Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 novembre 2024, n. 30269 - Lavori di asfaltatura dei manti stradali: esclusa l'inalazione di benzene. Se manca la prova dell'esposizione al fattore nocivo va escluso il nesso causale
Nota a cura di Pelliccia Luigi, in Labor - Previdenza e sicurezza sociale, 22.01.2025 "In caso di malattia professionale (tabellata), qualora manchi la prova dell'esposizione al fattore nocivo va escluso il nesso causale e, quindi, l’indennizzabilità dell’evento"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere
Dott. GNANI Alessandro - Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 21974-2019 proposto da:
A.A., in proprio e nella qualità di erede di B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI CASADIO;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 43/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 724/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
Fatto
A seguito di pronuncia di questa Corte (Cass. 16619/18) che cassava la sentenza d'appello per avere applicato una tabella delle malattie professionali non più vigente, la Corte d'Appello di Bologna rigettava la domanda della moglie di un operaio addetto a lavori di asfaltatura, avente ad oggetto le prestazioni dovute sia iure proprio sia iure successionis in relazione alla contratta malattia professionale - leucemia mieloide - che aveva condotto al decesso.
Riteneva la Corte, sulla scorta della consulenza medica già svolta, che il marito non fosse mai stato soggetto all'inalazione di benzene, non utilizzato per i lavori di rifacimento dei manti stradali.
Avverso la sentenza, la ricorrente propone due motivi di censura.
L'Inail resiste con controricorso.
All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 4 e 5 c.p.c. La Corte si sarebbe basata sulla c.t.u. sebbene resa facendo riferimento alla tabella non più attuale, in tale modo violando il principio di diritto affermato dalla sentenza di rinvio.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte trascurato le risultanze della prova testimoniale. I testi avevano infatti confermato l'esposizione del defunto al benzene. I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione.
Premesso che il ricorso non è inammissibile, in quanto i fatti di causa sono sufficientemente esposti, i motivi sono infondati.
La Corte non ha violato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di rinvio. Ha dato infatti atto che la malattia è inclusa (art. 32 lett. b) D.M. 9.4.2008) nella tabella vigente ratione temporis, con ciò attenendosi a quanto statuito con la pronuncia di cassazione. Ha aggiunto la Corte che, trattandosi di malattia tabellata, sussiste una presunzione di causalità, la quale deve essere vinta dall'Inail. Tuttavia, sulla scorta della c.t.u. espletata in appello, ha anche escluso che il defunto fosse stato esposto a benzene, in quanto esso non veniva utilizzato per i lavori di asfaltatura dei manti stradali.
Così ritenendo, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio per cui, anche rispetto alle malattie tabellate, spetta al lavoratore dimostrare l'esposizione alla lavorazione nociva (Cass. 13024/17). In particolare, nel caso di specie, dove si tratta di esposizione ad agente chimico patogeno (benzene), la giurisprudenza di legittimità ammette l'allegazione dell'esposizione e la possibilità di prova dell'esposizione anche a mezzo di consulenza tecnica (Cass. 11087/07). Nel caso di specie è stata opportunamente disposta c.t.u., la quale, come detto, ha escluso la sottoposizione al benzene.
In tale contesto probatorio, mancando la prova dell'esposizione al fattore nocivo, è stato rettamente escluso il nesso causale.
Ne rileva l'esito della prova testimoniale. In primo luogo, il contenuto delle deposizioni testimoniali non è trascritto in ricorso, né riportato in modo analitico, in violazione del principio di autosufficienza (Cass. 6023/09, Cass. 19985/17). In secondo luogo, il motivo si limita a denunciare l'omessa valutazione di un mezzo istruttorio, quando la Corte, nell'ambito del suo prudente apprezzamento del complessivo quadro probatorio acquisito (art.116 c.p.c.), ha invece ritenuto di fare affidamento sul diverso mezzo istruttorio rappresentato dalla c.t.u. In realtà, nonostante la rubrica richiami l'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., il motivo non specifica alcun fatto storico che sarebbe stato omesso, né argomenta sulla sua decisività, e quindi sulla sua capacità di infirmare le risultanze della consulenza tecnica.
Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro3000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente in cassazione.Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 26 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2024.
