Tipologia: Accordo
Data firma: 5 febbraio 2013
Validità: 01.01.2013 - 31.12.2015
Parti: Basf Italia e RSU
Settori: Chimici, Basf, Cesano Maderno
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

Art. 1 Diritto di Informazione
Art. 2 Organizzazione del lavoro e mobilità interna
Art. 3 Utilizzo della posta elettronica
Art. 4 Formazione
Art. 5 Piani di sviluppo e occupazione
Art. 6 Lavoro a tempo parziale
Art. 7 Orario continuato
Art. 8 Orario di lavoro (art. 8 CCNL)
Art. 9 Lavoro straordinario (art.9 CCNL) - conto ore individuale
Art. 10 Permessi sindacali (Cral- Patronato - Mensa)
Art. 11 Riposo compensativo in occasione delle operazioni di voto
Art. 12 Diritto allo studio (capitolo 4 parte X del CCNL)
Art. 13 Lavoratori studenti universitari
Art. 14 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Art. 15 Malattia e infortunio (art. 40 CCNL)
Art. 16 Assenza per indisposizione
Art. 17 Permessi retribuiti

 

Art. 18 Maternità e paternità
Art. 19 Rientro da aspettativa
Art. 20 Permesso in caso di malattia figli
Art. 21 Malattie insorte durante i periodi di ferie
Art. 22 Ritardi
Art. 23 Ferie - chiusura estiva - vigilie
Art. 24 Parità uomo-donna e azioni positive per la realizzazione della parità uomo­donna nel lavoro
Art. 25 Servizi bancari
Art. 26 CRAL, contributo cultura, sport, tempo libero e altre attività
Art. 27 Contributo alle famiglie
Art. 28 Personale non soggetto a limitazioni d'orario (categorie A e B)
Art. 29 Mensa
Art. 30 Ambito di applicazione, decorrenza e durata del presente accordo
Allegato n. 1 Orario di lavoro
Allegato 2 Lavoro a tempo parziale
Allegato 3 Borsa di studio


Verbale di accordo Rinnovo parte normativa 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015

Verbale di accordo rinnovo parte normativa tra la Direzione del Personale della Basf Italia spa […], e la RSU dell'Unità Basf Italia spa di Cesano Maderno […], si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Diritto di Informazione
Fermo restando quanto previsto dalla parte seconda del CCNL 18 dicembre 2009 per l'industria chimica, l'Azienda fornirà alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), per ogni nuova tecnologia introdotta e/o per eventuali modifiche sulle tecnologie esistenti che abbiano conseguenze sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità, informazioni preventive atte ad identificare i relativi aspetti socio-economici e di efficienza Aziendale (mantenimento della competitività sul mercato, miglior servizio reso alla clientela, qualità della produzione ecc.). Altrettanto dicasi per ogni ristrutturazione sull'organizzazione del lavoro e per le cessioni/trasferimenti di Divisioni Operative della Basf Italia spa nonché per linee di prodotto con forte impatto economico sull'Azienda.
L'Azienda si impegna, in ogni caso, ad informare preventivamente la RSU circa qualsiasi decisione che dovesse avere riflessi diretti o indiretti sui lavoratori; con ciò intendendosi riflessi su mantenimento dei livelli occupazionali, sede di lavoro, professionalità, organizzazione del lavoro.
Inoltre l'Azienda fornirà alla RSU:
• elenco trimestrale degli occupati raggruppati in forma anonima con distinzione per sesso, per classi di età, inquadramento e mansione;
• informazioni su iniziative formative realizzate nel trimestre precedente e quelle previste per il trimestre successivo;
Nel costo degli incontri periodici si verificheranno congiuntamente i livelli di organico, sia generali che settoriali; al fine di verificare l'andamento dei livelli occupazionali.
Negli appositi incontri semestrali, l'Azienda fornirà alla RSU:
• previsioni di vendita, previsioni di massima degli investimenti e relativi costi;
• bilancio annuale di esercizio.
L’Azienda si impegna a promuovere incontri periodici con la RSU, finalizzati alla definizione delle professionalità specifiche site in ciascuna posizione organizzativa nell’ambito di ogni categoria, valutando eventuali problematiche connesse all'inquadramento del personale.

Art. 3 Utilizzo della posta elettronica
Nello spirito di quanto previsto nell'articolo 62 del CCNL 18 dicembre 2009 le Parti convengono che è possibile l'utilizza della posta elettronica per scambi di informazioni di carattere sindacale fra componenti delle RSU e per comunicazioni con la Direzione del Personale nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle procedure interne Aziendale in merito all'uso dell'e-mail. Si conviene altresì che, al fine di consentire a tutti i lavoratori l'accesso alle informazioni di carattere sindacale, le affissioni potranno essere effettuate anche attraverso apposita bacheca elettronica, intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda su richiesta della RSU, nell'ambito del sistema intranet dell'azienda.

Art. 4 Formazione
[…]
Formazione RSU
Trova applicazione quanto previsto dalla parte X del CCNL in materia di formazione e, in particolare, quanto previsto in materia di compiti e finalità dell'Organismo Bilaterale per la Formazione che prevede attività anche per la formazione della RSU con finanziamenti pubblici.
Formazione RLSSA
Trova applicazione quanto previsto dalla parte X in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro.
L'Azienda agevolerà la partecipazione dei componenti la RSU e la RLSSA ai corsi di aggiornamento e di formazione organizzati dal Sindacato o congiuntamente da Fulc e Federchimica.

Art. 6 Lavoro a tempo parziale
L'Azienda si riserva di valutare con la massima attenzione la richiesta di trasformazione dell'orario di lavoro a tempo parziale da parte di lavoratori che presentino esigenze di carattere personale e/o sociale ostative ad un impegno di lavoro a tempo pieno. fermo restando che i rapporti di lavoro a tempo parziale dovranno essere compatibili con l'organizzazione del lavoro.
Trova applicazione l'accordo sul part-time riportato nell'allegato 2.

Art. 7 Orario continuato
Eventuali casi di orario continuato, non superiore alle sei ore giornaliere e solo per periodi limitati, saranno valutati dall'Azienda congiuntamente alla RSU, laddove ciò si rendesse possibile in base all'organizzazione del lavoro.

Art. 8 Orario di lavoro (art. 8 CCNL)
Trova applicazione l'accordo sull'orario lavoro riportato nell'allegato 1.

Art. 9 Lavoro straordinario (art.9 CCNL) - conto ore individuale
Lavoro eccedente e straordinario
Fermo restando quanto previsto in materia dal vigente CCNL per l'industria chimica, il lavoro straordinario, connotato da caratteristica di rilevanza, dovrà essere comunicato alla Direzione del Personale, con almeno 24 ore di anticipo (possibilmente 48 ore nei casi di lavoro straordinario nelle giornate di sabato o festive), salvo casi di particolare urgenza o necessità, specificando le motivazioni, le ore indicative di lavoro da svolgere in regime di straordinario. Lo straordinario effettuato nelle giornate di sabato e/o domenica o comunque festive, non dovrà superare le 8 ore giornaliere non consecutive.
Eventuali casi di lavoro straordinario a carattere continuativo, o effettuato nelle giornate di sabato o festive, saranno concordati con la RSU.
l'Azienda metterà a disposizione della RSU, trimestralmente, i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
[...]
Conto ore individuale
Nel conto ore, confluiscono i riposi compensativi delle prestazioni eccedenti o straordinarie, in relazione alla volontà espressa dal dipendente attraverso la compilazione dell'apposito modulo contrattualmente previsto.
L'utilizzo anche consecutivo, potrà avvenire mediante richiesta di permessi conto ore.

Art. 10 Permessi sindacali (Cral- Patronato - Mensa)
[…]. Si conferma altresì quanto pattuito per l'attività della Commissione Mensa e cioè:
- effettuare, durante l'orario di lavoro e a propria discrezione, pesature, prelievi, controlli di qualità, scelta del menu;
- elaborare proposte atte a migliorare il servizio stesso, sulla base di studi effettuati tenendo conto delle esigenze di lavoratori.
Le ore di permesso per le attività della Commissione Mensa sono comprese nel monte ore dei permessi sindacali. […]
È facoltà della RSU richiedere di far fruire ore di permesso retribuito, a detrazione dei monte ore di cui sopra, anche a lavoratori non facenti parte delle strutture stesse ma per attività di interesse collettivo.

Art. 14 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Basf Italia spa e la RSU, si danno atto che, nel rispetto delle leggi vigenti, la prevenzione verso ogni forma di inquinamento, rappresenta un costante punto di riferimento al fine della tutela dell'ambiente. La RSU e l'Azienda riconoscono l'importanza dell'industria chimica nel nostro paese e ribadiscono la loro volontà ed il loro impegno affinché il lavoro venga svolto in ambienti salubri. A questo scopo, le parti concordano che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare le condizioni ambientali sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti. Basf Italia spa assicura che continuerà ad adoperarsi per mettere a disposizione delle istituzioni pubbliche e della RSU le proprie conoscenze scientifiche e tecniche nel settore delle tematiche ambientali, nel caso che le stesse possano costituire un valido contributo per la definizione di una disciplina normativa nell'ambito delle direttive comunitarie. Basf Italia spa avrà cura di illustrare preventivamente alla RSU ed alla RLSSA le tecnologie previste, per le nuove lavorazioni o per modifiche di impianti esistenti, allo scopo di salvaguardare le esigenze dei lavoratori in materia dì ambiente e sicurezza. Basf Italia spa provvederà ad informare la RSU e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA) dei programmi di investimento futuri concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e della sicurezza o eventuali modifiche di impianti e/o di installazioni.
Condizioni ambientali
L'Azienda si impegna ad effettuare una serie di interventi mirati alla misura dei parametri previsti dalle leggi vigenti ed al controllo delle condizioni ambientali legate alle attività lavorative. Azienda e RLSSA verificheranno gli interventi necessari finalizzati all'eventuale ottimizzazione delle apparecchiature video e delle strumentazioni scientifiche (a titolo di esempio: gascromatografi. HPLC). Le necessità di monitoraggio relative alle condizioni ambientali costituiscono oggetto di verifica da parte del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP), della RLSSA e Servizio Sanitario Aziendale. In ottemperanza a quanto previsto dal CCNL in materia di ambiente e sicurezza, l'Azienda consegnerà alla RLSSA:
- copia dei risultati dei monitoraggi;
- copia dei rapporti sugli infortuni sul lavoro;
Le schede di sicurezza relative alle materie prime, ai prodotti stoccati o manipolati sono a disposizione della RLSSA.
Visite di controllo per videoterminalisti
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, il personale che utilizza videoterminali viene sottoposto alle prescritte visite di controllo periodiche. L'Azienda assicura un maggiore impegno a ricercare, compatibilmente con le esigenze organizzative Aziendali, mansioni alternative, possibilmente equivalenti, a quei lavoratori che addetti in via principale alle apparecchiature video, ne facessero richiesta presentando idonea documentazione e certificati emessi da pubblici istituti (art. 5 della Legge 300/70 Statuto dei Lavoratori) che attestino la non idoneità a tale attività. Per le lavoratrici in stato di gravidanza, l'Azienda, su richiesta del medico curante, si impegna a trovare una mansione alternativa caratterizzata, possibilmente, da pari contenuto professionale.
Prevenzione Sanitaria continua: Le parti confermano la validità del progetto riguardante la prevenzione e l'assistenza continua attraverso l'individuazione degli interventi relativi alle caratteristiche ed alle peculiarità di ogni singolo dipendente. l'Azienda si impegna a fornire tempestivamente alla RSU le informazioni relative agli interventi più significativi riguardanti il servizio.
Le necessità individuali verranno riscontrate dal personale medico in Azienda a seguito di colloquio preliminare e relativa visita medica. Il personale medico stabilirà la necessità di proseguire negli accertamenti attraverso esami di laboratorio e visite specialistiche, alcune delle quali direttamente fruibili presso la sede aziendale (previa prenotazione.)
Le parti convengono inoltre di incontrarsi per valutare l'estensione delle convenzioni ad ulteriori prestazioni specialistiche.
In relazione all'esito degli esami di laboratorio e delle visite mediche specialistiche, il personale del servizio sanitario di Basf Italia spa potrà consigliare eventuali approfondimenti da svolgersi per il tramite del medico di famiglia e, in caso di necessita, per completare il quadro clinico, prescrivere ulteriori esami e visite presso le strutture e gli specialisti convenzionati. Le notizie raccolte serviranno a compilare la cartella clinica di cui l'originale potrà, a richiesta, essere consegnata all'interessato.

Art. 17 Permessi retribuiti
Vale l'orario di riferimento 8.30 - 17.15
Per visite mediche
Il permesso retribuito. che terrà conto dei tempi di viaggio, copre la visita medica (inclusi i piccoli interventi) personale e laddove richiesto l'accompagnamento a visite mediche di parenti di 1° e 2° grado e conviventi risultanti dallo stato dì famiglia. Il permesso retribuito è inoltre previsto anche in caso di ricoveri e rilasci ospedalieri degli stessi. L'assenza dovrà essere preventivamente comunicata all'Azienda, salvo cause di forza maggiore e, a visita avvenuta, il lavoratore fornirà la relativa giustificazione medica contenente le seguenti informazioni: data visita, ora di inizio/fine visita, nome e cognome del dipendente che usufruisce del permesso e/o grado di parentela della persona accompagnata, timbro dell'ente e dichiarazione dell'ente che la visita o l'esame effettuato necessita accompagnamento. Nel caso in cui la visita non sia accompagnata da certificato debitamente compilato le ore di assenza verranno scalate da O.F./ROL/ferie.
Per esami particolari comprovati, ad esempio con sedazione, che non permettono di svolgere attività lavorativa, il permesso coprirà l'intera giornata lavorativa.
Per cure e terapie mediche continuative (escluse le cure termali) i permessi verranno riconosciuti in base a apposita prescrizione medica.
[…]

Art. 22 Ritardi
In base all'orario flessibile l'inizio dell'attività lavorativa giornaliera potrà avvenire fra le ore 8.00 e le ore 9.00. I ritardi effettuati tra le 9:01 e 9:15 verranno considerati a recupero fino ad un massimo di un monte minuti di 60' all'anno, mentre quelli che supereranno anche di un solo minuto le 9:15 daranno luogo alla trattenuta in frazione di 15 minuti sul cedolino del mese successivo.
Le timbrature devono rigorosamente avvenire a piè di reparto/palazzina dì propria competenza.
[…]
Per il personale turnista e semiturnista ad orario fisso che usufruisce dello spogliatoio centrale per il cambio degli indumenti viene riconosciuta una tolleranza di 10' per la timbratura al mattino e di 20' per la timbratura della sera, essendo prevista al termine dell'orario la consueta doccia.
[…]

Art. 24 Parità uomo-donna e azioni positive per la realizzazione della parità uomo­donna nel lavoro
L'Azienda, in accordo con la RSU, si impegna a dar corso all'applicazione delle normative in materia di parità uomo donna, promuovendo iniziative rivolte ad una maggiore valorizzazione del lavoro femminile, tenuto conto del patrimonio di capacità ed esperienze presenti e ad eliminare gli eventuali ostacoli che precludono l'accesso a funzioni Aziendali ricoperte tradizionalmente da personale maschile.
Ricerche interne/assunzioni dall’esterno
L'Azienda, in fase di assunzione o di soluzioni interne (comprese le lavoratrici interinali o a tempo determinato), si impegna a:
- incrementare, nell'ambito del gruppo di lavoratrici interessate, la percentuale dì inserimento di personale femminile in possesso di titoli dì studio anche non direttamente correlati alle caratteristiche delle figure professionali da ricoprire;
- porre particolare attenzione all'iter delle candidature femminili, onde evitare esclusioni dovute a considerazioni di carattere non professionale.
Formazione
La formazione, tenendo conto delle conoscenze già acquisite, dovrà essere finalizzata anche alla valorizzazione delle capacità intrinseche presenti in ogni lavoratrice. In particolare, i corsi di formazione potranno essere finalizzati ad un miglior utilizzo dei sistemi informativi diversificati, all'apprendimento delle lingue straniere, all'inserimento nell'area EDP o ad altre possibili e specifiche riconversioni da concordare fra le Parti.
Nelle attività che richiedono la trasferta; per una migliore sinergia con il cliente e con l'intento di far acquisire sia teoricamente che praticamente competenze composite di tipo tecnico-commerciale, organizzativo, ecc., dovranno essere previste opportunità anche per il personale femminile.
Inoltre, per diffondere una "cultura delle pari opportunità", superando eventuali pregiudizi verso lo sviluppo del personale femminile, l'Azienda si impegna ad attuare un programma articolato di intervento nei confronti del Management a tutti i livelli.
Maternità
L'Azienda si impegna a rendere più agevole il reinserimento nell'ambiente di lavoro delle lavoratrici che rientrano dal periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, sia attraverso eventuali momenti formativi, sia facilitando l'accesso per le stesse a forme di part-time più flessibili e quindi con caratteristiche e modalità rispondenti a specifiche esigenze.

Art. 28 Personale non soggetto a limitazioni d'orario (categorie A e B)
[…]
L'Azienda, pur confermando che le categorie A e B non hanno limitazione di orario, così come previsto dall'attuate CCNL e dalle Leggi che regolano la materia, precisa che l’attività lavorativa nei singoli reparti deve essere garantita al più tardi entro le ore 9:00.

Art. 29 Mensa
[…]
L'Azienda conferma il suo impegno a monitorare il miglioramento qualitativo del servizio mensa erogato.
Si riconferma la validità del lavoro della Commissione Mensa quale organo di controllo e vigilanza sulla qualità dei cibi e dei servizi erogati. I rappresentanti dei lavoratori saranno indicati dalla RSU fra gli iscritti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando che la Commissione Mensa è un organo consultativo, mentre qualsiasi altra decisione/iniziativa riguardo il servizio mensa sarà concordata con la RSU.
Per quanto occorra, si riconferma che il servizio mensa è neutro agli effetti degli istituti legali e contrattuali.

Art. 30 Ambito di applicazione, decorrenza e durata del presente accordo
[…]
Il presente accordo trova applicazione per l'unità di Cesano Maderno e, laddove applicabile per i centri di Arzignano e Lugo con decorrenza 1° gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2015.

Letto, confermato e sottoscritto
Cesano Maderno, 5 febbraio 2013

Allegato n. 1 Orario di lavoro

Orario flessibile
Le Parti convengono che l'orario flessibile, in linea di principio utilizzabile da tutti i lavoratori, potrà trovare pratica applicazione in quelle situazioni lavorative dell'Azienda che non presentino incompatibilità di fatto con le specifiche caratteristiche tecniche e con le esigenze organizzative.

1. Personale con orario flessibile
La giornata lavorativa si intende a tutti gli effetti, sia fiscali che contabili di 7 ore e 45 minuti (dal lunedì al giovedì) e di 6 ore e 45 minuti il venerdì. L'orario di lavoro settimanale è di 37 ore e 45 minuti.
Con l'applicazione dell'O.F. (orario flessibile) l'inizio dell'attività lavorativa giornaliera potrà avvenire tra le ore 8:00 e le 9:00 e la fine tra le ore 17:00 e le ore 18:00 (il venerdì tra le 16:00 e le 17:00), sempre che la flessibilità dell'orario non sconfini in una sistematicità di permessi a recupero.
L'orario teorico giornaliero sarà: 8:30 - 17:15 con 1 ora dì pausa mensa (il venerdì 8:30 -16:15).
Il tempo lavorato prima delle ore 8:00 e dopo le ore 18:00 non viene considerato, quindi non conteggiato a tutti gli effetti, a meno che non sia rappresentato da straordinario autorizzato, caso nel quale cadrà sotto la giurisdizione del lavoro straordinario (vedi art. 8 CCNL).
L'orario flessibile, non presentando il vincolo giornaliero rigido, permette di effettuare ì seguenti tempi di lavoro:
minimo ore giornaliere: 7
massimo ore giornaliere: 9

2. Fruizione permessi O.F.
Il lavoratore ha la possibilità di gestire in maniera autonoma il suo orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative del singolo ufficio/reparto dove l'OF è praticabile, fermo restando che deve fornire in media, una prestazione lavorativa pari all'orario settimanale di 37 ore 45 minuti.
È consentito che il lavoratore possa avere un saldo massimo, rispetto all'orario mensile di +8 ore da riportare nel conteggio del mese successivo. Il congelamento delle ore eccedenti le 8 ore dì saldo massimo O.F. non é di norma previsto. Sono contemplati solo casi eccezionali che verranno di volta in volta concordati preventivamente con il proprio responsabile e comunicati alla Direzione del Personale.
In caso di malattia l'eccedenza di ore oltre il saldo negativo o positivo di 8 ore sarà recuperata al più tardi, entro il mese successivo a quello del rientro dalla malattia (comunque documentata da certificato medico e non Inferiore a 3 giorni lavorativi).
L'O.F. potrà essere utilizzato anche in concomitanza ad altre tipologie di permesso (ad es. ROL, permessi giustificativi per visita medica, ferie a frazione minima di 4 ore, .. .) fermo restando che le causali di assenza dovranno essere al massimo due nella giornata.
L'O.F . non può essere utilizzato a copertura dell'intera giornata lavorativa ad eccezione del caso in cui il lavoratore abbia esaurito l'intera spettanza delle giornate di ferie.
Nelle giornate in cui viene indetto uno sciopero nazionale o Aziendale, vige l'orario rigido (dalle ore 8:30 alle ore 17:15) per coloro che aderiscono all'iniziativa di astensione dal lavoro.
Infine si coglie l'occasione per ricordare che per i periodi di una settimana di fruizione consecutiva di ferie (estiva/invernali) le giornate di assenza verranno scalate unicamente dalle ferie.
Esempi:
Saldo negativo 10 ore: 8 ore possono essere recuperate dal lavoratore entro il mese successivo, 2 ore vengono congelate e il valore corrispondente viene trattenuto con la retribuzione del mese immediatamente successivo e/o compensate con gli altri istituti a disposizione.
Saldo positivo 10 ore: 8 ore possono essere recuperate dal lavoratore senza un termine preciso, 2 ore (ossia l'eccedenza) vengono perse.

3. Personale non soggetto a limitazione di orario (Categorie A e B)
la giornata lavorativa, con conseguente effettiva prestazione, si intende a tutti gli effetti, sia fiscali che contabili, di 7 ore e 55 minuti; il venerdì di 6 ore e 55 minuti (38.35 settimanali). Fatto salvo il principio della non limitazione di orario, si precisa che l'inizio dell'attività lavorativa nei singoli reparti deve essere garantita al più tardi entro le ore 9:00. Le ex festività, pari a 40 ore, verranno calendarizzate nei periodi di chiusura collettiva.

4. Personale di vigilanza
L'orario di lavoro del personale turnista, sarà: dal lunedì al venerdì: il 1° turno dalle 7:00 alle 15:00 con 30 minuti di pausa mensa, 2° turno dalle 15:00 alle 23:00 con 30 minuti di pausa mensa, 3° turno dalle 8:00 alle 17.00 con un'ora di pausa mensa.
Il personale di giornata, con 1 ora di pausa mensa, dal lunedì al giovedì dalle 8:0 0 alle 17:00; il venerdì dalle 8:00 alle 16:00.
La gestione delle restanti ore (ROL) viene concordata come segue: n. 108 ore ad uso individuale per il personale turnista.

5. Personale di magazzino turnista
L'orario di lavoro del personale turnista di magazzino, con 1 ora di pausa mensa, sarà: dal lunedì al giovedì: 1° turno 7:00 - 16:00 2" turno 10:00 - 19:00;
il venerdì 1° turno 7:00 - 15:00 2° turno 10:00 - 18:00.
La gestione delle restanti ore (ROL) viene concordata come segue: n. 40 ore nei periodi di chiusura collettiva, n. 20 ore ad uso individuale.

6. Festività cadenti di domenica
Le festività cadenti di domenica verranno trasformate in "ROL" a frazione di ora.

7. Uscita anticipata del venerdì
In caso di festività nazionali, compresa quella del S. Patrono, si stabilisce che l'ora di riduzione prevista per il venerdì, sarà goduta nella giornata lavorativa precedente la chiusura o la festività.
Le Parti valuteranno all'inizio di ogni anno la possibilità di anticipare l'uscita in occasione di ponti secondo il calendario delle chiusure aziendali.