ACCORDO
SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO


Tra

L'Ufficio della Consigliera di Parità provinciale di Lodi, rappresentato da Venera Tomarchio

e

Assolombarda, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, Ordine dei Farmacisti di Lodi, Ordine degli ingegneri di Lodi, Consulenti del Lavoro di Lodi, ITL Milano-Lodi, CGIL Lodi, CISL Lodi-Pavia, UIL Lodi, ANMIL
 

Premesso che

- Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo condividono l'importanza e la necessità di un impegno comune e di una collaborazione a favore della promozione di una cultura del rispetto della dignità delle persone negli ambienti di lavoro
- il diritto delle donne e delle persone, in generale, a svolgere la propria attività professionale libere da violenze e soprusi è a fondamento della dignità della persona
- obiettivo dell'Accordo è diffondere e condividere i principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione nei luoghi di lavoro, in particolare tra donne e uomini, al fine di prevenire e/o ridurre l'incidenza dei casi di molestie e violenza sul lavoro
 

Considerato ed acquisito

il quadro di riferimento normativo di livello statale e regionale, in particolare la Legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012 ed il relativo Piano quadriennale antiviolenza
 

Rilevato e ribadito che

• l'Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 stabilisce che "Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile"
• ogni atto o comportamento anche verbale che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro secondo le definizioni sopracitate è inaccettabile
• è riconosciuto il principio che (a dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza
• i comportamenti molesti o la violenza nei luoghi di lavoro vanno denunciati
• le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni Interpersonali, basate su principi di uguaglianza e reciproca correttezza
• dalla Direttiva 2002/73/CE si desumono i concetti di "molestie" e di "molestie sessuali", recepiti nell'art. 26 del D. Lgs. n. 198/2006, "il Codice delle Pari opportunità" che fornisce una puntuale definizione di discriminazioni consistenti in molestie e molestie sessuali
• costituisce un riferimento la Legge 15 gennaio 2021, n. 4 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro
 

Le Parti esprimono concorde volontà e si impegnano

• a dare la più ampia diffusione all'Accordo territoriale e all'allegata dichiarazione, in particolare presso le lavoratrici, lavoratori e nei luoghi di lavoro, nonché all'interno delle proprie organizzazioni
• promuovere l'adozione della dichiarazione che si allega al presente Accordo (allegato A) nelle imprese, nelle unità produttive delle imprese del territorio, anche al fine di diffondere all’interno dei contesti organizzativi il principio della inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luoghi di lavoro, ferma restando la facoltà di ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei principi del presente Accordo
• promuovere iniziative di informazione e formazione all'interno delle aziende, verificando la possibilità di accedere alla formazione prevista dalle norme vigenti e dai contratti, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche a supporto delle attività di formazione, che consentano altresì di far emergere i benefici conseguenti ad una adeguata attenzione al tema
• individuare e rendere note le strutture (ed i relativi recapiti) che sono elencate nell'allegato B che è parte del presente Accordo, presso le quali la lavoratrice/il lavoratore vittima di molestie o di violenza possano liberamente e con una procedura informale rivolgersi e che, per la loro specifica competenza, siano ritenuti più idonei ad affrontare le problematiche dirette o indirette collegate a tali argomenti, con la necessaria discrezione tesa a proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto
• rendere noti alle lavoratrici e ai lavoratori con gli strumenti che ritengano più opportuni, gli indirizzi e i riferimenti dei predetti soggetti quali gli interlocutori ritenuti idonei per affrontare eventuali problematiche dirette e indirette collegate ai temi della violenza e delle molestie
• istituire un tavolo di monitoraggio, coordinato dalla Consigliera di Parità, che attraverso la rilevazione e la valutazione del fenomeno, abbia come compito primario sia la predisposizione di un piano dì lavoro di sensibilizzazione e di formazione rivolto agli attori che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi del tema, sia la formulazione di proposte di azioni di prevenzione e contrasto
Le Parti danno atto che il presente Accordo potrà essere sottoscritto da altri soggetti presenti sul territorio rappresentativi del mondo datoriale e delle associazioni di categoria.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi almeno due volte all'anno, in una sede che di volta In volta può essere stabilita; Il Tavolo può effettuare Incontri periodici per eventuali collaborazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Lodi, 8 aprile 2021


Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Lodi
Assolombarda
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lodi-Milano
Ordine dei Medici Lodi
Ordine dei Farmacisti di Milano -Lodi- Monza Brianza
Ordine degli Ingegneri di Lodi
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lodi
ANMIL
Cgil Lodi
Cisl Pavia-Lodi
Uil Lodi
 

Allegato A

DICHIARAZIONE


Ai sensi dell'Accordo Quadro delle parti sociali Europee sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007.
L'azienda ……………………………….. ritiene Inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo dì lavoro e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenze si Intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall'Accordo e qui di seguito riportato:
"Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più Individui vengono aggrediti In contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile".
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nelle aziende tutti hanno II dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche In attuazione dell'Accordo Quadro delle parti sociali Europee del 26 aprile 2007 e dell'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavora sottoscritto in data 8 aprile 2021 tra l'ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lodi e Assolombarda, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, Ordine dei Farmacisti di Lodi, Ordine degli ingegneri di Lodi, Consulenti del Lavoro di Lodi, ITL Milano-Lodi, CGIL Lodi, CISL Pavia-Lodi, UIL Lodi, ANMIL.
 

Firma del datore di lavoro

____________________
 

Allegato B

 

Le Parti individuano, fermi restando la libertà di scelta della lavoratrice e del lavoratore nonché il diritto degli stessi di farsi assistere dalle organizzazioni sindacali, le seguenti strutture interne ed esterne all'azienda come quelle più adeguate ad assicurare un'assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano state vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro:
• La Consigliere o il Consigliere di Parità
Ufficio Consigliera di Parità Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi
Tel. *** - Tel. *** - Fax ***
Mail: ***, Pec: ***
• Ispettorato del Lavoro di Lodi, Viale Dalmazia, 13 - 26900 Lodi – Tel. ***
• Il medico competente
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• Le reti istituzionali antiviolenza, istituite con protocolli sottoscritti da enti pubblici, presenti sul territorio