ACCORDO
PER UN PERIODICO CONFRONTO E UNA PROFICUA COLLABORAZIONE
tra
Consigliera di Parità della Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
CGIL Bergamo
CISL Bergamo
UIL Bergamo

 

PREMESSO CHE

- l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, inserisce al 5º posto l’Obiettivo “Parità di genere” tra i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile;
- la missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea del 13.07.2021, prevede obiettivi di sostegno all’empowerment femminile e al contrasto delle discriminazioni di genere;
- la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione Europea. Il Trattato sull’Unione Europea (art. 3, terzo comma) statuisce che “l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove (...), la parità tra donne e uomini (...)”. Analogamente, l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che “la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, anche in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”. Il principio di parità di genere è riaffermato dal Pilastro europeo dei diritti sociali (principio 2), proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017;
- la Commissione Europea in tema di pari opportunità e occupazione, con la Direttiva (UE) 2019/1158
1, sollecita e impegna tutti gli Stati e gli organismi preposti a contribuire al conseguimento della parità di genere attraverso la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro, l’equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne, il superamento del divario di genere in relazione a reddito, retribuzione e pensione, considerando i cambiamenti demografici, compresi gli effetti dell’invecchiamento della popolazione;
- il Decreto legislativo 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna — attribuisce alle Consigliere e ai Consiglieri di parità, effettivi e supplenti, il compito di intraprendere ogni utile iniziativa per la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel Lavoro;
- le trasformazioni avvenute nell’ultimo decennio nel mercato del lavoro, unitamente alla significativa riduzione di occupazione femminile causata dalla Pandemia COVID 19 anche nella provincia di Bergamo, necessitano di risposte sempre più articolate e personalizzate ai bisogni vecchi e nuovi delle lavoratrici e dei lavoratori;
- il tasso di occupazione femminile nella provincia di Bergamo rimane ancora lontano dagli obiettivi europei e segnala il persistere di elementi di discriminazioni, quali segregazione verticale e orizzontale, nonché differenze di retribuzione e di opportunità di crescita professionale attraverso la formazione e le attività di orientamento;
- l’abbandono del posto di lavoro dopo la maternità è un fenomeno in crescita anche nella nostra Provincia per le difficoltà legate alla conciliazione tra le esigenze familiari e professionali, e per le discriminazioni contrattuali e professionali subite al rientro dal periodo di congedo, quali demansionamento, trasferimento sede di Lavoro;
- l’interazione tra lavoro, disoccupazione e inattività da un lato e salute e benessere personale ed organizzativo, tassi di natalità e fecondità ed età anagrafica dei neogenitori o di chi intende diventare tale è complessa e va indagata in quanto necessaria al rilancio dell’occupazione femminile ed in generale all’economia del nostro territorio;
- inoltre, le conseguenze della recente crisi pandemica hanno segnato pesantemente soprattutto le lavoratrici che, dovendo conciliare le esigenze di lavoro e di cura dei familiari, hanno scelto di abbandonare l’attività lavorativa, determinando una costante perdita di professionalità e una crescita di precarietà occupazionale compromettendo fortemente le possibilità di autonomia, indipendenza e maternità;
- la violenza e le molestie nel mondo del lavoro rimangono fenomeni ancora troppo sommersi e possono “costituire una violazione o un abuso dei diritti umani... [nonché] una minaccia per le pari opportunità, [...] inaccettabile e incompatibile con il Lavoro dignitoso”
2
 

VALUTATO CHE

- la Conferenza Internazionale ILO, in concomitanza con il suo centesimo anniversario, ha approvato a larga maggioranza una Convenzione e Raccomandazione per porre un freno al dilagare della violenza nel mondo del lavoro;
- per realizzare un'efficace azione di contrasto ad ogni forma di discriminazione legata al genere che, direttamente e indirettamente, limiti o impedisca la piena occupazione, sia nell’accesso che nella permanenza nel mercato del lavoro, è necessario il contributo di tutti i soggetti che, nella società civile e nel mondo del lavoro, hanno il compito e l’interesse di promuovere politiche per la piena occupazione di donne e uomini, senza vincoli di età, etnia, religione e orientamento sessuale, nonché la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria;
- è indispensabile, in particolare, una costante e attiva collaborazione tra l'Ufficio della Consigliera di Parità e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio per affrontare e dare risposte adeguate alle reali e attuali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori;
- è intenzione delle parti firmatarie confermare e rilanciare il proprio impegno congiunto all’implementazione e allo sviluppo di prassi intese a garantire, a livello territoriale, un efficace coordinamento delle iniziative in materia di parità e pari opportunità;
 

VISTI

- gli articoli 2, 3, 4, 37 e 51 della Costituzione Italiana;
- la convenzione OIL n. 100 sull’uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e mano d’opera femminile, ratificata con L. 22.05.1956, n. 741;
- la convenzione OIL n. 111 sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni, ratificata con L. 06.02.1963, n. 405;
- la L. 20.05.1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori");
- la Direttiva 75/117/CEE del Consiglio del 10.02.1975, relativa alla parità retributiva fra uomini e donne nel lavoro;
- l’art. 3 della L. 11.05.1990, n. 108, che sancisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’art. 15 della L. 20.05.1970, n. 300;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7.12.2000, artt. 21 e 23, che vieta qualsiasi forma di discriminazione;
- la L. 8.03.2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
- il D.Lgs. n. 26.03.2001, n. 151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità");
- l’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. 30.05.2005, n. 145, emanato in attuazione della Direttiva 2002/73/CE, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la L. 24.02.2006, n. 104, recante la modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il D.Lgs.11.04.2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- la Direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- il D. Lgs. 09.04.2008 (TU in materia di salute e sicurezza);
- la Direttiva 2010/41/UE, sull’applicazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne che esercitano un’attività di lavoro autonomo;
- il D.Lgs. n. 1.09.2011, n. 1501, che razionalizza la disciplina dei procedimenti in materia di discriminazione;
- il D.L. 14.08.2013, n. 93, convertito in legge con modificazioni dalla L 15.10.2013, n. 119, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.06.2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza;
- la L. 15.01.2021, n. 4 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro " e la relativa Raccomandazione n 206;
- la L.05.11.2021 n.162 recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;
- il Vademecum contenente buone prassi a promozione delle pari opportunità e a contrasto delle discriminazioni curato dall'Università degli Studi di Bergamo e promosso dalla Consigliera di Parità e dalla Provincia di Bergamo a beneficio degli Enti Pubblici;
- il Protocollo d'Intesa per il contrasto sulla violenza di genere sottoscritto il 25.11.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, dal Comitato per le Pari Opportunità presso la Corte d'Appello di Brescia, dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo, dal Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e dalla Consigliera di Parità presso la Provincia di Bergamo.
 

***
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E VALUTATO, VISTE LE DISPOSIZIONE E I DOCUMENTI SOPRA RICHIAMATI, LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO, NEL RISPETTO DELLE RELATIVE AUTONOMIE, ESPERIENZE E COMPETENZE, NONCHÉ NELL’AMBITO DEI LORO RISPETTIVI OBIETTIVI ISTITUZIONALI, SI IMPEGNANO A:

• promuovere azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza di genere e di molestie in ambito lavorativo o di vessazioni finalizzate a ledere la dignità delle persone o all’espulsione dall’attività lavorativa;
• cooperare nell’esercizio della funzione di vigilanza rispetto alla corretta applicazione, sui luoghi di Lavoro, delle disposizioni normative e regolamentari in termine di parità e pari opportunità;
• intervenire tempestivamente per rimuovere e sanzionare ogni atteggiamento e/o comportamento lesivo della dignità delle persone nei luoghi di lavoro;
• condividere strategie di intervento a sostegno delle politiche attive del Lavoro, comprese quelle formative e di orientamento, sotto il profilo della promozione e della realizzazione delle pari opportunità;
• garantire ambienti di lavoro che assicurino il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori con particolare riguardo all'equilibro di genere, alle pari opportunità e al rispetto della conciliazione;
• promuovere la cultura della tutela, della parità e della regolarità contributiva del lavoro, nonché ogni utile azione nella prospettiva di prevenire e perseguire gli episodi di violenza di genere nei luoghi di lavoro;
• sviluppare proposte per un’effettiva valorizzazione professionale delle lavoratrici, delle professioniste e delle donne in cerca di lavoro o inattive anche al fine di superare la segregazione verticale e il differenziale retributivo;
• incentivare le aziende, pubbliche e private, anche per il tramite delle associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e delle associazioni presenti sul territorio che possono a loro volta creare momenti di aggregazione di tali imprese, al fine di condividere buone prassi in rete e creare spazi di aggregazione, alla sperimentazione e adozione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e di Lavoro anche attraverso modifiche dell’organizzazione del lavoro, con l’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari offerti da leggi europee, nazionali e regionali;
• sostenere iniziative volte al radicamento di una nuova cultura basata sulla condivisione tra i generi dei bisogni di cura di minori, anziani e persone con disabilità;
• sviluppare un’adeguata formazione sui temi della parità, pari opportunità e non discriminazione anche all’interno degli organismi bilaterali.
 

CONVENGONO, INOLTRE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ PROPOSTE:

• che la Consigliera di Parità della Provincia di Bergamo, nei limiti delle proprie competenze e risorse:
• fornisca alle organizzazioni Sindacali materiale informativo utile per una diffusione della conoscenza delle pari opportunità;
• in tutti i casi di possibile discriminazione/molestia/violenza segnalata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie, incontri tempestivamente la/il lavoratrice/lavoratore interessata/o offrendo, ove ritenuto necessario e possibile secondo le normative vigenti, il proprio intervento anche in giudizio;
• collabori con gli uffici vertenze e gli uffici legali dei sindacati sia nell'indagine, sia nella costruzione di un'eventuale tutela delle persone discriminate;
• collabori al reperimento dei dati statistici e di tutti gli elementi utili ed idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori;
• coadiuvi e sostenga le Organizzazioni Sindacali firmatarie nell'elaborazione di proposte progettuali di azioni positive, in particolare relative al tema della conciliazione, nonché nella redazione di atti e contratti aventi per oggetto le pari opportunità e la parità di genere;
• monitori e fornisca, previa specifica richiesta e ove resi disponibili dalla D.T.L. di Bergamo, dati aggiornati sulle dimissioni delle lavoratrici madri durante i primi tre anni di vita del bambino, eventualmente includendo anche i dati relativi alle dimissioni paterne ex L. 92/2021;
• promuova la rete delle diverse realtà che collaborano per il contrasto della violenza di genere, con il coinvolgimento delle Reti territoriali, delle associazioni, dei centri antiviolenza, delle istituzioni giudiziarie, dei servizi sociosanitari, delle forze dell'ordine.
• che la Provincia di Bergamo, Settore Sviluppo, nei limiti delle proprie competenze e risorse:
Attraverso il supporto dell’Ufficio pari opportunità favorisca l’integrazione tra le attività della Consigliera di parità e quelle delle altre associazioni e istituzioni presenti sul territorio al fine di facilitare la messa in rete di buone prassi atte a diffondere una cultura della prevenzione dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale, con particolare riferimento alla rete Donne per il rilancio dell’economia bergamasca promossa dalla Provincia di Bergamo;
Attraverso il supporto del Servizio Centri per l’impiego e politiche del lavoro
• metta a disposizione dei soggetti sottoscrittori dati, analisi e documenti sull'andamento del mercato del Lavoro elaborati tramite l’Osservatorio del Mercato del lavoro, con particolare attenzione al genere;
• faciliti la messa in rete dei servizi offerti dai Centri per l’impiego con quelli di assistenza offerti alla Consigliera di parità per la presa in carico della lavoratrice/lavoratore discriminata/o e/o vittima di molestie/violenze sul luogo di lavoro una tutela anche sotto il profilo discriminatorio;
• segnali alla Consigliera di Parità le realtà individuali (con il consenso dell'interessata/o) e aziendali nelle quali siano presenti squilibri di genere e attività discriminatorie, anche al fine di progettare percorsi di azioni positive volte ad eliminare le discriminazioni evidenziate, se necessario utilizzando gli strumenti legislativi idonei
- che le Organizzazioni Sindacali firmatarie:
- divulghino nei luoghi di lavoro il materiale informativo e la documentazione fornita dalla Consigliera di Parità;
- forniscano anche a fini statistici - e previo consenso dei soggetti coinvolti - i testi delle sentenze, delle transazioni e ogni altro eventuale elemento utile relativo a situazioni discriminatorie di cui si siano occupati;
- rendano disponibili alla Consigliera di Parità accordi provenienti dall’attività di contrattazione decentrata relativamente alle tematiche riguardo discriminazioni e prevenzione di molestie e violenze di genere;
- svolgano un'azione di informazione sul ruolo, le funzioni e le attività dell'Ufficio della Consigliera di Parità e sulla legislazione antidiscriminatoria nelle realtà aziendali e nella Pubblica Amministrazione;
- propongano alla/al lavoratrice/lavoratore discriminata/o e/o vittima di molestie/violenze sul luogo di lavoro una tutela anche sotto il profilo discriminatorio con il supporto e l'azione della Consigliera di Parità;
- segnalino alla Consigliera di Parità le realtà individuali (con il consenso dell'interessata/o) e aziendali nelle quali siano presenti squilibri di genere e attività discriminatorie, anche al fine di progettare percorsi di azioni positive volte ad eliminare le discriminazioni evidenziate, se necessario utilizzando gli strumenti legislativi idonei;
- promuovano la costituzione e il reale funzionamento dei Comitati Pari Opportunità nelle Aziende e i CUG negli Enti pubblici, ove possibile favorendo la disponibilità dei propri rappresentanti, effettivi e supplenti avvalendosi anche delle indicazioni operative contenute nel Vademecum per le Amministrazioni Locali promosso dalla Consigliera di Parità e dalla Provincia di Bergamo a beneficio degli Enti Pubblici;
- favoriscano e rafforzino la presenza delle donne dirigenti sindacali e le RSU ai tavoli di contrattazione.
 

LE PARTI ALTRESÌ CONVENGONO

- di avviare un laboratorio di confronto permanente nel quale siano calendarizzate riunioni periodiche (ogni semestre o, se ritenuto urgente, anche prima su richiesta di una delle parti), se del caso anche alla presenza degli eventuali ulteriori interlocutori che dovessero essere di volta in volta individuati, per confrontarsi e aggiornarsi sui temi di comune interesse quali, ad esempio:
- adozione di iniziative congiunte di sensibilizzazione e analisi delle tematiche relative alla salute e sicurezza in un’ottica di genere;
- organizzazione di corsi di formazione congiunta, anche multidisciplinari, al fine di rafforzare competenze, conoscenze e fornire strumenti per la diffusione di buone pratiche sulle pari opportunità e in materia di contrasto alla discriminazione e molestie nei luoghi di lavoro;
- valutazione condivisa dei dati, delle analisi e dei documenti relativi all'andamento del mercato del lavoro e alle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, oltre che delle situazioni di possibile discriminazione registrate sul territorio;
- definizione congiunta delle linee guida da attuare, nell’ottica di una continuativa e proficua collaborazione, in caso di segnalazione di situazioni di possibile discriminazione/molestia/violenza;
- monitoraggio dei casi inerenti le reciproche segnalazioni di discriminazioni/molestie/violenze nei luoghi di lavoro al fine di valutarne congiuntamente gli aspetti di gestione;
- organizzazione di momenti di riflessione, sia in ambito privato che in ambito pubblico, a partire dall’analisi condivisa dei dati disponibili, delle sperimentazioni e delle politiche attive sul territorio provinciale;
- promozione di Azioni Positive nelle aziende e sul territorio, allo scopo (a) di prevenire e rimuovere situazioni di squilibrio di genere, (b) di favorire la partecipazione delle donne alle attività di formazione continua sul luogo di lavoro per assicurare opportunità crescita e mobilità professionale, conservazione e miglioramento di competenze, riduzione dei rischi di espulsione dal mercato del lavoro per obsolescenza di competenze e (c) per favorire l’orientamento scolastico in funzione del superamento degli stereotipi di genere nella scelta dei percorsi scolatici e lavorativi;
- diffusione nei luoghi di lavoro e attraverso i canali web e social del materiale informativo e della documentazione ritenuta utile agli obiettivi.
Ai fini di un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse economiche e di tempo disponibili a tutte le parti coinvolte, nonché per la necessità di affrontare la questione della parità di genere privilegiando un approccio unitario, multidimensionale, intersezionale e di rete, si propone che tale laboratorio si attivi a partire dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro, realtà già presente da tempo nella nostra Provincia, e che integri le riunioni già citate con il Tavolo Donne per il rilancio dell’Economia bergamasca, o tenendo comunque in debita considerazione eventuali altre iniziative dello stesso tipo che nel frattempo venissero ad instaurarsi sul nostro territorio, con particolare attenzione alle attività degli enti partecipanti e/o di interesse per il Tavolo Donne: Camere di Commercio, Associazioni categoriali, Reti Antiviolenza, INPS, ITL, ATS, operatori accreditati ed autorizzati del Mercato del Lavoro, ANPAL, Comuni ed ambiti, Università e sistema scolastico.
• le Parti si impegnano a diffondere i contenuti del presente Protocollo a livello territoriale;
• il presente Protocollo d’intesa ha validità di due anni a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di proroga.

Bergamo, 21 ottobre 2022
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1 Direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
2 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.