Cassazione Penale, Sez. 4, 15 novembre 2024, n. 41974 - Infortunio mortale dell'addetto alla movimentazione di materiale con un sollevatore telescopico girevole all'interno del cantiere di ammodernamento dell'autostrada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile A.A., nato il (omissis), nel procedimento a carico di:
B.B., nato a M il (omissis),
C.C., nato a G il (omissis);
inoltre:
PARTE CIVILE
A.A.;
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
letta la memoria dell'avv. Francesca Garigliano nell'interesse di C.C. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile.
Fatto
1. La Corte di appello di Catanzaro, in data 16 ottobre 2023, pronunciando sugli appelli proposti dalle parti civili A.A. e D.D., nei confronti di E.E., B.B. e C.C., ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti nei confronti di E.E., frattanto deceduto, e ha confermato nel resto la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari di assoluzione nei confronti dei suddetti imputati in relazione al reato di cui agli artt. 110, 40 c.p.v. e 589 commi 1 e 2 cod. pen. per avere, per colpa, cagionato il decesso dell'operaio F.F., addetto alla movimentazione di materiale, all'interno del cantiere di ammodernamento dell'autostrada (omissis) nel tratto (omissis), avvenuta in data 16 novembre 2011.
1.1. Si contestava in particolare al E.E., amministratore unico della ditta Consortile ASR/20 SCARL, di avere omesso nel documento di valutazione dei rischi quello relativo alla movimentazione del materiale rispetto alla zona provvisoria di stoccaggio; di avere omesso di valutare la specifica fase di lavorazione nonché di assicurare una adeguata formazione all'operaio F.F., in relazione alle mansioni svolte e alle modalità di guida della macchina "Merlo"; al C.C., nella qualità di direttore di cantiere, di avere omesso di verificare che la macchina "Merlo" fosse usata in modo conforme e di vigilare sulla manutenzione della stessa, posto che la porta della cabina era bloccata mediante una corda e le sezioni superiore e inferiore erano inutilizzabili a causa di precedenti danneggiamenti; a B.B. di avere omesso di vigilare sulle condizioni di sicurezza e manutenzione del mezzo condotto dal F.F., con riferimento allo stato d'uso dei pneumatici, alle condizioni della porta della cabina, alla corretta imbracatura del carico sollevato, alle modalità di impostazioni di movimento della macchina con sospensioni bloccate, pur in presenza di una pista sterrata in pendenza, con sconnessioni e avvallamenti.
1.2. La Corte territoriale ha respinto i motivi di appello proposti dalle parti civili in esito alla nuova escussione dell'ing. G.G., consulente di C.C. e di B.B. nonché dell'ing. H.H. consulente del Pubblico Ministero. I giudici del gravame hanno condiviso le conclusioni dell'ing. G.G. il quale ha rilevato sulla scorta degli elementi acquisiti, che non era possibile risalire né alla dinamica dell'incidente né alle cause dello stesso, stante le lacunose operazioni eseguite nell'immediatezza (lo spostamento della macchina ad opera di alcuni operai, ritenute di ostacolo alla raccolta di eventuali reperti), pur concordando in merito al fatto che il mezzo si era sicuramente ribaltato dopo la caduta del carico aggiungendo che non era possibile stabilire perché ciò fosse avvenuto né perché la macchina avesse continuato la marcia fino al ribaltamento.
Si è affermato, nella sentenza di appello, in esito all'esame dell'ing. H.H. che lo stesso non è stato in grado di stabilire se il sinistro fosse da imputare al guidatore e alla sua inesperienza, piuttosto che alla macchina e allo stato d'uso della stessa o, ancora, alle modalità di carico. Dal che, secondo la Corte territoriale, non era possibile collegare causalmente l'evento morte alle condotte ascritte a ciascuno degli imputati non essendo possibile affermare, quanto a C.C. e B.B., nelle rispettive qualità, la rilevanza causale delle violazioni cautelari e in materia di sicurezza dei lavoratori nella verificazione dell'evento morte.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal difensore della parte civile A.A. articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denunciano vizi di motivazione. L'operaio F.F., figlio della parte civile, veniva assunto in data 14 novembre 2011 dalla ditta C.M.G. Srl con sede in N e, lo stesso giorno, veniva distaccato presso la Consortile ASE/20 cantiere di M per i lavori di costruzione del viadotto (omissis). Sempre nel medesimo giorno dell'assunzione, il F.F. partecipava ad un corso di sole quattro ore per acquisire informazioni sui rischi specifici della mansione e, in specie, sull'utilizzo di normali mezzi di sollevamento. Giunto in cantiere, al giovane veniva affidata la manutenzione e il trasporto di materiale pesante attraverso la guida e l'utilizzo di un mezzo di lavoro ben diverso da "un normale mezzo di sollevamento". Si trattava, infatti, di un sollevatore telescopico girevole, modello Roto, prodotto dalla ditta Merlo Spa, ossia un "mezzo speciale". Il 16 novembre mentre eseguiva lavori di trasporto di materiale pesante, alla guida del mezzo, all'interno del sito per lo stoccaggio provvisorio del materiale, il mezzo si ribaltava e il F.F. rimaneva schiacciato. Sul posto intervenivano gli ispettori dell'ASP i quali rilevavano che la guida di quel genere di mezzi poteva essere affidata solo a operai specializzati e qualificati, con specifica formazione in relazione alle caratteristiche del mezzo medesimo; acquisivano informazioni dagli operai i quali riferivano di non avere ricevuto alcuna formazione specifica sulle caratteristiche né dei luoghi né del mezzo e di non avere mai visto sul posto il capocantiere né, infine, di avere mai ricevuto controlli. Sul posto intervenivano anche il comandante e gli agenti della Polizia stradale di F che effettuavano fotografie e rilievi, evidenziando che il tragitto percorso dal "mezzo Merlo" era assai impervio, con dossi e avvallamenti. Veniva espletata consulenza tecnica su incarico del P.M., affidata all'ing. H.H. che ribadiva la complessità di quel mezzo d'opera e la necessità che alla guida si ponesse un operaio specializzato e qualificato. La sentenza di primo grado era totalmente priva di motivazione, non veniva descritta la dinamica dell'incidente, non spiegava il perché non si era tenuto conto in alcun modo delle conclusioni cui era pervenuto l'Ispettorato del Lavoro, come pure la Polizia Stradale e il consulente del P.M.
Le parti civili proponevano appello ma la Corte perveniva alla conferma della sentenza di primo grado, condividendo gli argomenti spesi dal consulente della difesa circa l'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente e alle cause dello stesso. La sentenza della Corte territoriale, secondo la parte civile ricorrente, non contiene alcuna argomentazione specifica pur doverosa né procede all'esame critico ed analitico della consulenza espletata dal CT del P.M. ing. H.H. I giudici dell'appello si sono limitati, alla stregua di quanto aveva fatto il Tribunale, ad "ignorare" le conclusioni del consulente dell'Ufficio di Procura affermando che lo stesso sarebbe stato sconfessato dal tecnico di parte il quale aveva contestato gli argomenti spesi dal primo, solo perché il sopralluogo sarebbe avvenuto dopo un mese dal sinistro. Rileva la difesa di parte civile che il consulente del P.M. ha operato sulla scorta delle foto, delle planimetrie e delle misurazioni eseguite dalla Polizia stradale che, tra l'altro, sottoponeva l'area a sequestro. Per contro, le conclusioni del consulente di parte vengono smentite non solo dai rilievi ma anche dalle deposizioni rese dal comandante la Polizia Stradale circa la forte pendenza del sito di lavoro, dagli ispettori dell'ASP circa la necessità che alla guida del mezzo Merlo venisse posto non un giovane assunto da un giorno ma una persona munita di "apposito patentino". Del pari sono stati obliterati aspetti quali l'omessa valutazione, nel DVR, del rischio relativo al materiale di trasporto, alle operazioni di stoccaggio nonché l'assenza di direttive, sorveglianza e controllo, le modalità abnormi del trasporto dei naselli nonché la cronica assenza dal cantiere tanto del direttore B.B. quanto del capocantiere C.C. La Corte ha, in sostanza, omesso di rilevare che i tre organismi deputati all'espletamento degli accertamenti erano giunti a conclusioni inequivoche e nette circa la responsabilità degli imputati.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 97 co. 3 lett. a) D.Lgs. 81/08 e vizio di motivazione. La Corte ha ignorato completamente le doglianze mosse dalla difesa alla sentenza di primo grado anche con specifico riferimento alla assenza costante del direttore di cantiere e del responsabile di cantiere senza valutare se le loro omissioni rappresentano, quantomeno una concausa rispetto al sinistro mortale e se l'adempimento dei rispettivi doveri, da parte dei tre imputati, avrebbe potuto evitare la morte del giovane operaio.
3. La Procura Generale, in persona del Sostituto, Kate Tassone, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. È pervenuta memoria dall'avv. Francesca Garigliano nell'interesse di C.C. con la quale si chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che, nel caso in esame, versando in ipotesi di c.d. "doppia conforme", il giudice del gravame non sarebbe tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghi in modo logico le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo (cfr. Sez. 6. n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri, v. 254107).
Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione in casi come quello che ci occupa laddove la grave carenza motivazionale della sentenza di primo grado non può in alcun modo consentire ai giudici del gravame di operare un rinvio a conclusioni che si rivelino di per sé prive di quel percorso logico-giuridico che dette conclusioni dovrebbero sorreggere.
Già da tempo questa Corte ha affermato il principio secondo cui "la motivazione per relationem è consentita solamente quando il giudice di secondo grado, per non ripetersi, afferma di condividere un determinato argomento svolto dal giudice di primo grado in ordine ad una specifica questione. Allorché invece, il giudice del gravame si limiti a richiamare la motivazione della sentenza impugnata, senza esaminare i punti devoluti, egli si sottrae al giudizio critico che costituisce l'essenza del processo di secondo grado e, quindi viola il principio del doppio grado di giurisdizione" (Sez. 4 n. 958 del 21/01/1981 Rv. 147598 - 01).
Per quanto i giudici di merito siano pervenuti al medesimo giudizio, le gravi carenze motivazionali che connotano le sentenze di merito, non consentono di ravvisare quel connotato di uniformità decisionale che caratterizza la c.d. situazione di doppia conforme in virtù della quale la sentenza impugnata si integra con quella di primo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Può, invero, parlarsi di c.d. "doppia conforme" quando si è di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio espresso.
3. A fronte di una sentenza di primo grado pressocché priva di motivazione, in cui, come correttamente deduce la difesa di parte civile, non si è neppure tentato di ricostruire la dinamica dell'infortunio sul lavoro in occasione del quale ha perso la vita F.F. ma si aderisce alle conclusioni del consulente di parte ritenute "soddisfacenti e logiche", senza neppure richiamarle ma facendo ad esse mero rinvio, la Corte territoriale, pur dopo avere passato in rassegna lungamente l'appello proposto dalla parte civile, ha condiviso le conclusioni del primo giudice, senza confrontarsi con le corpose censure dedotte con l'atto di gravame.
Nel condividere il giudizio espresso dal Tribunale, la Corte territoriale si è limitata a "preferire", alla stregua di quanto era stato fatto in primo grado, le conclusioni dei consulenti della difesa, ingg. H.H. e G.G. secondo i quali non era possibile né risalire alle cause del sinistro né ricostruirne la dinamica a causa dello spostamento del mezzo avvenuto per liberare l'operaio rimasto "schiacciato" nel ribaltamento del mezzo.
4. Va rammentato che questa Corte con la sentenza Sez. 4 n. 43786 del 17/9/2010, Cozzini, Rv. 248944 ha indicato come debba essere impostato metodologicamente l'approccio del giudice di merito al sapere scientifico e come, lo stesso, debba passare attraverso la preliminare ma necessaria verifica critica circa l'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto.
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza sopra richiamata, questa Corte ha ripetutamente avuto modo di precisare che il giudice, nell'ambito della dialettica processuale, può senz'altro fare propria l'una piuttosto che l'altra delle tesi prospettate da consulenti di parte o anche dai periti d'ufficio. Ciò che è necessario è che il decidente dia congrua ragione della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulla tesi che ha disatteso (Cass. n. 55005 del 10/11/2017, Pesenti) promuovendo la pluralità ed eterogeneità di contributi cognitivi. Ancora, è stato ripetutamente affermato che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981; Sez. 4, n. 34747 del 17/5/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Rv. 241907; Sez. 4, n. 7591 del 20/5/1989, Rv.181382).
La Corte territoriale, ad avviso di questo Collegio, non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati poiché nel condividere le conclusioni del Tribunale, si è limitata a "preferire", alla stregua di quanto era stato fatto in primo grado, le conclusioni dei consulenti della difesa. Come lamentato dalla difesa di parte civile, la Corte territoriale, pur avendo preso atto che il consulente del P.M. aveva indicato una serie di "difetti" della macchina ed evidenziato delle criticità circa il suo utilizzo, peraltro su una strada impervia, senza confutare gli argomenti dedotti, concludeva che il suddetto non era stato in grado di indicare l'efficacia causale di ciascuno degli elementi nel determinismo causale. Quanto detto rende fondato il primo motivo di ricorso proposto dalla parte civile.
5. Del pari fondato è il secondo motivo. Invero, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire una adeguata spiegazione delle ragioni per le quali sono stati ritenuti esaustivi e incontrovertibili i rilievi formulati dai consulenti della difesa. Né la spiegazione si rinviene, sia pur implicitamente, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nella quale, come dedotto, risulta pretermesso l'esame delle emergenze istruttorie "altre", diverse dagli elaborati dei consulenti delle parti, pur essendo state analiticamente evidenziate nel gravame (i rilievi del personale dell'ASP; della Polizia Stradale, le deposizioni rese da chi era sul posto ed è intervenuto nell'immediatezza, allorquando si era proceduto anche al sequestro dell'area). Avuto riguardo alla specificità dei motivi di gravame formulati dalla parte civile ricorrente, la Corte territoriale non poteva esimersi dal confronto anche con i suddetti elementi, sì da dare vita ad un quadro probatorio, caratterizzato da tutti gli apporti cognitivi acquisiti, in seno al quale avrebbero potuto orientare, in modo certamente più completo, le proprie determinazioni circa l'eventuale presenza di un rapporto di causalità giuridica tra le condotte contestate e l'evento, verificando la sussumibilità o meno di quell'evento nelle condotte contestate, afferenti le regole cautelari che proprio quegli eventi tendono a scongiurare.
Così facendo, la Corte di appello non ha dato risposta alle censure mosse con riferimento al contenuto del DVR laddove non erano descritte le caratteristiche della zona in cui doveva avvenire lo stoccaggio di materiali pesanti quali quelli trasportati dal F.F., caratterizzata dall'essere una pista sterrata connotata da una elevata pendenza e da forti sconnessioni (art. 28 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008); alla mancanza di adeguata formazione di un giovane operaio riguardo alle modalità di guida del mezzo Merlo (art. 37 comma 1 D.Lgs. 81/2008) che secondo i funzionari dell'Ispettorato del lavoro richiedeva un apposito "patentino"; all'omessa verifica delle condizioni di quel mezzo semovente Merlo (art. 97, comma 3, D.Lgs. lett. a) D.Lgs. n. 81/2008) la cui portiera della cabina veniva chiusa a mezzo di una corda e le cui sezioni superiore e inferiore si presentavano danneggiate; di vigilare sulle condizioni di sicurezza del mezzo ed in specie sulle condizioni dei pneumatici che erano ritenute inidonee e insufficienti ma altresì sulla corretta imbracatura di quel pesante carico.
6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Al giudizio di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione fra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2024.