Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lav., 11 novembre 2024, n. 463 - Interposizione illecita di manodopera da pseudo-appalto
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Elena Vezzosi, all’udienza del 8/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
“F.LLI B. SYSTEMS SRL”, () rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti GRIVET FETA’ SABRINA e SUTICH GIAN CARLO;
ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - SEDE DI REGGIO EMILIA (80078750587), rappresentato/a e difeso/a dall’Avv.to GIROLDI VALERIA;
I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (cod. fisc. 01165400589 – p.iva 00968951004), rappresentato e difeso dall’avv. Mario Converso resistenti
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
Sentenza n. 463/2024 pubbl. il 11/11/2024
RG n. 899/2022
FattoDiritto
Con ricorso depositato in data 06.12.2022, la società F.lli B.Systems S.r.l. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, gli Istituti Previdenziali INPS e INAIL, con riferimento al Verbale Unico di accertamento e notificazione INPS-Ispettorato Territoriale di Reggio Emilia n. RE00000/2022-506-01 del 04.10.2022 (Prot. ITL n. 26980 del 04.10.2022 – Prot. INPS 6800.04/10/2022.0306547) e al Verbale Unico di accertamento e notificazione INAIL n. 2022 - 00104 del 25.10.2022, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni riportate in nota *1.
A sostegno della domanda, la ricorrente F.lli B. Systems S.r.l. (società del settore edilizio che si occupa, da oltre 45 anni di tutti i lavori di costruzione, ristrutturazione, edificazione, riqualificazione di edifici e strutture immobiliari e che negli ultimi anni ha sempre occupato più di 40 dipendenti) deduce:
- l’infondatezza dei rilievi contenuti nel verbale ispettivo con riguardo alla disconosciuta genuinità del contratto di sub - appalto stipulato con la società M.G. Costruzioni S.r.l.s;
- l’erroneità del calcolo della conseguente pretesa contributiva come determinato nei verbali ispettivi.
In data 20.10.2021 l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e lo SPSAL di Reggio Emilia avviarono un accertamento ispettivo presso il cantiere “Condominio Campo di Marte” sito in Reggio Emilia, via Papa Giovanni XXIII, relativo alla realizzazione di opere di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia.
Nel corso dell’accertamento, vennero rinvenuti in attività di lavoro ed interrogati alcuni operai, risultati poi dipendenti della società M.G. Costruzioni S.r.l.s., con sede legale in Milano, Via Imbonati n. 21 (di seguito M.G.); venne quindi acquisita documentazione amministrativa e contabile.
All’esito dell’accertamento, emerse che i suddetti lavoratori prestavano la loro attività nel cantiere in virtù di un contratto di subappalto stipulato in data 1.7. 2021, con cui la ditta ricorrente F.lli B.Systems S.r.l. aveva subappaltato alla società MG lavorazioni edili che il committente Condominio Campo di Marte aveva affidato in appalto alla ditta Tecno Appalti S.r.l. e questa, a sua volta, alla società ricorrente.
Secondo il verbale ispettivo qui impugnato, quanto al contratto di subappalto F.lli B.Systems/MG, oggetto del rapporto contrattuale fra le due società non era l’erogazione di un’opera intesa quale risultato produttivo autonomo rispetto a quello conseguito dalla committenza, bensì una mera fornitura di manodopera legata alle esigenze produttive della ditta committente.
Pertanto i funzionari di vigilanza procedettero al disconoscimento degli appalti stipulati inter partes, ritenendo gli stessi illeciti poiché in contrasto con l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Conseguentemente, vennero emessi i verbali d’accertamento conclusivi, con i quali si contestava alla ricorrente la legittimità dell’appalto con M.G., ravvisandosi l’ipotesi di interposizione illecita di manodopera da pseudo-appalto, e si quantificava il conseguente imponibile contributivo per il periodo settembre 2021 / maggio 2022.
Si sono regolarmente costituiti gli enti convenuti contestando la legittimità del contratto di subappalto per come articolatosi nel concreto, in quanto sostanzialmente maschera una mera fornitura di manodopera; con conseguente equiparazione del trattamento stipendiale e previdenziale dei lavoratori di M.G. Costruzioni S.r.l.s. ai dipendenti della committente, e recupero contributivo per omessi pagamenti di giornate lavorate indicate sul LUL quali assenze per ferie/permessi o altro.
La causa veniva istruita attraverso l’escussione di complessivi nove testimoni, indotti da tutte le parti e in particolare:
all’udienza del 22.05 .2023 veniva sentito A.R.M.G., socio e dipendente della società subappaltatrice MG Costruzioni S.r.l.s.; all’udienza del 29.06.2023 venivano sentiti D.M.F., dipendente di F.lli B.Systems con mansioni di operaio di cantiere e caposquadra e A.V., Ispettrice del lavoro presso l’ITL di Parma-Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia; all’udienza del 26.09.2023 venivano sentiti M.C., dipendente di F.lli B.Systems con mansioni di impiegato tecnico e responsabile di cantiere, e S.S., Ispettore di INPS Reggio Emilia; all’udienza del 07.11.2023 veniva tentata l’escussione del teste A.A., indotto da INAIL, il quale tuttavia affermava di non essere in grado di comprendere e parlare la lingua italiana in modo sufficiente per rendere dichiarazioni testimoniali; veniva sentito M.N.A.A., dipendente di MG Costruzioni con mansioni di operaio di cantiere e caposquadra; all’udienza del 28.11.2023 veniva sentito, con l’assistenza di un interprete, A.A., dipendente di MG Costruzioni; venivano sentiti poi V.P., direttore tecnico della società main contractor Sacim Group S.r.l. (già Tecnoappalti S.r.l.), e G.Y.B.A., dipendente di MG Costruzioni con mansioni di operaio di cantiere e caposquadra.
Terminata l’istruttoria testimoniale il Giudice ordinava all’ITL il deposito della documentazione relativa all’accertamento ispettivo, ed all’udienza del 8/11/2024, previo deposito di note scritte autorizzate, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo all’esito della camera di consiglio.
Il ricorso è solo parzialmente fondato, con riguardo agli importi a credito pretesi dagli Istituti previdenziali.
Va premesso che alcuni elementi fattuali della vicenda non sono in contestazione tra le parti, e comunque sono stati provati dalla ricorrente a mezzo di ampia produzione documentale.
In particolare è emerso che F.lli B. Systems S.r.l. è una società del settore edilizio con vasta esperienza, che negli ultimi anni ha sempre occupato più di 40 dipendenti (Doc. n°1 ricorso), ed opera sia su cantieri più piccoli, ove vi è un rapporto esclusivo tra il committente dei lavori e la Società appaltatrice, sia nell’ambito di cantieri grandi e articolati, ove operano diversi soggetti e i lavori complessivi vengono assegnati a numerose ditte a mezzo della stipulazione di regolari contratti di appalto e subappalto.
Il cantiere ove si è svolto l’accertamento ispettivo di cui è causa si trova in Reggio Emilia, Via Papa Giovanni XXIII nn. 14 -38, e riguarda un ampio complesso condominiale (Condominio Campo di Marte) il quale ha intrapreso i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica supportati da fondi statali (cd. ecobonus/superbonus).
Il Condominio Campo di Marte (committente principale) ha assegnato lo svolgimento dei suddetti lavori alla società appaltatrice Sacim Group S.r.l. (precedentemente denominata Tecno Appalti S.r.l.), che funge da cd. main contractor e, mediante la stipula di contratti di subappalto, ha distribuito e assegnato le varie fasi e porzioni del lavoro complessivo a ditte specializzate nei diversi ambiti. Nel mese di luglio 2021, il main contractor Tecno Appalti S.r.l. stipulava apposito contratto di subappalto con F.lli B. Systems S.r.l. (Doc. n°2 ricorso), autorizzandola espressamente a subappaltare a propria volta parte delle opere ricevute in assegnazione (art. 7.1 del contratto, “si autorizza inoltre il subappalto delle opere”), che infatti a propria volta subappaltava parte dei lavori a MG Costruzioni S.r.l.s. (Doc. n°5 ricorso).
La società MG Costruzioni S.r.l.s. è una società completamente distinta e che nulla ha a che fare con B.Systems, ha sede in Milano (Doc. n°3 ricorso), circa 30 dipendenti (Doc. n°4 ricorso) e si occupa di lavori edilizi.
Da tali elementi documentali (specificamente analizzati sia nel ricorso introduttivo che nelle note finali) la ricorrente deduce la completa autonomia tra subappaltatrice e subappaltante, resa per altro evidente anche sotto il profilo fattuale dalla circostanza che tutti i contatti -in tesi attrice- avvenivano principalmente tra l’ing. M.C., Responsabile Tecnico di B.Systems per il cantiere Condominio Campo di Marte, e il socio di MG e responsabile a sua volta del cantiere per la sua società, il sig. A.R.M.G.; che confronti maggiormente tecnici potevano coinvolgere anche le figure dei preposti di cantiere, ossia per B.Systems il sig. D.M.F. (indicato nel Verbale Unico come “Frolin ”) e per MG il sig. N.A.A.M., sostituito in un periodo successivo dal sig. Y.B.A.G.. E di ciò è dimostrazione anche nel verbale della riunione di cantiere del 13.08.2022 (Doc. n°10 ricorso) che -sempre in tesi attrice- mostra chiaramente che le società B.Systems e MG, del tutto indipendenti ed autonome l’una dall’altra, partecipavano entrambe alle riunioni di tutti gli operatori del cantiere Condominio Campo di Marte, coordinata dal Responsabile dei Lavori nominato dal committente principale.
Tale ricostruzione, indubbiamente suggestiva e supportata da ampio materiale documentale, si scontra e recede tuttavia a fronte degli accertamenti ispettivi svolti e alle numerose dichiarazioni a SIT, che appaiono dirimenti e prevalenti rispetto al testimoniale raccolto.
Va anzitutto osservato che gli accertamenti sono stati articolati e completi, e hanno coinvolto un gran numero di personale operante.
Con un primo accesso presso il cantiere di Via Papa Giovanni in data 20/10/2021, condotto dagli Ispettori M. e V. oltre a funzionari dello SPSAL della AUSL di Reggio Emilia, sono stati trovati in cantiere gli operai MG EL OMISSIS (doc.1 ITL). Con un secondo accesso presso il cantiere di Via Papa Giovanni in data 19/1/2022, condotto dagli Ispettori M. e V., è stato sentito il dipendente BSystem D.M.F. (doc.7 ITL). Con un terzo accesso presso l’Ostello della Ghiara (dove alloggiavano gli operai MG) in data 07 febbraio 2022 condotto dagli Ispettori V. e M. sono stati trovati A.A. ed E.N.E.S.E..
Sono complessivamente stati sentiti a SIT 8 lavoratori (V.P. , E.E., A.A., El N.N., M.N.A.A., G.Y.B.A., G. A.R.M. e D.M.F. -sentito in due diverse occasioni).
Specificamente, F.D.M. (detto F.), dipendente della ditta committente/ricorrente, interrogato dagli ispettori due volte, ha reso in entrambe le occasioni identiche univoche dichiarazioni . In particolare in data 7/6/2022 (doc. 10 Inail), ha dichiarato: “ Sono dipendente della F.lli B.Systems dal 2014 circa. Sono colui che organizza il lavoro di alcuni lavoratori della mia squadra. Sono impegnato su questo cantiere di via Papa Giovanni da agosto 2021. I lavoratori che organizzo sono circa 21 –22 e sono dipendenti della B.SYSTEMS, della MG COSTRUZIONI e di P. che sono 10, 10 lavoratori anche di MG e 2 di B.SYSTEMS, compreso me. La sera do le indicazioni alla mia squadra per il giorno dopo. Io ricevo le indicazioni dall’ingegner M.C., anzi per meglio dire ci concordiamo insieme le cose da fare sul cantiere. L’Ing. M.C. è un dipendente della B.SYSTEMS come me. (…..) Ogni giorno sono io che prendo le presenze di tutta la mia squadra su un foglio che consegno ogni giorno all’ing. C. .”
Queste dichiarazioni sono decisive. Anzitutto -come emerge anche dal giornale di cantiere (vedi infra) gli addetti della ricorrente in situ erano sempre e solamente due: il sig. F. che sostanzialmente coordinava gli operai MG, e l’ing.C., che aveva una postazione all’interno del palazzo da ristrutturare, e fungeva da tecnico per l’intera committenza (ivi compreso l’appaltatore Tecnoappalti/Sacim Group). Pertanto il lavoro di manovalanza era completamente affidato e svolto alla subappaltarice MG, cui era stata incaricata la realizzazion e dell’intero appalto ricevuto da Tecnoappalti/Sacim Group (e non di parte delle opere, come afferma in ricorso B System). Era dunque F. che si occupava di dirigere gli operai, organizzare il lavoro, ricevere i dettagli tecnici dall’ing.C. e trasferirli sugli operai. Era sempre F. a registrare giornalmente le presenze in cantiere.
G. A.R.M., socio della ditta subappaltatrice MG Costruzioni , interrogato dagli ispettori in data 3/5/2022 (doc. 11 Inail), ha dichiarato: (…..) “ Le indicazioni sul lavoro da eseguire sono fornite ai lavoratori della MG Costruzioni solo dai tecnici della F.LLI B.SYSTEMS: di volta in volta un tecnico della F.LLI B.SYSTEMS, che noi abbiamo denominato “FROLIN”, stabilisce il personale da occupare per le lavorazioni di fresatura. Specifico che essendo i lavori edili previsti in quel cantiere propedeutici ad altri (quali la posa delle fibre di carbonio ed altre) qualora i lavoratori presenti siano in più, o vengono spostati in altri cantieri o rimangono in attesa di nuove disposizioni sempre da dipendenti della F.LLI B.SYSTEMS. Qualora si presenti la necessità per un lavoratore di assentarsi a qualsiasi titolo, lo stesso comunica a me o al legale rappresentante la necessità di fruire un permesso o altro istituto e noi lo comunichiamo al capocantiere della F.LLI B.SYSTEMS. Non escludo che talvolta i nostri dipendenti abbiano svolto attività di ausilio nelle lavorazioni che i dipendenti della F.LLI B.SYSTEMS ci richiedevano (a titolo esemplificativo può capitare che un lavoratore della F.LLI B.SYSTEMS chieda ad un nostro dipendente di aiutarlo per esempio prendendo delle attrezzature dal container (….) Chiarisco inoltre che alcuni dipendenti hanno svolto lavori in distacco sempre per la ditta F.LLI B.SYSTEMS S.r.l.: fornisco copie dei contratti individuali firmati dai lavoratori occupati presso diversi cantieri e non in quello di Reggio Emilia: per detti distacchi sono state emesse fatture che mi riservo di fornire in copia. Non sono in grado di fornire informazioni sulle motivazioni per le quali è stato attivato il distacco. Posso solo dire che di fatto la nostra azienda fornisce mera manodopera e, pertanto, potrebbe essere che nel caso del distacco presso diversi cantieri fosse indispensabile della manodopera, non avendo alcun interesse nei cantieri in questione ”.
A.A., dipendente della MG Costruzioni, interrogato dagli ispettori in data 3/5/2022 (doc. 12 Inail), ha dichiarato: (….) “ I mezzi di protezione individuale (casco e guanti, occhiali) mi sono stati forniti dalla F.LLI B.SYSTEMS mentre le scarpe sono un mio acquisto. Faccio presente che per la ditta B.SYSTEMS ho lavorato anche presso il cantiere di Modena (supermercato Coop ed altri cantieri come a Bologna e Pescara). Non sono in grado di dire se ho mai firmato un contratto di distacco per lavorare negli altri cantieri per conto della F.LLI B.SYSTEMS. Le indicazioni sul lavoro da eseguire nel cantiere di Reggio Emilia, così come negli altri cantieri, sono fornite dal responsabile della F.LLI B.SYSTEMS (…..) Il mio orario di lavoro è dalle 7,30 alle 17,00 con un’ora di pausa, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 7,00 alle 12,00. Ribadisco che è il responsabile della F.LLI B.SYSTEMS che mi fornisce le indicazioni sul lavoro da svolgere. Anche nel caso mi necessiti assentarmi a qualsiasi titolo mi rivolgo ad un dipendente della F.LLI B.SYSTEMS “ . E.N.N., dipendente della MG Costruzioni, interrogato dagli ispettori in data 21/1/2022 (cfr. verbale delle dichiarazioni prodotto dall’ITL in data 13/12/2023, per comodità allegato anche alle seguenti note sub 18), ha dichiarato: “Sono manovale, ricevo le direttive dalla B.SYSTEMS, sono loro che mi indicano di volta in volta i compiti da svolgere e mi dettano gli orari di lavoro, controllano il mio operato.”
Dunque l’attività del personale della MG non era diretta ad integrare l’attività dei dipendenti della ditta ricorrente: i lavoratori della MG coinvolti erano in numero di 18, per 876 giornate di lavoro da settembre 2021 a maggio 2022; mentre i lavoratori della BSystem, per l’intero periodo, erano solo F., l’ing. C., e a volte, con estrema sporadicità un manovale (tale B.A.) cfr. docc. 2, 2° e 3 ITL, e cioè il registro di cantiere e il giornale di cantiere.
La questione non pare di scarso rilievo dal punto di vista concettuale: vi è il rischio, in operazioni formalmente lecite quale è quella in esame (poiché nessun divieto è previsto in materia di qualità o quantità di lavorazioni oggetto di appalto – o subfornitura) che le aziende diventino contenitori che, mettendo a disposizione (come è proprio il caso in esame) il proprio know how, le proprie attrezzature, il proprio personale direttivo e di coordinamento, i materiali, realizzino integralmente il proprio centrale obiettivo produttivo impiegando manodopera a prezzo competitivo. E ciò proprio perché non solo non è esternalizzata una parte delle lavorazioni prese in appalto ma l’intero appalto ricevuto, ma perché risulta evidente il disequilibrio tra forza lavoro interna e forza lavoro esterna (in questo caso in favore di quella esterna).
Con la conseguenza che non solo la lavorazione appaltata è pienamente compenetrata nell’azienda ed inseparabile dal ciclo produttivo (anzi, rappresenta l’intero ciclo produttivo), ma anche i lavoratori esterni ad essa impiegata diventano corpo unico con l’azienda appaltante, perché in essa completamente inseriti e non scindibili né eliminabili.
Ne consegue che anche dal punto di vista meramente astratto/concettuale, diventa assai difficile ipotizzare come una presenza così massiccia di lavoratori in tutte le fasi delle lavorazioni possa essere gestita con modalità non osmotiche rispetto alle residue attività rimaste in capo ai lavoratori facenti capo a B System, tanto più visto che costoro ricoprono ruoli di coordinamento e livello tecnico.
Si evidenzia come l’inesistenza dell’organizzazione dei mezzi necessari (le attrezzature utilizzate per l’attività fornite da B System e l’inesistenza di autonomia organizzativa (per quanto più sopra osservato) siano gli elementi identificati dalla giurisprudenza anche recente (cfr. Cass. sentenza n. 3178 del 7 febbraio 2017 ) quali indici della non genuinità dell’appalto, oltre che l’esistenza di un rischio d’impresa, dovendosi sul punto rilevare che la gestione a proprio rischio, da parte dell’appaltatore, va oltre il mero significato economico riguardante le prospettive di convenienza dell’affare, acquisendo l’espressione a proprio rischio un valore giuridico preciso nel senso che l’assunzione del rischio nell’esecuzione del rapporto contrattuale è a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente. Quindi nel caso dell’appaltatore egli assume su di sé il rischio della gestione dell’intera attività lavorativa complessivamente valutata, e tale rischio viene evidentemente meno ogniqualvolta lo pseudo - appaltatore si limiti a mettere a disposizione dello pseudo - committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest’ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali. E’ poi avvenuto che nelle udienze istruttorie tutti quanti i lavoratori sentiti abbiano ritrattato le dichiarazioni rese in precedenza, manifestando anche difficoltà di comprensione della lingua o incapacità di lettura.
Questa ritrattazione collettiva ed uniforme, unita alla afasia linguistica dalla quale sono risultati affetti in sede testimoniale, rende i testi escussi completamente inattendibili; senza contare che le dichiarazioni –invece genuine- rese dagli stessi testi alla ITL sono confermate anche dalle dichiarazioni degli Ispettori verbalizzanti, che hanno precisato come tutti i testi capissero e parlassero la lingua italiana, a tutti sia stato riletto il verbale (cfr. dich.V. e S.S.). L’Ispettore V. ha anche precisato che, durante il primo accesso ispettivo, sia l’ing. C. che F. erano all’interno di un ufficio tecnico allestito in un locale del condominio, mentre in cantiere lavoravano esclusivamente operai della MG; e che gli operai MG non erano capaci di lavorazioni specialistiche quali quelle oggetto dell’appalto e del subappalto, quali la posa di carbonio, per le quali dunque prendevano indicazioni dai tecnici BSystem. Quanto alle diverse (anzi, opposte) dichiarazioni rese dai testi in sede istruttoria, esse sono affette da insanabili contraddizioni.
Come esattamente evidenzia INAIL nelle proprie note conclusive, in base a quanto riferito al Giudice dai lavoratori, in linea con la tesi di parte ricorrente e contraddicendo quanto dichiarato nel corso dell’ispezione: vi era una presenza assidua se non quotidiana, sul cantiere in questione, del socio lavoratore G. e degli operai Y.G. e N.M.; sempre a detta dei testi era G. a registrare le presenze dei colleghi della MG, erano loro tre stessi a dare ordini, coordinare il lavoro, interloquire con l’ing. C. della committente verificando le opere eseguite e da eseguire.
Tuttavia, tali dichiarazioni si pongono in netto contrasto con il giornale di cantiere, recante le registrazioni delle presenze degli operai della MG oltre che degli altri lavoratori, che per a ltro è del tutto coincidente con il documento prodotto dalla stessa ricorrente, anch’esso attestante le presenze dei lavoratori MG sul cantiere nello stesso periodo (doc. 7 di parte ricorrente).
Analizzando i due documenti per verificare la presenza sul cantiere dei suddetti tre lavoratori G., Y.G. e N.M. si attesta che
SETTEMBRE 2021: G. – mai presente; Y.G. – mai presente; N.M. - mai presente
OTTOBRE 2021: G. – mai presente; Y.G. - mai presente; N.M. – mai presente
NOVEMBRE 2021: G. – mai presente; Y.G. – mai presente; N.M. – mai presente
DICEMBRE 2021: G. – mai presente; Y.G. – presente per sei giornate; N.M.
– mai presente
GENNAIO 2022: G. – mai presente; Y.G. – mai presente; N.M. – presente per un solo giorno
FEBBRAIO 2022: G. – mai presente; Y.G. – presente per 13 giornate (14 giornate in base all’elenco di parte ricorrente); N.M. – presente per 7 giornate (8 giornate in base all’elenco di parte ricorrente) MARZO 2022: G. – mai presente; Y.G.
– presente per 23 giornate; N.M. – presente per un solo giorno
APRILE 2022: G. – mai presente; Y.G.
– presente per 10 giornate; N.M. – mai presente MAGGIO 2022: G. – mai presente; Y.G. – mai presente; N.M. – mai presente
Ergo, nei nove mesi interessati dall’accertamento, ossia da settembre 2021 a maggio 2022, i tre lavoratori che, secondo la tesi della ricorrente, sarebbero stati a tutti gli effetti i referenti e i capi squadra della MG sul cantiere, ossia coloro che coordinavano i lavori, davano ordini, verificavano giornalmente le presenze, ecc., sono stati presenti: G. – mai; Y.G. – per 52 giorni; N.M. – per 9 giorni. Da notare inoltre che nessuno dei tre lavoratori, né altro dipendente della subappaltatrice MG, viene mai indicato come preposto negli elenchi presenze sul cantiere da settembre 2021 a maggio 2022, con la curiosa eccezione del mese di maggio 2022, allorché è indicato come preposto Y.G., tuttavia mai presente nello stesso mese.
Una menzione speciale merita il teste A.A., per il quale, affermando di non capire la lingua, è stato nominato un interprete. Anche (o soprattutto) con l’ausilio dell’interprete il teste riferisce falsità, dichiarando che nel cantiere erano sempre presenti o Y.G. o N.M..
Lo stesso A., che in base al giornale di cantiere risulta presente in loco ben più dei tre colleghi di cui è detto sopra, non menziona nemmeno G. fra i propri referenti: sul punto la sua dichiarazione come teste si pone in contrasto non solo con la dichiarazione resa agli ispettori e con le risultanze del giornale di cantiere, ma anche con le deposizioni testimoniali dei colleghi.
È evidente che, mancando un caposquadra della MG nel cantiere, gli operai dell’appaltatrice rispondevano agli ordini della ditta committente, nella persona del predetto F. (detto F.), dipendente della stessa; per altro, poiché F. non aveva operai BSystem da coordinare (non essendo impiegati in quel cantiere) ovvio che coordinasse -come per altro dallo stesso dichiarato ben due volte agli Ispettori-manovali MG, non specializzati in quel tipo di lavorazioni e del tutto privi in loco di capi cantiere propri.
E’ poi emerso che la committente disponesse a piacimento dei dipendenti dell’appaltatrice anche mediante l’istituto del distacco, come dimostrato dalla documentazione prodotta dall’ITL su ordine del Giudice e come riferito da G.:
“Posso solo dire che di fatto la nostra azienda fornisce mera manodopera e, pertanto, potrebbe essere che nel caso del distacco presso diversi cantieri fosse indispensabile della manodopera, non avendo alcun interesse nei cantieri in questione” (v. supra).
In tema di valenza probatoria dei verbali ispettivi, delle dichiarazioni acquisite in tale sede e di attendibilità/inattendibilità dei testi, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bologna, con recente sentenza n. 142 del 16/3/2023-21/3/2023 (allegata alle presenti note sub 21), ha richiamato e ribadito i seguenti princìpi cardine fissati dalla Cassazione:
1. Con riguardo al verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell'Ispettorato del Lavoro, per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass., Sez. Lav. n. 24416/08; n. 17049/08; n. 3525/ 05; n. 11946/05; n. 16055/04).
2. Le affermazioni rese nell'immediatezza dell'accesso e senza la presenza del datore di lavoro sono dotate di una maggiore genuinità poiché soggette a minori condizionamenti (Cass. Sez. Lav. n. 10427/14; in termini, Cass., Sez. Lav. n. 8655/14; Cass., Sez. Lav. n. 14829/12). Pertanto le dichiarazioni rese dai testi in sede di istruttoria ispettiva possono legittimamente essere ritenute ben più verosimili e credibili di quelle poi rese in giudizio, specialmente se le dichiarazioni rese in sede ispettiva siano dotate di intrinseca precisione, tale da rendere quindi inattendibile la diversa versione dei fatti successivamente resa in giudizio. In tal senso si è pronunciata, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità, ritenendosi, proprio con riguardo ad un caso di contrasto tra dichiarazioni rese dagli stessi soggetti dapprima in fase ispettiva e poi nel giudizio di opposizione, che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal primo giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata ( Cass. Sez. Lav. 17774/15 in motivazione; cfr. anche Cass. Sez. Lav. 13910/01).
3. In tema di attendibilità della prova testimoniale assunta in giudizio, si è ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità che: "l’attendibilità afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni etc.) e di natura soggettiva (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti, ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (si veda, in parte motiva, Cass., Sez. Lav. n. 10057/16; in termini, Cass., Sez. Lav. n. 3051 /11; Cass., Sez. Lav. n. 7763/10, essendosi quindi ritenuto che ben possa il Giudice di merito ritenere più attendibili le dichiarazioni rese dal teste in sede ispettiva di quelle successivamente rese nel corso del giudizio: Cass., Sez. Lav. n. 3051/11)".
Per quanto riguarda gli ulteriori elementi valorizzati dalla ricorrente, e cioè il fatto che MG sia ditta strutturata, da tempo esistente sul mercato dell’edilizia, conti circa trenta dipendenti ed abbia in uso beni immobili (un garage in affitto a Milano e un locale in subaffitto in provincia di Reggio Emilia) e mobili, si osserva che trattasi di elementi di valore secondario e che non hanno particolare rilievo nel caso in esame, in quanto si è accertato che l’appalto si sia nel concreto svolto con modalità non lecite al di là della struttura aziendale, e l’azienda MG, per quanto dotata di complesso di elementi che ne denota l’autonomia, non ha assunto su di sé, in questo specifico caso, alcun rischio d’impresa né alcuna libertà decisionale e gestionale con riguardo all’appalto di via Papa Giovanni. Va anche ricordato che il legale rappresentante di MG, nonostante ripetute plurime convocazioni da parte della ITL anche in periodi diversi, non si è mai presentato né ha mai reso dichiarazioni di alcun genere, né è stato chiamato a testimoniare da BSystem nella presente controversia: elemento di indubbia opacità.
Ne consegue che gli accertamenti ispettivi in esame vanno nell’an confermati.
Con riguardo al quantum, va anzitutto precisato che l’Ispettore S.S., nella sua testimonianza, ha chiarito i criteri utilizzati per i conteggi: “In merito ai conteggi da me predisposti preciso quanto segue. Sulla base delle presenze degli impiegati nel cantiere risultanti dal libro giornale ho individuato il numero delle giornate in cui i lavoratori oggetto dell’accertamento erano presenti in cantiere e le ho moltiplicate per l’imponibile giornaliero previsto dal CCNL per i dipendenti delle aziende edili industriali, CCNL applicato dalla società ricorrente per i propri dipendenti. Tutti i dipendenti sono stati considerati come operai di livello 1°, che è il più basso, e per i lavoratori part time l’orario della singola giornata è stato calcolato in conformità ai singoli contratti sottoscritti dai lavoratori.
Confermo il verbale di accertamento di cui al doc. n. 7 di parte Inail che mi viene rammostrato e che è stato da me sottoscritto”. A.D.R.: “Nell’ammontare richiesto a F.lli B. Systems non sono stati detratti i contributi già versati dalla società MG Costruzioni per i lavoratori oggetto di accertamento. Preciso che nel verbale di accertamento si fa un espresso riferimento e riserva ad eventuali versamenti già effettuati”.
L’operazione appare coerente e legittima, così come è esatto computare, ai fini dell’imponibile contributivo evaso, oltre alle giornate effettivamente retribuite come da LUL (sulle quali non si ha ragione di dubitare della prestazione resa dal lavoratore), le giornate che sono state lavorate come da riscontro nel libro di cantiere, indebitamente indicate come assenze o permessi in busta paga.
La ricorrente tuttavia eccepisce che si debba procedere ad un ricalcolo delle giornate lavorate e retribuite secondo LUL (cui è stato applicato da MG un CCNL che prevede un trattamento retributivo, con conseguente versamento contributivo, superiore a quello spettante ai dipendenti di B.Systems sulla base del CCNL dalla stessa applicato) applicando alle stesse il trattamento retributivo/contributivo della appaltante; e che all’importo così ottenuto vada sommato l’importo retributivo/contributivo delle giornate ‘evase’ (già calcolato, come risulta dai prospetti e come riferito dall’Ispettore S.S., utilizzando il CCNL edili in uso a BSyste m), e che tale somma costituisca il il minimale contributivo oggetto di evasione.
L’eccezione appare corretta sulla base di quanto previsto dall’art. 35, comma 1, d. lgs. 81/2015 che afferma che i dipendenti del somministratore hanno diritto ad un trattam ento “complessivamente non inferiore” a quello dei dipendenti dell’utilizzatore; infatti in base a tale norma a carico di B.Systems, rispetto ai contributi versati da parte della società subappaltatrice in favore dei suoi dipendenti, può sorgere un obbligo contributivo solo per l’ipotesi in cui il versamento contributivo compiuto da MG sia stato inferiore rispetto a quello dovuto sulla base dell’art. 35, comma 1, d.lgs. 81/2015, ossia inferiore al minimale contributivo (conseguente al minimo tabellare) previsto dal CCNL applicabile. Tanto è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di richiesta di pagamento di contributi al committente obbligato solidale quanto alle posizioni previdenziali dei dipendenti dell’appaltatore, << l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, […] va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (c.d. “minimale contributivo”)>> stante la <<relazione immanent e e necessaria tra la “retribuzione” dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell’ente preposto>> nonché la <<peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo>>
(Cass. 4 settembre 2019, n. 22110; Cass. 13 luglio 2017, n. 17355).
INPS e INAIL devono pertanto ‘rifare i conteggi’ sulla scorta delle indicazioni qui fornite, e solo nel caso di superamento del minimale contributivo la BSystem sarà nel concreto tenuta al pagamento della differenza.
Si osserva poi che l’art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015 (prima art. 27, comma 2, d. lgs. 276/2003, richiamato dall’art. 29, comma 3-bis, del medesimo decreto) garantisce l’effetto liberatorio in favore dell’utilizzatore dei pagamenti retributivi e contributivi effettuati dal somministratore (cfr. anche la recente Cass. 8 luglio 2019, n. 18278).
Tuttavia -come ammesso anche nel verbale Ispettivo- nella determinazione dell’importo dei contributi richiesti a B.Systems gli Istituti non hanno tenuto conto dell’effetto liberatorio previsto espressamente dall’art. 38, comma 3 cit.
Al subappaltante potrà unicamente essere addebitata la differenza tra quanto richiesto per tali posizioni e per iodo una volta ricalcolato il minimale come sopra e quanto già regolarmente versato dal subappaltatore.
Per l’effetto, anche le somme calcolate a titolo di sanzioni e interessi saranno in ogni caso ridotte e rideterminate.
Per quanto riguarda invece le sanzioni (i.e. somme aggiuntive), alla fattispecie di subappalto di manodopera si applica pacificamente la lett. B (evasione contributiva) della legge 23.12.2000 n. 388, art. 116 c. 8, tenuto conto della circolare INPS. n. 66 del 5 giugno 2008 e del consolidato orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del dolo, la Cassazione (cfr. ex.multis Cassazione, Sezione Lavoro, 11 luglio 2022, n. 21831) ha affermato che «l’omissione o l’infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni. Si tratta di una presunzione relativa, che può essere vinta mediante l’allegazione e prova (l’onere delle quali è carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento».
In altri termini, «grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l’assenza di intento fraudolento e la sua buona fede » (così Cassazione, Sezione Lavoro, 27 dicembre 2011, n. 28966; richiamata di recente da Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 27 gennaio 2023, n. 2580 e da Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 21 agosto 2023, n. 24917).
Nel caso in esame non solo tale onere non è stato assolto, ma una buona fede è da escludere a fronte anche della condotta processuale dei testi escussi.
Le spese di lite, a fronte della non completa soccombenza, poiché le eccezioni sul quantum sono state accolte, vengono poste a carico della società ricorrente ed in favore degli enti convenuti nella limitata misura del 50%, compensata l’altra metà.
PQM
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
In parziale accoglimento del ricorso
Accertata la non genuinità del rapporto di subappalto intercorso tra F.lli B. Systems S.r.l. e MG Costruzioni S.r.l.s. di cui ai Verbali Unici di accertamento e notificazione n. RE00000/2022 - 506-01 del 04.10.2022 (Prot. ITL n. 26980 del 04.10.2022 – Prot. INPS 6800.04/10/2022.0306547) e INAIL n. 2022 -00104 del 25.10.2022 e il debito contributivo e per sanzioni in carico a F.lli B. Systems S.r.l. scaturente da essi accertamenti, dichiara, con riferimento al calcolo degli imponibili contributivi relativi agli importi non corrisposti con la causale di assenza ingiustificata/permesso non retribuito, che tali imponibili siano determinati con riguardo al solo minimale di cui al CCNL applicato da F.lli B. Systems S.r.l., con ricalcolo anche dei relativi interessi e sanzioni;
dichiara che l’avvenuto versamento di regolare contribuzione da parte di MG Costruzioni S.r.l.s. in favore dei propri dipendenti oggetto di accertamento e per il medesimo periodo di cui ai Verbali Unici, ai sensi e sortisce effetto liberatorio nei confronti di F.lli B. Systems S.r.l. per le richieste spiegate da INPS-INAIL e che pertanto detti pagamenti vanno sottratti dall’imponibile contributivo e relativi interessi e sanzioni scaturenti a carico di F.lli B. Systems S.r.l. in forza dei predetti accertamenti, ferma restando la congruità delle sanzioni applicate;
compensa nella misura della metà dell’intero le spese di lite sostenute dalle parti, e pone a carico il restante 50% della F.lli B. Systems S.r.l. che è condannata a rifonderli in tale misura a INPS ed INAIL, importo già dimidiato quantificato in complessivi € 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge se dovuti per ciascun ente.
Riserva la motivazione in 60 giorni a fronte della complessità del caso
Reggio Emilia, li 8/11/2024 Il Giudice
Elena Vezzosi
*1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare, tenuto conto delle difese ed eccezioni di cui al presente ricorso, illegittima e priva di fondamento la dedotta nullità e/o non genuinità del rapporto di subappalto intercorso tra F.lli B. Systems S.r.l. e MG Costruzioni S.r.l.s. e, pertanto, infondate e illegittime le pretese contributive di INPS e INAIL e l’irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti di F.lli B. Systems S.r.l. (e del suo legale rappresentante Roberto Benassi) di cui ai Verbali Unici di accertamento e notificazione n. RE00000/2022-506-01 del 04.10.2022 (Prot. ITL n. 26980 del 04.10.2022 – Prot. INPS 6800.04/10/2022.0306547) (All. A), con pedissequa diffida ad adempiere, e INAIL n. 2022- 00104 del 25.10.2022 (All. B); per l’effetto accertare e dichiarare che F.lli B. Systems S.r.l. non è tenuta ad adempiere né a versare alcunché in favore di INPS e/o INAIL a titolo di differenze contributive e/o relative sanzioni in esecuzione dei Verbali Unici di accertamento e notificazione sopra enunciati; accertare e dichiarare che F.lli B. Systems S.r.l. non è tenuta ad adempiere né a versare alcunché a titolo di sanzione amministrativa in esecuzione dei Verbali Unici di accertamento e notificazione sopra enunciati.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice adito dovesse accertare e dichiarare la non genuinità, in tutto o in parte, del rapporto di subappalto intercorso tra F.lli B. Systems S.r.l. e MG Costruzioni S.r.l.s., Voglia in ogni caso disattendere la quantificazione delle pretese contributive contenuta nei Verbali Unici di accertamento e notificazione indicati in epigrafe e sopra richiamati, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso e in particolare:
−Voglia accertare e dichiarare illegittima ogni pretesa contributiva calcolata su imponibili contributivi superiori al minimale di cui al CCNL applicato da F.lli B. Systems S.r.l., con particolare riferimento ad imponibili contributivi determinati con aggiunta al minimale degli importi non corrisposti con la causale di assenza ingiustificata/permesso non retribuito; per l’effetto, Voglia rideterminare l’imponibile contributivo con adesione al solo minimale, con conseguente riduzione di interessi e sanzioni; per tutte le ragioni esposte in ricorso e visti i conteggi esposti, Voglia in ogni caso accertare e dichiarare che, stante l’avvenuto versamento di regolare contribuzione da parte di MG Costruzioni S.r.l.s. in favore dei propri dipendenti oggetto di accertamento e per il medesimo periodo di cui ai Verbali Unici, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015 (richiamato dall’art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003, in quanto pedissequamente sostitutivo dell’abrogato art. 27, comma 2, d.lgs. 276/2003), tali pagamenti hanno sortito e sortiscono effetto liberatorio nei confronti di F.lli B. Systems S.r.l. per le richieste spiegate da INPS- INAIL; per l’effetto Voglia accertare e dichiarare che F.lli B. Systems S.r.l. non può in ogni caso essere chiamata a rispondere per una somma superiore alla differenza tra i contributi richiesti da INPS-INAIL e i contributi versati da MG Costruzioni S.r.l.s. per i medesimi dipendenti e periodo (differenza che viene quantificata in Euro 5.592,55), con obbligo per gli Istituti Previdenziali di rideterminazione e riduzione conseguente delle somme calcolate a titolo di interessi e sanzioni; Voglia accertare e dichiarare non dovute le somme di cui ai Verbali Unici a titolo di sanzioni per evasione contributiva ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000, in quanto non sussistono i presupposti per l’applicazione di detta fattispecie.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche in considerazione della circostanza per cui gli Istituti Previdenziali, pur essendo pienamente in possesso dei dati che avrebbero loro permesso di calcolare in modo corretto i contributi, tenendo conto, ai fini dell’effetto liberatorio di cui all’art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015, di quelli già versati regolarmente da MG Costruzioni S.r.l.s., hanno invece addebitato l’interezza dei contributi a F.lli B. Systems S.r.l., facendo valere una pretesa quantitativamente ingiusta e infondata in principio e onerando la società di sostenere costi in termini economici e di lavoro al fine di verificare il versamento dei contributi da parte di MG Costruzioni S.r.l.s. ed opporsi alle illegittime pretese di INPS-INAIL a mezzo dei conteggi riportati nel presente ricorso.”