Tipologia: CRL
Data firma: 16 giugno 2015
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Chimici, Chimica gomma plastica e vetro, Artigianato, Veneto
Fonte: ebav.it


Sommario:

 

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Elemento economico territoriale (EET)
Art. 3 - Premio di produttività
Art. 4 - Prestazioni di secondo livello EBAV chimica gomma plastica
Art. 5 - Prestazioni di secondo livello EBAV settore vetro
Art. 6 - Attivazione nuove prestazioni comuni ai due settori chimica-vetro
Art. 7 - Assistenza sanitaria integrativa

 

Art. 8 - Variabilità settimanale dell’orario di lavoro
Art. 9 - Clausola di premialità
Art. 10 - Conferma normativa precedenti CCRL
Art. 11 - Contributo straordinario per il rinnovo del CCRL
Art. 12 - Trasmissione del presente accordo ad EBAV
Autodichiarazione di conformità


Contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto Settore chimica gomma plastica e vetro

Il giorno 16 giugno 2015, presso la sede di Ebav in Marghera - Venezia, tra la Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna del Veneto […], la Casartigiani del Veneto […] e la Filctem - Cgil regionale del Veneto […], la Femca - Cisl regionale del Veneto […], la Uiltec-Uil regionale del Veneto […], è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro.
Le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente accordo si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della Regione Veneto per i settori Chimica Gomma Plastica e Vetro, limitatamente alle attività elencate per il settore Chimica di cui all’art. 1 del vigente CCNL Area Chimica.

Art. 4 - Prestazioni di secondo livello EBAV chimica gomma plastica
Le parti confermano la misura del versamento Ebav alla gestione dei fondi di categoria, già in essere sulla base delle intese precedenti, e le prestazioni attivate anche a seguito della stipula del CCRL 14 settembre 2010.
Il versamento mensile ai Fondi categoriali di secondo livello Ebav è pertanto il seguente:
Fondi                                 Imprese                             Lavoratori
[…]
ambiente e sicurezza             0,68                                 0,05
[…]

Art. 5 - Prestazioni di secondo livello EBAV settore vetro
[…]
5.2 Versamenti ai fondi EBAV di secondo livello
A far data dal 1.09.2015 e fino al 28.02.2018 […] per tutto il periodo indicato i fondi categoriali avranno la seguente alimentazione mensile:
Fondi                                 Imprese                     Lavoratori
[…]
ambiente e sicurezza             1,75                         0,05
[…]

Art. 8 - Variabilità settimanale dell’orario di lavoro
Nell’ambito delle disposizioni previste dal vigente CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l’istituto della flessibilità previsto nei vigenti CCNL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale, l’orario settimanale normale di lavoro previsto dal CCNL può essere realizzato come media in un arco temporale plurimensile.
A tale scopo, previo accordo scritto tra impresa e lavoratori e RSA ove esistenti, di cui al prospetto allegato, potrà essere attuato un regime di orario normale di lavoro che comporti, nei limiti del CCNL, settimane con orari superiori alle 40 ore e /o settimane inferiori alle 40 ore.
Si conviene che la variabilità dell’orario normale settimanale non potrà superare le 48 ore. Mensilmente ai dipendenti verrà corrisposta la paga corrispondente alla orario contrattuale (40 ore settimanali nel caso di tempo pieno): per tutte le ore prestate oltre le 40 ore settimanali verrà erogata una maggiorazione del 9% che sarà trasformata in permessi da accantonare nella banca ore prevista all’articolo riguardante il “accantonamento annuo di compensazione” di cui all’art. 8 del CCRL 01.06.2002 Alla fine del periodo concordato o comunque a scadenze prefissate nell’accordo, sarà verificato se le ore retribuite nel periodo sono coerenti con una media di 40 ore. Nel caso risultassero superiori, per tutte le ore eccedenti sarà riconosciuta al dipendente una quota del 28% a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario.
Tale riconoscimento è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti. Nel caso risultassero inferiori, per tutte le ore mancanti sarà erogata in forma di indennità sostitutiva la quantità necessaria di ore che saranno prelevate dal monte ore dell’accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza del citato monte ore, utilizzando altri istituti contrattualmente previsti.
Queste compensazioni saranno erogate con la busta paga del mese successivo alle scadenze concordate. Tutti gli istituti contrattuali differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale di 40 ore
Le ore retribuite con la maggiorazione del 28%, saranno considerate quale prestazione di lavoro straordinario e concorreranno al raggiungimento del massimo delle ore previste dal vigente CCNL.
Complessivamente, la compensazione della variabilità settimanale dell’orario di lavoro non potrà superare il limite orario previsto dal CCNL per la flessibilità (in eccesso e in difetto) pari a 96 ore.
L’andamento dell’utilizzo della presente normativa sarà soggetto a verifiche quadrimestrali.

Art. 9 - Clausola di premialità
Le Parti confermano che l’istituto disciplinato all’articolo 8 potrà essere applicato esclusivamente dalle imprese iscritte ed in regola con il versamento all’Ente Bilaterale Artigianato Veneto e a Sani In Veneto.

Art. 10 - Conferma normativa precedenti CCRL
Vengono confermate le normative contenute nei precedenti CCRL di settore a meno che non siano state modificate dalla presente intesa.