Tipologia: CRL
Data firma: 13 maggio 2015
Validità: 13.05.2015 - 31.05.2018
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentare, Panificazione, Artigianato, Veneto
Fonte: ebav.it


Sommario:

 

Premessa
Parte comune
1) Ambito di applicazione
2) Decorrenza e durata
3) Clausola di premialità
4) Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale delle aziende dell’artigianato e delle piccole imprese del settore alimentazione e della panificazione
5) Formazione degli addetti del settore alimentaristi e panificatori
6) Formazione in materia di sicurezza
7) Conferma normativa precedenti CCRL
8) Assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.Veneto
9) Accantonamento annuo compensazione (banca ore)
10) Variabilità plurimensile dell’orario di lavoro
11) Contratto part time con orario sperimentale - PTOS
12) Durata massima orario di lavoro
13) Contratti a termine stagionali
14) Orario lavoro a tempo parziale

 

15) Fusione gestione EBAV di secondo livello alimentaristi e panificazione
16) Istituzione della commissione bilaterale di categoria
Parte aziende artigiane alimentazione

17) Contribuzione EBAV aziende artigiane
18) E.E.T. aziende artigiane settore alimentare
Parte alimentazione
Aziende non artigiane fino a 15 dipendenti

19) Contratto a tempo determinato
20) Retribuzione regionale
21) Contribuzione EBAV
22) Applicazione accordi interconfederali e di categoria del Veneto
23) Elemento economico di garanzia
Parte Panificazione
24) Contribuzione EBAV settore panificazione
25) E.E.T. settore panificazione
26) Autodichiarazione di conformità ex art. 3, DPCM 22.1.2013


Contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese della regione Veneto Settore alimentare artigiano, settori alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settori panificazione

Il giorno 13 Maggio 2015 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre Venezia si sono incontrate: la Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna del Veneto […], la Casartigiani del Veneto […] e Fai-Cisl […], Flai-Cgil […], Uila-Uil […]

Premessa:
• in data 19 novembre 2013 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area alimentazione - Panificazione;
• in data 10 dicembre 2013 è stato siglato al livello nazionale il Verbale di accordo integrativo dell’ipotesi di accordo del 19 novembre 2013
• i contratti regionali di settore del 18.02.2002 e del 04.07.2003 sono stati più volte prorogati;
• in data 23 dicembre 2013 a livello regionale sono stati siglati due verbali relativi alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che adottano il CCNL di settore del 19.11.2013 rispettivamente per quanto riguarda il sistema bilaterale veneto (EBAV) e il fondo sanitario integrativo regionale 
Le parti hanno convenuto quanto segue.

Parte comune
1) Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:
1. delle imprese artigiane del settore Alimentare;
2. delle imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti;
3. delle imprese del settore Panificazione indipendentemente dalla qualifica e dal numero di dipendenti
Conseguentemente all'ambito di applicazione il CCRL viene suddiviso in quattro sezioni
4. parte Comune; per tutti i settori del presente CCRL;
5. parte Alimentazione: riservata alle imprese artigiane del settore Alimentare
6. parte Non Artigiane: riservata alle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti settore Alimentare
7. parte Panificazione: riservata alle aziende del settore Panificazione

3) Clausola di premialità
Le parti confermano che gli istituti del presente accordo relativi a:
formazione in tema sicurezza
termine fruizione permessi individuali derivanti dalla collettiva;
orario lavoro - durata media settimanale;
banca ore
variabilità orario su base plurimensile;
contratto a tempo determinato;
• stagionalità;
• PTOS;
• erogazione sussidi assistenziali Ebav (limitatamente alle protesi e tickets)
potranno essere applicati esclusivamente nel caso in cui le imprese siano iscritte ed in regola sia con i versamenti all’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 22 aprile 2011 sia con i versamenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.Veneto.

4) Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale delle aziende dell’artigianato e delle piccole imprese del settore alimentazione e della panificazione
Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osservatorio regionale di categoria, come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco,
i compiti dell'Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano i settori, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti (es.: livelli occupazionali, sviluppo delle imprese).
Tali analisi serviranno per:
- definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
- verificare l’idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall’EBAV.
A tal fine le parti convengono di:
- ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell’Osservatorio Ebav e/o delle altre fonti indicate dalle parti.

6) Formazione in materia di sicurezza
Si richiama e si conferma quanto previsto dall’“accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell’accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori” siglato in data 15 marzo 2012.

7) Conferma normativa precedenti CCRL
Vengono confermate le normative contenute nei precedenti CCRL a meno che non siano modificate dalla presente intesa. In particolare si conferma per le aziende artigiane del settore alimentare l’istituto regionale evidenziato nel cedolino paga come IRR, con le condizioni e le modalità in vigore alla data di sigla del presente accordo regionale.

9) Accantonamento annuo compensazione (banca ore)
Fermo restando l’istituto della flessibilità, al fine di compensare normalmente brevi periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, le parti confermano l’“accantonamento annuo di compensazione” che comprende, oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui all’art. 28 del CCNL e le 16 ore di permessi retribuiti all’anno di cui all’art. 22 del CCNL, così come modificato dall’art. 11 .dell'accordo regionale di armonizzazione del 12 ottobre 1993:
• le quote orarie spettanti nell’anno per festività coincidenti con la domenica
• le quote orarie eventualmente spettanti nell’anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni;
Il monte ore così costituito nel corso dell’anno andrà utilizzato dall’azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore.
Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto dì lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

10) Variabilità plurimensile dell’orario di lavoro
Nell’ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l’utilizzo dell’ istituto della “flessibilità” previsto dal vigente contratto nazionale, e della Banca ore prevista dal presente CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale, a decorrere dal 1 giugno 2015 l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell’anno (od per un periodo inferiore all’anno), previo accordo tra ditta e dipendenti.
Tale gestione dell’orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
L’azienda che intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di “variabilità plurimensile” oltre i 6 mesi dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2), inviando una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.
La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell’orario è vincolata all’invio di tale comunicazione alla Commissione.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
Entro 30 gg da! ricevimento, l’Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell’avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l’azienda provvederà a operare la relativa integrazione.
Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un “conto individuale”
Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%
Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'erario contrattuale, la quantità. necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dai conto individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l’accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell’orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Al secondo mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della “variabilità plurimensile” con l’applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 23%.
Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.
Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 250 ore annue.
Le parti si incontreranno entro il 31 luglio 2015 per redigere il regolamento della Commissione Paritetica.
Vengono confermate fino a quando la commissione sarà operativa le norme previste sulla variabilità orario di lavoro previste dai precedenti CCRL.

12) Durata massima orario di lavoro
La durata massima dell'erario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.
Tale periodo potrà essere esteso a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un’intensificazione dell’attività lavorativa superiore ai due mesi, nei seguenti casi:
lancio di nuovi prodotti
attività non programmabili
attività non ricomprese nell’attività ordinaria
progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti sperimentazioni tecniche produttive organizzative calamità naturali
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
produzioni legate a mostre o eventi culturali
Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.
L’azienda che intenda prolungare il periodo oltre i 6 mesi dovrà inviare una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio
Settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su orario inferiore nel caso di part-time
La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell’orario è vincolata all’invio di tale comunicazione alla Commissione.

16) Istituzione della commissione bilaterale di categoria
Entro 60 giorni dalla firma del presente accordo, le parti si incontreranno per definire la costituzione ed il regolamento della Commissione Bilaterale di Categoria che avrà il compito di applicare le disposizioni demandate dalla contrattazione regionale. La commissione sarà costituita da 6 membri espressione delle parti firmatarie la presente intesa di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria. Al fine di garantire l’operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Saranno previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale.
La commissione ha sede presso l’Ebav che garantirà il supporto di segreteria operativa.

Parte aziende artigiane alimentazione
17) Contribuzione EBAV aziende artigiane

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori
Le parti convengono che dal 1 luglio 2015 le imprese verseranno € 9,00 per dipendente per dodici mensilità mentre i lavoratori verseranno € 2,00 per dodici mensilità così destinate.
Fondi                             Quota C/ Imprese         Quota C/ Lavoratori
[…]
Ambiente e sicurezza         0,77
[…]
Prestazioni per aziende e lavoratori
L’art. 17 ha previsto l'unificazione delle gestioni e dei servizi delle due categorie Alimentari e Panificazione a decorrere dal 1 gennaio 2015. Fermo restando quanto definito al punto 15.2 che precede, si conviene quanto segue:
[…]
b) Fondo Ambiente e Sicurezza
Le parti convengono che il Comitato di Categoria nell’ambito delle sue competenze destini prioritariamente le risorse del fondo categoriale alla formazione partecipata e prevista dall’ accordo interconfederale regionale del 15.03.2012 ed alle visite mediche.
Le parti si incontreranno entro il 30 novembre 2015 per valutare una nuova prestazione sulla gestione della sicurezza in azienda.
[…]

Parte alimentazione
Aziende non artigiane fino a 15 dipendenti

21) Contribuzione EBAV
In riferimento al Verbale di accordo regionale del 23 dicembre 2013 già citato in premessa (bilateralità veneta EBAV) , si conferma che le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti verseranno ad Ebav le seguenti quote:
azienda lavoratore
[…]
d) Sicurezza e rappresentanza territoriale 1,56
[…]

22) Applicazione accordi interconfederali e di categoria del Veneto
Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che applicano il CCNL 19.11.2013 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OOSS venete. In particolare, sarà applicabile anche la normativa riguardante l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca, prevista rispettivamente ai punti b) e c) dell’Accordo Interconfederale Regionale sull’occupazione e sulla formazione del 13 marzo 2013.

Parte Panificazione
24) Contribuzione EBAV settore panificazione

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori
Le parti convengono che dal 1 luglio 2015 le imprese verseranno € 7,12 per dipendente per dodici mensilità mentre i lavoratori verseranno € 1,38 per dodici mensilità così destinate:
Prestazioni per aziende e lavoratori
Fondi                                 Quota C/Imprese         Quota C/Lavoratori
[...]
Ambiente e sicurezza                 0,50
Prestazioni per aziende e lavoratori
Si rimanda all’art. 15 del presente accordo.
[…]