Tipologia: Accordo definizione RLS
Data firma: 30 novembre 2018
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2022
Parti: Banco BPM e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin-Falcri-Silcea-Sinfub
Settori: Credito Assicurazione, Gruppo BPM
Fonte: firstcisl.it


Sommario:


Verbale di accordo per la definizione dei RLS nelle aziende del Gruppo Banco BPM

Milano, il 30/11/2018 tra il Banco BPM in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle società del Gruppo e la Delegazione Sindacale di Gruppo delle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub,

Premesso che:
- l’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito “RLS”), delle modalità di elezione o di designazione, nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l’espletamento delle relative funzioni;
- il Verbale di accordo del 4 febbraio 2016 firmato fra l’ABI e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, integrato dal Verbale di riunione in data 16 marzo 2016 (qui integralmente richiamati), ha previsto che presso i Gruppi Bancari con oltre 4000 lavoratori possa essere istituita, con specifico accordo con le Delegazioni Sindacali del Gruppo, la figura del RLS di Gruppo;
- in particolare, il medesimo accordo nazionale ha inoltre definito:
▫ i criteri di determinazione del numero dei RLS di Gruppo, rinviando alla sede aziendale la definizione degli ambiti territoriali e di collegio elettorale di competenza dei RLS nei quali distribuire i medesimi;
▫ l’accesso dei RLS ai luoghi di lavoro secondo modalità concordate, con onere di questi ultimi di comunicare gli spostamenti necessari per l’autorizzazione da parte dell’Azienda all’utilizzo del mezzo più idoneo;
▫ la dotazione di permessi orari da riconoscere ai RLS per l’espletamento delle loro funzioni, con onere di questi ultimi di comunicare preventivamente all’Azienda le relative richieste;
▫ con lettera del 23 dicembre 2016 indirizzata alla Delegazione del Gruppo Banco Popolare e del Gruppo Banca Popolare di Milano, veniva assunto l’impegno da parte aziendale a definire un accordo in materia di RLS per il Gruppo Banco BPM.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. RLS di Gruppo
Viene concordata l’istituzione della figura del RLS di Gruppo in applicazione di quanto previsto all’articolo 3, comma 4 dell’Accordo Nazionale 4.2.2016.
Avendo a riferimento i criteri di cui al menzionato art. 3 – ovvero, con riguardo alla data del 30 settembre 2018, al numero ed alla consistenza di organico delle entità societarie facenti parte del Gruppo, nonché all’ organico complessivo di quest’ultimo - il numero totale dei RLS del Gruppo Banco BPM è definito in 35

3. Ambiti territoriali e di collegio elettorale; numero RLS per ambito
Per garantire un adeguato presidio territoriale di tutte le strutture aziendali sono istituiti ambiti territoriali su base pluri-provinciale, regionale e pluri-regionale, costituiti dalle strutture organizzative delle Aziende del Gruppo Banco BPM allocate nell’ambito medesimo. Ciascun ambito territoriale rappresenta anche un collegio elettorale. Inoltre, per definire le condizioni di una omogenea ed equilibrata allocazione dei RLS, viene stabilito per ciascun ambito il numero dei rappresentanti da eleggere avendo riguardo da un lato alla numerosità delle risorse e dall’altro alle caratteristiche degli ambiti territoriali interessati (vale a dire: dislocazione, concentrazione e/o rarefazione delle realtà produttive).
Con lo schema di dettaglio di seguito riportato sono evidenziati gli ambiti in questione, nonché il numero di RLS previsti in ciascuno di essi.

Ambiti territoriali e collegi elettorali

Numero RLS

1. Lombardia, provincia di Milano

5

2. Lombardia, prov. di CR, LO, MN, PV

3

3. Lombardia, prov. di BG, BS

3

4. Lombardia, prov. di CO, LC, MB, VA

3

5. Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A.

4

6. Piemonte, Valle d’Aosta

4

7. Emilia Romagna

3

8. Liguria, Sardegna

2

9. Toscana

3

10. Lazio, Marche, Umbria

2

11. Abruzzo, Molise, Campania

1

12. Basilicata, Calabria, Puglia

1

13. Sicilia

1

Totale

35


3.1 Competenza dei RLS
I RLS potranno esercitare le facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, spettanti ex lege, con riferimento alle strutture organizzative comunque ricomprese negli ambiti territoriali presso i quali sono stati eletti, anche se facenti parte di aziende diverse appartenenti al Gruppo.
Le suddette facoltà di accesso potranno in ogni caso essere esercitate presso le strutture organizzative delle aziende del Gruppo, destinatarie della presente intesa, che applicano il contratto collettivo nazionale del settore credito.
In relazione ad esigenze di razionalità ed efficienza nello svolgimento delle attività di competenza, i RLS si atterranno – di norma – a principi di non sovrapposizione e di non duplicazione delle attività medesime.

4. Attribuzioni dei RLS
Nell’ambito delle attribuzioni e delle competenze previste dall’art. 50, comma 1, Dlgs 81/2008 (riportate in allegato 1), con particolare riferimento alle riunioni promosse dalla funzione aziendale che espleta le attività del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del menzionato decreto legislativo, viene prevista:
- la partecipazione dei RLS in occasione della “riunione periodica” di cui all’art. 50, comma 1, Dlgs 81/2008, lettera l), nonché nei casi di “consultazione” di cui alla medesima disposizione, lett. b), c) e d);
- la partecipazione dei RLS dell’ambito territoriale interessato nei casi di invito a presenziare ad iniziative di verifica avviate ai sensi, della lettera i) della ripetuta disposizione.

5. Accesso ai luoghi di lavoro, dotazioni, permessi, rimborsi e formazione.
5.1 Accesso ai luoghi di lavoro

L’accesso di ciascun RLS ai luoghi di lavoro, effettuato di regola durante il normale orario di lavoro, avverrà ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo 4.2.2016 previa comunicazione – tramite email – al Servizio di Prevenzione e Protezione ed alla struttura Relazioni Industriali della Capogruppo. L’assenza sarà inserita nella procedura presenze/assenze.
La suddetta comunicazione dovrà essere inviata con un preavviso, di norma, di almeno una intera giornata lavorativa per le visite programmabili (salvo i casi di eventi criminosi e infortuni gravi) e, ove venga trasmessa oltre le ore 17, dovrà intendersi inviata il giorno successivo.
La comunicazione dovrà specificare:
- il luogo di lavoro interessato;
- la data e l’ora indicativa dell’accesso;
- i motivi dell’accesso;
- il mezzo di trasporto utilizzato, alle condizioni tempo per tempo vigenti in sede aziendale.
In caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, ovvero laddove l’accesso al luogo di lavoro da parte del RLS sia conseguente al verificarsi di un evento che per la sua gravità e/o per la sua
eccezionalità, non renda possibile l’utilizzo del mezzo pubblico, sentito al riguardo il R.S.P.P. ed in ragione dell’urgenza dell’accesso richiesto, potrà essere autorizzato l’utilizzo dell’autovettura di proprietà, secondo le modalità operative vigenti in sede aziendale.
L’ora di inizio e del termine della verifica dovrà essere segnalata dal Responsabile dell’unità organizzativa o da un suo delegato - tramite email - al Servizio di Prevenzione e Protezione e alla struttura Relazioni Industriali di Capogruppo. Tale segnalazione servirà per la determinazione dei permessi utilizzati per le attività di cui all’art. 50 Dlgs 81/08 non di iniziativa aziendale, espletabili nel limite del plafond di 50 ore annuali, come meglio precisato al successivo punto 5.3.
Ferma rimanendo la necessità di garantire ai RLS l’agibilità in ogni luogo di lavoro nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, i RLS potranno accedere alle unità operative del proprio territorio curando di non arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa. I rappresentanti medesimi sono tenuti agli obblighi in materia di riservatezza e segretezza stabiliti dall’art. 50, 6° comma del Dlgs 81/08.

5.2 Dotazioni
Le Aziende riconoscono ai RLS, per l’espletamento delle loro funzioni, la facoltà di:
- affiggere comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, collocato negli appositi spazi nelle bacheche all’interno dei luoghi di lavoro o nella bacheca elettronica laddove disponibile o in spazi informatici dedicati accessibili a tutto il personale;
- effettuare comunicazioni telefoniche, fax e email finalizzate all’espletamento delle attribuzioni spettanti ai RLS ex art. 50 Dlgs 81/2008;
- utilizzare la casella di posta elettronica, espressamente prevista per le comunicazioni all’Azienda in tema di sicurezza;
- utilizzare - su richiesta e laddove esistenti - i locali per le RSA.

5.3 Permessi
In relazione all’art. 6 dell’Accordo Nazionale 4.2.2016 è previsto che a ciascun RLS siano riconosciuti per l’espletamento del mandato permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue, senza computare in tale plafond il tempo del viaggio necessario per raggiungere i luoghi dove effettuare l’accesso.
Avendo a riferimento quanto previsto dall’art. 50, comma 1, del Dlgs 81/2008, non sono computate nel plafond, dando vita a permessi retribuiti autonomi, le ore utilizzate per i casi di cui alle lettere b), c), d), i) limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti, ed l) della medesima disposizione normativa.
Analogamente non sono computabili nel plafond i tempi di viaggio per raggiungere e rientrare dalle sedi di convocazione.

5.4 Rimborsi
Ai sensi dell’art. 5, quinto alinea dell’accordo di settore del 4.2.2016 e fermo restando che le attività dei RLS non danno luogo in nessun caso a trattamento di missione, per i casi in cui il RLS deve espletare le proprie funzioni fuori dalla piazza di lavoro, verrà garantito un rimborso delle spese documentate per il pranzo non oltre l’importo giornaliero di € 15, in sostituzione del buono pasto e qualora non sia possibile usufruire della mensa aziendale.
Per raggiungere l’unità operativa oggetto di visita ovvero la sede di convocazione del RLS, è previsto che il rimborso delle spese sostenute e documentate avvenga con inserimento nella procedura dedicata tempo per tempo prevista in sede aziendale (non ricompreso l’utilizzo del taxi).
Il regime dei rimborsi sopra esposto è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle attività di competenza ai sensi del comma 1 dell’art. 50 Dlgs 81/2008.

5.5 Formazione
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 8 dell’accordo nazionale ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 37, comma 11 Dlgs 81/2008, è prevista in favore dei RLS l’erogazione di attività formativa nella misura minima di 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate) unitamente ad aggiornamenti periodici successivi non inferiori a 8 ore annue.
Rimane inteso che, in relazione alla formazione dei RLS, potranno essere attivate le forme di finanziamento eventualmente previste, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, laddove stabilito dalla normativa vigente.
Al riguardo, nell’ambito delle suddette forme di finanziamento, l’Azienda assume fin d’ora l’impegno a valutare la possibilità di ulteriore formazione di aggiornamento annuale avente ad oggetto significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti in materia di prevenzione.
I RLS saranno consultati in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del Dlgs 81/08.

6. Regolamento Elettorale
Con la sottoscrizione del presente accordo viene ratificato il Regolamento Elettorale dei RLS del Gruppo Banco BPM, parte integrante e sostanziale della presente intesa (allegato 2). 

7. Rinvii
Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nella presente intesa si farà riferimento alle disposizioni di legge e ai contenuti del Verbale di accordo del 4 febbraio 2016 e successivo Verbale di riunione del 16 marzo 2016 firmati fra l’ABI e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.

8. Durata
Il presente accordo avrà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2019 ed avrà durata quadriennale; esso si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno, e così successivamente di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza, con comunicazione scritta da inoltrare ai firmatari della presente intesa

 

Allegato 2 Regolamento elettorale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per le aziende del Gruppo Banco BPM

Art. 1 Elettorato attivo - Collegi Elettorali
Sono elettori ai sensi dell’Accordo Nazionale del settore del Credito del 4.2.2016 integrato dal Verbale di Riunione del 16.3.2016 ed in attuazione del D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici in servizio presso le aziende del Gruppo Banco BPM sulla base degli elenchi che saranno forniti al Comitato Elettorale di cui al successivo art. 2.
Gli elettori sono distribuiti in 13 Collegi Elettorali, ciascuno costituito dall’insieme dei lavoratori in servizio presso tutte le strutture organizzative delle Aziende del Gruppo Banco BPM allocate negli ambiti territoriali di cui al punto 3 del Verbale di Accordo in materia di RLS del …, che identificano i Collegi Elettorali medesimi ed eleggono i RLS fra i candidati del rispettivo collegio di appartenenza.
Con lo schema di dettaglio di seguito riportato sono evidenziati i suddetti Collegi Elettorali, nonché il numero di RLS previsti ed eleggibili in ciascun di essi.

Ambiti territoriali e collegi elettorali

Numero RLS

1. Lombardia, provincia di Milano

5

2. Lombardia, prov. di CR, LO, MN, PV

3

3. Lombardia, prov. di BG, BS

3

4. Lombardia, prov. di CO, LC, MB, VA

3

5. Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A.

4

6. Piemonte, Valle d’Aosta

4

7. Emilia Romagna

3

8. Liguria, Sardegna

2

9. Toscana

3

10. Lazio, Marche, Umbria

2

11. Abruzzo, Molise, Campania

1

12. Basilicata, Calabria, Puglia

1

13. Sicilia

1

Totale

35


Presso ciascun ambito territoriale/elettorale i lavoratori delle unità operative ricomprese nell’ambito, indipendentemente dalla loro appartenenza societaria, eleggono i RSL.

Art. 2 Costituzione del Comitato Elettorale
Presso la Direzione Generale della Capogruppo Banco BPM è costituito il Comitato Elettorale composto da un componente della Delegazione sindacale di Gruppo di cui all’accordo 23.12.2016 per ciascuna Organizzazione Sindacale.
Ciascuna Organizzazione Sindacale comunica per iscritto alla struttura Politiche del Lavoro il nominativo del componente del Comitato Elettorale di propria competenza. Le designazioni in argomento sono formalizzate almeno 30 giorni prima dell’avvio della consultazione elettorale.
Alla singola Organizzazione Sindacale viene data facoltà di comunicare il nominativo del sostituto del componente designato per il Comitato Elettorale, in caso di assenza dello stesso.
Nel caso in cui alcuna delle Organizzazioni Sindacali non provveda alla designazione di propria competenza, il Comitato Elettorale viene in ogni caso regolarmente costituito con la designazione di almeno 4 dei componenti regolarmente designati.
È in facoltà del Comitato Elettorale di nominare al proprio interno un Presidente e di definire le modalità di svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del successivo art. 3, per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento.
L’Azienda si impegna a mettere a disposizione del Comitato i mezzi tecnico/informatici necessari alla concreta realizzazione delle votazioni.
I componenti del Comitato Elettorale non possono comparire fra i candidati per la carica di RLS.
Il Comitato Elettorale si scioglie una volta esauriti i propri compiti - come definiti nel presente Regolamento – in relazione alla specifica tornata di elezione per la quale viene costituito.

Art. 3 Funzioni del Comitato Elettorale
Il Comitato Elettorale indice le elezioni e provvede alle operazioni necessarie alla votazioni.
In particolare, in coerenza con le norme previste dal presente Regolamento, provvede a:
- certificare la base elettorale degli aventi diritto di voto per singolo Collegio Elettorale sulla base dei dati forniti dalla Capogruppo;
- fissare il termine per la presentazione delle liste dei candidati relative a ciascun Collegio Elettorale;
- verificare la regolarità e l’ammissibilità delle candidature alla consultazione elettorale, richiedendo la pubblicazione delle liste, delle modalità e tempistiche di voto nel portale aziendale Intranet;
- fissare, tramite avviso pubblicato dall’Azienda nel portale aziendale Intranet, il periodo di svolgimento delle elezioni, identico per tutti i Collegi Elettorali;
- scrutinare e certificare l’esito della consultazione elettorale;
- proclamare gli eletti dando comunicazione alle competenti strutture aziendali dei risultati elettorali per la pubblicazione su portale intranet aziendale.

Art. 4 Presentazione delle candidature - Elettorato passivo
Vengono indicati dalle Organizzazioni Sindacali in qualità di candidati alla nomina di RLS di norma i lavoratori che rivestano le cariche sindacali di cui all’Accordo 25.11.2015 e che risultino assegnati presso le unità operative facenti parte dell’ambito territoriale ed elettorale di appartenenza. Essi vengono presi in considerazione in qualità di candidati del collegio indipendentemente dalla specifica appartenenza societaria.
Ciascuna Organizzazione Sindacale non può presentare più di una lista elettorale per ciascun ambito territoriale.
Le liste dei candidati sono presentate con riferimento a ciascun Collegio Elettorale entro la data stabilita dal Comitato Elettorale, in ogni caso, almeno 20 giorni prima di quella di avvio della consultazione elettorale.
Il Comitato medesimo, previo svolgimento delle verifiche di competenza di cui al precedente art. 3, provvede a disporre la pubblicazione delle liste dei candidati nel portale aziendale Intranet almeno 10 giorni prima dell’avvio della consultazione elettorale.
Per ciascun Collegio Elettorale partecipa alla competizione elettorale un numero di candidati pari almeno al numero dei RLS da eleggere nel medesimo collegio, come previsto nello schema di dettaglio di cui al precedente art. 2, più uno.
I candidati non possono figurare in più di una lista e devono aver espressamente accettato la candidatura.

Art. 5 Modalità di votazione - Individuazione degli eletti - Pubblicazione dei risultati
Le elezioni sono unitarie per tutto il Personale del Gruppo Banco BPM e la votazione avviene a scrutinio segreto.
L’espressione del voto avviene on line attraverso l’accesso di ogni avente diritto al voto ad un apposito spazio sul portale aziendale Intranet denominato “Elezione del RLS” e contenente:
- le informazioni generali per la specifica votazione;
- la composizione del Comitato Elettorale;
- l’elenco delle candidature per ciascun Collegio Elettorale;
- la scheda elettorale;
- i risultati del voto per ciascun Collegio Elettorale (da pubblicare dopo la certificazione da parte del Comitato Elettorale).
La scheda di votazione riporta per ciascun Collegio Elettorale l’elenco delle rispettive candidature, nonché il numero dei RLS per lo stesso eleggibile.
Ogni elettore nell’esercitare il proprio voto può esprimere il numero massimo di preferenze di cui all’art. 4 dell’accordo nazionale 4.2.2016 (ovvero pari al numero dei RLS da eleggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno 3 rappresentanti). La procedura di votazione si attiva per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi.
Chiuse le operazioni di voto e quelle di scrutinio, il Comitato Elettorale certifica l’esito della competizione elettorale e formalizza per ciascun Collegio Elettorale l’avvenuta elezione dei candidati con il maggior numero di voti. Per tale finalità procede redigendo apposito verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto, il numero delle schede scrutinate, il numero dei votanti e dei non votanti (schede bianche), il numero delle schede nulle, il numero dei voti validi, nonché il numero dei voti espressi a favore di ciascun candidato ed infine l’elenco dei candidati eletti e di quelli non eletti.
Si intende per scheda nulla quella nella quale è stato espresso a) un numero di preferenze superiore a quello previsto ai sensi dell’art. 4 dell’accordo nazionale 4.2.2016, ovvero b) preferenze di nominativi non ricomprese tra i candidati eleggibili nel collegio.
Nel caso che venga espresso un pari numero di preferenze tra due o più candidati con un numero di incarichi ancora da assegnare inferiore a tale numero, si procede come segue:
- risulterà eletto il candidato appartenente alla lista nell’ambito della quale sono state espresse maggiori preferenze su candidati non eletti;
- se appartenenti alla medesima lista, l’individuazione avverrà in base all’ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa.
L’eletto decade in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di assegnazione ad ambito territoriale differente da quello di elezione, nel rispetto della normativa di legge vigente.
Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.
La competente funzione aziendale provvede quindi ad inserire nel portale aziendale Intranet la comunicazione redatta dal Comitato concernente per ciascun Collegio Elettorale la formalizzazione degli eletti e della lista dei non eletti ordinati in base al numero crescente dei voti ottenuti.

Art. 6 Garanzie nelle operazioni di voto
Da parte aziendale si assume l’impegno a garantire la riservatezza nella procedura di voto elettronico e la segretezza del voto espresso da parte di ciascuno dei votanti.
Il Comitato Elettorale sovraintende allo svolgimento delle procedure di voto elettronico. I relativi componenti sono pertanto tenuti alla piena riservatezza in ordine ai dati oggetto del trattamento nel corso delle procedure informatiche.
Il materiale elettorale e le schede scrutinate devono essere conservate per almeno 3 mesi dall’avvenuta votazione, decorsi i quali, si potrà procedere all’invio al macero del materiale medesimo ed alla cancellazione dei dati elettronici conservati.

Art. 7 Ricorso avverso i risultati elettorali
Eventuali ricorsi inerenti la consultazione elettorale (presentazione delle candidature, operazioni di scrutinio, etc.) devono essere inviati al Comitato Elettorale entro 3 giorni dalla data di compimento dell’operazione oggetto del ricorso.
Il Comitato, esaminato il ricorso, decide a maggioranza dei suoi componenti entro 5 giorni e provvede a rendere note le eventuali variazioni disponendone la pubblicazione tramite Azienda nel portale aziendale Intranet.

Art. 8 Durata in carica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
I RLS durano in carica 4 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione dei risultati elettorali, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 5.
Scaduto tale periodo, i RLS mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino al subentro di nuovi rappresentanti che saranno individuati sulla base di consultazione elettorale da programmare e indire di norma entro la suddetta scadenza. Si intende che l’insediamento dei nuovi RSL dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di un mese dalla chiusura del procedimento elettorale.
Nel caso in cui durante il mandato il RLS venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, il sostituto verrà individuato nel primo dei non eletti nell’ambito elettorale interessato di cui all’art.1 del presente regolamento.
Laddove non sia possibile individuare il sostituto con le modalità di cui al precedente alinea, l’Organizzazione Sindacale di appartenenza del RLS da sostituire potrà provvedere, entro 30 gg. dalla cessazione, a nominare un sostituto.
In ogni caso il sostituto resterà in carica per il residuo di tempo mancante alla naturale scadenza dell’incarico.

Art. 9 Normativa di riferimento
Per ogni altro aspetto qui non disciplinato, fermo quanto previsto dall’Accordo siglato in data odierna, si farà riferimento alla normativa di settore di cui agli accordi nazionali del 4.2.2016 e del 16.3.2016 e alla normativa di legge di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008.

 

Banco BPM

Spettabile
Delegazione Sindacale di Gruppo
FABI
FIRST CISL
FISAC CGIL
UILCA
UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB
 

Milano, 30 novembre 2018


Oggetto: accordo RLS del 30 novembre 2018
Tenuto conto del numero e della articolazione degli ambiti territoriali definiti nell’accordo in oggetto, sottoscritto in data odierna, l’Azienda, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali precisa che, in relazione alla necessità di assicurare presso ciascun ambito territoriale il presidio di almeno 2 RLS, il numero complessivo di RLS presso il Gruppo Banco BPM sarà pari a 38.
Con riferimento al tema della formazione dedicata ai RLS, tenuto conto dell’impegno aziendale di cui all’art. 5.5 dell’Accordo RLS , l’Azienda metterà a disposizione dei RLS un numero annuo di ore di formazione relativa alla tematiche di cui al richiamato accordo fino ad un massimo di ulteriori 16. I contenuti di queste ore di formazione saranno oggetto di preventiva rappresentazione nell’ambito della Commissione paritetica di Gruppo in tema di ambiente, salute e sicurezza.
Inoltre, in via sperimentale, in una prima fase di attuazione dell’accordo in oggetto, l’individuazione dei RLS in ciascun ambito territoriale avverrà mediante designazione diretta da parte delle Organizzazioni Sindacali per il primo mandato della durata di quattro anni.
L’elenco dei nominativi designati con le modalità che precedono in qualità di RLS dovrà essere comunicato all’Azienda tempestivamente e comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018.
 

Distinti saluti.

BANCO BPM