Tipologia: CPL
Data firma: 23 giugno 2017
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Asti
Sommario:
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Art. 1 Oggetto e durata del contratto |
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Art. 19 Cottimo |
Il giorno 23/6/2017 tra Confagricoltura, la Coldiretti, la Cia e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil è stato raggiunto il seguente accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Asti.
Il presente CIPL decorre dall’1/1/2016 e scade il 31/12/2019.
Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Il presente contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale, regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse anche ai sensi del 3° comma dell'articolo 2135 del Codice Civile -comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il Contratto Collettivo Provinciale si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende vitivinicole;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende cerealicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende florovivaistiche intese come imprese svolgenti attività vivaistiche di produzione di piante viticole e da frutto, ornamentali e forestali nonché fiori recisi, bulbi, sementi di fiori, piante porta-semi, talee per fiori e piante ornamentali;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura
[…]
Art. 8 Manodopera migrante
Ad integrazione dell'art. 24 del CCNL vengono considerati manodopera migrante anche i lavoratori provenienti dalla stessa provincia con distanze superiori a 25 chilometri se gli stessi lavoratori vengono richiesti dall'azienda.
L'azienda, in caso di non fornitura del pasto, deve garantire un intervallo di un'ora per dare la possibilità ai lavoratori di consumare il pasto in loco o in altro luogo.
In caso di fornitura del pasto da parte dell'azienda il lavoratore contribuirà con una cifra di euro 1,549 per pasto.
Per pasto si intende: un primo, un secondo con contorno, frutta, 1/4 di vino e acqua.
Art. 9 Lavori pesanti, disagiati o nocivi
Fermo restando il rispetto del contratto nazionale e delle leggi in materia, allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori pesanti o che presentino fattori di nocività, sono considerati:
Lavori pesanti:
- carico, scarico e trasporto manuale di casse, sacchi e ceste di peso unitario superiore a chilogrammi 25 per le donne e chilogrammi 35 per gli uomini (fatti salvi i limiti stabiliti dall'art. 14 della legge 17/10/1967 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);
Lavori disagiati:
- carico e scarico manuale essicatoio;
- carico e scarico manuale celle frigorifere;
- recupero scorie macelli derivanti da sventrature dei capi;
- scalvatura piante a capitozzo;
- pulizia manuale vasi vinari senza utilizzazione di mezzi meccanici;
- carico e scarico manuale silos da foraggio;
- carico e scarico manuale di letame;
- vuotatura manuale pozzi neri;
- vuotatura manuale pozzetti delle concimaie;
- lavori nelle stalle non risanate da riproduzione e/o latte;
- coltivazione artificiale di funghi.
Lavori con fattori di nocività:
- preparazione e distribuzione di diserbanti, insetticidi ed anticrittogamici nominati a norma di legge nella prima e seconda classe tossicologica, i quali sulla confezione portano indicati rispettivamente il teschio e la croce di Sant'Andrea;
- coltivazione artificiale di funghi sotterranea.
Sulla base dell'art. 66 del CCNL e fermo restando quanto previsto dalla vigente legge in materia, agli operai addetti ai lavori nocivi verranno concessi fino a 4 permessi giornalieri retribuiti annui per visite mediche specialistiche.
Tali permessi verranno retribuiti dietro esibizione di idoneo documento comprovante l'avvenuta esecuzione della visita specialistica.
Per i lavoratori adibiti alla preparazione e alla distribuzione di diserbanti, insetticidi e anticrittogamici il datore di lavoro dovrà fornire indumenti idonei quali tuta, guanti di gomma, maschera adeguata, occhiali protettivi e stivali di gomma.
Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e sulla classe di appartenenza del prodotto che dovrà usare.
Il lavoratore potrà rifiutarsi di usare il prodotto senza peraltro incorrere in sanzioni, qualora gli fosse tenuta ignota la qualità e la classe di appartenenza del presidio sanitario.
I lavoratori addetti a tali mansioni avranno diritto ad una riduzione di orario pari a 2 ore e 20 minuti giornalieri, proporzionali alle ore svolte nella giornata, senza riduzione di retribuzione.
Per i lavori considerati pesanti e/o disagiati i lavoratori avranno diritto ad una riduzione di 1 ora e mezza giornaliera.
Art. 10 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore medie settimanali pari a 6,30 ore giornaliere.
Per gli addetti all’allevamento, l'orario è di 6,30 ore giornaliere per sei giorni alla settimana.
Fermo restando che, laddove le esigenze produttive lo consentano verrà privilegiata la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni, l'orario di lavoro per i lavoratori dei campi potrà essere modulato come segue:
- dicembre, gennaio, febbraio: 7 ore x 5 giorni, sabato non lavorativo;
- marzo, agosto, novembre: 7 ore x 5 giorni, sabato 3 ore;
- aprile, luglio, settembre: 7 ore x 5 giorni, sabato 4 ore;
- maggio, giugno, ottobre: 8 ore x 5 giorni, sabato 4 ore.
Viene inoltre prevista la flessibilità e ore di straordinario per un massimo di 300 ore annue.
L'eventuale lavoro prestato dopo le 13 di sabato, sarà considerato straordinario feriale.
Nelle aziende miste (allevamento ed altri lavori), qualora nel corso dell'anno per esigenze tecniche e/o produttive si dovesse sostituire l'orario di lavoro in essere, si dovrà fare in modo che a fine anno l'orario medio sia di 39 ore settimanali.
L'orario di lavoro ha inizio in azienda ed ha fine sul posto di lavoro quando la prestazione viene effettuata nella stessa azienda. Al datore di lavoro che ha, con la direzione dell'azienda, la maggiore responsabilità nella produzione, spetta la disciplina del lavoro; il datore di lavoro o chi per esso, può spostare per esigenze tecniche e/o produttive dell'azienda, il tempo di riposo e la distribuire normale e prefissata dell'orario di lavoro ordinario, dandone comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima.
Settore florovivaistico
Le parti firmatarie del presente contratto si rendono disponibili, nel rispetto del CCNL, a rincontrarsi su richiesta di una delle parti per rivedere l'orario per il settore.
Settore zootecnico
Per i lavoratori della stalla e addetti agli allevamenti zootecnici, suinicoli, avicoli e animali in genere l'orario di lavoro ordinario non può superare, nell'anno la media di 39 ore settimanali e 6,30 giornaliere.
Esso sarà distribuito con egual numero di ore in tutte le giornate dal lunedì al sabato compresi, nei due turni del mattino e del pomeriggio, secondo le modalità del presente articolo.
Per tali lavoratori non si farà luogo a maggiorazioni per il lavoro prestato nel pomeriggio di sabato.
L'orario di lavoro dovrà essere affisso nei locali dell'azienda.
L'orario di lavoro dovrà essere applicato anche agli operai addetti al bestiame in quelle aziende ove particolari sistemi per il governo, la custodia e l'allevamento del bestiame, rispondenti ad elevata attrezzatura, permette l'adozione del sistema dell'orario ad orologio. Nelle stalle comuni di tipo poderale, sprovviste cioè di attrezzatura meccanica e di approvvigionamento idrico, nelle quali la discontinuità delle prestazioni degli operai addetti al bestiame, rende impossibile l'adozione dell'orario ad orologio, questo verrà determinato dal numero dei capi di bestiame e dalle mansioni affidate.
A tal fine la dotazione completa di bestiame per gli addetti alle stalle comuni di tipo poderale (tradizionali) viene così stabilita:
- n. 22 capi bovini adulti in genere;
- n.17 capi bovini da latte in lattazione.
La dotazione completa potrà essere aumentata di altri tre capi per le stalle dotate di abbeverata diretta.
L'equivalenza fra i capi bovini ed altra specie di bestiame, da valere esclusivamente per l'allevamento nelle stalle comuni di tipo poderale, si commisura come segue:
- 3 vitelli sotto i 18 mesi di età = 2 capi adulti
- 15 suini di peso non inferiore a 20 kg. = 1 capo adulto
- 10 suini di peso non inferiore a 30 kg. = 1 capo adulto
7 ovini in genere esclusi gli agnelli = 1 capo adulto
2 verri in esercizio = 1 capo adulto
1 toro funzionante = 3 capi adulti.
Qualora l'operaio abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa sarà adibito ad altre mansioni, per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell'ambito dell'orario vigente.
Quando per particolari esigenze aziendali, la dotazione di bestiame sia superiore a quella normale, l'operaio, per il periodo in cui si verifica tale circostanza, ha diritto ad un compenso corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporti.
Per le stalle all'aperto o per il bestiame allo stato brado, il numero dei capi da affidare ad un operaio sarà fissato direttamente dalle parti al momento dell'inizio del rapporto di lavoro. L'accordo dovrà essere riportato sul contratto individuale di lavoro.
In tutti i casi all'operaio addetto al bestiame deve essere assicurato il riposo notturno continuativo dalle ore 20 alle ore 6 solari.
- Nota a verbale -
Le parti si danno reciprocamente atto della possibilità di aumentare proporzionalmente il carico di bestiame, ferma restando la retribuzione riferita all'orario di lavoro contrattuale, in quelle stalle ove siano stati effettuati degli interventi di miglioramento funzionale e di meccanizzazione impianto di mungitura meccanica e/o nastro trasportatore letame) tali da comportare una effettiva riduzione dell'orario di lavoro, ma non ancora sufficienti per l'adozione dell'orario ad orologio.
Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione nazionale (art. 4 CCNL), le parti concordano l'istituzione della Banca Ore a livello aziendale regolato da specifici contratti aziendali o individuali redatti con l'assistenza delle rispettive rappresentanze sindacali e datoriali firmatarie del contratto integrativo provinciale di lavoro.
Per il lavoro di irrigazione svolto di notte, oltre alla maggiorazione per lavoro notturno, è dovuta un'ulteriore maggiorazione del 10%.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 12%.
Si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6.
[…]
Art. 12 Riposo settimanale
Qualora agli operai addetti al bestiame, o aventi particolari mansioni non sia possibile, per esigenze aziendali, usufruire dell'intero riposo settimanale né di riposo compensativo, il datore di lavoro dovrà ridurre al minimo le prestazioni lavorative nel giorno considerato.
Art. 13 Ferie
[…]
Ai lavoratori immigrati verrà data la possibilità - nell'ambito dello stesso anno solare ed in base all'organizzazione aziendale - di accumulare periodi di ferie per formare un periodo congruo finalizzato al rientro nel paese di origine.
Art. 14 Interruzioni e recuperi
Il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie, nel rispetto delle leggi vigenti, dovrà effettuarsi per gli operai a tempo determinato entro una settimana, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
In caso di interruzione del lavoro non per colpa del lavoratore, operaio a tempo indeterminato, non si farà luogo a recupero alcuno, quando questi abbia adempiuto alla sua obbligazione primaria di restare a disposizione dell'azienda; il recupero verrà effettuato se il lavoratore è mandato a casa a causa di intemperie.
Si concorda inoltre l'applicazione integrale dell'art. 45 del CCNL per quanto attiene la tipologia dei lavoratori ricadenti nel 2° caso come disciplinato dall'art.18.
Art. 19 Cottimo
In provincia di Asti il lavoro a cottimo è abolito.
Art. 21 Ambiente salute e sicurezza
A tutela dei lavoratori occupati nei vari settori l'azienda si impegna:
- a provvedere alla vaccinazione antitetanica, gratuita presso le ASL, subordinata al parere del medico competente in concertazione con la sorveglianza sanitaria;
- al recepimento ed all'applicazione dell'avviso comune del 16/09/2011 recante indicazioni per l'attuazione dell'art 3 comma 13 del d.lgs 9/4/2008 n.81;
- alla corretta applicazione dell'art 68 del Contratto Nazionale;
- ad effettuare le visite mediche periodiche, a proprio carico, da svolgersi con regolarità almeno due volte l'anno per i lavoratori a contatto con sostanze nocive;
- a garantire, ove possibile, durante il periodo di gravidanza la possibilità di cambiare mansione sempre nell’ambito dell'organizzazione aziendale e compatibilmente con l'organico aziendale, con l'esclusione dai lavori pesanti e nocivi individuati dai Contratti Provinciali stessi;
- ad effettuare ai dipendenti corsi di formazione e informazione interna o esterna sui temi di base della salute e della sicurezza sul lavoro utilizzando ore regolarmente retribuite.
È auspicabile l'istituzione di un libretto sindacale sanitario che meglio rappresenti il percorso professionale della salute, e della sicurezza del lavoratore documentato a seconda del caso ai sensi dell’art. 68 del CCNL.
Art. 23 Ente bilaterale
Visto l’accordo nazionale che regolamenta la bilateralità nel settore agricolo e florovivaistico, le parti ritengono necessario la trasformazione dell’extra legem FAILA in ente bilaterale con incremento delle mansioni demandate. Tale trasformazione implicherà una ristrutturazione del fondo stesso con adeguamento dello statuto.
Fra i compiti dell’ente bilaterale - oltre a quelli già in capo al fondo extra legem FAILA - potrà aversi:
[…]
- la formazione agricola e la formazione professionale continua;
- il monitoraggio sul rispetto delle norme previste in tema di sicurezza sul lavoro, la nomina del RLST;
- le attività tese a favorire l'integrazione di lavoratori immigrati;
- il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato alla promozione dell'incontro domanda - offerta, svolgendo eventualmente le attività già dell'Osservatorio Provinciale;
- tutte le funzioni che le parti dovessero ritenere opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva.
Art. 24 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato
Sono motivi di licenziamento per giusta causa
- la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
[…]
- accertata responsabilità dolosa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro o suoi rappresentanti dell'azienda per lesioni;
- danneggiamenti dolosi degli attrezzi, alle coltivazioni, al bestiame, agli stabili;
- assenza ingiustificata oltre tre giorni consecutivi oppure assenza ingiustificata con notevole frequenza e comunque per un numero superiore a cinque giorni nel mese;
[…]
- recidività per gravi mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione del massimo delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 75 e 76 del CCNL.
[...]
Art. 25 Dimissioni per giusta causa
Sono motivi di dimissione per giusta causa
- accertata responsabilità dolosa del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti, nei confronti del lavoratore, per lesioni, maltrattamenti, insulti, minacce e rappresaglie morali, anche nei confronti dei suoi familiari;
[…]
Art. 27 Norme disciplinari
Qualsiasi indisciplina sul lavoro da parte dell'operaio dà luogo a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- rimprovero verbale;
- multa fino all'importo di due ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni tre.
Il datore di lavoro, nell'applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra, deve attenersi alle disposizioni stabilite dall'art. 7 della legge 20/5/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Multe
Il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
- quando, senza giustificato motivo, l'operaio si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- quando, per negligenza, l'operaio arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine, ai fabbricati;
- quando si presenta al lavoro in stato di ubriachezza.
[…]
Sospensione
La sospensione viene applicata nei casi di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra.
Art. 28/bis Appalti e lavoro di qualità
Si rende necessario inserire un capitolo contrattuale con clausole sociali che vincolano appaltante e appaltatario all'applicazione del contratto agricolo e il rispetto delle norme di sicurezza e al versamento all'ente bilaterale.
Le parti firmatarie si impegnano a costituire una rete per il lavoro di qualità per promuovere e contribuire l'osservatorio provinciale al fine di garantire e promuovere quanto previsto dal collegato agricolo del 13/5/2015 e nel pieno rispetto della legge 199
