Cassazione Penale, Sez. 4, 25 novembre 2024, n. 42885 -  Lama sfornita dei necessari strumenti di protezione. Il reato di lesioni colpose gravi commesso con violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro è procedibile d'ufficio


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Relatore

Dott. GIORDANO Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE A.A. nato a C il (omissis)

avverso la sentenza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di PISA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata

 

Fatto


1. Con sentenza del 31 gennaio 2024 il Tribunale di Pisa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A., per difetto di querela.

1.1. Secondo quanto accertato all'esito al dibattimento, la persona offesa B.B.aveva stipulato un contratto di appalto con l'azienda del A.A.

Nello svolgimento di tale rapporto lavorativo, adoperando una lama sfornita dei necessari strumenti di protezione, B.B. si procurava le lesioni di cui alla imputazione, giudicate guaribili in più di 40 giorni.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Il ricorrente lamenta violazione della legge penale sostanziale, avendo il Tribunale omesso di considerare che il reato di lesioni gravi, quando commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è procedibile d'ufficio.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

 

Diritto


1. Il ricorso è fondato.

1.1. A.A. è accusato del reato di cui all'art. 590, comma 2, cod. pen., per aver colposamente causato, a B.B., le lesioni di cui alla imputazione, giudicate guaribili in più di 40 giorni.

Sempre stando alla imputazione, l'addebito colposo è consistito nella violazione di prescrizioni, a carattere cautelare, funzionali a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. 37, comma 1 e 71 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

In esito al dibattimento il Tribunale di Pisa ha rilevato il difetto della condizione di procedibilità della querela, ritenuta necessaria con riguardo al "reato di cui al capo di imputazione".

Osserva tuttavia il Collegio che il reato di lesioni colpose gravi (poiché giudicate guaribili in più di 40 giorni), commesso con violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, è procedibile d'ufficio, secondo l'inequivoco disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen.

Né può ritenersi, in ragione del tenore complessivo della sentenza impugnata, che il Tribunale abbia inteso escludere l'aggravante contestata: l'isolato riferimento all'esistenza di un contratto di appalto, non ulteriormente argomentato, non può condurre a ritenere esclusa una aggravante cui, invece, la stessa decisione rimanda per desumere, ancorché erroneamente, la necessità della querela.

2. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2024.