|
|
Roma, data del protocollo
|
Circolare Titolo Security n. 51 Var. 1
Argomento: Navi da carico adibite a servizi speciali, a servizi di impianti off-shore e a servizi di esplorazione o sfruttamento del fondo marino abilitate a navigazione internazionale. Applicazione del “Code of Safety for Special Purpose Ships” di cui alle Risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983 e MSC.266(84) del 13 maggio 2008, come emendate.
Riferimenti:
a) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Serie Generale n. 166 del 20 dicembre 2021;
b) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera n. 415 in data 27 marzo 2024 (in G.U. n. 80 del 05 aprile 2024).
Con la Circolare in riferimento sub a) sono state fornite istruzioni per l’uniforme applicazione del “Code of Safety for Special Purpose Ships”1, per quanto attiene i requisiti di sicurezza e la certificazione delle navi abilitate a viaggi internazionali nel trasporto di personale speciale e industriale.
In particolare, per le navi di stazza lorda inferiore a 500 GT, è stata prevista l’applicazione del Capitolo 11 (Security) del Codice SPS 2008 anche per le unità che rientrano nel campo di applicazione del Codice SPS 1983, con prescrizione di adeguamento entro 18 mesi dalla pubblicazione della circolare in riferimento e con rilascio, da parte dell’Autorità Marittima competente, della certificazione di cui al punto 4.2.2 della medesima circolare.
Premesso quanto sopra, raccolte alcune criticità segnalate da Società di gestione che operano all’estero con unità di piccolo tonnellaggio e considerato che il Codice SPS 2008 - per le unità non rientranti nel campo di applicazione - ne prevede l’applicazione per quanto ragionevole e praticabile, si ritiene - valutate le concrete ed oggettive difficoltà per una piena applicazione del Capitolo 11 SPS 2008 alle unità sotto stazza, quindi anche a quelle costruite prima del 13 maggio 2008 impiegate in viaggi internazionali cui si applica il Codice SPS 1983 - che le unità con GT < 500 GT possono, per quanto attiene la security ed indipendentemente dal codice applicabile, rispondere solo parzialmente alla normativa citata garantendo, almeno, i seguenti requisiti minimi:
1. individuazione dei responsabili di security presso la Società armatrice e a bordo, che svolgano rispettivamente le funzioni di Company Security Officer (CSO) e Ship Security Officer (SSO). Gli stessi devono aver ricevuto la formazione prevista dal Decreto Direttoriale n.1346 del 3 dicembre 2013 e possedere la relativa certificazione;
2. indicazione dei contatti del CSO e SSO - reperibili h24/7 - sia telefonici che e-mail, da fornire al Reparto III – Piani e Operazioni (mail:
3. il personale marittimo designato a svolgere compiti di security a bordo deve aver ricevuto la formazione prevista dal Decreto Direttoriale n.1346 del 3 dicembre 2013 e possedere la relativa certificazione, mentre il restante personale deve aver ricevuto la formazione prevista dal Decreto Direttoriale n.1347 del 3 dicembre 2013 e in possesso della relativa certificazione;
4. installazione dello Ship Security Alert System” (SSAS), ai sensi della Regola XI-2/6 della Convenzione SOLAS, come emendata;
5. elaborazione, da parte della Società armatrice, di una valutazione dei rischi che includa, almeno:
• individuazione dei "punti deboli" o delle "vulnerabilità " della nave, inclusi gli aspetti connessi all'elemento umano relativamente alle infrastrutture e alle procedure;
• individuazione e valutazione ponderata delle "operazioni chiave" di bordo, ivi incluse le "aree sensibili" della nave che dovrebbero essere designate quali “aree ristrette/ad accesso limitato";
• individuazione delle misure di protezione per il controllo degli accessi;
• valutazione dei sistemi di comunicazione per la gestione delle emergenze di security;
• individuazione delle possibili minacce ed il grado di probabilità che le stesse si verifichino, al fine di assegnare alle misure di security individuate un adeguato livello di priorità.
6. A seguito della valutazione dei rischi, la Società armatrice, attraverso il CSO, redige un dedicato documento denominato "Disposizioni per la condotta dell'organizzazione di security di bordo" - di fatto, un "Piano di Security" della nave -, che deve contenere le procedure e le misure di security da adottare in relazione alla predetta valutazione dei rischi ed almeno gli elementi di cui ai punti 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.9, 9.4.13, 9.4.14, 9.4.16, 9.4.17 e 9.4.18 dell'ISPS Code; inoltre, deve essere esplicitamente previsto il training per il personale di bordo e lo svolgimento di esercitazioni con cadenza periodica, avendo cura di mantenere a bordo la registrazione di tali attività.
7. Valutazione dei rischi e “Disposizioni”, redatti secondo quanto indicato ai precedenti punti 5 e 6, dovranno essere sottoposti all’Organismo di Sicurezza Riconosciuto per l’approvazione.
8. Il documento approvato dovrà essere inviato, a cura della Compagnia, all’IMRCC - Roma, preferibilmente alla casella di posta elettronica certificata (email:
Si precisa che:
- il Capitolo 11 (Security) del Codice SPS 2008 può non applicarsi alle unità che ricadono nell’ambito di applicazione della presente Circolare ma operanti stabilmente in acque nazionali, ancorché certificate per navigazione internazionale;
- non dovrà essere rilasciato il Certificato internazionale di sicurezza delle navi (International ship security certificate), nella considerazione che la Circolare SG n. 166/2021 al punto 4.2.2 prevede il rilascio “laddove previsto”.
La presente Circolare, che si applica a decorrere dall’entrata in vigore
degli accordi di delega di cui all’art. 5 del Decreto in riferimento b), viene inviata esclusivamente alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi contenute e pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, alla Sezione “Sicurezza della Navigazione” ai fini di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009.
L’Ufficio 3 - Maritime Security di questo Reparto rimane a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento al riguardo.
IL CAPO REPARTO
C.V. (CP) Francesco CIMMINO
_____
1 Risoluzione A.534(13) del 17 novembre 1983 e MSC.266(84) del 13 maggio 2008 - come emendata
