Tipologia: Accordo
Data firma: 16 aprile 2020
Parti: Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub
Settori: Credito Assicurazione, ABI
Fonte: firstcisl.it


Verbale di accordo

Il 16 aprile 2020, in Roma, tra Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub
Le Parti nazionali seguono costantemente, sin dall’inizio dell’emergenza, l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19 e collaborano con prioritaria attenzione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con responsabilità per adottare in modo immediato le misure idonee per dare concreta attuazione ai provvedimenti volta per volta assunti dal Governo e dalle altre Autorità.
I servizi erogati delle Banche rappresentano una infrastruttura centrale a sostegno nell’economia del Paese – imprese e famiglie – e la loro continuità, prevista dai provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del virus Covid-19, esige come condizione la prioritaria attenzione a garantire le condizioni di salute e sicurezza per tutte le persone interessate, lavoratrici/lavoratori e clientela.
Il Protocollo condiviso tra le Parti il 16 marzo 2020, in coerenza con le disposizioni tempo per tempo emanate dal Governo, favorisce nel perdurare dell’emergenza epidemiologica l’ampio e diffuso ricorso al lavoro agile quale efficace misura per la significativa riduzione delle occasioni di contatto all’interno dei luoghi di lavoro.
Per quanto attiene alle assenze dal servizio correlate alla diffusione del virus COVID-19, il Protocollo del 16 marzo 2020 prevede che “le Parti si confronteranno alla luce del nuovo quadro legislativo di riferimento sulle misure a sostegno del lavoro, impegnandosi a ricorrere prioritariamente a
tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione (ammortizzatori sociali, congedi, etc.) e alla bilateralità di settore ed aziendale/di gruppo, e a soluzioni solidaristiche al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e salvaguardare, per quanto possibile, la dotazione di ferie relativa all’anno in corso. Le Parti esamineranno altresì eventuali ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro derivanti dalle predette misure”.
Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica Covid- 19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede anche misure di sostegno al lavoro, estese a tutto il territorio nazionale, tra cui gli artt. 19, 23, 24 e 26 del Decreto Legge stesso.
Tra queste misure rientra altresì il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di Solidarietà di settore di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.I. n. 83486 del 2014 riferita a tutto il personale, a fronte della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19.
L’Inps ha emanato le relative istruzioni applicative chiarendo anche le modalità di finanziamento delle menzionate prestazioni ordinarie erogate dai Fondi di solidarietà.
Verificato preventivamente che le predette modalità di finanziamento non incidono sulle risorse dedicate alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà quale principale misura per la gestione degli esodi su base volontaria nell’ambito dei piani di riorganizzazione.
In relazione a tale complessivo quadro di riferimento, le Parti nazionali hanno dato seguito all’impegno, assunto con il Protocollo del 16 marzo 2020, a un confronto in merito alle assenze dal servizio legate alla diffusione del virus Covid-19 alla luce delle misure di sostegno ad oggi apprestate a livello normativo e delle indicazioni operative fornite dall’Inps, ed hanno condiviso le seguenti linee guida:
1. Il ricorso all’assegno ordinario con causale “Covid-19 nazionale”, ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18 del 2020, per la durata massima di 9 settimane, può riguardare il periodo 23 febbraio-31 agosto 2020, favorendo la preventiva fruizione delle ferie e dei permessi maturati in anni precedenti e ferma restando, nel rispetto delle previsioni in materia di cui al CCNL, la fruizione nel corso del 2020 di tutte le competenze – incluse le ferie - dell’anno medesimo.
2. Ferma restando la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, comprensiva della quota a carico dei lavoratori, l’accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore.
3. Il previsto accordo per l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà avverrà previa informativa agli organismi sindacali aziendali/delegazione di Gruppo. Il conseguente esame potrà effettuarsi in via telematica ed esaurirsi entro tre giorni dall’informativa.
4. Il predetto accordo conterrà gli elementi indicati nell’allegato fac-simile che l’impresa/gruppo e gli organismi sindacali aziendali/delegazioni di gruppo potranno utilizzare.
5. Le Parti condividono che i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).
6. Le Parti si incontreranno successivamente alla conversione in legge del D.L. n. 18 del 2020 per le opportune valutazioni in relazione a quanto sopra.

Allegato al verbale di accordo ABI-OSL del 16 aprile 2020
 

Verbale di accordo
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ CON CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE"
 

… … 2020
… … … … … … … [, anche nella qualità di Capogruppo]
e
Delegazioni di Gruppo/Organismi sindacali aziendali delle OO.SS. … … … … … … … … … … … … …
le Parti si danno atto che, a seguito dell’informativa indirizzata dall’azienda/Gruppo alle OO.SS. in data …………… 2020, relativa al ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà, di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.I. n. 83486 del 2014, con causale “COVID-19 nazionale" ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato esperito l’esame congiunto previsto dal Verbale di accordo del 16 aprile 2020, sottoscritto tra ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin.
Le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni ordinarie riguarda ……… dipendenti per un numero complessivo di giornate/ore pari a …, con decorrenza dal …………… 2020 [massimo 9 settimane nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020].
Ai sensi di quanto previsto al punto 2 del citato Verbale di Accordo, l’accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore.
Resta fermo che i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).