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Roma, data del protocollo
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Circolare Titolo Security n. 45 Var. 1
Argomento: Incidenti di security - Segnalazione, registrazione ed analisi.
Riferimenti:
a) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti e D. Lgs. n. 203 del 6 novembre 2007;
b) Regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
c) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera n. 415 in data 27 marzo 2024 (in G.U. n. 80 del 05 aprile 2024).
Come noto questo Reparto, nell’ambito dell’attività di monitoraggio posta in essere fin dal 2013 in merito allo stato di implementazione della normativa di maritime security, procede sistematicamente ad un’attenta ricognizione delle disposizioni emanate, dei documenti presenti nel database nazionale nonché ad una valutazione dello stato di revisione e approvazione delle valutazioni di sicurezza e dei relativi piani delle navi nazionali, dei porti e degli impianti portuali assoggettati alle norme citate in argomento.
Dalla predetta ricognizione emerge la necessità - condivisa con il Reparto III di questo Comando Generale - di impartire le allegate disposizioni relative alla segnalazione, registrazione ed analisi degli incidenti di security1, al fine di permetterne una compiuta analisi anche a livello centrale.
La presente Circolare, che si applica a decorrere dall’entrata in vigore degli accordi di delega di cui all’art. 5 del Decreto in riferimento c), secondo le modalità ivi riportate, viene inviata esclusivamente alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi contenute e pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, alla Sezione “Sicurezza della Navigazione” ai fini di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009.
L’Ufficio 3 - Maritime Security di questo Reparto rimane a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento al riguardo.
IL CAPO REPARTO
C.V. (CP) Francesco CIMMINO
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1 Come definito al punto1.13 della Regola 1 (Definizioni) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS: “Security incident means any suspicious act or circumstance threatening the security of a ship, including a mobile offshore drilling unit and a high speed craft, or of a port facility or of any ship/port interface or any ship to ship activity”.
