Tipologia: CRL
Data firma: 25 luglio 2022
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2024
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentare, Panificazione, Artigianato, Veneto
Fonte: ebav.it


Sommario:

 

Premessa
Parte comune
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Osservatorio regionale
Art. 4 - Formazione degli addetti di settore
Art. 5 - Formazione in materia di sicurezza
Istituti in materia di orario di lavoro
Art. 6 - Accantonamento annuo di compensazione
Art. 7 - Accantonamento ore difensivo
Art. 8 - Variabilità plurimensile dell'orario di lavoro
Art. 9 - Durata massima orario di lavoro
Misure in materia di contratti part time e di contratti a termine
Art. 10 - Contratto a termine con orario sperimentale
Art. 11 - Contratti a termine stagionali
Art. 12 - Orario di lavoro a tempo parziale in determinati periodi dell'anno
Art. 13 - Aumento numero massimo assunzioni a termine
Art. 14 - Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
Art. 14 bis - Prestazione Ebav apprendistato duale
Bilateralità e premialità
Art. 15 - Fusione fondi Ebav di secondo livello alimentaristi e panificazione
Art. 16 - Clausola di premialità
Art. 17 - Assistenza sanitaria integrativa Sani in Veneto
Art. 18 - Obblighi in capo all'impresa non aderente Ebav
Art. 19 - Incentivo per favorire l'adesione alla previdenza complementare con il conferimento del TFR

 

Funzioni della commissione bilaterale di categoria e procedure in caso di crisi
Art. 20 - Istituzione Commissione Bilaterale di categoria
Art. 21 - Procedura per aziende in crisi
Parte imprese artigiane alimentazione
Art. 22 - Elemento economico di secondo livello
Art. 23 - Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare
Art. 24 - Contribuzione Ebav aziende artigiane settore alimentare
Parte imprese non artigiane fino a 15 dipendenti e altre imprese che svolgono le attività’ comprese nella sfera di applicazione del CCNL 6 dicembre 2021

Art. 25 - Retribuzione regionale
Art. 26 - Contribuzione Ebav
Art. 27 - Applicazione accordi interconfederali regionali
Art. 28 - Elemento economico di garanzia
Parte panificazione
Art. 29 - Elemento economico di secondo livello settore panificazione e una tantum
Art. 30 - Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare settore panificazione
Art. 31 - Contribuzione Ebav settore panificazione
Disposizioni finali
Art. 32 - Diritto di affissione
Art. 33 - Invio copia del contratto regionale ai fondi negoziali di cui all'art. 23 e 30
Art. 34 - Deposito del presente CGRL
Art. 35 - Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL
Art. 36 - ERR
Art. 37 - Norma finale
Allegati


Contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese della regione Veneto Settore alimentare artigiano, settore aumentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione e altre attività Sostitutivo del CCRL 14 aprile 2017 e successive proroghe

Il giorno 25.07.2022 presso la sede di Confartigianato in Mestre Venezia si sono incontrate: la Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna Veneto […], la Casartigiani Veneto […] e Fai- Cisl […], Flai - Cgil […], Uila- Uil […], hanno sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro che rinnova il CCRL 14 aprile 2017

Premessa:
• in data 14 aprile 2017 è stato sottoscritto il CCRL per i dipendenti delle imprese della Regione Veneto del settore alimentare artigiano, del settore non alimentare artigiano fino a 15 dipendenti e del settore panificazione e successive proroghe;
• tale accordo, anche in virtù della situazione pandemica che dal 2020 ha colpito l'intera popolazione mondiale, è stato più volte prorogato, da ultimo con accordo del 09 marzo 2022;
• in data 06 dicembre 2021 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del CCNL area alimentazione-panificazione;
• in data 17 dicembre 2021 è stato siglato l'accordo Interconfederale Nazionale in ordine alla bilateralità;
• in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto il verbale di accordo contribuzione Sani.In.Veneto;
• in data 04 aprile 2022 è stata siglata, tra le parti sociali dell'artigianato veneto, l'Intesa sulla Buona Occupazione, in virtù della quale le parti sociali artigiane intendono favorire, anche con la contrattazione territoriale, la migliore integrazione tra formazione ed occupazione con l'obiettivo di migliorare le competenze professionali, l'occupabilità, e la produttività all'interno delle aziende;
• in data 18 novembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale Regionale Veneto sui premi di risultato e sul welfare aziendale;
• è in atto, a livello nazionale, una trattativa tra Parti Sociali e Ministero del Lavoro per l'adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale alla riforma degli ammortizzatori sociali (legge di bilancio 2022 L. 234/2021 e s.m.i);
• è in atto tra le parti sociali nazionali e il Governo una profonda riflessione in ordine alla riduzione del carico fiscale sui costi del lavoro.

Parte comune
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:
• delle imprese artigiane del settore Alimentare;
• delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 6 dicembre 2021
• delle imprese del settore Panificazione indipendentemente dalla tipologia, dal settore di appartenenza e dal numero di dipendenti
• delle imprese che svolgono attività di produzione preparazione e confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta in attività di ristorazione.
Conseguentemente all'ambito di applicazione il CCRL viene suddiviso in quattro sezioni
1. parte Comune per tutti i settori del presente CCRL identificati al punto precedente che disciplina: istituti in materia di orario di lavoro; misure in materia di part-time e contratti a termine; bilateralità e premialità; commissione bilaterale di categoria;
2. parte Alimentazione riservata alle imprese artigiane del settore Alimentare
3. parte Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 6 dicembre 2021
4. parte Panificazione: riservata alle aziende del settore Panificazione

Art. 3 Osservatorio regionale
Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osservatorio regionale di categoria, come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco.
I compiti dell'Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano i settori, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti (es.: livelli occupazionali, sviluppo delle imprese).
Tali analisi serviranno per:
- definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
- verificare l'idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall'EBAV.
A tal fine le parti convengono dì ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell'Osservatorio Ebav e/or delle altre fonti indicate dalle parti. Le parti concordano che l'osservatorio sarà anche luogo deputato a verificare gli indicatori più opportuni per permettere alle aziende del settore di attivare accordi in ordine al salario variabile e alla produttività nelle modalità previste dal citato accordo del 18 novembre 2016. 
Eventuali argomenti che possano essere di interesse generale saranno trasmessi alla commissione di cui all'art. 2 dell'intesa Interconfederale sulla Buona Occupazione siglata dalle parti sociali Confartigianato Veneto, CIMA Veneto, Casartigiani Veneto e Cisl Veneto, Cgil Veneto, Uil Veneto il 04 aprile 2022.

Art. 5 Formazione in materia di sicurezza
Si richiama e si conferma quanto previsto dall'"accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell'accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori” siglato in data 15 marzo 2012 e sue successive modifiche o integrazioni.
Si richiama altresì quanto previsto in materia di sicurezza dall'Intesa Interconfederale Regionale sulla Buona Occupazione del 04 aprile 2022

Istituti in materia di orario di lavoro
Art. 6 Accantonamento annuo compensazione (banca ore)

Fermo restando quanto previsto dall'arte 24, 25 e 25 bis del CCNL, al fine di compensare brevi periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, l'azienda e i lavoratori possono attivare l'accantonamento annuo di compensazione (allegato 6) che comprende, oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse e alle 16 ore di permessi retribuiti all'anno previsti dal CCNL:
• le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica
• le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni;
Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate collettive ai
lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore. Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.

Art. 8 Variabilità plurimensile dell'orario di lavoro
Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo dell' istituto della "flessibilità" previsto dal vigente contratto nazionale e della Banca ore prevista dal presente CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell'anno (o, per un periodo inferiore all'anno), previo accordo tra ditta e dipendenti.
Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
L'azienda che intenda adottare tale regime di orario per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ne darà specifica comunicazione ai propri dipendenti.
L'azienda che invece intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di "variabilità plurimensile" oltre i 6 mesi dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2), da inviare alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, per monitorare l'andamento delle comunicazioni e per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.
L'adozione dell'orario plurimensile oltre i 6 mesi è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
Entro 30 gg dal ricevimento, l'Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare! la relativa integrazione.
Norme generali
Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un "conto individuale".
Nel caso di periodo superiore ai 6 mesi, per tali ore verrà riconosciuta, nel mese dì effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%.
Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'erario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.
Al secondo mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della "variabilità plurimensile". A tali ore, calcolate sulla base della retribuzione corrente al momento della liquidazione, sarà applicata la maggiorazione del 23%.
Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.
Il ricorso al lavoro straordinario non può superare:
• 280 ore annue per il settore panificazione
• 250 ore annue per il settore alimentaristi.

Art. 9 Durata massima dell'orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.
Tale periodo potrà essere esteso a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un'intensificazione dell'attività lavorativa superiore ai due mesi, nei seguenti casi:
• lancio di nuovi prodotti
• attività non programmabili
« attività non ricomprese nell'attività ordinaria
• progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti
• sperimentazioni tecniche produttive organizzative
• calamità naturali
• manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
• produzioni legate a mostre o eventi culturali,
Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.
L'azienda che intenda prolungare il periodo oltre ì 6 mesi dovrà inviare una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative delia produzione del settore artigiano. .
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su orario inferiore nel caso di part-time
La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione. 

Misure in materia di contratti part time e di contratti a termine
Art. 13 Aumento numero massimo assunzioni a termine

L'impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad EBAV ed a Sani.In.Veneto, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL.
L'impresa deve darne comunicazione, per il tramite dell'associazione a cui aderisce, alla Commissione Bilaterale Regionale di cui art. 21 utilizzando l'allegato 4 posto in calce al presente contratto.
La richiesta sarà inoltrata a tutti i componenti della commissione.
La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l'allegato 5 posto in calce al presente contratto.
La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L'inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell'Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.

Art. 14 Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
Al fine di rendere operativo il comma 4 dell'art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione come previsto dalla norma, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.
Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

Bilateralità e premialità
Art. 16 Clausola di premialità

Le parti confermano che gli istituti del presente accordo relativi a:
• formazione in tema sicurezza
• termine fruizione permessi individuali derivanti dalla contrattazione collettiva;
• orario lavoro - durata media settimanale;
• banca ore;
• accantonamento ore difensivo
• variabilità orario su base plurimensile;
• contratto a tempo determinato art. 13;
• stagionalità;
• PTOS;
• erogazione sussidi assistenziali Ebav (limitatamente alle protesi e tickets)
potranno essere applicati esclusivamente nel caso in cui le imprese siano iscritte ed in regola sia con i versamenti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, sia con i versamenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sani.In.Veneto.

Parte imprese non artigiane fino a 15 dipendenti e altre imprese che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 06 dicembre 2021
Art. 26 Contribuzione EBAV

Le parti convengono che dal 1 Maggio 2017, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le imprese verseranno le quote destinate ai Fondi di secondo livello Alimentaristi Artigiani pari: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità. In virtù di tali versamenti imprese e lavoratori potranno accedere alle prestazioni previste dai medesimi Fondi.
Fondi                                 Quota C/Imprese     Quota C/ Lavoratori
[…]
Ambiente e sicurezza             0,50
[…]

Art. 27 Applicazione accordi interconfederali regionali
Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera dì applicazione del CCNL 6 dicembre 2021 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OOSS venete.

Parte panificazione
Art. 31 Contribuzione EBAV settore panificazione

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori
Le parti convengono che a seguito dell'unificazione dei fondi EBAV di secondo livello della categoria Alimentaristi e Panificazione al fine di unificare la quota di contribuzione a carico delle due categorie, considerando l'attuale differenza in essere, viene previsto un adeguamento progressivo da realizzarsi in due annualità.
Dal 1° Gennaio 2023, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote di versamento del Fondo di secondo livello sono le seguenti: € 5,25 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 0,90 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.
Fondi                             Quota C/Imprese             Quota C/ Lavoratori
[…]
Ambiente e sicurezza         0,50
[…]
A partire dal 1° Gennaio 2024, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote di versamento del Fondo di secondo livello sono le seguenti: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.
Fondi                             Quota C/Imprese         Quota C/ Lavoratori
[…]
Ambiente e sicurezza         0,50
[…]

Art. 32 Diritto di affissione
Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.

Art. 35 Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL
Le parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti accordi regionali o nei CCRL siglati dall'1.12.93 sino al 14 aprile 2017 siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL.