Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 novembre 2024, n. 30271 - Liquidazione della rendita ai superstiti. Art. 116, co. 1 D.P.R. n. 1124/65



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 30601 -2019 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

A.A. nella qualità di erede di B.B.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2498/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2019 R.G.N. 1674/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
 

Fatto


La Corte d'Appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall'odierna intimata volta alla riliquidazione della rendita ai superstiti in seguito al decesso patito dal coniuge.

Riteneva la Corte che dovesse applicarsi l'art. 116, co. 1 D.P.R. n. 1124/65, in quanto, nei dodici mesi antecedenti il decesso, la retribuzione era desumibile dal CUD, sebbene si trattasse non di retribuzione ma di pensione, con esclusione quindi del richiamo all'art. 116, co. 3 D.P.R. n. 1124/65.

Avverso la pronuncia l'Inail ricorre per due motivi.

È rimasta intimata la parte privata.

All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
 

Diritto


Con il primo motivo di ricorso, l'Inail deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 116 D.P.R. n. 1124/65, per avere la Corte ritenuto applicabile il primo comma di detta norma nonostante non vi fosse retribuzione nei dodici mesi antecedenti il decesso ma solo percezione di pensione, e non potendo il concetto di retribuzione essere inteso nella più generica nozione di reddito.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Inail deduce nullità della sentenza per inesistenza della motivazione ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111, co. 6 Cost., per avere prima riconosciuto che l'art. 116, co. 1 D.P.R. ha riguardo alla retribuzione percepita nei 12 mesi antecedenti, e poi contraddittoriamente applicato la norma al caso di pensione percepita nei 12 mesi antecedenti.

Il primo motivo è fondato.

Va premesso che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, non si applica il novellato testo dell'art. 85, co. 1 D.P.R. n. 1124/65 relativamente alla liquidazione della rendita ai superstiti di lavoratore deceduto dopo il 1 gennaio 2014, poiché il decesso si verificò vario tempo prima. Escluso quindi il richiamo al massimale, la rendita si parametra in percentuale alla retribuzione percepita, secondo l'art. 116, co. 1.

Ora, la Corte ha applicato l'art. 116, co. 1 D.P.R. n. 1124/65 al caso in cui il defunto percepiva una pensione nei 12 mesi antecedenti la morte e ha preso a criterio di riferimento l'ammontare della pensione. Così facendo, la Corte ha inteso che il termine retribuzione enunciato dalla norma possa essere assunto più in generale come reddito, e quindi anche come reddito derivante da pensione.

Non si ritiene di poter aderire a tale interpretazione. Recita l'art. 116, co. 1: "Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio."

L'art. 116, co. 1 D.P.R. ha dunque riguardo ai 12 mesi antecedenti non alla morte, ma all'infortunio (o malattia), anche nel caso di infortunio cui sia seguita la morte. Ciò che rileva è l'infortunio sul lavoro - cui può essere seguito il decesso o meno - e il legislatore prende in considerazione la retribuzione percepita dal lavoratore nel periodo annuale antecedente.

La retribuzione e dunque necessariamente legata al rapporto di lavoro e intesa non come reddito, ma come retribuzione oggetto della prestazione datoriale. In questo senso depone lo stesso art. 116, co. 1 D.P.R. n. 1124/65 quando parla di retribuzione corrisposta in danaro o in natura; depone, ancora, l'art. 116, co. 2, quando parla di prestazioni svolte presso più datori di lavoro. Entrambe le norme suppongono un effettivo rapporto di lavoro in seno al quale sia occorso l'infortunio. Fuoriesce dalla logica normativa l'idea fatta propria dalla Corte d'Appello che prescinde dal rapporto di lavoro e quindi dalla retribuzione, e impernia la tutela sui 12 mesi antecedenti alla morte, astraendo dalla sussistenza di un rapporto di lavoro in quel periodo.

Il secondo motivo è infondato, non essendovi alcuna intrinseca contraddittorietà della sentenza, la quale ha dato una precisa interpretazione dell'art. 116, co. 1 D.P.R. n. 1124/65 - errata in diritto - intendendo la nozione di retribuzione equivalente a quella di reddito e quindi di pensione.

Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per i conseguenti accertamenti sull'ammontare della retribuzione percepita nei 12 mesi antecedenti all'infortunio (o malattia: v. art. 135 D.P.R. n. 1124/65) e sulla determinazione dell'indennità dovuta, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
 


P.Q.M.
 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli Dna pub diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte intimata e del de cuius.

Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 26 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2024.