanto riguarda ai profili formativi, in attesa di una definizione degli stessi, le parti convengono di prendere a riferimento per il piano formativo individuale il catalogo dell’offerta formativa della Regione Veneto, previsto dalla DGR 1967 del 25 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, senza il riferimento al monte ore ivi previsto. Nel caso di figure professionali non previste nel suddetto catalogo l’azienda dovrà predisporre un apposito Piano Formativo Individuale, prendendo a riferimento i profili previsti dalla ISFOL.
Agli apprendisti in forza alla data di firma del presente accordo si continuerà ad applicare la normativa in atto.

Art. 20. EBAV secondo livello: contribuzioni a carico imprese e lavoratori
[…]
c) Fondo Ambiente e Sicurezza
Le parti convengono che il Comitato di Categoria nell’ambito delle sue competenze destini prioritariamente le risorse del Fondo categoriale a;
- abbattimento dei costi per accertamenti sanitari;
- sostegno alle imprese che, precedentemente esenti, devono approntare il documento di valutazione rischi; in tal caso l’erogazione sarà prevista solamente per le imprese che non hanno potuto beneficiare delle prestazioni di 1 livello.
[…]

Art 20. Sicurezza
Si rimanda a quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 15 marzo 2012.

Art. 26. Clausola finale
Per quanto non contenuto nel presente accordo saranno applicati i seguenti articoli contenuti nel CCNL Trasporto merci del 21 gennaio 2011 che si intendono ritrascritti in senso materiale e recettizio e non formale. L’eventuale rinnovo del contratto non verrà automaticamente trasposto e verrà discusso al momento del rinnovo del presente accordo:
Parte generale
- Art. 5 - periodo di prova
- Art. 15 - aumenti periodici di anzianità
- Art. 18 - assenze, permessi e congedo matrimoniale
- Art. 19 - permessi per gravi e documentati motivi familiari
- Art. 20 - diritto allo studio
- Art. 23 - tutela dei disabili
- Art. 24 - tutela etilisti
- Art. 25 - servizio militare
- Art. 27 - volontariato e permessi ai volontari di protezione civile
- Art. 32 - Diritti e doveri dei lavoratori
- Art. 34 - trattamento di fine rapporto 
- Art. 36 - cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione
- Art. 37 - cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda
- Art. 39 - controversie
- Art. 45 - molestie sessuali
- Art. 46 - mobbing
Parte Speciale - Sezione prima CCNL trasporto
- Art. 7 - malattia, infortunio, cure termali e tossicodipendenza
- Art. 8 - tutela della maternità
- Art. 9 - preavviso