Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 marzo 1998
Validità: 22.03.1998 - 31.12.2001
Parti: Assocostruttori, Unci e Confsal
Settori: Edilizia, Piccola e media impresa, artigianato e cooperative, Confsal
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione
Incontri informativi tra le parti
Trattamenti di integrazione salariale
Mobilità
Parte Prima - Regolamento per gli operai
Art. O-1: Documenti e assunzione:
Art. O-2: Periodo di prova:
Art. O-3: Variazione delle mansioni e mansioni promiscue
Art. O-4: Orario di lavoro
Art. O-5: Addetti a lavorazioni discontinue o di attesa o guardania e custodia
Art. O-6: Riposi settimanali e compensativi, sospensioni e riduzione di lavoro - Lavoro a turni - Recuperi
• Riposi settimanali

• Riposi annui
• Sospensioni riduzioni di lavoro
• Lavoro a turni
• Recuperi
Art. O-7: Paga base oraria, contingenza ed ECR
Art. O-8: Elemento economico provinciale
Art. O-9: Lavoro a cottimo
Art. O-10: Divieto di cottimo e di mediazione nelle prestazioni lavorative
Art. O-11: Regole per l'utilizzo di manodopera negli appalti e nei subappalti
Art. O-12: Vacanze annuali
Art. O-13: Premio natalizio
Art. O-14: Giorni di festività annuali
Art. O-15: Accantonamento somme presso la edile cassa autonoma
Art. O-16: Disposizioni per lavoro supplementare o straordinario, notturno e nelle festività - Indennizzo per lavori speciali, in condizioni di disagio e rischiosi
• Lavoro supplementare o straordinario
• Lavori in condizioni disagiate
Art. O-17: Elementi di definizione della retribuzione e modalità di pagamento
Art. O-18: Retribuzione per lavori in trasferta - Trattamento per malattia, malattia professionale e infortunio
• Lavori in trasferta
• Normativa per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
• Trattamento per malattia
• Malattia professionale o infortunio
Art. O-19: Anzianità edil-professionale normale e straordinaria
Art. O-20: Custodia degli utensili, regole d'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari
Art. O-21: Preavviso di licenziamento, reclami, trattamento di fine rapporto e indennità in caso di morte
• Preavviso di licenziamento
• Trattamento di fine rapporto (TFR)
• Indennità per mortalità
Art. O-22: Quote associative
Art. O-23: Edili Casse Autonome
Art. O-24: Congedo per matrimonio
Art. O-25: Contrattazione territoriale
Parte Seconda - Regolamento per impiegati
Art. I-1: Documenti e assunzione
• Documenti
• Assunzione
Art. I-2: Periodo di prova
Art. I-3: Orario di lavoro
Art. I-4: Elementi del trattamento economico globale
Art. I-5: Stipendio minimo mensile
Art. I-6: Indennità di maneggio denaro, per trasferta e uso di mezzo proprio, per lavori speciali in condizioni di disagio, per lavoro straordinario e festivo a favore di personale non soggetto a limiti di orario
• Maneggio denaro
• Trasferta
• Lavori in condizioni di disagio
• Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. I-7: Premio di produzione e aumenti di anzianità:
• Premio produzione
• Aumenti anzianità
Art. I-8: Mutamento di mansioni, trasferimento e alloggio
Art. I-9: Riscossione della retribuzione, festività annuali e riposo settimanale, vacanze annuali
• Riscossione della retribuzione
• Festività annuali e riposi settimanali
• Vacanze annuali
• Riposi compensativi
Art. I-10: Tredicesima mensilità, premio annuo e di fedeltà
• Tredicesima mensilità
• Premio annuo
• Premio di fedeltà
Art. I-11: Trattamenti previsti per malattia, malattia professionale ed infortunio
• Malattia
• Infortunio o malattia professionale
Art. I-12: Preavviso per licenziamento, reclami, t.f.r. e indennità in caso di morte
• Preavviso per licenziamento
• Trattamento di fine rapporto
• Mortalità
Art. I-13: Quote associative
Art. I-14: Congedo per matrimonio
Art. I-15: Aspettativa, doveri e disciplina
• Aspettativa
• Doveri e disciplina
Art. I-16: Certificati di lavoro e definizione delle controversie
• Certificati di lavoro
• Controversie.
Art. I-17: Licenziamenti
Parte Terza - Regolamento per i quadri

Art. Q-1: Regolamentazione per i quadri
Parte Quarta - Regolamento comune ad operai ed impiegati
Art. I/O - 1: Classificazione dei lavoratori del settore edile
Art. I/O - 2: Chiamata per obbligo di leva e richiamo militare
Art. I/O - 3: Occupazione femminile, tutela maternità, lavoratori svantaggiati, lavoro fanciulli
• Utilizzo di videoterminali
• Permessi da utilizzare per il padre lavoratore
• Lavoratori invalidi
• Portatori di handicap
Art. I/O - 4: Occupazione di lavoratori non appartenenti alla E.U., tutela tossicodipendenti e loro famiglie
• Lavoratori extracomunitari

• Tossicodipendenti
Art. I/O - 5: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Piani di sicurezza
• Sicurezza e igiene

• Luoghi di lavoro
• Tipologie di rischio in un cantiere edile
• Schema per la valutazione del rischio
• Accertamenti sanitari obbligatori
• Rischi specifici
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Dispositivi di protezione individuale
• Piano di sicurezza
• Segnaletica di sicurezza, targhe e avvisi
• Registro infortuni
• Prevenzione e sicurezza del lavoro
Art. I/O - 6: Diritto di alloggio, cucine, servizi igienici e mense aziendali
• Diritto di alloggio

• Mense
Art. I/O - 7: Tipologie assenze e permessi:
• Permessi
• Assenze
Art. I/O - 8: Diritto alla formazione professionale e allo studio
Ente di formazione edile interregionale e organismi paritetici per la prevenzione infortuni
• Premessa

• Ente di Formazione Edile Interregionale - EFEI
Art. I/O - 9: Regole per gli apprendisti, lavoro part-time e interinale, contratti di formazione e lavoro
• Apprendistato

• Lavoro part-time e interinale
• Contratto di formazione e lavoro
Art. I/O - 10: Passaggio da operaio ad impiegato
Art. I/O - 11: Diritti sindacali, definizione delle controversie; Provvedimenti disciplinari, cessione e trasformazione di azienda
• Assemblee

• Rappresentanze sindacali
• Tutela dei licenziamenti individuali
• Provvedimenti disciplinari
• Cessione impresa
Art. I/O - 12: Licenziamenti
Art. I/O - 13: Fondo di previdenza complementare
Art. I/O - 14: Disposizioni generali
Art. I/O - 15: Divieto di riproduzione e condizioni di stampa:
Art. I/O - 16: Decorrenza e durata contratto:
Elenco degli allegati
Tabella A - Piccola e media industria e imprese edili, artigiani edili e affini, del settore edilizio - tabella dei minimi di paga base oraria
Tabella A1 - Stipendi minimi mensili per gli impiegati
Tabella B - Cooperative del settore edilizio - Tabella dei minimi di paga base oraria
Tabella C - Piccola e media industria e imprese edili, artigiani edili e affini, del settore edilizio - Contingenza.
Tabella C1 - Contingenza impiegati
Tabella D - Cooperative del settore edilizio - Contingenza
Tabella D1 - Contingenza impiegati
Tabella E - Aumenti retributivi
Allegato 1: Protocollo di intesa tra le parti per costituzione enti paritetici, definizione regolamenti e accordi vari
• Protocollo d'intesa
Allegato 1/A: Edili Casse Autonome.
Statuto tipo. Edili Casse Autonome
Linee guida di regolamento amministrativo e di accantonamento somme della edile cassa autonoma
Allegato 1/B: Regolamento per l’anzianità edil-professionale (AEN) normale e straordinaria (AES)
Allegato 1/C - Regolamento accantonamento della maggiorazione per vacanze annuali, premio natalizio e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e impiegati della piccola, media industria e impresa edile, dell'artigianato edile e affini, delle cooperative del settore edilizio.

Addì 22 marzo 1998, in Roma presso la sede della Segr. Nazionale Fesica Confsal - Edilizia, via della Tolda, 2 tra l'Assocostruttori - Associazione Autonoma Artigiani, Piccola e Media Impresa Edile […], l'Unci - Unione Nazionale Cooperative Italiane […] La parte relativa alla contrattazione delle Cooperative viene stralciata, in quanto la stessa verrà definita con contrattazione apposita; la Confsal - Comparto Federativo del Lavoratori Confsal - Edilizia
[…]

Premesso che:
Per il settore delle opere edilizie e affini l'articolazione contrattuale terminale risulta essere a livello territoriale provinciale (anche ai sensi della legge n. 109/94).
A livello regionale saranno costituite (in aggiunta alle già esistenti), per un'effettiva realizzazione di un sistema nazionale di Edili Casse Autonome, degli Enti paritetici contrattuali denominati "Edili Casse Interprovinciali".
Tali Edili Casse Autonome avranno un'organizzazione amministrativo- contabile a livello regionale, attuativa del livello territoriale che coincide con i confini provinciali delle varie Regioni di tutta Italia.
Le parti contraenti concordano sull'importanza fondamentale della formazione professionale dei lavoratori del settore edilizio al fine di contribuire sia a un miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro oltre a un aumento delle capacità produttive e professionali delle imprese, artigiani, etc..
A tal fine si costituiranno Enti Paritetici per la formazione e l'addestramento professionale nel settore delle costruzioni denominati "EFEI - Ente Scuola di Formazione Professionale della Edile Cassa Autonoma".
Saranno definiti gli Organismi Paritetici Provinciali (Enti bilaterali ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 626/94) che in simbiosi diretta con gli Enti Scuola EFEI, a livello provinciale, si faranno promotori dell'organizzazione di corsi per la sicurezza e salute per tutti gli operatori interessati (D.lgs. n. 626/94) e inoltre promuoveranno corsi di 60 e 120 ore per "Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori", per "Responsabile dei lavori" (D.lgs. n. 494/96).
Gli Organismi Paritetici Provinciali avranno un ruolo importante e di sostegno per la contrattazione territoriale, ponendo quasi esclusiva attenzione alla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.
Le parti contraenti si impegnano a far rispettare ai propri iscritti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a tutti i livelli territoriali per tutto il periodo della sua validità.
In riferimento a quanto sopra detto e convenuto tra le parti, si stipula il presente contratto di lavoro, da valere in tutto il territorio nazionale, per i lavoratori dipendenti della piccola, media industria e impresa edile, dell'Artigianato edile e affini, delle Cooperative nel settore edilizio che svolgono le lavorazioni edili in appresso descritte:

Campo di applicazione:
- realizzazione di lavori edili, stradali, marittimi, acquedotti, gasdotti, forestali, impianti idrici e irrigui, lavori di bonifica;
- costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
- interventi di ristrutturazione e riammodernamento di strutture interne ed esterne;
- interventi di ristrutturazione e restauro su complessi edilizi e opere d'arte di notevole interesse storico e/o artistico;
- realizzazione di lavori elettrici in genere, linee aeree, cabine elettriche, illuminazione di qualsiasi tipo, scavi e collocazione di cavi, palificazioni;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione realizzata in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, carboni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature vane di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
- lavori di segnaletica stradale, gestione e manutenzione della rete delle reti impiantistiche (idriche, fognarie, metano, etc.);
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione e irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia ecc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- movimenti di terra: scavi, sterri, riporti, adattamento o riadattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, etc.;
- cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte e incoerenti e cave di argilla;
- costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fiume (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento negli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale).
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche ecc.;
- Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri ecc.), che vi è addetto, e alle dipendenze di un'impresa edile.

Incontri informativi tra le parti:
Gli incontri verranno effettuati a livello nazionale, regionale e provinciale sugli argomenti e questioni in appresso specificate:
- Livello nazionale:
Annualmente gli Organismi Nazionali di categoria della piccola, media impresa, artigiani edili, cooperative edili e dei lavoratori si confronteranno per verificare lo stato e le prospettive di sviluppo del settore.
In relazione alle leggi nazionali emanate saranno discusse ed eventualmente approvate delle iniziative da intraprendere per favorire e incrementare lo sviluppo del settore delle costruzioni edili.
- Livello regionale:
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le organizzazioni regionali di categoria della piccola, media impresa, artigiani edili, cooperative edili e dei lavoratori si confronteranno in riferimento ai provvedimenti legislativi emanati regionalmente, discutendo ed eventualmente approvando iniziative che consentano di stipulare convenzioni con gli enti preposti per favorire il credito agevolato.
Le parti contraenti si impegnano per una formazione professionale adeguata e qualificata rivolta in modo particolare ai disoccupati, inoccupati e per i lavoratori in mobilità tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regionale.
- Livello territoriale:
Il livello territoriale coincide con quello provinciale. Le parti si incontreranno semestralmente, per esaminare le prospettive economiche e il livello occupazionale territoriale.
Scopo di tali incontri saranno le problematiche relative alla formazione, alla riqualificazione con particolare attenzione alla salute e sicurezza nel luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94) e nel cantieri temporanei e mobili.

Parte Prima - Regolamento per gli operai
Art. O-4: Orario di lavoro:

Per l'orario di lavoro valgono le norme legislative con le varie deroghe ed eccezioni.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Se l'impresa, artigiano e cooperativa per reali esigenze produttive, ripartisce su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato, sarà corrisposta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto C) dell'art. O-17.
Resta salvo quanto previsto dall'art. O-6 in materia di recupero. Nell'effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei vari mesi dell'anno le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10.9.23 n. 1955 e del R.D. 19.9.23 n. 1957, potranno fissare per 4 mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. O-16 del presente contratto.

Art. O-5: Addetti a lavorazioni discontinue o di attesa o guardania e custodia:
I lavori discontinui, di semplice attesa o custodia sono quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]

Art. O-6: Riposi settimanali e compensativi, sospensioni e riduzione di lavoro - Lavoro a turni - Recuperi:
Riposi settimanali
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quando siano applicabili alle imprese, artigiani e cooperative e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione di cui al punto C) dell'art. O-17 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. O-16, punto n).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo

Lavoro a turni
Se si evidenziano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, oppure si ha l'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti per una più rapida esecuzione dei lavori, allora tra il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Art. O-9: Lavoro a cottimo:
Le norme che regolano il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, sono in appresso descritte.
Gli apprendisti non possono essere adibiti a lavorazioni retribuite a cottimo o comunque a incentivo o in serie, tranne che eccezionalmente per il tempo strettamente necessario all'addestramento, e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il lavoro a cottimo può essere individuale o collettivo con divieto del datore di lavoro di affidare a intermediari, siano questi dipendenti o terzi o società anche cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
[…]
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori interessati, assistiti ove esistano dalle rappresentanze sindacali.
Gli aspetti da concordare saranno quelli relativi alla:
- composizione della squadra, per cottimi collettivi, con l'indicazione nominativa dei partecipanti, delle rispettive qualifiche e mansioni;
- descrizione puntuale delle lavorazioni da effettuare;
- unità di misura di cottimo assunta per la formazione della tariffa e per la sua liquidazione;
- valore monetario della tariffa di cottimo per unità di misura.
[…]

Art. O-10: Divieto di cottimo e di mediazione nelle prestazioni lavorative:
Nelle lavorazioni in genere e nel lavoro a cottimo sono vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. Non si potrà fare ricorso a prestazione di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, se i lavoratori medesimi siano organizzati e costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato.

Art. O-11: Regole per l'utilizzo di manodopera negli appalti e nei subappalti:
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto; è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine e attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze commesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio ponteggi, impianti vari, gru, etc.).
Si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa a un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili al lavoratori interessati.
Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile che, nell'effettuazione delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili e affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'articolo O-25.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile sono tenute a comunicare alla Edile Cassa Autonoma competente, per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali, redatta su modulistica messa a disposizione dalla Edile Cassa Autonoma.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa appaltante o subappaltante sono tenute a comunicare per il tramite della propria Associazione al Sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, la durata presumibile dei lavori e il numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi territoriali, redatta secondo la modulistica concordata tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 30 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo del presente CCNL;
Qualunque controversia, da far valere nei confronti del datore di lavoro appaltante o subappaltante, deve, a pena di scadenza, essere segnalata entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dal lavoratore all'Organismo Paritetico Provinciale di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 626/94.
Il rappresentante sindacale aziendale ha poteri d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite l'Organizzazione territoriale aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della normativa per l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

Art. O-12: Vacanze annuali:
A tutti i lavoratori spetta un periodo annuale di riposo retribuito e possibilmente continuativo volto a ristabilire l'equilibrio psico-fisico compromesso dall'attività lavorativa.
[…]

Art. O-16: Disposizioni per lavoro supplementare o straordinario, notturno e nelle festività - Indennizzo per lavori speciali, in condizioni di disagio e rischiosi:
Lavori in condizioni disagiate

I lavoratori che effettuano, lavorazioni in condizioni disagiate in appresso evidenziate avranno corrisposte le indennità sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto C) dell'art. O-17 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Lavorazioni varie tabella unica nazionale situazioni extra

a) Lavori eseguiti con pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezzora(compresa la prima mezz'ora)

4 5

b) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli addetti all'utilizzo dei martelli)

5 5

c) Lavori di palificazione e trivellazione limitatamente agli addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5 12

d) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori ferroviari

8 15

e) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, laghi e fiumi

8 15

f) Lavori di scavo in cimiteri a contatto con tombe

8 17

h) Lavori di pulizia degli stampi metallici in fabbriche di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura (riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi), crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

i) Lavori eseguiti in fabbriche di prefabbricazione, ove con l'impiego di aria compressa ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati è tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

l) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio.

11 17

m) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, etc.)

12 20

n) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e se presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

o) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 50% e oltre

13 20

p) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 23

q) Lavori in acqua nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dal datore di lavoro l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro la stessa o melma di altezza superiore a cm. 10

16 28

r) Lavori su scale aeree tipo Porta

17 35

s) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 5 dal piano terra o dal tetto del fabbricato stesso

17 35

t) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 8 metri

19 35

u) Lavori per fognature nuove in galleria

19 35

v) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri

20 35

z) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21 40

x) Costruzione di pozzi a profondità oltre 8 metri

22 40

y) Lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Reggio Calabria, Crotone, Ragusa, Siracusa, Macerata, Parma, Arezzo e Genova.
Ai lavoratori che effettuano lavorazioni con i piedi dentro il getto di calcestruzzo o simili, il datore di lavoro deve fornire i necessari dispositivi di protezione individuali.

Lavori in galleria
Per i lavoratori addetti ad esecuzioni lavorative in galleria viene prevista un'indennità determinata dalle Associazioni territoriali, per la provincia di propria competenza, entro il valore max sotto indicato:
- per i lavoratori addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Il personale addetto a lavori in galleria in condizioni di eccezionale disagio (forti getti d'acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 50%; gallerie con sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 2 chilometri dall'imbocco) può promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non maggiore del 20%.

Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Per i lavoratori addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione viene prevista un'indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto C) dell'art. O-17 per tutte le ore di lavoro prestate.

Art. O-20: Custodia degli utensili, regole d'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari:
L'operaio deve utilizzare diligentemente e conservare in buono stato arnesi, attrezzi, macchine e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportare nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Se si effettuano modifiche arbitrarie agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto messo a sua disposizione allora il datore di lavoro potrà rivalersi, in caso di danno, sulle sue competenze, previa contestazione dell'addebito.
Per utilizzare utensili e materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo-squadra o se non esiste al datore di lavoro.
[…]

Art. O-23: Edili Casse Autonome:
Le parti contraenti concordano la costituzione di un Organismo Paritetico nazionale rappresentativo delle Edili casse Autonome Interprovinciali i cui scopi e finalità saranno definiti dall'atto costitutivo stesso e dallo statuto sociale approvato dalle parti. Il finanziamento di tale Organismo di rappresentanza nazionale sarà garantito da contributi percentuali da stabilire in sede di costituzione ed erogati dalle Edili Casse Autonome Interprovinciali.
A livello regionale saranno costituite, per un'effettiva realizzazione di un sistema nazionale di Edili Casse Autonome, degli Enti paritetici contrattuali denominati "Edili Casse Interprovinciali"
L'Edile Cassa Interprovinciale è un Ente paritetico contrattuale costituito in adempimento a quanto stabilito dal protocollo di intesa già stipulato tra Assocostruttori -Associazione Autonoma Costruttori Artigiani e piccola e media Impresa edile e la Confsal-Edilizia - Comparto Federativo dei lavoratori e dal presente contratto collettivo di lavoro stipulato dai sopraddetti e per la componente dei datori di lavoro, dall'Unci - Unione Nazionale Cooperative Italiane.
Tutte le norme in appresso evidenziate e contenute nel presente contratto riguardano le Edili Casse Autonome da costituire e costituite a norma del comma precedente.
Tutta l'organizzazione, i versamenti e le contribuzioni alle Edili Casse Autonome scaturiscono dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e da quelli integrativi regionali e provinciali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 2.
Le Associazioni territoriali stipulanti concordano di definire la misura del contributo alle Edili Casse Autonome in una quota massima del 3%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto C) art. O-17.
Tale quota potrà essere variata e stabilita in misura superiore al 3% se si presentano specifiche esigenze a livello territoriale e sentite le Organizzazioni territoriali. Il contributo per il funzionamento delle Edili Casse Autonome prima detto è così suddiviso: per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori. La contribuzione spettante, e a carico del lavoratore, dovrà essere trattenuta dal datore di lavoro e calcolata sul valore della retribuzione di ogni periodo di paga per poi essere versata alla Edile Cassa Autonoma.
La Edile Cassa Autonoma è amministrata dal Consiglio Generale nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni imprenditoriali e da quelle Sindacali dei lavoratori. Ogni prelievo, erogazione o movimento di fondi sarà effettuato con firma abbinata delle parti nel rispetto della pariteticità.
Il membro che presiede il Collegio dei Revisori dei Conti è scelto, di comune accordo tra le parti, tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 30 marzo dell'anno successivo.
Tutte le prestazioni erogate dalle Edili Casse Autonome scaturiscono dagli accordi e contrattazioni effettuate dalle Associazioni nazionali stipulanti e dagli accordi territoriali.
A livello territoriale, che coincide con i confini provinciali, saranno operanti gli sportelli provinciali delle Edili Casse Autonome che avranno una propria organizzazione funzionale e gestionale.
Le prestazioni definite dagli accordi locali saranno concordate con le Organizzazioni Territoriali nei limiti delle reali disponibilità economiche e dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Edile Cassa Autonoma.
L'iscrizione alla Edile Cassa Autonoma vincola i datori di lavoro e gli operai al rispetto totale del presente contratto nazionale del lavoro e degli accordi territoriali nonché dello Statuto e Regolamenti interni approvati dagli organismi della Edile Cassa Autonoma.
Le strutture provinciali inseriranno nella modulistica per l'iscrizione alla Edile Cassa Autonoma la dichiarazione scritta di adesione al CCNL e agli accordi locali.
L'iscrizione alla Edile Cassa Autonoma impegna i lavoratori e i datori di lavoro al versamento delle quote di adesione contrattuale.
La quota nazionale di adesione contrattuale è pari allo 0,150 % degli elementi di retribuzione di cui all'art. O-17 punto C) sia per i datori di lavoro che per gli operai.
Il corrispettivo del valore della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro dalla retribuzione di ogni periodo di paga e viene versato, assieme al corrispettivo a proprio carico, alla Edile Cassa Autonoma.
La Edile Cassa Autonoma provvederà a far pervenire alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti tale contratto gli importi loro spettanti.
La contrattazione territoriale potrà prevedere la definizione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico sia dei datori di lavoro che degli operai da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. O-17 punto C). Il valore della quota di adesione contrattuale territoriale spettante ai lavoratori e trattenuta dal datore di lavoro sull'importo della retribuzione di ogni periodo di paga sarà versato, assieme al corrispettivo a proprio carico, alla Edile Cassa Autonoma.
La Edile Cassa Autonoma provvederà a far pervenire, alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro dei lavoratori stipulanti gli accordi locali, gli importi loro spettanti.
Lo schema di Statuto tipo per le Edili Casse è evidenziato nell'allegato 1/A che fa parte integrante del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. O-25: Contrattazione territoriale:
La contrattazione integrativa territoriale è a livello provinciale. Le Organizzazioni Sindacali territoriali effettueranno la contrattazione territoriale con validità quadriennale, definendo:
- l'orario normale di lavoro fissato tenendo conto delle condizioni ambientali meteorologiche;
- l'indennità per lavori in condizioni disagiate(alta montagna, galleria, etc.);
[…]
- i parametri attuativi dell'accantonamento alla Edile Cassa Autonoma;
[…]

Parte Seconda - Regolamento per impiegati:
Art. I-3: Orario di lavoro:

L'orario di lavoro rispetta le norme di legge con le eccezioni e le deroghe contrattuali. L'orario normale contrattuale sarà ripartito su 5 giorni settimanali.
Se il datore di lavoro, per reali esigenze produttive, ripartisce su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. I-4. Il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, si attiene all'orario di lavoro dettato per gli operai di produzione dall'art. O-5 (parte operai) e dagli accordi integrativi territoriali. Il lavoro oltre gli orari contrattuali (straordinario) dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive di cui all'art. I-6.

Art. I-6: Indennità di maneggio denaro, per trasferta e uso di mezzo proprio, per lavori speciali in condizioni di disagio, per lavoro straordinario e festivo a favore di personale non soggetto a limiti di orario:
Lavori in condizioni di disagio
Gli impiegati che prestano la loro opera, continuamente in condizioni di disagio come gli operai alta montagna, cassoni ad aria compressa, galleria), spetta:
A) se le lavorazioni sono in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavorazioni in alta montagna, lo stesso trattamento per alloggio e vitto.
Le percentuali vanno calcolate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. I - 4;
B) se le lavorazioni sono in galleria: un'indennità di £. 25.000 mensili.
[…]

Art. I-9: Riscossione della retribuzione, festività annuali e riposo settimanale, vacanze annuali:
Festività annuali e riposi settimanali
[…]
Il riposo settimanale verrà goduto di domenica. Se la domenica cade in turni regolari di lavoro allora essa verrà considerata lavorativa mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato festivo.

Vacanze annuali
[…]
Non è ammesso il rinunciare, da parte dell'impiegato, al godimento delle vacanze annuali.
Se per esigenze lavorative del datore di lavoro non è possibile far usufruire all'impiegato tutte o parte del periodo di vacanze annuali, allora il datore di lavoro è tenuto a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico spettante all'impiegato per non avere usufruito del periodo di vacanze annuali. L'indennità è liquidata nei 6 mesi successivi alla data in cui l'impiegato matura il diritto alle vacanze annuali: Dopo i 6 mesi l'impiegato avrà diritto gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge.
[…]

Art. I-11: Trattamenti previsti per malattia, malattia professionale ed infortunio:
Infortunio o malattia professionale

[…]
Se a causa di postumi invalidanti l'impiegato non è in grado di espletare le sue normali mansioni, il datore di lavoro valuterà l'opportunità di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Art. I-15: Aspettativa, doveri e disciplina:
Doveri e disciplina

Il prestatore di lavoro dipende gerarchicamente dal datore di lavoro, che è il capo dell'impresa (art. 2086 C.C.). Egli deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina di lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende. […]
Gli impiegati dovranno osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
Il datore di lavoro informerà gli impiegati sulla propria organizzazione tecnica e disciplinare. Inoltre segnalerà il suo superiore diretto, a cui ciascun impiegato deve rivolgersi per avere disposizioni inerenti l'organizzazione lavorativa.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e avere cura dei macchinari e strumenti a loro affidati e utilizzati.

Art. I-16: Certificati di lavoro e definizione delle controversie:
Controversie.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni imprenditoriali, artigiani e cooperative e dei lavoratori per il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. I-17: Licenziamenti:
La normativa vigente in materia è regolata dalla legge 15.7.66, n. 604, modificata dall'art. 18 della legge 20.5.70 n. 300 e dalla legge 11.5.90 n. 108.
Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente:
A) per riduzione di personale;
B) per giustificato motivo (con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.66 n. 604), che sottende un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
C) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto C).
Se il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto C), il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 8 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
1) insubordinazione o gravi offese verso i diretti superiori:
2) furto, frode, danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
3) qualsiasi atto di natura colposa che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali e altro;
[…]
5) allontanamento senza giustificato motivo del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
6) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
8) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

Parte Quarta - Regolamento comune ad operai ed impiegati:
Art. I/O - 3: Occupazione femminile, tutela maternità, lavoratori svantaggiati, lavoro fanciulli:

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela del lavoratore padre si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Utilizzo di videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, le parti concordano il rispetto della normativa specifica sull'uso degli stessi (legge  [d.lgs.] n. 626/94).

Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, i datori di lavoro, in ragione delle opportunità professionali che potranno manifestarsi, sono impegnati a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

Portatori di handicap
Le ditte operanti nel settore edili favoriranno, in ragione alle opportunità lavorative che potranno manifestarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, i singoli datori di lavoro ricercheranno:
A) compatibilmente con le esigenze lavorative, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
B) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi.
L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge

Art. I/O - 4: Occupazione di lavoratori non appartenenti alla E.U., tutela tossicodipendenti e loro famiglie:
Lavoratori extracomunitari
Con la finalità di favorire l'inserimento nel settore edilizio di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti di formazione edile previsti dal CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

Art. I/O - 5: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Piani di sicurezza:
Sicurezza e igiene
Le parti concordano la piena attuazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 626/94 sulle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando a un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva e individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Luoghi di lavoro
Requisiti e obblighi di prevenzione
I decreti legislativi nn. 626/94 e 242/96 hanno modificato radicalmente alcuni articoli del DPR n. 547/55 e DPR n. 303/56 riguardanti specificamente i luoghi di lavoro e hanno introdotto alcune nuove norme a carattere generale.
In particolare i datori di lavoro che occupano più di 5 lavoratori, quelle in cui vengono esposti i lavoratori a sostanze tossiche o nocive e quelle in cui si svolgono attività pregiudizievoli per la salute (secondo il giudizio dell'ispettorato del lavoro/USL) pur in presenza di meno di 5 dipendenti, debbono destinare alle attività lavorative locali con:
- altezza netta non inferiore a 3 metri;
- cubatura non inferiore a 10 mc per lavoratore al lordo del contenuto in macchine e mobili;
- superficie non inferiore a 2 mq per lavoratore al lordo del contenuto in macchine o mobili.
La ASL può concedere deroghe per quanto riguarda l'altezza, prescrivendo l'adozione di un'adeguata ventilazione dell'ambiente.
Salvo particolari esigenze che impongono tuttavia l'adozione di sistemi di aerazione, illuminazione e protezione dall'umidità è vietato adibire al lavoro locali sotterranei e semisotterranei.
Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica (art. 6, comma 5, DPR n. 303/56).
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle proprietà chimico-fisiche dei prodotti utilizzati all'interno, nonché del numero massimo di lavoratori che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici (estintori portatili, carrellati ecc.) devono essere facilmente individuabili con apposita cartellonistica, accessibili e rapidamente utilizzabili (allegato II, D.lgs. n. 626/94).
I luoghi di lavoro e in particolare le vie di transito, i servizi igienici e i posti specifici di lavoro devono essere strutturati solo in caso in cui siano effettivamente presenti lavoratori portatori di handicap (art. 30, commi 4 e 5, D.lgs. n. 626/94; circolare Ministero lavoro 7.8.95 n. 102.
Per gli edifici utilizzati prima dell'1.1.93 dovranno essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene per i lavoratori portatori di handicap (art. 30, comma 5, D.lgs. n. 626/94). Tali interventi comunque devono essere realizzati in tempi congrui (circolare Ministero lavoro 7.8.1995 n. 102).
Il datore di lavoro deve provvedere a lasciare libere da ostacoli le vie di circolazione e uscite di emergenza; a controllare, manutenzionare e pulire periodicamente gli impianti e i dispositivi di sicurezza e ad eliminare quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 32, D.Lgs. n. 626/94).

Microclima
L'impianto di areazione deve essere sempre mantenuto funzionante e dotato di un sistema di allarme di eventuali guasti.
È necessaria una pulizia periodica (es. ogni 6 mesi) quando sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilatori meccanici. Questo per evitare la formazione di microbatteri e polveri nelle pareti e nei filtri del sistema di condizionamento.
Nel locali di lavoro deve essere mantenuta una temperatura adeguata (microclima). Per determinare il microclima deve essere tenuto conto del grado di umidità e del movimento dell'aria. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per la sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e del pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica dei locali. È necessario evitare con finestre, lucernari e pareti vetrate soleggiamenti eccessivi dei luoghi di lavoro. Quando il tipo di attività non permette di modificare il microclima, si deve provvedere ad adottare misure tecniche localizzate o dotare i lavoratori di mezzi di protezione individuali contro l'esposizione a temperature troppo basse o troppo alte.

Illuminazione
I luoghi di lavoro devono disporre di una sufficiente luce naturale a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non siano dei locali sotterranei. In ogni caso, tutti i locali e i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguata luce artificiale per la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (art. 10, DPR n. 303/56). In caso di guasto dell'impianto di illuminazione, e ciò dovesse determinare un rischio per i lavoratori, i luoghi di lavoro devono essere provvisti di un impianto di luce di emergenza. È necessario pulire e manutenzionare regolarmente le vetrate che permettono l'illuminazione con la luce naturale e gli impianti di illuminazione artificiale (es. lavaggio e pulizia delle vetrate, cambio delle lampadine fulminate ecc.).

Pavimenti, pareti, solai, tetti, scale
È vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
- essere ben difesi contro gli agenti atmosferici;
- provvisti di un isolamento termico sufficiente;
- avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
- essere ben asciutti e difesi contro l'umidità;
- avere pavimento e pareti e soffitti tali da essere puliti facilmente.
I depositi dovranno presentare sulle pareti chiare indicazioni del carico massimo del solaio espresso in kg/mq; i carichi non dovranno mai superare detto limite ed essere razionalmente distribuiti.
I pavimenti dei locali devono essere privi di buche, sporgenze pericolose, cavità e piani inclinati pericolosi; nei locali dove si versano sul pavimento sostanze degradabili o liquide, il pavimento deve avere una superficie unita e impermeabile con una pendenza tale da fare evacuare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
Quando il pavimento è costantemente bagnato, deve essere dotato di palchetti e parapetti e segnali di pericolo, le finestre dovranno avere parapetti di altezza non inferiore a 90 cm, in rapporto al lavoro eseguito nel locale.
Le pareti dei locali di lavoro dovranno essere tinteggiate se possibile, con colori chiari. Le pareti traslucide e in particolare le vetrate posizionate vicine ai posti di lavoro o alle vie di circolazione devono essere segnalate e costruite con materiale di sicurezza e non devono venire a contatto con i lavoratori nemmeno se si dovesse verificare la rottura con proiezione di schegge.
Le finestre, i lucernari e i sistemi di areazione devono essere facilmente accessibili ai lavoratori per la loro apertura e/o regolamentazione e durante il loro funzionamento non devono costituire pericolo per i lavoratori.
Le pareti trasparenti, specialmente quelle completamente vetrate presenti nel luoghi di lavoro o comunque dove è possibile la presenza di un lavoratore, devono essere segnalate e costruite con materiale di sicurezza (fino all'altezza di 1 m dal pavimento o comunque segregate in modo da evitare contatti con le persone anche nel caso che le pareti stesse vadano in frantumi e possano ferire i lavoratori).
La pulizia delle finestre e dei lucernari deve avvenire senza pericolo per coloro che effettuano la pulizia stessa e per i lavoratori che sono nelle vicinanze.
L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato solo con attrezzature che diano completa sicurezza per eseguire il lavoro.
Le scale e i marciapiedi mobili devono possedere i dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
Le banchine e le rampe, oltre ad assicurare la stabilità del carico massimo trasportabile devono evitare le cadute dei lavoratori.
Se le banchine di carico superano i 25 metri, ove tecnicamente possibile, devono essere dotate di una uscita.

Locali di riposo
I lavoratori, se l'attività svolta lo richiede, devono poter disporre di locali di riposo. I locali di riposo devono essere dotati di tavolini e sedie sufficienti per il personale che vi soggiorna. Nei locali devono essere previste le protezioni per i lavoratori non fumatori. L'organo di vigilanza può prescrivere che i dipendenti svolgano il lavoro stando a sedere purché non ci sia pregiudizio alla normale esecuzione del lavoro.
Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi distese.

Vie di uscita e d'emergenza
Le vie e le uscite di emergenza devono essere sempre sgombre da ostacoli e consentire rapidamente l'evacuazione dei lavoratori verso luoghi sicuri (art. 32, D.lgs. n. 626/94).
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono determinate dalle dimensioni dei luoghi di lavoro, dalla loro ubicazione, dalla loro destinazione d'uso, dalle macchine istallate e dal numero massimo di persone presenti; per i luoghi di lavoro già utilizzati prima dell'1.1.93, non si applica quanto previsto nel comma precedente, ma dovranno avere un sufficiente numero di vie e di uscite di sicurezza. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2 m e larghezza minima quanto prescritto dalle norme antincendio (normalmente 1,2 m).
Le porte delle uscite di emergenza devono essere apribili facilmente e immediatamente verso l'esterno prive, se non autorizzate specificamente, di chiavi.
L'apertura verso l'esterno non è richiesta quando possa determinare pericoli per il passaggio dei mezzi o altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti alternativi autorizzati dai VV.F. competenti per territorio.
Nei locali di lavoro e nei depositi non sono ammesse come porte di emergenza le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse centrale.
Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica collocata in modo da essere vista anche da distanza e dotate di una illuminazione di emergenza in caso di guasto all'impianto elettrico.
Se nei locali di lavoro vi sono più di 25 addetti e comunque quando c'è pericolo di esplosione o di incendio con più di 5 persone, questi devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla normativa antincendio.
Negli edifici già costruiti, ove sia stata accertata da parte dell'organo di vigilanza l'impossibilità di quanto espresso sopra si dovrà disporre delle misure e cautele adeguate.

Porte e portoni
Le porte dei locali devono consentire, attraverso un'agile apertura dall'interno, una rapidissima uscita delle persone.
Quando in un luogo di lavoro si svolgono attività che comportano rischi di esplosione e specifici rischi di incendio e siano presenti più di 5 lavoratori, l'ambiente deve avere una porta ogni 5 lavoratori apribile verso l'esodo e con larghezza minima di 1,20 m.
Negli altri ambienti di lavoro la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) fino a 25 occupati in uno stesso locale una porta larga almeno 0,80 m (meno il 2%);
b) tra 26 e 50 occupati una porta larga almeno 1,20 m (meno il 5%);
c) tra 51 e 100 occupati una porta larga almeno 1,20 m (meno il 5%) e una di 0,80 m che si aprono entrambe verso l'esodo;
d) superiore a 100 una porta larga almeno 1,20 m (meno il 5%), una di 0,90 m e una porta avente larghezza minima di 1,20 m ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50 oltre i 100.
Il numero delle porte potrebbe essere anche minore purché la larghezza complessiva non risulti inferiore. Quando le uscite di emergenza coincidono con le porte queste devono rispettare le norme antincendio.
Non sono ammesse nei locali di lavoro o magazzini quando non esistono altre porte apribili verso l'esterno le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale.
Le porte scorrevoli devono essere dotate di un sistema di sicurezza che ne impedisca l'uscita dalle guide o la caduta. Anche le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema che ne impedisca la caduta; inoltre devono essere provvisti del pulsante di arresto immediato e poter essere aperti meccanicamente o automaticamente anche in assenza di energia.
I portoni in cui transitano i veicoli, salvo che il passaggio dei lavoratori sia sicuro, non possono essere adibiti a passaggi pedonali; se ciò non fosse possibile devono essere istallate porte che permettano il passaggio di pedoni.
Le porte e i portoni che si aprono nei due sensi devono essere trasparenti e costruiti con materiale resistente agli urti, in caso contrario protette contro lo sfondamento.
Inoltre sulle porte trasparenti deve essere applicato un segno indicativo di ingresso posto all'altezza degli occhi.
I luoghi di lavoro utilizzati prima dell'1.1.93 devono essere provvisti di uscite di sicurezza (apribili dall'interno) che consentano una rapida uscita delle persone. Tali uscite di sicurezza devono, nel caso in cui siano apribili dall'interno e dall'esterno, essere trasparenti e dotate di un apposito segno indicativo all'altezza degli occhi.
Per i luoghi di lavoro costituiti o utilizzati prima del 27.11.94, la larghezza delle porte non deve rispettare le dimensioni sopra riportate, ma deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia o dalla licenza di abitabilità (art. 14, DPR n. 547/55).

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
Il datore di lavoro ha l'obbligo di costruire le vie di circolazione in modo che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle senza pericolo per alcuno o per i lavoratori che sono nelle vicinanze.
Le dimensioni delle vie di circolazione devono essere costruite secondo le esigenze dell'impresa e il tracciato deve essere evidenziato sul pavimento con strisce gialle.
Se nell'impresa vi sono delle zone di pericolo e si evidenzia un rischio per i lavoratori, le zone devono essere segregate e ben segnalate per evitare che i lavoratori non autorizzati vi possano accedere. I lavoratori autorizzati ad accedere nelle zone di pericolo devono essere protetti.
Non sono ammesse sul pavimenti le buche, sporgenze che possono provocare danni ai lavoratori e rendere sicuro il passaggio dei mezzi di trasporto.
Infine i pavimenti e i passaggi non devono avere materiali che ostacolino i passaggi delle persone e delle macchine. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'ostacolo deve essere ben evidenziato.

Luoghi di lavoro esterni
Le scale e i pianerottoli devono essere provvisti di parapetto.
Le impalcature, passerelle, rampe di accesso, balconi, posti di lavoro e passaggi sopraelevati devono avere i parapetti normali con arresto al piede, salvo il caso in cui i piani di caricamento siano di altezza inferiore a 1,5 m.
I parapetti vengono definiti normali quando:
- siano costruiti con materiale rigido e resistente;
- abbiano altezza utile di almeno 1 m;
- siano costruiti di almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento;
- siano costruiti in modo da resistere al massimo sforzo cui possono essere sottoposti.
I parapetti vengono definiti normali con arresto al piede quando sono muniti di fascia alta almeno di 15 cm.
Gli edifici, gli impianti e i camini industriali dovranno essere protetti contro le scariche atmosferiche (vedi nota specifica); gli apparecchi metallici situati all'esterno dovranno essere muniti di collegamento a terra che sarà revisionato almeno ogni 2 anni (vedi nota specifica).
I posti di lavoro, le vie di circolazione o altri luoghi all'aperto devono essere realizzati tenendo in considerazione la sicurezza dei lavoratori in relazione alla circolazione dei veicoli.
Per i luoghi di lavoro all'aperto si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del DPR n. 547/55, ovvero:
- le vie di circolazione, comprese le scale, devono essere tali da
- garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli che le percorrono;
- le dimensioni delle vie di circolazione devono essere adeguate al numero di persone e di merci che vi transitano;
- deve essere prevista una distanza di sicurezza per le vie di circolazione in cui possano venire in contatto macchine e lavoratori;
- i veicoli devono passare a una distanza di sicurezza da porte, portoni, passaggi pedonali, corridoi e scale;
- deve essere delimitato, ove possibile, il tracciato delle vie di circolazione;
- deve essere impedito ai lavoratori non autorizzati l'accesso a luoghi pericolosi;
- si devono prendere misure adeguate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo;
- devono essere segnalate adeguatamente le zone di pericolo.
I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati se la luce naturale è insufficiente, inoltre devono essere strutturati in modo che i lavoratori siano protetti contro gli agenti atmosferici e l'eventuale caduta di oggetti e non siano esposti a livelli sonori nocivi, ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori e polveri.
I luoghi di lavoro devono essere inoltre strutturati in modo che i lavoratori non possano cadere o scivolare, possano essere soccorsi senza ostacoli e possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo.

Questioni interpretative
Le deroghe all'art. 6 del DPR n. 303/56 (altezza, cubatura e superficie degli ambienti di lavoro) potranno essere concesse fino a livelli di altezza pari a quelli minimi previsti dal, regolamento di igiene locale o dai regolamenti edilizi. La richiesta di deroga dovrà essere formulata dal datore di lavoro alla ASL territorialmente competente e motivata da inderogabili necessità tecnico aziendali (particolarità delle lavorazioni, ecc.) con indicazione delle misure adeguate da adottare in tema di ventilazione e ricambi d'aria.
Le norme hanno efficacia imperativa diretta per cui il destinatario non può adottare unilateralmente cautele in contrasto con quelle espressamente imposte per garantire l'igiene negli ambienti di lavoro; si prenda ad esempio il caso dell'applicazione di pannelli mobili che riducano l'altezza dei locali in misura inferiore a quella minima prescritta così da ridurre anche la cubatura e l'areazione, in tal caso non ha rilievo che i pannelli possano essere rimossi né che la loro apposizione sia stata determinata dall'intento di diminuire il rumore dei macchinari.
Al fine dell'utilizzo dei sotterranei e seminterrati per attività lavorative non è sufficiente la sola comunicazione con l'esterno dei locali, ma è necessario che abbiano un minimo di requisiti igienici a salvaguardia della salute dei lavoratori che può essere conseguito con appositi accorgimenti in materia di ventilazione, umidità, illuminazione.
Il divieto di lavori in sotterraneo non distingue tra lavorazioni a carattere continuativo o non, ma vale per qualunque genere di prestazione lavorativa e qualunque sia il numero dei dipendenti occupati.
Nella valutazione della temperatura conveniente si deve tener conto dell'influenza che possono esercitare sopra di essa l'umidità e la ventilazione.

Tipologie di rischio in un cantiere edile
Come è noto il rischio di infortuni e malattie professionali nel settore dei lavori edili è molto alto ed è dovuto a vari motivi, e in particolare:
- l'ambiente di lavoro soggetto a continue modifiche man mano che si alternano le fasi di costruzione;
- la presenza di piccole e piccolissime imprese, a volte male attrezzate e con scarsa sensibilità e preparazione in materia di prevenzione degli infortuni;
- la contemporanea presenza nel cantiere di più imprese in subappalto con creazione di interferenze tra le varie attività in corso contemporaneamente;
- la natura di per sé rischiosa di certe attività, qualora non vengano prese tutte le precauzioni necessarie;
- la durata limitata di alcune attività per le quali diviene oneroso mettere in atto tutte le protezioni che si renderebbero necessarie.
Per un esame dei principali rischi presenti nei cantieri edili, si ritiene opportuno elencarli per tipologia di attività e di situazioni, fornendo anche una breve sintesi dei provvedimenti da attuare.
Nella presente nota sono esaminati alcuni rischi specifici dei cantieri, previsti in particolare dal DPR 7.1.56 n. 164 e dal D.lgs. 14.8.96 n. 494.

Schema per la valutazione del rischio
Nella parte che segue vengono esaminate in forma schematica, le più significative attività presenti nei cantieri edili che presentano rischi (considerati nel DPR n. 164/56 e nel D.lgs. n. 494/96), le conseguenze e i provvedimenti da prendere per ridurre o eliminare tali rischi.
La forma scelta permette di poter inquadrare rapidamente tali problematiche.

Viabilità per gli automezzi nei cantieri
a) Rischi derivanti dalla natura delle vie di transito:
- la via può smottare sotto il peso degli automezzi in transito o, se sono presenti pareti sovrastanti, queste possono franare.
Conseguenze:
- ribaltamento o uscita dalla sede stradale dell'automezzo con possibile schiacciamento di persone presenti nella zona sottostante o infortunio all'autista dell'automezzo;
- seppellimento di persone da parte del materiale franato.
Provvedimenti:
- verifica della resistenza del terreno; verifica della natura e della pendenza delle pareti sovrastanti o sottostanti la via di transito;
- verifica del peso degli automezzi carichi e della larghezza delle vie di transito (evitare che gli automezzi transitino troppo vicino al bordo).
b) Rischi derivanti dalla circolazione degli automezzi:
- gli automezzi possono slittare su rampe troppo ripide e/o scivolose (per pioggia, ghiaccio o altro);
- possono verificarsi urti tra gli automezzi, urti di un automezzo contro opere o impianti, investimento di persone e ribaltamento dell'automezzo.
Conseguenze:
- investimento o schiacciamento di persone e/o infortunio all'autista;
- ribaltamento dell'automezzo e del carico;
- danneggiamento dell'automezzo e delle opere.
Provvedimenti:
- fondo e andamento delle vie di transito idonei;
- segnaletica;
- manutenzione agli automezzi;
- velocità di marcia contenuta;
- nicchie per il rifugio delle persone quando non è possibile realizzare vie di transito di larghezza superiore di almeno 140 cm rispetto a quella dell'automezzo più largo;
- carico degli automezzi non eccessivo e ben distribuito;
- visibilità nei luoghi di transito e di manovra;
- assistenza da parte di personale a terra nelle zone con visibilità insufficiente;
- cinture di sicurezza nei mezzi.

Viabilità per i lavoratori
a) Rischi derivanti da scale e viottoli ricavati nel terreno:
- se le scale od i viottoli sono esposti verso il vuoto, è presente il rischio di caduta;
- il bordo dei gradini ricavati nella terra può cedere;
- se sono presenti pareti a monte, è possibile la caduta di gravi.
Conseguenze:
- caduta delle persone in transito;
- caduta di gravi dall'alto sulle persone in transito.
Provvedimenti:
- se il dislivello verso il vuoto supera i 2 metri occorre realizzare idonei parapetti;
- i gradini, quando necessario, debbono essere rinforzati con idonee opere di sostegno;
- debbono essere approntate opere di difesa contro la caduta di gravi.
b) Rischi legati alle andatoie e passerelle:
- il rischio di caduta può derivare dalle tavole del piano di calpestio non idonee o dall'esposizione verso il vuoto.
Conseguenze:
- caduta delle persone nel vuoto.
Provvedimenti:
- scelta di tavole sane e di idonei spessore e larghezza;
- realizzazione di parapetto in caso di esposizione verso il vuoto superiore a 2 metri di dislivello.
c) Transito sotto ponteggi, opere provvisionali o altro:
- il rischio è la caduta di oggetti dall'alto.
Conseguenze:
- lesioni di varia natura sulle persone presenti nelle zone sottostanti o in transito.
Provvedimenti:
- segregazione della zona mediante barriere e affissione di idonea segnaletica;
- oppure approntamento di opere di protezione (impalcati, mantovane, reti, ecc.);
- uso di dispositivi di protezione individuale.

Uso di scale semplici a mano
a) Rischio di caduta del lavoratore. Può derivare:
- dal cedimento di parti della scala (pioli o montanti);
- dal cedimento delle parti cui è appoggiata la scala;
- dallo scivolamento o ribaltamento della stessa.
Conseguenze:
- distorsioni, fratture e lesioni varie del lavoratore, per ribaltamento della scala o per scivolamento dalla stessa.
Provvedimenti:
- le scale debbono essere idonee, ben conservate e senza danneggiamenti;
- debbono essere provviste dei tamponi antiscivolo;
- debbono essere utilizzate da un solo lavoratore per volta;
- debbono venire fissate nella parte alta, prima dell'uso;
- debbono superare di almeno un metro il piano di arrivo;
- debbono essere poggiate con la giusta inclinazione (il "piede" deve misurare 1/4 della larghezza totale) ad appoggi affidabili (utilizzare tavole di ripartizione del peso, se necessario).

Scavi e sbancamenti
a) Franamento della parete del fronte di attacco:
- il rischio è maggiore se lo scavo è eseguito a mano.
Conseguenze:
- seppellimento del lavoratore per franamento della parete;
- lesioni per caduta di materiali dall'alto.
Provvedimenti:
- le pareti del fronte di attacco debbono avere un'inclinazione tale da impedire franamenti;
- nel caso di scavo manuale, è vietato lo scalzamento alla base della parete, quando questa ha un'altezza superiore a 1,5 metri.
b) Franamento delle pareti per pendenze troppo elevate:
- tale rischio può essere accresciuto in caso di pioggia e dall'azione del gelo-disgelo.
Conseguenze:
- seppellimento dei lavoratori per franamento della parete.
Provvedimenti:
- ridurre la pendenza della parete o provvedere al suo rafforzamento mediante armature, consolidamento, ecc.

Scavo di trincee, cunicoli e pozzi
Sono lavori particolarmente rischiosi, per i quali è necessaria la massima prudenza.
a) Seppellimento di persone per smottamento o crollo delle pareti o della volta:
Conseguenze:
- seppellimento e asfissia dei lavoratori.
Provvedimenti:
- le pareti e le volte (nel caso di cunicoli) debbono essere provviste di idonee e robuste armature di sostegno, in relazione alla natura e alla spinta del terreno;
- è vietato l'accumulo di materiali sul bordo degli scavi.
b) Caduta dall'alto di persone e di cose:
Conseguenze:
- lesioni gravi per caduta;
- lesioni gravi per caduta di materiali dall'alto.
Provvedimenti:
- se lo scavo ha una profondità che supera i 2 metri i bordi dello stesso debbono essere protetti da un idoneo parapetto;
- occorre predisporre opportune protezioni per evitare la caduta di materiale nello scavo;
- nei pozzi profondi oltre 3 metri è necessario disporre, a protezione dei lavoratori, un robusto impalcato con apertura per il passaggio dei materiali;
- i lavoratori presenti nello scavo debbono indossare sempre il casco.
c) Presenza di gas tossici e nocivi o di gas infiammabili:
- tale rischio è legato alla natura del terreno o alla presenza nella zona di attività o impianti che utilizzano o producono tali gas.
Conseguenze:
- asfissia o avvelenamento dei lavoratori presenti in questi ambienti;
- esplosione della miscela gas/aria e possibile infortunio ai lavoratori presenti per proiezione di materiali in seguito all'esplosione o per crollo delle pareti o delle volte.
Provvedimenti:
- monitoraggio dell'aria presente nell'ambiente;
- lavaggio dell'aria presente;
- uso di idonee maschere o autorespiratori;
- uso di cinture di sicurezza collegate a corde tenute dall'esterno;
- obbligo della presenza di almeno 2 persone;
- vietare l'uso di fiamme libere e di produzione di scintille (in caso di gas esplodenti).

Ponteggi fissi
I principali fattori di rischio sono rappresentati dal crollo della struttura (per cedimento dei punti di appoggio o degli ancoraggi, per montaggio irregolare, per sovraccarico) e dall'uso improprio della stessa e da comportamenti non corretti da parte dei lavoratori.
I ponteggi fissi, mal realizzati e male utilizzati, possono determinare molte situazioni di rischio, tra le quali:
a) Crollo della struttura:
- per cedimento dei punti di appoggio al suolo o degli ancoraggi;
- per montaggio irregolare;
- per sovraccarico.
Conseguenze:
- lesioni gravi per caduta di lavoratori dall'alto;
- crollo del ponteggio e di eventuali sovraccarichi su esso collocati con caduta di questi su persone, automezzi, impianti e opere presenti nelle zone sottostanti.
Provvedimenti:
- l'installazione deve essere fatta secondo il progetto (quando necessario) o secondo gli schemi tipo previsti dal costruttore, le norme e la regola dell'arte;
- i punti di appoggio al suolo e gli ancoraggi debbono essere solidi e affidabili;
- è vietato il deposito di materiali sugli impalcati (salvo quello strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e di peso compatibile con la portata dell'opera).
b) Piani di lavoro/impalcati:
- rischio di caduta di persone per mancanza o carenza di parapetti, per mancanza o carenza di tavole o per cedimento delle stesse;
- rischio di caduta dall'alto di materiali attraverso gli impalcati.
Conseguenze:
- lesioni gravi per caduta di lavoratori dall'alto;
- lesioni ai lavoratori o danni a cose per caduta di materiali dall'alto.
Provvedimenti:
- impalcati solidi e con tavole ben accostate e fissate, presenti per l'intera larghezza del ponteggio;
- presenza dei sottoponti;
- presenza di idonei parapetti;
- divieto di usare scale libere sugli impalcati;
- divieto di accumulare materiale di peso eccessivo sugli impalcati;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
c) Caduta di persone per accesso difficoltoso ai piani di lavoro:
Conseguenze:

- lesioni dovute a caduta di lavoratori dall'alto.
Provvedimenti:
- uso di idonee scale ben fissate tra un impalcato e l'altro e sfalsate tra loro;
- uso di passerelle munite di parapetto;
- divieto di arrampicarsi sulle strutture;
- divieto di usare scale a mano esterne al ponteggio.
d) Fulminazione di persone presenti sul ponteggio in caso di temporale:
Conseguenze:
- fulminazione dei lavoratori presenti sul ponteggio o nelle immediate vicinanze.
Provvedimenti:
- allontanamento delle persone dal ponteggio in caso di temporale;
- strutture metalliche collegate a idoneo impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
e) Danneggiamento del ponteggio in caso di perturbazione:
Conseguenze:
- lesioni a persone presenti nelle zone sottostanti dovute a caduta del ponteggio o di parti di esso.
Provvedimenti:
- durante le perturbazioni i lavoratori debbono allontanarsi dai ponteggi;
- prima di essere riammessi i ponteggi debbono essere verificati.

Ponti sospesi
a) Caduta del ponte sospeso:
Conseguenze:

- lesioni ai lavoratori presenti sul ponte o nelle zone sottostanti.
Provvedimenti:
- i ponti sospesi debbono essere collaudati e annualmente verificati;
- debbono essere eseguite le manutenzioni necessarie;
- debbono essere utilizzati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
- le travi di sostegno debbono essere saldamente fissate a strutture di accertata resistenza;
- con i ponti sospesi non possono essere sollevati materiali né su di essi possono essere installati;
- apparecchi di sollevamento;
- sui ponti il numero massimo di persone e il peso dei materiali non possono superare quelli indicati sul libretto di immatricolazione;
- le manovre debbono essere eseguite secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e dopo aver verificato che non esistano ostacoli al movimento del ponte.
b) Caduta di persone dal ponte sospeso:
Conseguenze:

- lesioni ai lavoratori che cadono dal ponte sospeso.
Provvedimenti:
- i ponti sospesi debbono essere forniti di idonei parapetti;
- l'accesso e l'uscita delle persone deve avvenire da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra;
- nell'esecuzione di lavori che espongano le persone verso il vuoto, debbono essere indossate le cinture di sicurezza.
c) Caduta di materiali o attrezzi dal ponte sospeso:
Conseguenze:
- lesioni alle persone presenti nella zona sottostante per caduta di materiali dall'alto.
Provvedimenti:
- le zone sottostanti i ponti sospesi debbono essere vietate al passaggio mediante barriere e idonea segnaletica;
- utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale.

Ponti su ruote a torre (trabattelli)
Per i ponti a ruote sviluppabili è valido, di massima, quanto detto per i ponteggi fissi. Si aggiunge:
a) Rischio di caduta durante lo spostamento:
Conseguenze:
- lesioni alle persone presenti nelle zone limitrofe e/o danni a cose.
Provvedimenti:
- prima di procedere allo spostamento del ponte, questo non può superare l'altezza prevista dal fabbricante per questa operazione;
- su di esso non possono essere presenti né persone né materiali;
- il piano di corsa deve essere solido, in piano e libero da ostacoli;
- durante l'utilizzo le ruote debbono essere bloccate con cunei sui due lati.

Scale aeree ad inclinazione variabile
a) Caduta della scala aerea:
Conseguenze:
- lesioni ai lavoratori presenti sulla scala;
- lesioni alle persone presenti nella zona di caduta della scala e/o danni a cose.
Provvedimenti:
- le scale aeree a inclinazione variabile debbono essere collaudate e annualmente verificate;
- prima del loro utilizzo debbono essere poggiate su pavimenti o suoli solidi e in piano;
- l'inclinazione della scala deve essere mantenuta entro i limiti previsti dal fabbricante e dalla normativa (tra 60° e 80°);
- le ruote debbono essere bloccate sui due lati con le apposite calzatoie;
- la volata non deve essere poggiata su strutture fisse;
- il numero di persone che possono salirvi contemporaneamente non può superare quello indicato sul libretto di immatricolazione;
- non possono essere portati pesi che superino complessivamente 120 kg;
- le persone che vi operano non possono esercitare sforzi di trazione.

Sollevamento dei materiali con elevatori montati su castelli
a) Crollo del castello:
Conseguenze:
- lesioni per i lavoratori presenti sul castello;
- lesioni alle persone presenti nelle zone sottostanti o danni a cose.
Provvedimenti:
- i castelli per il carico e lo scarico dei materiali debbono essere realizzati secondo il progetto specifico o gli schemi tipo previsti dal fabbricante del ponteggio.
b) Caduta dei lavoratori:
Conseguenze:
- lesioni gravi per i lavoratori interessati dall'evento.
Provvedimenti:
- gli impalcati debbono essere solidi e protetti da idonei e robusti parapetti;
- può essere lasciata solo un'apertura ove far passare i carichi, cui deve essere applicata una tavola fermapiede alta almeno 30 cm e delimitata da robusti e solidi sostegni laterali;
- in caso di necessità i lavoratori che operano in questi luoghi debbono indossare le cinture di sicurezza.
c) Caduta di materiali dall'alto:
Conseguenze:
- lesioni gravi alle persone presenti nella zona sottostante o danni a cose per caduta di materiali dall'alto.
Provvedimenti:
- durante la salita, la discesa e il carico e lo scarico di materiali in quota, non debbono essere presenti persone alla base del castello;
- per il sollevamento di materiali sfusi (ghiaia, sabbia, pietrame, ecc.) debbono essere utilizzati secchioni o altri contenitori idonei;
- gli argani a motore debbono essere forniti di dispositivo che impedisca la libera caduta del carico;
- utilizzo di dispositivi di protezione individuali.
d) Cedimento dell'argano, del braccio o delle carrucole di rinvio:
Conseguenze:
- lesioni gravi per le persone presenti nella zona sottostante o danni a cose per caduta del carico e/o di parti dell'impianto di sollevamento.
Provvedimenti:
- l'argano, il braccio e le carrucole di rinvio debbono essere fissati mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado;
- nei ponti metallici, i montanti su cui si applicano gli elevatori debbono essere almeno 2.
Costruzione di archi, volte e simili per opere in conglomerato cementizio
a) Crollo delle impalcature provvisorie di sostegno:
Conseguenze:
- lesioni gravi per caduta dall'alto dei lavoratori presenti sull'opera;
- lesioni gravi ai lavoratori presenti nella zona sottostante per crollo dell'opera e/o danneggiamento delle opere adiacenti o sottostanti.
Provvedimenti:
- i punti di appoggio al suolo delle armature debbono essere solidi, affidabili e opportunamente distribuiti;
- le armature debbono essere in grado di sopportare, in sicurezza, i carichi delle strutture poste in opera e gli eventuali sovraccarichi di persone e materiali nonché vibrazioni e forti venti;
- per opere (archi, ponti, solai, ecc.) grandi e complesse, le armature provvisorie necessitano di progetto specifico redatto da ingegnere o architetto iscritti all'albo.
b) Crollo dell'opera al momento del disarmo o subito dopo:
Conseguenze:
- lesioni gravi per caduta dall'alto dei lavoratori presenti sull'opera;
- lesioni gravi ai lavoratori presenti nella zona sottostante per crollo dell'opera e/o danneggiamento delle opere adiacenti o sottostanti.
Provvedimenti:
- il disarmo deve essere effettuato solo quando il responsabile del cantiere ne dà l'autorizzazione e l'opera sia sufficientemente consolidata;
- lo smontaggio delle armature deve essere effettuato con le modalità previste dalla regola dell'arte, da lavoratori esperti e sotto la supervisione del capocantiere;
- non possono essere tolte le impalcature quando sull'opera siano presenti carichi accidentali e temporanei (in particolare, quando sui solai delle opere in cemento armato gravano le armature necessarie alla realizzazione dei piani superiori e questi ultimi non si siano ancora consolidati).

Difesa delle aperture contro la caduta accidentale di persone
Conseguenze:
- caduta dall'alto dei lavoratori con gravi conseguenze.
Provvedimenti:
- le aperture presenti nei solai o nelle piattaforme di lavoro debbono essere protette da un normale parapetto (munito di tavola fermapiede) o da un impalcato ben fissato e di idonea resistenza;
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o i vani che abbiano una profondità superiore a 50 cm, debbono essere sbarrati in modo da evitare la caduta di persone o muniti di idoneo parapetto.

Scale in muratura
a) Caduta di persone dalle rampe in costruzione:
Conseguenze:
- scivolamento o caduta dei lavoratori dall'alto con gravi lesioni.
Provvedimenti:
- per evitare la caduta di persone dalle rampe e dai pianerottoli debbono essere rigidamente fissati normali parapetti, fino al momento del montaggio della ringhiera definitiva;
- se le rampe in costruzione mancano di gradini e sono utilizzate per salire, per evitare lo scivolamento e la caduta delle persone, su di esse debbono essere fissati degli intavolati larghi almeno 60 cm, sui quali debbono essere applicati listelli trasversali posti a distanza non superiore a 40 cm uno dall'altro.
b) Caduta di materiali attraverso il vuoto centrale della scala:
Conseguenze:
- lesioni ai lavoratori presenti nella zona sottostante per caduta di materiali dall'alto.
Provvedimenti:
- la zona sottostante il vuoto centrale della scala deve essere vietata al transito mediante idonei sbarramenti, oppure protetta con un robusto impalcato posto all'altezza del primo solaio;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Lavori sugli edifici in luoghi esposti
a) Rischio di caduta di persone per lavori da eseguire su lucernai, tetti, coperture e simili:
Conseguenze:
- lesioni gravissime per caduta dei lavoratori dall'alto.
Provvedimenti:
- quando la struttura non è idonea a sostenere il peso delle persone e dei materiali, debbono essere allestite opere di rinforzo (intavolati poggiati sulle orditure, sottopalchi o altro) e deve essere fatto uso delle cinture di sicurezza.

Demolizioni
Le demolizioni, soprattutto quando interessano opere grandi e complesse, presentano vari rischi e in particolare:
a) Crolli imprevisti nella struttura da demolire:
Conseguenze:
- lesioni per i lavoratori presenti sull'opera in demolizioni o nelle zone sottostanti.
Provvedimenti:
- verifica preliminare della stabilità della struttura da demolire;
- elaborazione del piano di sicurezza che indichi la tecnica e le fasi di demolizione;
- demolizioni partendo dall'alto;
- puntellamento delle opere pericolanti, quando necessario.
b) Rischi derivanti dalla presenza di impianti nella struttura:
Conseguenze:
- elettrocuzione (fulminazione) in caso di mancata disattivazione dell'energia elettrica;
- incendio in caso di presenza di gasolio nell'impianto termico (o altro tipo di impianto) o di gas nelle tubazioni o nei serbatoi;
- lesioni ai lavoratori per caduta di parti di impianto dall'alto (es. ascensore, ecc.).
Provvedimenti:
- disattivazione dell'alimentazione elettrica, del gas e idrica;
- svuotamento delle tubazioni, in particolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas, gasolio);
- svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in ex edifici industriali);
- rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.
c) Caduta dall'alto di persone:
Conseguenze:
- lesioni gravi per caduta dei lavoratori dalle opere in demolizione.
Provvedimenti:
- protezione delle aperture nelle pareti o nei pavimenti con parapetti, sbarramenti e intavolati;
- demolizione dei muri di altezza superiore a 5 m solo con persone che operano da opere provvisionali non vincolate all'opera in demolizione;
- per muri di altezza compresa tra 2 m e 5 m, i lavoratori possono lavorare sui muri solo se utilizzano idonee cinture di sicurezza;
- debbono essere protette le imboccature dei canali di convogliamento dei materiali in modo che non possano cadervi persone.
d) Caduta di materiali dall'alto:
Conseguenze:
- lesioni alle persone presenti nelle zone sottostanti per caduta di materiali dall'alto.
Provvedimenti:
- le zone sottostanti le parti in demolizione devono essere delimitate, vietate al transito e dotate di idonea segnaletica;
- è vietato gettare materiali dall'alto;
- i canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo;
- i materiali di notevoli dimensioni (infissi, parti in ferro, ecc.) debbono essere calati mediante mezzi di sollevamento;
- durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di cui sopra;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
e) Polvere derivante dalle operazioni di demolizione:
Conseguenze:
- crisi asmatica dovuta a polvere sospesa.
Provvedimenti:
- bagnatura dei muri e del materiale di risulta;
- quando necessario, uso di idonee maschere respiratorie.
f) Rischi connessi alle demolizioni per rovesciamento:
Conseguenze:
- schiacciamento per i lavoratori presenti presso l'opera in demolizione.
Provvedimenti:
- altezza massima delle strutture non superiore a 5 metri;
- in caso di abbattimento con martinetti, l'altezza massima delle strutture non può superare 3 metri;
- allontanamento delle persone a distanza di sicurezza e segregazione della zona.

Rischio elettrico
Nei cantieri edili l'elettricità può essere presente in linee elettriche aeree, sotterranee e nell'impianto elettrico di cantiere.
a) Linee elettriche aeree:
Conseguenze:
- elettrocuzione (fulminazione).
Provvedimenti:
- i semoventi (macchine operatrici, gru, ecc.) debbono operare rimanendo ad almeno 5 metri di distanza dalla linea elettrica;
- nella realizzazione di strutture, opere provvisionali, ecc. deve essere rispettata la distanza minima di 5 metri dalla linea elettrica;
- nel caso in cui si debba operare a distanze inferiori a 5 metri, debbono essere realizzate idonee opere di protezione dal contatto accidentale (portali, impalcati, ecc.) e ne deve essere data comunicazione all'esercente le linee.
b) Linee elettriche sotterranee:
Conseguenze:
- elettrocuzione (fulminazione).
Provvedimenti:
- debbono essere localizzate prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro che può portare a contatto delle stesse;
- l'esecuzione di scavi deve essere fatta con la massima attenzione.
c) Impianto elettrico di cantiere:
Conseguenze:
- elettrocuzione (fulminazione).
Provvedimenti:
- deve essere realizzato secondo quanto previsto nelle normative CEI e, in particolare, deve essere fornito di impianto di messa a terra.

Accertamenti sanitari obbligatori
Si definiscono Accertamenti Sanitari Periodici (ASP) il complesso di indagini cliniche cui devono essere sottoposti i lavoratori che svolgono attività per le quali è riconosciuta un'esposizione a particolari rischi per la salute.
Gli accertamenti sanitari periodici sono necessari a valutare l'idoneità di ciascun lavoratore a svolgere la specifica attività, nonché a individuare i segni patologici rivelatori di malattia o l'eccessiva esposizione ai fattori di rischio.
Gli accertamenti sanitari periodici si articolano sostanzialmente nelle visite mediche e negli esami complementari strumentali, specialistici e di laboratorio che devono essere effettuati, a integrazione delle prime, in base a specifiche normative, a prescrizioni delle ASL, alle conoscenze scientifiche.
Il DPR n. 303/56 distingue due eventualità di visite mediche per i lavoratori esposti:
a) quelle da effettuare prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati (visite preventive);
b) quelle da effettuare successivamente, nei periodi indicati nella tabella allegata, per constatare il loro stato di salute (visite periodiche).
Tali eventualità sono da considerare immutate con l'entrata in vigore delle più recenti normative sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. n. 277/91 e n. 626/94) in quanto per i rischi tabellati continuano a valere le disposizioni generali stabilite dall'art. 33 del DPR n. 303/56.

Obblighi del datore di lavoro
Generalità
Per i rischi elencati nelle tabelle allegate al DPR n. 303/56, l'art. 33 dello stesso stabilisce l'obbligo di visite periodiche, secondo le scadenze indicate, per i lavoratori esposti a sostanze tossiche, infettanti, nocive. L'obbligo sussiste anche per i lavoratori occupati nella medesima azienda, ma impiegati in altre attività che si svolgono nello stesso ambiente e per quelli impiegati nelle lavorazioni soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali o ritenute dalla ASL pregiudizievoli per la salute (art. 34, DPR n. 303/56).
L'onere delle visite, da effettuarsi da parte di un medico competente, è a carico del datore di lavoro il quale può essere autorizzato dalla ASL ad effettuarle a intervalli più lunghi (mai comunque superiori al doppio del periodo indicato) quando lo consentano le misure di prevenzione tecnica e ambientale (art. 35, DPR n. 303/56).
In taluni casi, ove il rischio possa ritenersi irrilevante (esiguità di impiego dell'agente nocivo, lavorazioni occasionali), la ASL può esonerare del tutto il datore di lavoro dall'obbligo anzidetto (art. 35, DPR n. 303/56).
Le strutture delle ASL preposte alla vigilanza nei luoghi di lavoro possono prescrivere l'esecuzione di esami integrativi al fine di accertare lo stato di salute dei lavoratori (art. 33, comma 3, DPR n. 303/56); è opportuno comunque che il medico competente, pur in assenza di prescrizioni o disposizioni di legge vincolanti, faccia effettuare le indagini di laboratorio e/o strumentali più idonee, attenendosi alle indicazioni della letteratura medica o alle tabelle elaborate da Istituti e società scientifiche particolarmente qualificate (Ispesl, Inail, ecc.).
Per i casi che richiedono l'effettuazione delle visite periodiche e la loro periodicità si rinvia alle tabelle allegate al DPR n. 303/56.
Specifiche disposizioni di legge disciplinano la effettuazione delle visite periodiche e dei relativi accertamenti sanitari in alcuni particolari settori.

Cassoni ad aria compressa
L'art. 35 del DPR n. 321/56, stabilisce per il lavoro nei cassoni ad aria compressa, una visita preventiva, da parte di un medico competente, e un successivo controllo dopo la prima immersione. In seguito, la periodicità può essere mensile o trimestrale per esposizione a pressioni che non superino 1,5 atmosfere; in caso di pressioni oltre 2,5 atmosfere, il controllo deve essere quindicinale.
Vi è obbligo di visita, inoltre, quando il lavoratore ne faccia richiesta o abbia interrotto l'attività per oltre 15 giorni.
Gli esiti di tutti gli esami e dei controlli periodici effettuati devono essere trascritti su un libretto sanitario e su apposite schede.

Silicosi e asbestosi
L'art. 157 e seguenti del DPR n. 1124/65, stabilisce, per esposizione a rischio di silicosi e asbestosi, una visita preventiva di idoneità fisica (da effettuarsi prima dell'impiego nell'attività o non oltre 5 giorni dal suo inizio) e visite periodiche con scadenza non superiore all'anno.
Queste ultime devono includere l'esecuzione dell'esame RX del torace o della schermografia in sua sostituzione, purché vi sia autorizzazione della ASL.
Gli esiti delle visite e degli esami radiologici devono essere trascritti su una scheda personale: il giudizio di eventuale inidoneità, in presenza di diagnosi di silicosi, comporta la compilazione, da parte del medico specialista, di una specifica certificazione in cui sia dichiarato che il lavoratore non può permanere o essere assunto nelle lavorazioni in cui è stato o deve essere impiegato.
Per l'esposizione ad asbesto, al fine di limitare la effettuazione di esami radiologici, il D.M. 21.1.87 indica gli accertamenti diagnostici da eseguirsi, in alternativa all'esame radiografico del torace, in caso di rilievo di almeno 3 dei seguenti indicatori: corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato, siderociti nell'espettorato, rantolini crepitanti basali all'ascoltazione del torace, insufficienza ventilatoria restrittiva, compromissione della diffusione alveolo-capillare del gas. Indipendentemente dalla presenza di rischio silicotigeno o asbestosico, gli addetti alle miniere e alle cave devono essere sottoposti a visita annuale come prescritto dal DPR n. 128/59.
La scheda medica e i giudizi di idoneità in caso di rischio da silicosi e asbestosi devono essere conformi alle prescrizioni espresse negli allegati al DPR n. 1124/65.

Agenti chimici, fisici e biologici
L'art. 7 del D.lgs. n. 277/91 demanda a un medico competente il controllo sanitario periodico dei lavoratori esposti a piombo, rumore, amianto.
Per quanto concerne l'esposizione quotidiana personale al rumore, gli accertamenti sanitari periodici comprendono una visita preventiva e visite periodiche, integrate da un esame audiometrico, per valutare l'idoneità del lavoratore alle specifiche mansioni (art. 44, D.lgs. n. 277/91).
Per l'esposizione al piombo e ai suoi composti è prescritta una visita preventiva e visite periodiche con monitoraggio biologico della concentrazione del piombo nel sangue (piombemia); la periodicità delle visite è, di norma, annuale, ma può essere più breve (semestrale, trimestrale) quando siano rilevate concentrazioni di piombo ematico che eccedano il valore di 40 mcg/100 ml (artt. 15 e 16, D.lgs. n. 277/91).
Il D.lgs. n. 626/94, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, prescrive l'obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 16), nei casi previsti dalla legge, che consiste in accertamenti preventivi, accertamenti periodici, esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, da eseguirsi da parte di un medico competente (art. 17).
Per l'esposizione ad agenti biologici, sussiste obbligo di sorveglianza sanitaria e di adozione di specifiche misure di profilassi (vaccinazioni) secondo le indicazioni del medico competente; deve essere inoltre istituito un registro degli esposti per quelle attività che comportino uso di agenti maggiormente a rischio (artt. 86 e 87, D.lgs. n. 626/94).

Videoterminali
Per l'uso di attrezzature videoterminali, il lavoratore addetto deve essere sottoposto a visita preventiva per essere giudicato "Idoneo" - con o senza prescrizioni - o "non idoneo" (art. 55, commi 1 e 2, D.lgs. n. 626/94). Il personale che abbia compiuto il 45° anno di età o sia stato giudicato idoneo, con prescrizioni, dovrà essere visitato con periodicità almeno biennale; un controllo oftalmologico dovrà essere eseguito inoltre quando lo richieda il lavoratore o in presenza di sospette alterazioni della funzione visiva (art. 55, commi 3 e 4, D.lgs. n. 626/94).

Agenti cancerogeni
Per la esposizione a cancerogeni vi è obbligo di istituire un registro dei lavoratori addetti, con indicazione dei composti utilizzati, e una cartella sanitaria individuale compilata e custodita dal medico competente (artt. 69 e 79, D.lgs. n. 626/94).

Movimentazione manuale dei carichi
Per quanto riguarda i rischi dorso-lombari l'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 626/94, prevede un controllo sanitario nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico non possa essere evitata.

Questioni interpretative
Soggetto chiamato ad eseguire gli accertamenti sanitari periodici
Le visite periodiche, come prescritto dalle più recenti norme di legge, devono essere eseguite, a cura e a spese del datore di lavoro, da parte di un medico competente; quest'ultimo, come indicato nell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 626/94, può svolgere la propria opera in qualità di:
- professionista operante in strutture pubbliche o private convenzionate con l'imprenditore;
- consulente esterno o libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro (con la clausola che, in tal caso, gli siano forniti i mezzi e le condizioni necessarie per lo svolgimento degli specifici compiti).
La norma anzidetta chiarisce alcuni dubbi interpretativi sollevati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2799 del 21.6.86 che aveva ravvisato la necessità che tutti gli accertamenti sanitari periodici fossero eseguiti dalle strutture pubbliche delle USL. L'attuale orientamento della giurisprudenza può essere così sintetizzato:
1) le ASL non hanno il compito istituzionale di effettuare le visite periodiche previste dalla legge, ma in rapporto a particolari esigenze (rischi lavorativi specifici, accordi sindacali, ecc.), possono anche svolgere tale funzione a seguito di convenzioni con l'azienda, impresa artigiano e cooperative sulla quale ricade in ogni caso l'onere economico degli accertamenti suddetti. Vi è, comunque, incompatibilità, per i dipendenti di strutture pubbliche, tra funzioni di medico competente e medico con compiti istituzionali di vigilanza.
2) Le ASL possono effettuare gli accertamenti sanitari periodici di propria iniziativa nel corso di interventi mirati o nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo ad esse attribuito dalla legge n. 833/78; possono, altresì, prescrivere l'effettuazione di particolari esami, abbreviare o prolungare la periodicità delle visite mediche per i rischi tabellati nel DPR n. 303/56, in virtù del disposto di cui agli artt. 33, 34, 35 del medesimo DPR, avendo acquisito le competenze dell'Ispettorato del lavoro.

Necessità di accertamenti complementari
Le visite periodiche devono essere integrate da esami di laboratorio o specialistici, pur in assenza di precise indicazioni di legge, quando questi siano necessari a svelare le eventuali alterazioni morbose connesse all'esposizione ai rischi professionali.
Il D.lgs. n. 626/94 ha ampliato notevolmente la discrezionalità del medico in tema di controlli e accertamenti complementari; questi, infatti, pur previsti esplicitamente, solo in alcune evenienze sono successivamente codificati (esempio: videoterminali, vaccinazioni in caso di rischi biologici) mentre, nella maggior parte dei casi, sono lasciati alla professionalità del medico competente (es. rischi dorso-lombari). È opportuno, pertanto, attenersi alle cognizioni scientifiche del momento, in materia di medicina del lavoro, o alle eventuali disposizioni e prescrizioni degli organi di vigilanza delle USL.

Rischi specifici
Di seguito vengono esposte normative e criteri per controllare i rischi più dannosi e frequentemente presenti nelle lavorazioni edilizie:

Rischio Rumore:
I valori limite e il principio della riduzione del rumore al minimo.
Il D.lgs. n. 277/91, da un lato, fissa 3 livelli di esposizione (80, 85 e 90 dBA) e i corrispondenti adempimenti ai quali sono tenuti i datori di lavoro qualora vengano superati i livelli stessi; dall'altro, stabilisce il principio che "il datore di lavoro deve ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte..." (art. 41, comma 1).

Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti.
Obblighi generali per qualsiasi livello di rumorosità.
a) valutazione del rischio.
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rumore al fine di identificare i lavoratori e i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo, per attuare le misure preventive e protettive, se necessarie.
A tale fine si deve misurare l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d) ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quotidiana risulta variabile nell'arco della settimana.
La valutazione deve essere effettuata da personale competente ad intervalli opportuni, con la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.
Nel caso di variazioni degli impianti e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni devono essere effettuate di nuovo.
Il rapporto contenente l'indagine fonometrica e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni, le modalità e il personale tecnico competente, deve essere a disposizione degli organi di vigilanza (art. 40, D.lgs. n. 277/91).
b) misure tecniche e procedurali.
Comunque il datore di lavoro deve:
- attuare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, in relazione alle conoscenze acquisite e al progresso tecnico raggiunto, per ridurre al minimo i rischi da rumore, privilegiando gli interventi alla fonte (art. 41, comma 1);
- disporre ed esigere da parte dei singoli lavoratori l'osservanza delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei mezzi individuali di protezione (art. 5);
- esigere l'osservanza da parte del medico competente, degli obblighi previsti dal decreto, informandolo sui procedimenti produttivi.
Un recente decreto legislativo ha puntualizzato l'attenzione circa l'obbligo per il datore di lavoro, nell'ambito e agli effetti della valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 626/94, e successive modificazioni e integrazioni, di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici (v. art. 4, D.lgs. n. 645/96). Tra i rischi considerati, è esplicitamente indicato: rumore (v. allegato I, D.lgs. n. 645/96).
Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici suddette, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro (v. art. 5, comma 1, D.lgs. n. 645/96).

Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti per esposizione quotidiana tra 80 e 85 dB (A)
a) valutazione del rischio.
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rumore secondo i criteri indicati nell'allegato VI al D.lgs. n. 277/91.
Sulla base delle suddette valutazioni, redige un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle stesse valutazioni. Tale rapporto deve essere sottoscritto, per presa visione, dai lavoratori consultati o dai loro rappresentanti. Copia dello stesso deve essere custodita sul luogo di lavoro ed esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
b) informazione.
Il datore di lavoro deve provvedere a informare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti:
- sui rischi per l'udito derivanti dall'esposizione al rumore;
- sulle misure di protezione adottate per il rispetto delle norme;
- sulle misure di protezione cui il lavoratori debbono conformarsi;
- sulla funzione dei mezzi individuali di protezione, circostanze e modalità di corretto uso;
- sul significato e ruolo del controllo sanitario;
- sui risultati e valutazioni delle rilevazioni fonometriche effettuate.
c) controllo sanitario.
Il datore di lavoro deve consentire l'effettuazione di un controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano richiesta previa conferma dell'opportunità da parte del medico competente.

Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti per esposizione quotidiana tra 85 e 90 dB (A)
a) formazione.
Il datore di lavoro deve provvedere successivamente all'informazione dei rischi e delle misure adottate a formare i lavoratori su:
- l'uso corretto delle macchine, impianti, utensili che producono una esposizione quotidiana superiore a 85 dB (A);
- l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione, circostanze e modalità di uso.
b) mezzi protettivi individuali.
Il datore di lavoro deve: fornire ai lavoratori gli adeguati mezzi individuali di protezione dell'udito, previa consultazione dei lavoratori per scelta dei tipi e dei modelli.
c) controllo sanitario.
Si devono sottoporre i lavoratori a un controllo sanitario tramite un medico competente, con periodicità delle visite stabilita dal medico. La prima visita deve essere effettuata un anno dopo quella preventiva e le successive con intervallo non superiore a 2 anni (art. 44).

Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti per esposizione quotidiana superiore A 90 dB (A)
Il datore di lavoro, oltre che a un'adeguata informazione sui rischi e sulle misure adottate e la formazione sull'uso corretto di mezzi personali di protezione, deve provvedere:
a) mezzi protettivi individuali
a fornire e a imporre l'utilizzo dei mezzi di protezione individuali (nel caso tale misura comporti rischio di incidente, devono adottarsi altri provvedimenti);
b) comunicazione all'organo di vigilanza
a comunicare alla medicina del lavoro (ASL) entro 30 giorni dall'accertamento dell'esposizione quotidiana oltre i 90 dB (A) del lavoratore, le misure tecniche e organizzative in conformità al parere del medico competente;
c) misure tecniche organizzative procedurali
a perimetrare i luoghi di lavoro dove si superino i valori di 90 dB(A), con segnaletica appropriata, imponendo il divieto di accesso alle persone non autorizzate;
d) controllo sanitario
a far effettuare un controllo sanitario con periodicità annuale da parte di un medico competente;
e) registrazione dell'esposizione dei lavoratori
a registrare l'esposizione al rumore dei lavoratori interessati in apposito registro.
Una copia del registro dell'esposizione al rumore deve essere consegnato all'Ispesl e alla Asl competenti per territorio, con l'obbligo di comunicare ogni 3 anni le variazioni (esposizione quotidiana, ecc.)
- richiedere all'Ispesl o alla Usl le annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano esercitato attività con esposizione superiore ai 90 dB (A)
- comunicare ai lavoratori interessati, tramite il medico competente, le annotazioni contenute nel registro e nella cartella sanitaria.

Modalità di attuazione della valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del D.lgs. 15.8.91 n. 277.

Movimentazione manuale dei carichi
Le parti concordano sul fatto di prestare particolare attenzione al rischio movimentazione manuale dei carichi nei cantieri temporanei e mobili e nelle aziende edili.
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte quelle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. Particolare importanza riveste l'inciso "tra l'altro" in quanto sta a significare che devono essere considerate anche quelle patologie che riguardano altri segmenti dell'apparato locomotore o ancora altri organi od apparati; pertanto, pur considerando il tratto dorso-lombare della colonna vertebrale quale organo critico di questa tipologia lavorativa, l'attenzione viene rivolta anche verso altre malattie, ad esempio cardiovascolari, che possono essere indotte od aggravate da sforzi eccessivi nella movimentazione manuale dei carichi.
Le affezioni della colonna vertebrale sono di frequente riscontro in numerose attività lavorative in cui vi sia un ricorrente ricorso alla forza manuale: addetti all'edilizia, addetti all'industria ceramica, cavatori, operatori nelle lavorazioni edilizie. Queste condizioni lavorative presentano un preciso ruolo causale o concausale tra attività di movimentazione manuale di carichi e incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche dell'apparato locomotore e in particolare del rachide lombare. Per questi motivi in molti paesi si è sentita la necessità di emanare norme atte a regolamentare l'uso della forza manuale; notevole interesse riveste in tal senso la guida del National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH - USA). Sempre in tale contesto è stata emanata la direttiva europea 269/90/CEE che è stata recepita in modo sostanzialmente invariato nel Titolo V e nell'allegato VI del D.lgs. n. 626/94.

Norme tecniche
Tra le molte novità, in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, introdotte dall'art. 47 del D.lgs. n. 626/94 per la prima volta vengono regolamentate, per ogni categoria di lavoratori, tutte quelle attività lavorative che comportino una movimentazione manuale di carichi.
Gli obblighi del datore di lavoro sono specificati nell'art. 48 del D.lgs. n. 626/94 secondo una scala di priorità:
1. Deve essere effettuata in primo luogo un'analisi approfondita del lavoro, nel contesto della più generale valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del decreto, per individuare le operazioni potenzialmente a rischio, sulla base anche dei criteri specificati nell'allegato VI.
2. Ove possibile va prevista la meccanizzazione delle attività in cui vi sia movimentazione di carichi per eliminare il rischio.
3. Qualora non sia possibile meccanizzare i procedimenti lavorativi, devono essere previsti dei mezzi di ausilio alla movimentazione manuale e il lavoro deve essere organizzato in modo tale da ridurre il più possibile il rischio.
4. Nel caso in cui l'uso della forza manuale sia strettamente necessario e correlato all'attività lavorativa, si dovrà valutare l'esistenza e l'entità del fischio e di adottare le eventuali misure per il suo contenimento.
5. In tutti i casi in cui non sarà possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, si dovrà cercare di eliminare il più possibile tutte le cause o concause di rischio meglio evidenziate nell'allegato VI del D.lgs. n. 626/94.
6. Dovrà anche essere predisposta la sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale secondo le modalità e periodicità prescritte dal medico competente. Si ricorda che il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri (art. 17, comma 2, D.lgs. n. 626/94).
7. L'informazione e la formazione dei lavoratori, prevista dall'art. 49, deve essere strutturata come un vero e proprio training di addestramento al corretto svolgimento delle specifiche manovre previste dal compito lavorativo. In particolare devono essere fornite tutte le indicazioni necessarie a valutare le caratteristiche del carico (peso, centro di gravità) e le modalità per ottimizzare la sua movimentazione. Il datore di lavoro dovrà anche accertarsi dell'effettivo apprendimento da parte dei lavoratori di tutte le informazioni fornite e della loro effettiva attuazione.

Valutazione del rischio
La valutazione dei rischi collegati alla movimentazione manuale dei carichi rappresenta uno dei momenti più delicati, nell'ambito dell'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 4 del D.lgs. n. 626/94, in quanto sono molteplici gli elementi lavorativi e individuali che, se presenti, da soli o in modo reciprocamente interrelato, comportano un rischio più o meno elevato per il rachide dorso-lombare.
Un notevole aiuto in questa fase preliminare è offerto da un'attenta lettura dell'allegato VI del D.lgs. n. 626/94 che, anche se talora volutamente generico, impartisce le linee guida per effettuare una più precisa valutazione quantitativa del rischio secondo vari standard ritenuti più idonei. Si riporta pertanto di seguito il suddetto allegato:

1. Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all’attività
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

5. Fattori individuali di rischio
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
Rispetto ai due allegati originari alla direttiva CEE 269/90, dedicati rispettivamente ai fattori lavorativi e ai fattori individuali di rischio, da cui è stato estrapolato l'allegato VI, è stata inserita una specifica quantitativa (30 kg) quale definizione di carico troppo pesante.
È pertanto importante rilevare che 30 kg è comunque un peso di carico troppo pesante anche se risultassero ininfluenti gli altri elementi e fattori riportati nell'allegato. Appare ovvio comunque che tale limite va riferito solo ad azioni di sollevamento perché per altri generi di azioni (es. spinta di carico su carrello manuale) lo stesso peso di 30 kg risulterebbe addirittura ridicolo.
I limiti del carico movimentabile manualmente andranno selezionati in funzione della necessità di garantire un livello di protezione esteso quantomeno al 90% della popolazione lavorativa adulta sana e, pertanto, dovranno essere scelti limiti differenziati per sesso e fascia di età.
Merita anche prestare attenzione sul fatto che alcuni degli elementi di rischio riportati nell'allegato non riguardano unicamente l'aspetto del sovraccarico sul rachide dorso-lombare, ma sono rivolti a una valutazione per il contenimento dei rischi di infortunio o di carattere igienistico (voci III e V del punto 1, III e IV del punto 2, tutte le voci del punto 3 dell'allegato VI).

5. Procedure di calcolo per la valutazione del rischio
Per quanto riguarda le azioni di sollevamento, viene ormai universalmente adottato il metodo NIOSH che, oltre ad essere utilizzato negli USA da oltre 10 anni e quindi ben collaudato, rappresenta la base per numerosi standard europei in corso di elaborazione.
Il più recente modello proposto dal NIOSH (1993) che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto RWL (Recommended Weight Limits) o "limite di peso raccomandato" attraverso un'equazione che, dato un peso massimo sollevabile in condizioni ideali, considera eventuali elementi sfavorevoli cui viene assegnato un determinato fattore demoltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1, per le condizioni ottimali, e 0 per le peggiori. È ovvio che tale ultimo valore rappresenta un caso estremo e quindi una inadeguatezza assoluta per quello specifico elemento di rischio. Il valore 1 non produrrà alcuna variazione, mentre tutti i valori intermedi determineranno una conseguente riduzione del peso ideale.
Il NIOSH, nella sua proposta parte da un peso ideale di 23 kg che viene considerato protettivo per il 99% dei maschi adulti e per il 75 - 90% delle donne. In Italia, sulla base anche dei dati esistenti in letteratura, si preferisce partire da un peso ideale di 30 kg per i maschi adulti e 20 kg per le femmine adulte; in tal modo si protegge circa il 90% delle rispettive categorie. Il limite per la classe di età 15 - 18 anni è, rispettivamente, di 20 kg e 15 kg.
Il modello NIOSH è comunque applicabile quando siano presenti le seguenti condizioni:
- il sollevamento dei carichi è svolto in posizione eretta;
- il sollevamento è eseguito con due mani;
- il sollevamento avviene sul piano sagittale (direttamente di fronte al corpo) senza torsioni;
- le dimensioni del carico non sono eccessive;
- esiste una buona possibilità di presa;
- il movimento avviene in meno di 2 secondi;
- esiste possibilità di riposo tra un'operazione e l'altra;
- eventuali altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) sono minime;
- esiste un'adeguata frizione tra piedi e pavimento (suole o pavimento non scivolosi);
- i gesti di sollevamento sono eseguiti in modo non brusco;
- il carico non è estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile;
- il lavoro è eseguito in spazi non ristretti;
- il lavoratore è in buone condizioni di salute;
- il lavoratore è stato addestrato al lavoro;
- le condizioni microclimatiche sono ottimali (TEC = 19-23°C in estate o 17-21°C in inverno).
Il limite di peso raccomandato si ricava dalla seguente formula:
RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

Tabella 1 - Calcolo dei fattori demoltiplicativi della formula NIOSH

Fattore demoltiplicativo Definizione Formula Variabili

PESO
Load Constant LC

Peso massimo raccomandato in condizioni ottimali di sollevamento

> 18 anni:

M=30 - F=20

> 15 anni:

M=32 - F=15

Kg

ORIZZONTALE
Horizontal Multiplier HM
ALTEZZA
Vertical Multiplier VM

Distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento

Altezza a terra delle mani dll'inizio del sollevamento

25/H

1-[0,003x (V-75)]

H = distanza orizzontale fra il corpo e il centro del carico (cm)

V = altezza delle mani(cm)

DISLOCAZIONE
Distance Multiplier DM

Distanza verticale del peso tra inizio e fine del dislocamento

8,82 + (4,5/D)

D = distanza verticale(cm)

ASIMMETRIA
Asymmetric Multiplier AM

Dislocazione angolare del peso rispetto al piano sagittale del lavoratore

1 - (0,0032xA)

A = angolo di asimmetria (gradi)

FREQUENZA
Frequency Multiplier FM

Frequenza di sollevamento in atti al minuto rapportata al numero di ore in tale attività

0,00 < F < 1,00

F = moltiplicatore da tabella 2

PRESA
Coupling Multiplier CM

Giudizio sulla presa del carico

0,90 < 1,00

C=1,00(buono)
C=0,95(discreto)
C=0,90(scarso)

Tabella 2 - Calcolo del moltiplicatore di frequenza FM

Frequenza
Fattore di frequenza

Durata del lavoro
Azioni/min < 8 ore < 2 ore < 1 ore
0,2 0,85 0,95 1,00
0,5 0,81 0,92 0,97
1 0,75 0,88 0,94
2 0,65 0,84 0,91
3 0,55 0,79 0,88
4 0,45 0,72 0,84
5 0,35 0,60 0,80
6 0,27 0,50 0,75
7 0,22 0,42 0,70
8 0,18 0,35 0,60
9 0,15 0,30 0,52
10 0,13 0,26 0,45
11 0 0,23 0,41
12 0 0,21 0,37
13 0 0 0,34
14 0 0 0,31
15 0 0 0,28
>15 0 0 0

Ulteriori fattori di demoltiplicazione vanno successivamente applicati in caso di attività particolari quali:
- per i sollevamenti eseguiti con un solo arto, applicare un fattore = 0,60;
- per i sollevamenti eseguiti da 2 persone, applicare un fattore = 0,85 sul peso sollevato da ogni lavoratore, pari al 50% del peso totale.
Infine, per i sollevamenti eseguiti in posizione seduta o obbligata, il limite è di 5 kg ogni 5 minuti.
Per quanto riguarda le azioni di spinta e di tiro esistono vari metodi di valutazione; tra tutti vale sicuramente citare le tabelle proposte da Snook S.H. e Ciriello V.M. ("The design of manual handling tasks: revised tables of maximum acceptable weights and forces" - Ergonomics, 34, 9, 1197-1213,1991).
Queste tabelle tengono conto dei seguenti fattori:
- sesso
- forza iniziale
- forza di mantenimento
- distanza di spostamento
- frequenza di azione
- altezza delle mani da terra.
Tra le tante tabelle previste, può essere utile riportare quelle proposte per il trasporto a braccia di carichi in piano, essendo questa forse il tipo di movimentazione manuale più comune.

Tabella 3 - Azioni di trasporto in piano: massimo peso raccomandato (in kg) per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: distanza di percorso, frequenza di trasporto, altezza delle mani da terra

Maschi 2 metri 4 metri 6 metri
Distanza trasporto
Azione ogni 6s 12s 1m 2m 5m 30m 8h 10s 15s 1m 2m 5m 30m 8h 18s 24s 1m 2m 5m 30m 8h
altezza mani da terra
cm 110
cm 80
10  14  17  17  19   21   25
13  17  21  21  23   26   31
9      11   15  15  17   19   22
11    14   18  19  21   23   27
10  11   13   13   15   17   20
13  15   17   18   20   22   26
Femmine 2 metri 4 metri 6 metri
Distanza trasporto
azione ogni 6s 12s 1m 2m 5m 30m 8h 10s 15s 1m 2m 5m 30m 8h 18s 24s 1m 2m 5m 30m 8h
Altezza mani da terra
cm 100
cm 70
cm 110
cm 80
10  12  13  13  13   13   18
13  14  16  16  16   16   22
9     10   13   13   13  13   18
10   11   14   14   14  14   20


10  11   12   12   12   12   16
12  12   14   14   14   14   19

Infine, dopo aver estrapolato il limite di peso raccomandato, occorre calcolare l'indicatore sintetico del rischio che è dato dal rapporto tra peso effettivamente sollevato e peso limite raccomandato. Il rischio è minimo per valori inferiori a 1; è invece tanto maggiore quanto il valore è superiore a 1.
Indice sintetico di rischio = Peso effettivamente sollevato/Peso limite raccomandato
Una volta calcolato l'indice suddetto, potrà essere utile completare la valutazione stabilendo gli interventi eventualmente necessari per mantenere il rischio entro limiti accettabili.
Può essere a tal fine di aiuto l'utilizzo del seguente schema di flusso valutativo:

Grafico

6. Principi generali di sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria in genere, così come prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n. 626/1994, è di tipo spiccatamente preventivo per verificare, prima dell'avvio al lavoro e poi nel tempo l'adeguatezza del rapporto tra lo stato di salute e specifica condizione di lavoro dei lavoratori sia singolarmente, sia come collettività a rischio.
Si ricorda che tale sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, che può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro, che ne sopporta gli oneri e comprende:
- accertamenti preventivi per valutare l'eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore.
È ovvio che tali accertamenti saranno completati, se necessario, da esami chimici, di laboratorio e strumentali mirati allo specifico rischio (lesioni del rachide dorso-lombare in particolare, ma non esclusivamente) e si concluderanno con l'espressione di giudizi di idoneità. Poiché l'eziopatogenesi delle patologie riscontrabili non è esclusiva del rischio in questione, queste possono essere considerate, al massimo, lavoro-correlate (work-related).
Scopo principale della sorveglianza medica sarà quindi:
- identificare eventuali condizioni "negative" di salute a uno stadio precoce al fine di prevenirne l'ulteriore aggravamento, soprattutto se correlato all'attività lavorativa;
- identificare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità per i quali vanno previste misure protettive più cautelative di quelle adottate per il resto dei lavoratori;
- contribuire, attraverso opportuni feedback, all'accuratezza della valutazione del rischio collettivo e individuale;
- verificare nel tempo l'adeguatezza delle misure di prevenzione collateralmente adottate;
- raccogliere dati clinici per operare confronti tra gruppi di lavoratori nel tempo e in contesti lavorativi differenti.
In fase di visita preventiva andrebbero sottoposti a sorveglianza medica tutti i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, indipendentemente dall'esito della valutazione dell'indice di rischio in quanto questi ultimi sono stati proposti per una popolazione adulta sana.
Questo primo screening dovrebbe permettere di evidenziare tutte quelle persone che presentano un'eventuale ipersuscettibilità al rischio.
Successivamente andrebbe attivata la sorveglianza medica periodica per tutti quei lavoratori per i quali l'indice sintetico di rischio sia risultato superiore a 1.
La periodicità, a discrezione del medico competente, dovrà essere differenziata sui singoli soggetti; in particolare per persone sane, di età compresa tra 18 e 45 anni, con indice di rischio tra 1 e 3, dovrebbe essere sufficiente una cadenza triennale; per indici superiori, limitatamente al periodo necessario a ridurre assolutamente l'indice di rischio, sarà necessaria una cadenza annuale. Per i soggetti al di fuori della suddetta fascia di età, i controlli dovrebbero essere almeno biennali.
Si sottolinea infine che gli accertamenti dovranno prevedere un esame anamnestico particolarmente pignolo e un approfondito esame clinico-funzionale del rachide. La radiografia e altri esami strumentali, di laboratorio ed eventuali accertamenti specialistici (ortopedici, reumatologici, fisiatrici), dovranno essere proposti solo nei casi in cui vi sia un motivato sospetto diagnostico.

7. Adempimenti amministrativi
Già nel 1934 e ancora con la legge 17.10.67 n. 977, il legislatore ha stabilito, sia pure per i soli fanciulli e le donne, dei pesi massimi sollevabili e ha indicato anche dei valori di riferimento in caso di azioni diverse dal sollevare o trasportare.
Va ricordata infine la legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri che stabilisce che le donne in gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto non devono essere adibite al trasporto e sollevamento di pesi.
Come già ampiamente trattato, tra le molte novità, in tema di igiene e sicurezza sul lavoro introdotte dal D.lgs. n. 626/94, per la prima volta vengono regolamentate, per ogni categoria di lavoratori, tutte quelle attività lavorative che comportino una movimentazione manuale di carichi, così come meglio evidenziate nell'art. 47. In teoria tali norme si applicano ad ogni azione di movimentazione manuale in tutti i contesti di lavoro; sotto un profilo pratico le procedure di valutazione dovrebbero rivolgersi a:
- carichi di peso superiore a 30 kg;
- azioni di movimentazione che vengono svolte in via non occasionale (ad es. con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo);
- per le azioni di tipo occasionale, specie di sollevamento, sarà possibile operare la valutazione sulla scorta del semplice superamento del valore massimo consigliato per le diverse fasce di età e sesso (30 kg maschi, 20 kg femmine).
Lo scopo di tutte le azioni indicate dal D.lgs. n. 626/94 è quello di trovare strategie per l'eventuale contenimento del rischio, intervenendo su tutti quei fattori che in fase di valutazione sono risultati maggiormente critici, utilizzando sia soluzioni sostanziali (diminuzione del peso, ottimizzazione delle zone e dei percorsi in cui avviene la movimentazione, meccanizzazione), sia interventi organizzativi (azioni svolte da più lavoratori, diminuzione della frequenza di azione, rotazione tra i lavoratori addetti alle attività di movimentazione).
Per alcune attività lavorative (ospedali, edilizia, trasporti e traslochi, lavori di facchinaggio, ecc.) l'adozione di soluzioni realmente adeguate risulterà particolarmente difficile per la presenza di numerosi elementi contrastanti (peso indivisibile, problemi strutturali, contesto economico e sociale).
Il D.lgs. n. 645/96 ha puntualizzato l'attenzione circa l'obbligo per il datore di lavoro, nell'ambito e agli effetti della valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 626/94, e successive modificazioni e integrazioni, di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici (art. 41 D.lgs. n. 645/96). Tra i rischi considerati, sono esplicitamente indicate: movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari (allegato I, D.lgs. n. 645/96). Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici suddette, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 645/96).

Vibrazioni
Si definiscono "vibrazioni" i movimenti oscillatori di un corpo aventi carattere ripetitivo nel tempo; esse possono trasmettersi, per contatto, all'uomo il quale può riceverne gli effetti solo in taluni distretti oppure nella sua totalità.
Il rischio da vibrazioni può concretizzarsi in svariate circostanze quali la guida di mezzi di trasporto terrestre, navale o aereo, l'utilizzo di macchine industriali, l'impiego di utensili o strumenti individuali a elettricità o ad aria compressa animati da movimenti percussori (martelli pneumatici), rotatori (frese, trapani), misti (martelli perforatori).

Classificazione
Le vibrazioni possono essere differenziate, sotto il profilo fisico, in funzione della frequenza, della lunghezza d'onda, dell'ampiezza, della velocità, dell'accelerazione.
Il potenziale lesivo degli strumenti vibranti, tuttavia, è correlato quasi esclusivamente alla frequenza e all'accelerazione.
I mezzi di trasporto sono responsabili prevalentemente di vibrazioni a bassa frequenza (0-2 c/sec.), le macchine industriali producono vibrazioni a media frequenza (2-20 c/sec.), gli utensili individuali vibrazioni ad alta frequenza (> 20 c/sec).

Patologia
La patologia da vibrazioni può essere sostanzialmente divisa in 2 categorie: manifestazioni morbose limitate ad alcuni distretti e manifestazioni diffuse a tutto il corpo.
Le prime sono da attribuirsi all'impiego di utensili o strumenti (martelli pneumatici) e sono localizzate generalmente agli arti; prevalgono solitamente i disturbi vascolari alle estremità determinati da spasmi del microcircolo (pallore, sensazione di freddo, cianosi cutanea) e quelli osteoarticolari caratterizzati da sintomatologia dolorosa ai polsi, ai gomiti e alle spalle; non rare, infine, la manifestazioni neurologiche (paralisi del nervo mediano da sindrome del tunnel carpale).
Le seconde si osservano per vibrazioni di bassa frequenza trasmesse a tutto il corpo e consistono in disturbi vertiginosi, cefalea, artrosi, discopatie.
In relazione alle patologie osservate la ACGIH ha proposto i seguenti valori limite espressi in termini di accelerazione e riferiti a vibrazioni trasmesse alla mano: 4 m/sec2 per esposizioni tra 4 e 8 h/die, 6 m/sec2 tra 2 e 4 h/die, 8 m/sec2 tra 1 e 2 h/die, 12 m/sec2 tra 0 e 1 h/die.
Ai fini dell'assicurazione per le malattie professionali nell'industria, le malattie osteoarticolari e angioneurotiche indotte da vibrazioni meccaniche sono tutelate quando determinate da "lavori nei quali si impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, macchine ribattitrici, rigasuole, rigatacchi, motoseghe portatili".
Per le patologie suddette, inoltre, sussiste l'obbligo di denuncia alla ASL competente.
I lavori con impiego di martelli pneumatici, di mole ad albero flessibile, di altri strumenti vibranti e di pistole fissachiodi rientrano tra quelli pericolosi, faticosi e insalubri nel quali è vietato l'impiego di fanciulli e adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e le donne fino a 18 anni.
Principio analogo si applica al personale femminile durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.

Questioni interpretative
Il D.lgs. 15.8.91 n. 277, ha modificato la disciplina in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante il lavoro limitatamente all'esposizione al rumore senza entrare nel merito delle problematiche da vibrazioni. Pertanto sono da considerarsi ancora in vigore le disposizioni contenute negli artt. 24 e 33 del DPR n. 303/56 per la parte relativa al rischi da vibrazioni.

Interventi di prevenzione e mezzi di protezione
Gli interventi di prevenzione devono essere attuati già in fase di realizzazione tecnica degli strumenti e delle macchine cercando di modificare le caratteristiche (frequenza, accelerazione) delle vibrazioni prodotte.
Di particolare utilità è da considerarsi l'impiego di sistemi con azione ammortizzante (solette, pavimenti antivibranti, cuscinetti in gomma smorzanti, ecc.). Il D.lgs. n. 626/94 segnala, all'allegato III, l'utilizzo di guanti, scarpe, stivali e soprastivali per la protezione contro i danni da vibrazioni.
In occasione dei controlli sanitari i lavoratori predisposti a patologie artro-vascolari e quelli che presentino sintomatologie angioneurofiche, osteoarticolari o neurologiche, dovrebbero essere oggetto di limitazioni nell'idoneità.

Adempimenti amministrativi
In caso di patologia causata da vibrazioni meccaniche vi è l'obbligo di denuncia all'Inail (DPR n. 1124/65, allegato 4, voce 52).
Un recente decreto legislativo ha puntualizzato l'attenzione circa l'obbligo per il datore di lavoro, nell'ambito e agli effetti della valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 626/94, e successive modificazioni e integrazioni, di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici (v. art. 4, D.lgs. n. 645/96). Tra i rischi considerati, è esplicitamente indicato: colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti (v. allegato 1, D.lgs. n. 645/96).
Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici suddette, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro (v. art. 5, comma 1, D.lgs. n. 645/96).

Videoterminali
Si definiscono videoterminali (VDT) le apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione (art. 51, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 626/94), costituite da personal computer, sistemi di videoscrittura, di elaborazione dati, di testi o di immagini. Vengono esclusi dalle norme del titolo VI del D.lgs. n. 626/94 i registratori di cassa, le macchine calcolatrici, i sistemi di videoscrittura senza schermo, i sistemi portatili non utilizzati continuativamente, nel luogo di lavoro, i pannelli di controllo (art. 50, comma 2, D.lgs. n. 626/94, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 242/96).
Le unità VDT, sotto il profilo dell'igiene e sicurezza del lavoro, si considerano costituite oltre che dallo schermo, dalla tastiera, dalla unità a dischi, dal piano di lavoro, dal sedile, dal supporto portadocumenti, dall'ambiente circostante, da altri eventuali accessori quali la stampante, il sistema di immissione dati, il software per l'interfaccia uomo-macchina (art. 51, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 626/94).

Patologia
Le principali patologie correlate all'uso dei videoterminali sono riconducibili essenzialmente al seguenti tipi di disturbi:
- Disturbi visivi: pesantezza, tensione, bruciore, arrossamento oculare; deficit della messa a fuoco; visus annebbiato.
In passato questo tipo di disturbi risultava il più frequente; in seguito con la evoluzione della tecnica sono state realizzate apparecchiature che riducono al minimo i disagi visivi. Questi disturbi possono presentarsi ove l'illuminazione dell'ambiente di lavoro sia incongrua e quando si utilizzino schermi non idonei sotto il profilo ergoftalmologico per la luminosità, il contrasto, le dimensioni dei caratteri, lo sfarfallamento, ecc.
- Disturbi posturali: posture incongrue con fenomeni secondari di contrattura muscolare e affaticamento.
Si tratta di disturbi determinati dalla posizione assunta dall'operatore e dipendenti, per lo più, dall'altezza del sedile, dalle dimensioni del tavolo di lavoro, dall'esistenza o meno di poggia-piedi o di superfici di appoggio per gli avambracci, dall'altezza e angolazione dello schermo, dalla conformazione della tastiera, dalla posizione del portapagine.
- Disturbi psicologici: ansia, nervosismo, irritabilità, depressione e alterazione dell'umore.
Questi disturbi sono difficilmente classificabili in quanto causati normalmente dall'organizzazione del lavoro e dal contenuto intellettuale dell'attività svolta.
- Disturbi da raggi e radiazioni - esclusione.
Sono stati presi in considerazione anche i rischi da emissioni radianti, ma tutti gli studi effettuati hanno documentato che i livelli di radiazioni elettromagnetiche presenti nelle vicinanze di un videoterminale sono confrontabili con quelli di un televisore a colori e che l'intensità delle radiazioni ultraviolette e infrarosse è estremamente bassa e tale da non poter generare alcun disturbo.
Anche i livelli di emissione delle radiofrequenze e radiazioni ionizzanti sono inferiori a quelli raccomandati dalle norme internazionali; l'unica componente ionizzante rilevabile è quella dei radionuclidi presenti in tracce nel vetro dello schermo, mentre i raggi X, emessi dal tubo attivo all'interno di ogni videoterminale, non sono, in molti casi, neppure apprezzabili.

Obblighi del datore di lavoro
Il D.lgs. n. 626/94 all'art. 52 del Titolo VI, relativo all'uso di attrezzature munite di videoterminali, stabilisce che il datore di lavoro, all'atto della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 4, comma 1, D.lgs. n. 626/94), deve compiere un'analisi dei posti di lavoro al fine di determinare:
- i rischi per la vista e per gli occhi;
- i problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale;
- le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art. 52, comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n. 626/94).
Le attività di analisi dei rischi previste all'art. 4, commi 1, 2, 4, lett. a) e 11, primo periodo, del D.lgs. n. 626/94 non sono delegabili (art. 1, comma 4-ter, D.lgs. n. 626/94 modificato dall'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 242/96).
L'attività lavorativa deve essere organizzata in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni (art. 53, D.lgs. n. 626/94): qualora essa si protragga per almeno 4 ore consecutive devono essere previste delle interruzioni (pause o cambiamenti di attività), con modalità stabilite da accordi collettivi anche a livello aziendale (art. 54, commi 1 e 2, D.lgs. n. 626/94) o, in mancanza, al lavoratore deve essere assicurata almeno una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di attività continuativa.
Le interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale, su prescrizione del medico competente che ne evidenzi la necessità e non sono cumulabili all'inizio e al termine dell'orario di lavoro (art. 54, commi 3, 4, 5, D.lgs. n. 626/94). Le pause costituiscono parte integrante dell'orario di lavoro e non sono riassorbibili all'interno di accordi che prevedano la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi per l'attesa delle risposte da parte del sistema elettronico, che fanno parte integrante dei tempi lavorativi effettivi quando il lavoratore non possa abbandonare il suo posto di lavoro (art. 54, commi 6 e 7, D.lgs. n. 626/94).
Il datore di lavoro, inoltre, deve fornire al personale dipendente una adeguata informazione e formazione inerente le misure da applicarsi al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, la protezione degli occhi e della vista (art. 56, D.lgs. n. 626/94); deve inoltre comunicare ai lavoratori e al rappresentante per la sicurezza gli eventuali cambiamenti tecnologici che diano luogo a mutamenti nell'organizzazione del lavoro (art. 57, D.lgs. n. 626/94).
L'art. 55 del D.lgs. n. 626/94 stabilisce l'obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica, da parte del medico competente e, se necessario, ad esami specialistici oftalmologici; la visita, da effettuarsi prima dell'impiego nelle mansioni, deve essere rivolta ad evidenziare eventuali malformazioni strutturali e a valutare il visus e la funzionalità oculare.
La visita dovrà concludersi con un giudizio di idoneità, non idoneità o idoneità con prescrizioni; per i lavoratori idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il 45° anno di età, vi è obbligo di successivi controlli con periodicità almeno biennale (art. 55, comma 3, D.lgs. n. 626/94). Quando ne venga fatta esplicita richiesta e quando vi siano sospetti clinici di sopravvenute alterazioni del visus, confermate dal medico competente, il lavoratore dovrà essere sottoposto a controllo oftalmologico; la eventuale necessità di dispositivi speciali di correzione visiva, in rapporto all'attività svolta al videoterminale, dovrà essere assicurata dal datore di lavoro con spese a suo carico (art. 55, commi 4 e 5, D.lgs. n. 626/94).
Nell'allegato VII del D.lgs. n. 626/94, sono riportate le prescrizioni tecniche minime dei posti di lavoro ai videoterminali (art. 58, D.lgs. n. 626/94), tra l'altro:
- L'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
- Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile, avere immagine stabile, esente da sfarfallamento, con brillanza e contrasto regolabili, non deve produrre riflessi e riverberi molesti.
- La tastiera deve essere inclinabile, dissociata dallo schermo, priva di riflessi, con tasti facilmente leggibili dalla normale posizione di lavoro.
- Il piano di lavoro deve avere superficie sufficiente e poco riflettente ed essere munito di supporto per documenti regolabile.
- Il sedile deve avere altezza e schienale regolabili ed essere munito, ove richiesto dai lavoratori, di poggiapiedi.
L'allegato VII, non include le voci relative alle prescrizioni igienico ambientali; esse comunque sono contenute nella direttiva CEE n. 90/270 e prescrivono, tra l'altro, che:
- Lo spazio di lavoro deve consentire i cambiamenti di posizione, senza disagio.
- L'illuminazione generale e specifica deve garantire un contrasto appropriato tra schermo e ambiente.
- I riflessi e gli abbagliamenti devono essere evitati mediante dispositivi regolabili di copertura delle finestre e adottando idonei accorgimenti per evitare fastidiosi fenomeni di riflessione dalle pareti e da altre attrezzature circostanti.
- Le attrezzature non devono produrre calore che possa essere di disturbo all'operatore.
- Le radiazioni, con esclusione della parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili.
- Deve essere valutato il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posti di lavoro al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
- L'umidità dell'ambiente deve essere soddisfacente.
- L'elaboratore deve essere dotato di software adeguato alle mansioni da svolgere, di facile uso, munito di sistemi di indicazione sullo svolgimento dei programmi e con ritmi operativi accettabili.
Devono essere applicati i principi di ergonomia in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Interventi di prevenzione e mezzi di protezione individuale
I principali interventi di prevenzione riguardano le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura di lavoro e l'ambiente in cui essa è collocata.

Schermi
Gli schermi delle unità VDT devono essere realizzati in modo da evitare riflessi anche mediante l'impiego di filtri addizionali in vetro ottico; questi ultimi, oltre al potere antiriflesso, aumentano il contrasto, la risoluzione dell'immagine e limitano l'accumulo di cariche elettrostatiche.
I filtri devono essere muniti di doppio film protettivo (coating) e con effetto barriera alle radiazioni elettromagnetiche, pari all'80% in uno spettro di energia emessa da 0 a 20 KeV, e alle radiazioni a bassa frequenza VLF e ELF.

Posto di lavoro
Il piano di lavoro deve avere superficie opaca, con grado di riflessione tra il 20 e il 50%, lunghezza di circa 150-160 cm, larghezza di circa 90-100 cm, l'altezza deve essere regolabile entro un limite compreso tra 70-80 cm.
La tastiera deve essere posizionata sul piano in modo da consentire che le braccia dell'operatore siano parallele al pavimento e l'angolo avambraccio-braccio sia compreso tra 70° e 90°; lo schermo deve essere collocato a circa 90-110 cm da terra (distanza pavimento-centro video) e ad una distanza tra 35 e 60 cm dal viso del lavoratore.
Il sedile, di tipo girevole, a 5 razze, dotato di rotelle, deve essere regolabile in altezza tra 40 e 55 cm, eventualmente con meccanismo di inclinazione compreso tra 2° in avanti a 15° all'indietro, lo schienale deve avere altezza di circa 50 cm dal piano del sedile con imbottitura a livello della sede di appoggio della colonna lombare (10-20 cm dal sedile).
Il poggia-piedi deve avere in media dimensioni minime di 40 x 30 cm, con inclinazione regolabile e altezza variabile fino a 15 cm.

Illuminazione
L'illuminazione artificiale deve essere idonea, per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose, alla natura del lavoro; per i lavori non grossolani, quali quelli al videoterminali, può essere assicurata una illuminazione: localizzata sui singoli posti di lavoro da integrarsi con la illuminazione generale.
Attualmente viene raccomandata una illuminazione generale del posto di lavoro al videoterminale compresa tra 300 e 400 lux, la luminanza tra schermo, documento, fondo e tavolo dovrebbe essere compresa nei seguenti limiti ottimali: schermo-foglio 1:3 (massimo 1:10), schermo-tavolo 1:5, schermo-fondo 1: 15, foglio-fondo 1:1.

Questioni interpretative
Al fine della sorveglianza sanitaria è oggi da considerarsi "addetto" il lavoratore che utilizza il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere, dedotte le pause dovute per legge durante l'intero arco della settimana, mentre dall'ambito di applicazione delle norme di cui al D.lgs. n. 626/94 risultano escluse le attività ai posti guida di macchine e veicoli, ai sistemi informatici su mezzi di trasporto o ad esclusivo uso del pubblico, ai sistemi portatili che non siano oggetto di utilizzazione prolungata, alle calcolatrici, ai registratori di cassa, ai piccoli dispositivi di visualizzazione, alle macchine di videoscrittura senza schermo separato (art. 50, comma 2, D.lgs. n. 626/94, modificato dall'art. 19 del D.lgs. n. 242/96).
La circolare del Ministero del lavoro del 7 agosto 1995 chiarisce in modo definitivo il concetto di "consecutivo" ed esclude dall'applicazione del titolo VI praticamente tutti coloro che non passano almeno 4 ore davanti al videoterminale. Parimenti tale valutazione si evince, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, dalla modifica introdotta all'art. 55, comma 1, del D.lgs. n. 626/94 (art. 19, comma 3, D.lgs. n. 242/96) in cui, essendo stato eliminato il riferimento all'art. 54, si evince che i lavoratori oggetto della sorveglianza medica sono solo quelli definiti all'art. 51, lett. C), cioè quelli che utilizzano il videoterminale per almeno 4 ore consecutive.

Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.
Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri gestionali.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o RSA a seconda dei casi) - non in prova con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle unità lavorative.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 D.lgs. n. 626/94, appositi permessi retribuiti pari a 6 ore annue nelle unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti nonché pari a 8 ore annue nelle unità lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), 1), e 1) non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti il rap presentante per la sicurezza si individua nell'ambito delle RSA.
Nelle unità lavorative che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i r appresentanti per la sicurezza sono 3 nell'ambito delle RSA.
Nelle unità lavorative che occupano più di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza è pari a 6 ed eletto nell'ambito delle RSA.
Nelle unità lavorative che occupano da 15 a 50 dipendenti, per l' espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. Per le aziende, imprese con più di 50 dipendenti le ore di permessi retribuiti sono 32.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e 1) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g). del D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.
Dalla constatazione che nei cantieri edili in genere, e in particolare ove si effettuano lavorazione nel settore dei lavori edili effettuati dai privati, i lavoratori non hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, esplicato il loro diritto-dovere dell'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ove ciò è stato fatto si è evidenziato che risulta pressoché impossibile ai datori di lavoro applicare le norme di legge (legge  [d.lgs.] n. 626/94) che regolano la formazione del RLS (32 ore di corso sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, durante l'orario di lavoro e a spese del datore di lavoro) in quanto spesso sia la durata dei cantieri stessi che la non effettiva contemporaneità per zone locali rendono difficile l'organizzazione funzionale dei corsi stessi per il numero esiguo di eventuali partecipanti.
Per ovviare a ciò, le parti contraenti il presente contratto, ritenendo prioritaria la formazione in materia di sicurezza e salute al RLS e ai lavoratori in genere che è elemento dispensabile per ridurre ed eliminare gli incidenti nei cantieri edili, concordano, sin da ora, la priorità di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza e salute nel luoghi di lavoro per RLS (32 ore), datori di lavoro (16 ore) e lavoratori (4, 8, 12 ore) al sensi del D.lgs. n. 626/94.
La partecipazione ai corsi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sarà a titolo gratuito per i datori di lavoro e lavoratori iscritti alle Edili Casse Autonome. I corsi di formazione saranno organizzati dagli Enti di Formazione Edile (EFEI) a livello provinciale utilizzando una quota percentuale (definita dalla contrattazione territoriale) dei contributi, a carico del datore di lavoro, previsti per la formazione professionale. I corsi saranno svolti nel periodo e orario in accordo con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.

Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni di carattere generale
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti dall'attività svolta in un ambiente di lavoro.
Non sono considerati DPI gli indumenti di lavoro ordinari, non specifici, le uniformi militari, le attrezzature per il pronto soccorso e militari, i materiali sportivi, ecc.

Requisiti
I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di protezione collettiva. Il lavoratore si può trovare di fronte a un "rischio residuo" imprevedibile e inevitabile nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti.
I DPI devono essere conformi a quanto previsto nel D.lgs. n. 475/92 e inoltre devono essere adeguati ai rischi da prevenire, non costituire di per se cause di nuovi rischi e tenere conto dei parametri individuali dipendenti dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro svolto.
Qualora più DPI siano forniti a uno stesso lavoratore, gli stessi devono essere reciprocamente compatibili; nel caso che un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle norme igieniche.
I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del lavoratore da parte del datore di lavoro sulla natura dei rischi e la funzione protettiva del DPI.

Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori
Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marchio CE), stabilirne le condizioni d'uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all'uso dei DPI siano disponibili nell'impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano (in particolare, ove presenti lavoratori stranieri o comunque di lingua diversa da quella italiana, come ad es. in Alto-Adige).
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e sicurezza con l'impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione dell'udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi (D.lgs. n. 475/92).
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell'aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del rischio in un luogo di lavoro.
Infine il DPI non deve intralciare i movimenti e in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il tempo in cui è presente l'esposizione al rischio da cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento quando necessario.

Criteri per l'individuazione e l'uso
Per l'individuazione dei DPI necessari, le modalità d'uso e le circostanze nelle quali è possibile l'impiego, si può fare riferimento al D.lgs. n. 626/94, allegati III (schema indicativo per l'inventario dei rischi), IV (elenco indicativo dei DPI) e V (attività per le quali può rendersi necessario l'uso dei DPI).
Le indicazioni riportate negli allegati sono generiche e non esaustive per cui non va dimenticata l'esigenza di priorità da accordare alla protezione collettiva; i DPI rappresentano l'ultima difesa prima dell'infortunio. I DPI già in uso alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 626/94 (1.3.95) e commercializzati entro il 31.12.94 (D.lgs. n. 475/92) sono validi fino al 31.12.98, purché conformi alle norme vigenti.
Nel caso dei dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, la proroga è valida fino al 31.12.2004.
Per l'acquisto dei DPI prima della scadenza prevista dal D.lgs. n. 626/94, il datore di lavoro dovrà attenersi nella scelta alle prescrizioni previste all'art. 42 del D.lgs. sopracitato (Requisiti dei DPI) (circolare Ministero lavoro 7.8.95 n. 102).

Dispositivi di protezione individuale del capo (dpi): elmetti, caschi e cuffie
Gli elmetti e i caschi sono copricapi a coppa, generalmente di materiale plastico resistente (policarbonato termoplastico) o rinforzato (fibra di vetro) o metallico (alluminio o altra lega leggera) usati come protezione della testa dall'impatto e dalla caduta di oggetti.
Sono destinati a proteggere le zone parietali, la sommità del capo e la nuca, quindi la parte della testa compresa al di sopra di un piano orizzontale di riferimento (basic-plane) delimitato dalle linee congiungenti la sommità del condotto uditivo esterno con il bordo inferiore dell'orbita.
Le cuffie sono invece copricapi semplici, destinati per lo più ad avvolgere i capelli sia per motivi igienici che di sicurezza, proteggendoli da contatti accidentali con macchinari.
Nell'allegato IV del D.lgs. n. 626/94 è riportato l'elenco non esauriente dei dispositivi per la protezione della testa che sono classificati in:
- caschi di protezione per l'industria (miniere, lavori pubblici, industrie vane);
- copricapo leggeri per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata in tessuto o tessuto rivestito).
Secondo il D.lgs. n. 475/92 gli elmetti, i caschi e gli altri copricapi di protezione sono classificati in 3 categorie. Nella prima sono inclusi i dispositivi semplici (es.: le cuffie) destinati a tutelare da danni fisici di lieve entità; nella terza sono inseriti i dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da lesioni gravi e di carattere permanente. Nella seconda rientrano i dispositivi non compresi nelle altre categorie.
Il grado di protezione che possono offrire caschi ed elmetti è condizionato, da una parte, dai limiti fisiologici di tollerabilità della sollecitazione d'urto, dall'altra da difficoltà di ordine tecnico connesse alla realizzazione di un mezzo che deve, nello stesso tempo, possedere un'adeguata resistenza meccanica, un'elevata capacità ammortizzante e un peso non elevato.
Il D.lgs. n. 475/92 stabilisce che i dispositivi di protezione individuali adatti a proteggere contro gli urti meccanici devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino a un livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo del dispositivo di protezione individuale durante il periodo necessario e prevedibile in cui viene adoperato.
Inoltre, il casco o l'elmetto deve essere progettato ergonomicamente, deve essere fabbricato in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle prevedibili condizioni d'impiego, deve ostacolare il meno possibile gesti, posizione e percezione sensoriale, deve essere indossato comodamente e opportunamente dotato di sistemi di regolazione, deve infine essere leggero, solido e compatibile con altre protezioni.
Le principali caratteristiche che caschi ed elmetti devono possedere sono:
1) assorbimento agli urti;
2) resistenza alla perforazione;
3) resistenza alla pioggia e alla luce solare;
4) ininfiammabilità;
5) proprietà dielettriche (tensione di perforazione non inferiore a 10 kV) 6) areazione in ambienti caldi.
La calotta deve essere a superficie liscia e bordi arrotondati, priva di rilievi e sporgenze all'interno, gli attacchi per la cuffia non devono causare fastidio.
La cuffia o bardatura deve essere collegata alla calotta con attacchi resistenti e tali da consentire una facile sostituzione.
Tra calotta ed elmetto calzato non vi deve essere una distanza inferiore in alcun punto a 5 mm. In caso di cuffia ad altezza regolabile, non deve essere possibile superare il limite di regolazione oltre il quale l'elmetto non è più in grado di assicurare una protezione efficace.
Il peso, esclusi gli eventuali accessori, non deve superare rispettivamente 425 g (elmetti con sola visiera), 475 g (elmetti con falda anulare) e 550 g (elmetti speciali).
L'età limite d'impiego di un casco non dovrebbe superare i 2 anni.
I materiali, infine, non devono subire alterazioni sotto l'influenza degli agenti atmosferici, né provocare irritazioni cutanee e devono poter essere lavati e disinfettati facilmente e senza deterioramento.
Secondo l'allegato V del D.lgs. n. 626/94, caschi ed elmetti devono essere utilizzati nelle seguenti attività:
- lavori edili, soprattutto sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- lavori in terra e roccia;
- lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto;
- uso di estrattori di bulloni;
- brillatura delle mine;
- lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- lavori nei pressi di altiforni, di impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- costruzioni navali;
- smistamento ferroviario;
- macelli.
Per quanto invece riguarda le cuffie, queste devono in genere avere:
- adeguate caratteristiche estetiche, tali da renderle accettabili in particolare alle lavoratrici;
- dimensioni tali da contenere la maggior parte dei capelli senza causare costrizione;
- facilità ad indossarle e a toglierle;
- leggerezza;
- facilità di lavaggio;
- caratteristiche di adattabilità alle diverse pettinature.

Obblighi dei datori di lavoro
Secondo la vigente normativa (art. 380, DPR n. 547/55), le cuffie (resistenti, lavabili, che racchiudano i capelli in modo completo) devono essere fornite dal datore di lavoro alla prestatrice d'opera che lavori o che transiti presso organi in rotazione ove vi sia pericolo di impigliamento dei capelli oppure presso fiamme o materiali incandescenti.
Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari, destinato anche temporaneamente o occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve indossare idoneo copricapo che contenga la capigliatura (art. 42, DPR n. 327/80).
Inoltre, i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo adeguato (elmetti o cuffie), così come i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole (art. 381, DPR n. 547/55).
I lavoratori adibiti ad attività in sotterraneo devono essere dotati di casco di protezione leggero e resistente in dotazione personale (a meno di accessi sotterranei solo occasionali) (art. 12, DPR n. 320/56).

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - Scarpe di sicurezza
La scarpa di sicurezza è un dispositivo di protezione individuale atto a proteggere i piedi contro le aggressioni esterne (schiacciamento, ustioni da scintille, fluidi caldi o scorie, freddo, perforazioni, vibrazioni) e nel contatto verso il suolo (pericoli di scivolamento nel suolo roccioso o fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o scorie incandescenti) mediante l'impiego di uno o più particolari accorgimenti tecnologici quali l'adozione di puntale d'acciaio e/o di lamina metallica antiperforazione, la predisposizione di particolari rilievi delle suole, di impermeabilizzazione, il conferimento di resistenza al calore, l'adozione di protezione dei malleoli, di un sistema di sfilamento rapido.
Gli indumenti per la protezione dei piedi vengono classificati nei seguenti gruppi:
a) scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
b) scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
c) scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
d) scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
e) scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
f) scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
g) scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
h) scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
i) scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
l) stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
m) zoccoli;
n) dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
o) ghette;
p) suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
q) ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Le calzature di sicurezza, analogamente a tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI), possono essere classificate in 3 categorie.
Nella I categoria sono incluse le scarpe di protezione che proteggono da:
- azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici, detergenti, contatto o urti con oggetti caldi che non espongano oltre a 50°C, ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali, azione lesiva dei raggi solari, urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali e a provocare lesioni a carattere permanente.
Nella III categoria sono incluse le scarpe di protezione:
- particolarmente complesse destinate a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente presupponendosi che l'utilizzatore non abbia la possibilità di percepire tempestivamente il verificarsi di effetti lesivi. Rientrano in questa categoria le scarpe che assicurano una protezione limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti, quelle per attività che si svolgono a temperature di 100°C o di -50°C, infine quelle destinate a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzate come isolanti per alte tensioni elettriche.
Nella II categoria sono incluse le scarpe di protezione che non rientrano nelle due categorie descritte.
La calzatura di sicurezza deve essere progettata e fabbricata tenendo conto delle esigenze ergonomiche e in modo che vi possa essere adeguamento alla morfologia dell'utilizzatore, leggerezza, comodità e solidità di costruzione, compatibilità tra i diversi tipi di protezione. Deve inoltre essere adeguata ai rischi dai quali deve difendere e rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, di uso personale, fornita gratuitamente dal datore di lavoro insieme ad informazioni sui rischi dai quali deve proteggere.
I materiali impiegati nella costruzione delle calzature dovranno essere di buona qualità e l'esecuzione curata anche nei minimi particolari.
Se è richiesto il puntale di protezione (in acciaio o materiali equivalenti), questo dovrà formare parte integrante della calzatura, risultare di lunghezza non inferiore al 18% della lunghezza massima della scarpa. Tutte le superfici, bordi e spigoli del puntale dovranno risultare lisci e debitamente arrotondati.
Una protezione in acciaio a forma di conchiglia potrà essere assicurata anche al malleoli (UNI 8615, 1984).
I fondi delle calzature potranno essere realizzati in cuoio, gomma, prodotti sintetici e altri materiali purché lo spessore globale non risulti inferiore a 9 mm in corrispondenza del tacco e a 7,5 mm in corrispondenza della zona compresa tra pianta e tacco.
Particolari suole con potere smorzante potranno essere adottate in caso di rischio da vibrazioni.

Requisiti particolari
Nella tabella seguente sono riportati i requisiti particolari che le calzature dovranno indicare:

Lettera DPI Sb S1 S2 S3
A Calzatura antistatica --- 0 0 0
E Assorbimento energia del tallone --- 0 0 0
WRE Impermeabilità dinamica --- --- 0 0
P Lamina antiforo --- --- --- 0
CI Isolamento dal freddo --- --- --- ---
HI Isolamento dal calore --- --- --- ---
C Calzatura conduttiva --- --- --- ---
HRO Resistenza al calore per contatto --- --- --- ---

N.B.:
0 = requisiti richiesti
- = requisiti facoltativi
Per
S1 i requisiti di base devono essere integrati da:
- parte posteriore chiusa
- antistaticità
- capacità di assorbimento del tallone
S2 requisiti di base più quelli di S1 e integrati da:
- impermeabilità dinamica del tomaio
S3 requisiti di base più S2 e integrati da:
- lamina antiforo
- suola con tasselli o scalgitura.

Questioni interpretative
Nel caso delle scarpe di sicurezza i problemi interpretativi riguardano sostanzialmente:
a) le attività nel corso delle quali occorre far uso di determinate scarpe di sicurezza;
b) come agire al fine di ottenere un diffuso adempimento della norma che prescrive di indossare tale tipo di protezione.
In merito al primo punto il datore di lavoro dovrà, caso per caso, valutare i rischi che non possono essere prevenuti in altro modo e conseguentemente fornire le idonee protezioni ai lavoratori (art. 43, D.Lgs. n. 626/1994).
Ad esempio, il rischio di ustioni è abbastanza frequente non solo nelle grandi aziende siderurgiche e metalmeccaniche (tradizionalmente ad alto rischio), ma anche in attività artigianali (con saldatura) o nelle cucine, ove sono sempre possibili versamenti di liquidi bollenti. Il rischio di schiacciamento è poi presente in una vastissima gamma di attività, artigianali e industriali ove esiste la possibilità di schiacciamento da parte di mezzi, pesi o materiali movimentati.
Per quanto riguarda il secondo punto, occorre tener presente il fatto che secondo l'attuale legislazione il datore di lavoro ha l'obbligo di esigere l'attuazione delle misure di sicurezza, di modo che sarà sempre responsabile ove i lavoratori non abbiano indossato le protezioni assegnate e tale fattispecie non sia stata formalmente o amministrativamente mai contestata dal datore di lavoro.

Interventi di prevenzione
Allo scopo di conseguire una diffusa utilizzazione delle protezioni, occorrerà agire in modo tale da valutare, oltre alle caratteristiche tecniche delle protezioni in relazione ai rischi esistenti, peso, ingombro, comodità e facilità d'uso, accettabilità, design delle scarpe.
Occorrerà anche effettuare prove di utilizzazione coinvolgendo i lavoratori, controllare infine, una volta acquistato il materiale, in entrata e successivamente in corso di esercizio, le scarpe di protezione per valutarne adeguata conservazione, manutenzione e disponibilità a magazzino, per assicurare un immediato ricambio in caso di usura. Si dovrà lasciare (ove possibile) un margine per scelte preferenziali del tipo di protezione da parte dell'utente, addestrare il personale in modo continuativo, fornire modelli comportamentali corretti (esempi di capi e preposti), e verificare i risultati raggiunti ai lavoratori.

Adempimenti amministrativi
La scelta delle calzature di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate agli artt. 42 e 43 del D.lgs. n. 626/94 e cioè:
- esame preliminare del tipo di calzatura con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- definizione delle caratteristiche necessarie affinché le calzature possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza (tenendo conto anche del rischio aggiuntivo determinato dall'uso delle stesse calzature);
- informazione dei lavoratori (anche ai sensi dell'art. 43, lett. c, D.lgs. n. 626/94) e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione individuale sui luoghi di lavoro.
Il D.lgs. n. 626/94 indica, all'allegato V, una lista "non esauriente" e per così dire "prioritaria" di attività e di settori di attività nel quali è richiesta la scarpa di sicurezza con suola imperforabile (lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali, attività su impalcature, demolizione di rustici, lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature, lavori in cantieri edili e in aree de deposito).
Per una serie di attività (punto 2 dell'allegato V) è richiesta una scarpa di sicurezza senza suola imperforabile: lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori, montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, gru, caldaie, impianti elettrici, montaggio metallico, manutenzione, rimozione in discarica, produzione di vetri, costruzioni navali, smistamento ferroviario, manipolazione di carni surgelate, movimentazione e stoccaggio, lavori nell'industria della ceramica e dei materiali da costruzione, lavorazioni di cava e pietre, ecc.
Nelle restanti attività occorre valutare caso per caso la "natura del rischio" da perforazione.
L'allegato V del D.lgs. n. 626/94 segnala l'importanza della utilizzazione di scarpe di sicurezza a slacciamento rapido unicamente in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
Dovendo poi le calzature essere "adatte alla particolare natura del rischio" è comunque opportuno, che siano alte ai malleoli e con imbottiture se vi è rischio di urti o contusioni.
Secondo l'allegato V del D.lgs. n. 626/94 le scarpe di sicurezza con suola termoisolante devono essere adottate in caso di attività su o con masse molto fredde.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - Occhiali, visiere e schermi
Gli occhiali, insieme agli schermi e alle visiere, sono i più importanti dispositivi di protezione individuale (DPI) degli occhi contro i rischi meccanici (poveri, trucioli, schegge), ottici (raggi UV e IR, laser), chimici (vapori, nebbie e fumi, soluzioni acide e alcaline) e termici (il freddo può causare lacrimazione protratta, il calore può provocare infiammazioni o ustioni), generalmente tra loro variamente associati nella maggior parte dei luoghi di lavoro (saldatura, fotocomposizione, laboratori, industria metalmeccanica e del legno in particolare).
Gli schermi sono generalmente utilizzati per lavori di saldatura o in prossimità di masse incandescenti per brevi periodi, portati a mano dallo stesso lavoratore oppure, se fissi, sono posizionati davanti al pezzo su cui lavorare.
Le visiere, più comode degli schermi, sono generalmente integrate da un elmetto di protezione e abbassate in caso di lavorazioni a rischio.
Visiere e schermi proteggono, oltre agli occhi, anche il volto dell'operatore.
Gli occhiali di protezione, in generale, devono possedere un campo visivo ampio e devono essere robusti e resistenti agli urti, non avere sporgenze, irregolarità che possano causare danno o disagio agli utilizzatori o causare irritazioni cutanee. I materiali devono essere fisiologicamente inerti, di bassa conducibilità termica, atossici e inodori.
Il fissaggio dovrebbe essere effettuato a mezzo di astine o bande elastiche con idoneo sistema di regolazione della lunghezza; gli occhiali dovrebbero avere un peso minimo, la parte ottica perfettamente alloggiata nella sua sede ed essere ben rifiniti esteticamente, resistenti alla combustione, alla corrosione delle parti metalliche, alla disinfezione. In ultimo, la lavorazione deve essere esente da bolle, vi deve essere un'ottima trasparenza della parte ottica, assenza di effetti sferico, astigmatico, o prismatico. Per quanto riguarda la costituzione della lente, questa potrebbe essere in vetro organico termoplastico a base di carbonio, vetro minerale a base di silice o vetro organico termoindurente a base di resine sintetiche (infrangibile). In caso di lente scura, l'occhiale deve assicurare comunque una buona visione e proteggere dalle radiazioni nocive.
I vetri dovrebbero avere almeno 40 mm di altezza e 50 mm di larghezza e dovrebbe essere resa nota al lavoratori la differenza strutturale tra vetri di sicurezza (con resistenza alla rottura), vetri composti (in cui la parte rivolta verso l'occhio rimane intatta perché trattenuta da una pellicola di plastica), vetri temperati, in cui in caso di rottura i vetri si disperdono in piccolissimi pezzi non taglienti.
Per quanto riguarda le lenti a contatto, ci si dovrebbe attenere alle seguenti indicazioni:
a) dovrebbero essere prescritte e applicate da un medico oculista e dovrebbe esservi la possibilità, sul posto di lavoro, di seguire le istruzioni impartite in merito al lavaggio e disinfezione, reidratazione eventuale per lenti morbide idrofile, limite di tempo giornaliero per utilizzazione, controllo oculistico dopo il periodo di adattamento;
b) non dovrebbero essere usate in ambienti polverosi oppure ove vi siano vapori (se lenti morbide). Non devono essere usate senza occhiali protettivi in quanto vi sono sostanze irritanti che possono comportare pericolo di lesioni. Negli ambienti molto caldi (saldatura, verniciatura) vi è il rischio che le lenti possano essiccare e aderire alla cornea. Si deve pertanto rendere nota la condizione di portatore di lenti a contatto al capo reparto o ad altri lavoratori al fine di far rimuovere le lenti in caso di personale incapacità o impossibilità o in emergenza.

Questioni interpretative
In tema di legislazione in merito all'uso delle protezioni personali, si ritiene di dover applicare il DPR 19.3.56 n. 303, in caso di questioni inerenti l'igiene del lavoro e, quindi, la protezione contro le malattie professionali, mentre si dovrà applicare il DPR 27.4.55 n. 547 in caso di problematiche correlate alla protezione dagli infortuni sul lavoro.

Adempimenti amministrativi
La scelta degli occhiali di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate negli artt. 42 e 43 del D.lgs. n. 626/94 e cioè:
- esame preliminare del tipo di protezione con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- definizione delle caratteristiche necessarie affinché gli occhiali possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza (tenendo conto del rischio aggiuntivo determinato dall'uso degli stessi occhiali);
- informazione ai lavoratori e/o dai loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione individuale sui luoghi di lavoro.
Dovranno essere scelte protezioni con il marchio CE (conformità dei requisiti essenziali di sicurezza attestati dal fabbricante) che ostacolino il meno possibile i gesti da compiere e le posizioni da assumere, adeguate ai rischi da prevenire, che rispondano alle condizioni esistenti sul posto di lavoro e tengano conto delle esigenze ergonomiche.
Gli occhiali dovranno essere forniti gratuitamente, insieme a informazioni adeguate sulla loro utilizzazione ed efficacia, e dovranno essere di uso personale.
Secondo l'allegato II del D.lgs. n. 475/92 (2.2) i dispositivi di protezione individuale come gli occhiali, che "avvolgono" le parti del corpo da proteggere, devono essere sufficientemente aerati onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli oppure devono essere dotati, se possibile, dispositivi per assorbire il sudore. Inoltre, (2.3) devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore, devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività e, se devono proteggere da sostanze pericolose e agenti infettivi (3.10.2), devono essere tali da impedire la penetrazione e diffusione nelle prevedibili condizioni d'impiego (chiusura ermetica o stagna). Per agenti particolarmente pericolosi le protezioni devono essere sottoposte a prove che permettano di classificarle a secondo della loro efficacia.
Secondo l'allegato V del D.lgs. n. 626/94 (§ 3) occhiali, visiere o maschere dovrebbero essere utilizzati nel corso delle attività di:
- saldatura, molatura e tranciatura;
- scalpellatura, lavorazione e finitura di pietre;
- meccanica con uso di estrattori di bulloni o impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli cotti;
- fucinatura a stampo, rimozione e frammentazione di schegge;
- sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- impiego di pompe a getto liquido, manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
- lavorii che comportino esposizione a calore radiante;
- impiego di laser.
Si ricorda la necessità di segnalare con opportuni cartelli (segnaletica di sicurezza) l'obbligo di indossare gli occhiali nelle lavorazioni a rischio.

Dispositivi di Protezione Individuale - Guanti
Si definiscono "di protezione" particolari tipi di guanti, in possesso delle caratteristiche indicate dal D.lgs. n. 475/92 e idonei ad evitare danni da incidenti meccanici, traumi o insulti chimici, assorbimento di tossici per via cutanea, lesioni da agenti fisici di rischio (radiazioni, vibrazioni, freddo, calore).

Questioni interpretative
Il riferimento normativo relativo all'art. 383 del DPR n. 547/55 è relativo solo ai lavori che presentano determinati rischi (punture, tagli, abrasioni, ustioni o causticazioni) e quindi non può essere adottato allorché vi sia presenza di tossici (per i quali vi è assorbimento cutaneo). In tal caso dispiega la sua efficacia l'art. 4 del DPR n. 303/56 (in tema di igiene del lavoro).
Il D.lgs. n. 626/94 indica poi nell'allegato V un "elenco non esauriente" delle attività e dei settori per i quali può rendersi necessario l'uso dei guanti. Esistono però altri settori a rischio oltre quelli indicati nel D.lgs. n. 626/94 e vigendo l'art. 377 del DPR n. 547/55 (obbligo da parte dell'imprenditore di mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi) l'utilizzazione di guanti idonei dovrà essere accurato oggetto di valutazione, caso per caso, da parte del datore di lavoro.

Interventi di prevenzione
In generale, valgono per i guanti le seguenti norme indicative:
- devono essere di spessore costante, privi di fori, assegnati in dotazione personale, facilmente calzabili, riposti al termine del turno in luoghi adeguati (armadietti) e non abbandonati sui ripiani o nei luoghi di lavoro;
- a seconda del tipo di lavoro, la superficie esterna dovrà essere liscia, rugosa o zigrinata per consentire una presa adeguata di oggetti e materiali (UNI 8479/1986);
- devono riportare nome del produttore, caratteristiche di utilizzazione e descrizione del tipo;
- devono essere abbastanza lunghi fino all'avambraccio per evitare la penetrazione di sostanze tossiche per quanto possibile al di sotto dei guanti;
- non devono aderire troppo alla pelle né troppo poco perché si deve evitare il ristagno del sudore, e la limitazione al movimento delle mani e alla prensione;
- non devono essere infilati con le mani sporche oppure tolti nel corso del lavoro;
- devono essere rivoltati, alla fine di ogni turno, per far evaporare il sudore e, possibilmente, cosparsi di talco all'interno;
- devono avere la minima rigidità compatibile con la protezione dal rischio al fine di non creare problemi alla prensione e alla articolazione delle mani;
- in caso di comparsa di fenomeni allergici (abbastanza frequenti nei confronti di preparati usati per la mescola della gomma) i guanti dovrebbero essere sostituiti con altri di tipo e caratteristiche diverse.
In caso di impossibilità di reperire guanti di materiale diverso e con analogo livello di protezione di quelli in causa nella comparsa del fenomeno allergico si può tentare l'utilizzazione contemporanea di guanti di filo o di cotone sotto i guanti di protezione oppure spalmare una crema barriera sulla cute prima di indossare i guanti al fine di proteggere il contatto tra parte interna del guanto e superficie cutanea. Il livello di protezione assume valori da 1 a 6 in funzione del tempo di permeazione (tempo necessario a un liquido per penetrare all'interno). La conoscenza del livello di protezione è importante quando siamo in presenza di un rischio chimico o biologico. Nella tabella seguente sono riportati i livelli di protezione in funzione dei tempi di permeazione.

Tempo di permeazione Livello di protezione
> 10 minuti
> 30 minuti
> 60 minuti
> 120 minuti
> 240 minuti
> 480 minuti
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

Adempimenti amministrativi
I guanti di protezione devono essere adeguati ai rischi da prevenire, devono tener conto delle esigenze ergonomiche devono rispondere alle condizioni esistenti sul posto di lavoro e poter essere adattati a seconda delle necessità all'utilizzatore, essi devono poter essere diversificati a seconda delle condizioni di salute (es.: allergie) dei lavoratori, di uso personale, forniti insieme ad informazioni adeguate sull'uso specifico e gratuitamente da parte del datore di lavoro. La scelta dei guanti deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate agli artt. 42 e 43 del D.lgs. n. 626/94:
- esame preliminare della protezione con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- definizione delle caratteristiche necessarie affinché i guanti possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza;
- informazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di sicurezza e salute.
Da segnalare che, secondo l'allegato V al D.lgs. n. 626/94, i guanti devono essere utilizzati nelle saldature, nella manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine, infine nella manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. Guanti a maglia metallica dovrebbero poi essere utilizzati nelle operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli, e nelle attività protratte di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione, nonché nella sostituzione di coltelli nelle taglierine.
Nella confezione dei guanti possono essere utilizzati una vasta gamma di materiali come ad esempio il cotone per i lavori leggeri ove non vi siano consistenti rischi di puntura, causticazione, irritazione o taglio, il cuoio per i lavori pesanti in caso di contatto o manipolazione con spigoli vivi o bordi taglienti in assenza di umidità, il caucciù per gli elettricisti, gomme naturali o sintetiche per proteggere da sostanze tossiche o corrosive e per la difesa contro le vibrazioni, materiali plastici per attività di lavoro ove si possa determinare contatto con allergeni oppure se esiste comunque pericolo di assorbimento cutaneo e necessiti un'alta sensibilità delle dita per lo svolgimento del lavoro, cloruro di polivinile stratificato su supporto di jersey per proteggere da contatto con acidi, neoprene o resine viniliche nei lavori ove vi può essere contatto con sostanze particolarmente tossiche, gomma con piombo in caso di protezione da raggi X, gomma metallizzata o antitaglio (con acciaio dal 5 al 20%) per attività con rischio di tagli o ferite, kevlar per protezione antitaglio e dal calore (protegge fino a 700°C per brevi periodi) nomex per protezione dal prodotti chimici, dal calore, dalle lacerazioni e abrasioni, fibre polietileniche, per resistenza al taglio, fibre di vetro trattate per conferire resistenza alle alte temperature.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie
La protezione delle vie respiratorie da agenti chimici (aerosol, gas, vapori) può essere assicurata da apparecchiature "isolanti" (indipendenti dall'aria dell'ambiente) o da apparecchi respiratori "a filtro" (dipendenti dall'aria dell'ambiente). Gli apparecchi isolanti vengono generalmente utilizzati in condizioni di elevatissimo inquinamento, quando occorre proteggere in modo particolare il soggetto e/o quando la percentuale di ossigeno nell'aria dell'ambiente è inferiore al 17% (pericolo di asfissia).
L'acquisizione di conoscenze scientifiche e il progresso tecnologico hanno permesso, negli ultimi anni, la realizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di particolare interesse, agevolmente utilizzabili e idonei sotto il profilo della sicurezza. Sostanziali innovazioni sono altresì in atto relativamente alla certificazione delle caratteristiche minime che i dispositivi di protezione individuale devono possedere:
I respiratori isolanti e gli apparecchi a filtro costituiscono le due principali classi in cui si è soliti dividere i dispositivi di protezione personale per le vie respiratorie. I respiratori isolanti sono usualmente suddivisi in altre due grandi classi: nella prima sono compresi i respiratori "collegati", dotati cioè normalmente di un raccordo o tubo che li pone in comunicazione con una sorgente a distanza di aria non inquinata (esterna oppure aria compressa); nella seconda sono inseriti gli autorespiratori, apparecchi di protezione ove l'utilizzatore porta con sé una bombola di aria compressa (definiti a circuito aperto di cui alla norma UNI 8966) oppure di ossigeno (definiti a circuito chiuso).
I respiratori "collegati" ad aria esterna possono essere assistiti o non assistiti manualmente o con motore, mentre i respiratori collegati ad adduzione di aria compressa (di cui alla norma UNI 8966) possono essere a flusso continuo oppure con flusso a domanda. Inoltre i respiratori di emergenza possono essere senza filtro, portatili, pronti all'uso, costituiti da un cappuccio collegato a una bomboletta d'aria ad autonomia limitata (10'), adatti a proteggere anche in carenza di ossigeno (< 17%).
Esistono respiratori di emergenza dotati di cappucci con filtro, ad esempio per fumi di incendio, e altri dotati di filtro assoluto con garanzia di durata di 10' prima della saturazione. In particolare questi ultimi costituiscono presidi di emergenza estremamente utili in caso di incendio o necessità di evacuare rapidamente zone fortemente inquinate essendo indossabili, leggeri e tali da non occupare spazi eccessivi.
Gli apparecchi respiratori a filtro possono essere con o senza ventilazione assistita e dotati di filtri quali antipolvere, antigas, vapori e combinati (cioè antipolvere e antigas).
Normalmente, un respiratore a filtro è formato da un facciale (semimaschera, boccaglio, maschera intera, semimaschera filtrante) a cui viene applicato un sottofiltrante idoneo a bloccare gli aerosoli solidi e/o liquidi (filtri antiparticelle), i gas o vapori (filtri antigas) o entrambi (filtri combinati).
Tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie rientrano nella III categoria secondo la classificazione del D.lgs. n. 475/92 e i fabbricanti, prima di apporre il marchio di conformità CE, dovranno effettuare una serie di adempimenti volti a verificare il rispetto della citata normativa.
Le maschere devono rispondere a criteri di ergonomia, devono fornire per quanto possibile livelli elevati di protezione, essere innocue, leggere, solide e dotate di una nota informativa del fabbricante. Inoltre devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore, essere compatibili con l'uso di occhiali; le parti o filtri devono essere facilmente montabili e assicurare un'adeguata protezione dagli agenti biologici se destinate a quest'uso specifico.
La maschera intera deve coprire tutto il viso ed essere usata con filtri che pesano non oltre 600 grammi e inoltre la perdita di tenuta totale verso l'interno deve essere inferiore allo 0,2% (Leakage).
Le semimaschere coprono naso e bocca, non devono essere usate con filtri che pesano oltre 300 grammi e la perdita totale verso l'interno deve essere inferiore al 2% (Leakage).
Il boccaglio è invece un tipo di apparecchiatura che viene stretto tra le labbra, non è adatto ai portatori di protesi completa e non deve permettere la percezione olfattiva della sostanza nociva in quanto un morsetto stringe il naso. La perdita totale di tenuta deve essere inferiore allo 0,2%.
I facciali filtranti (FF) sono apparecchi in cui il filtro è tutt'uno con la semimaschera. La perdita totale secondo le 3 classi di facciali filtranti deve essere inferiore al 25% per la FF1, al 10% per la FF2, al 3% per la FF3 (UNI 8964).
Le valvole aspiranti ed espiranti sono infine la parte più delicata delle maschere, devono assicurare una buona tenuta e con l'invecchiamento possono fare perdere al dispositivo le iniziali caratteristiche di protezione. Normalmente vi è però sempre una penetrazione dell'inquinante attraverso la valvola, anche se in minima misura, per la sfasatura esistente tra l'istante della chiusura e l'inizio dell'inspirazione.
Le norme CEN prevedono che i filtri vengano inseriti in classe P1, P2 o P3 a seconda della capacità di penetrazione di un aerosol di prova di NaCl.
Secondo la UNI 8963, non è ammessa la penetrazione oltre il 20% per filtri di classe 1, non oltre il 6% per filtri di classe 2 e non oltre lo 0,05% per filtri di classe 3; nei facciali filtranti di classe 3 la penetrazione massima consentita è del 2%.
I filtri antiparticelle (o antipolvere) devono trattenere il materiale particellare in sospensione nell'ambiente e sono quindi costituiti da materiale filtrante di varia natura dotato di porosità variabile in rapporto alle esigenze richieste e alle caratteristiche del materiale filtrante.
I filtri antigas sono costituiti da cartucce dotate di un involucro esterno di metallo e plastica nel cui interno sono disposti strati di sostanze atte a trattenere i gas e i vapori nocivi per "assorbimento" o per "chemiadsorbimento" (carbone attivo, calce sodata, essiccanti, sostanze neutralizzanti, ecc.).
I filtri presentano sull'involucro una filettatura che si innesta sul facciale e un foro sul fondo per consentire il passaggio dell'aria.
Nei filtri antigas non si può parlare di efficienza di filtrazione in quanto, in teoria, dovrebbero trattenere completamente l'inquinante fino all'esaurimento (punto di "break-through"). Si parla allora di "capacità di trattenimento" che dipende dalle caratteristiche del materiale filtrante, dalle caratteristiche dell'inquinante, dalla quantità e dal trattamento del materiale filtrante.
I filtri antigas delle maschere si basano sul fenomeno dell'assorbimento fisico e chimico del gas o vapore su un materiale adsorbente; la quantità di gas trattenuta dipenderà non solo dalla quantità e tipo del materiale adsorbente, ma anche dalla concentrazione ambientale dell'inquinante e dalla capacità respiratoria del soggetto che indossa la maschera, nonché dallo sforzo compiuto durante il lavoro.

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche dei filtri abbiniate al colore di riconoscimento:

Lett. Colore Principali cambi d'impiego
A Marrone Vapori e gas organici con punto di ebollizione > 65°C
AX Marrone Vapori e gas organici con punto di ebollizione < 65°C
B Grigio Gas e vapori inorganici (cloro, acido solfidrico, acido cianidrico)
E Giallo Anidride solforosa, acido cloridrico
K Verde Ammoniaca e prodotti ammoniaci
CO Nero Ossido di carbonio
Hg Rosso Vapori di mercurio
NO Azzurro Gas nitrosi, monossido di azoto
Reaktor Arancione Iodio radioattivo
P (Bianco) Polveri

Uno dei più importanti requisiti da tenere presente nella valutazione delle maschere respiratorie è, oltre alla perdita di tenuta verso l'esterno (Leakage), il fattore di protezione (FP) espresso dal rapporto tra la concentrazione di un inquinante nell'aria dell'ambiente (A) e la concentrazione dell'inquinante nell'aria inspirata (P). Il fattore di protezione indica, in definitiva, quante volte viene abbattuta la concentrazione di inquinante una volta attivato il dispositivo di protezione individuale. Ovviamente, le maschere a facciale totale avranno i FP più elevati (gli autorespiratori possono arrivare a FP di 2000) e dovranno essere preferibilmente utilizzate per la difesa dagli inquinanti più nocivi e dai cancerogeni (es.: amianto).
Infine, il fattore di protezione nominale (FPN) è il rapporto precedentemente indicato nel caso limite in cui si considerino i massimi valori ammessi dalle norme sia per la perdita di tenuta dal bordo del facciale e delle valvole espiratorie (Lmax) sia per la penetrazione attraverso il filtro (Pmax).
Il limite massimo di esposizione all'inquinante con un determinato respiratore è dato dal FP x TLV (valore limite di soglia). Il FP richiesto è dato dal rapporto tra la concentrazione ambientale dell'inquinante e il rispettivo TLV.

Obblighi dei datori di lavoro
Nelle lavorazioni dove si sviluppano fumi, gas o vapori nocivi vi è obbligo di apporre adeguata cartellonistica e in particolare prescrizioni sull'utilizzazione di protezioni delle vie respiratorie. Sono previsti appositi cartelli rotondi, di colore azzurro, raffiguranti una maschera di protezione, in conformità di quanto stabilito ai punti 1.3d dell'allegato II e della tabella 1 dell'allegato I del DPR n. 524/82.
Ai sensi dell'art. 638 del DPR n. 129/59, quando se ne riconosca la necessità, può essere imposto nelle cave e miniere l'uso di maschere respiratorie di tipo riconosciuto idoneo, al cui impiego il personale deve essere addestrato. Tali maschere (art. 639) sono in dotazione individuale, devono essere provviste di piastrina di contrassegno di coloro che la usano e devono essere consegnate alla fine di ogni turno ad apposito incaricato per la pulizia e il controllo di efficienza.
Conservano validità, per quanto riguarda i dispositivi di protezione in generale, gli artt. 4b, 4c, 4d e 5 del DPR n. 303/56. Per quanto invece riguarda la prevenzione degli infortuni, sono applicabili le norme di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR n. 547/55. Tali norme riguardano l'obbligo da parte del datore di lavoro di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni che ne derivano, fornire i necessari dispositivi di protezione, disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme d'igiene e usino i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori, essi devono usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri dispositivi di protezione messi a disposizione, segnalando eventuali deficienze dei dispositivi stessi.
I dispositivi di protezione individuale quando possano divenire veicolo di contagio devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero (art. 26, DPR n. 303/56).
Vi è obbligo "nei luoghi ove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti e infettanti, nei depositi o altri luoghi in cui possono svilupparsi o diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti di tenere in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza" (art. 369, DPR n. 547/55). Qualora i lavoratori siano invece esposti normalmente ai predetti rischi, vi è obbligo per il datore di lavoro di fornire idonee maschere da conservarsi in luogo adatto e noto al personale (art. 387, DPR n. 547/55).
Dettagliate caratteristiche delle maschere antipolvere sono contenute negli artt. 64 e 65 del DPR n. 320/56 (prevenzione infortuni e igiene del lavoro in sotterraneo).
Per il rischio derivante dall'esposizione al piombo (D.lgs. n. 277/91) vi è obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi per la protezione delle vie respiratone in operazioni che prevedono la manipolazione di prodotti polverosi e nelle pulizie (art. 13, lett. e, nn. 2 e 3); in caso di superamento dei valori limite di esposizione (art. 18, comma 4) l'uso di tali protezioni non può essere permanente e la durata, per ogni lavorazione, deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Nei casi in cui si determina un'elevata esposizione al piombo potranno accedere nei reparti unicamente i lavoratori che indossino idonei dispositivi di protezione. L'utilizzazione delle maschere è consentita anche per operazioni particolari quando si preveda il superamento del limite nell'aria di 150 microgrammi/mc e non si possano attuare misure tecniche preventive di altra natura (art. 20).
Per il rischio derivante dall'esposizione all'amianto, il D.lgs. n. 277/91 prevede l'obbligo di informare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle modalità di pulitura e di uso dei dispositivi individuali di protezione (art. 26) e di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 27, lett. e, n. 2) quando si effettuano operazioni con manipolazione di prodotti polverosi e nelle pulizie. Occorre tenere presente che in caso di superamento dei valori limite di esposizione (0,6 ff/cc), nei lavori di demolizione o scoibentazione dell'amianto (art. 34, comma 3, lett. b) e in attività lavorative particolari l'uso di maschere idonee dovrà essere previsto obbligatoriamente ma non potrà essere permanente e dovrà essere limitato al minimo indispensabile (art. 31, comma 7). Ove vengano superati i livelli di esposizione di 0,1 ff/cc, i mezzi di protezione devono essere riposti in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, con opportune riparazioni o sostituzioni degli apparecchi difettosi, effettuando la pulizia mediante aspirazione (art. 28).
Il D.lgs. n. 626/94 riporta, nell'allegato V, un elenco delle attività per le quali può rendersi necessario mettere a disposizione maschere respiratorie; rientrano in tale previsione le attività di saldatura, molatura, tranciatura, scalpellatura, lavorazione e finitura di pietre, impiego di macchine asportatrucioli, fucinatura a stampo, sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
Autorespiratori devono essere disponibili per i lavori in vani ristretti, in forni industriali riscaldati a gas, nella zona di caricamento o in prossimità di contenitori e condutture di gas di altiforni, in prossimità di colate di siviera, nella verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione, nei pozzetti o canali delle reti fognarie, in impianti frigoriferi che presentino rischi di fuoriuscita del refrigerante.
In via indiretta (e cioè come misure di protezione individuale) le maschere respiratorie vengono previste, sempre in via subordinata agli altri interventi di prevenzione attuabili, anche per la protezione da agenti biologici (art. 80, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 626/94) e per la protezione da cancerogeni (art. 65, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 626/94).

Questioni interpretative
La normativa generale sull'igiene del lavoro e sulla sicurezza è risultata modificata, per i rischi da piombo e amianto, dal D.lgs. n. 277/91 che pertanto trova attualmente applicazione solo in questi due tipi di esposizione. Per quanto riguarda gli altri rischi da lavoro, in tema di sicurezza (e prevenzione degli infortuni) si applicheranno le norme del DPR n. 547/55, mentre in ambito di igiene del lavoro e di prevenzione delle malattie professionali si applicheranno le norme del DPR n. 320/56.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - Cinture di sicurezza
Le cinture di sicurezza sono un mezzo di protezione individuale per i lavoratori che operano in posti di lavoro determinati.

Questioni interpretative
Le cinture di sicurezza possono raggrupparsi nelle 3 tipologie seguenti:
1) Cinture di sicurezza per guardafili, regolamentate dal DPR n. 547/55, art. 386 e dal DPR n. 323/56, art. 3, comma 4;
2) Cinture di sicurezza con bretelle e fune di trattenuta regolamentate dal DPR n. 547/55, artt. 10 e 386; DPR n. 164/56, art. 57, comma 5; art. 73, comma 3, D.M. 25.5.1985;
3) Cinture di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle, collegate a funi di salvataggio regolamentate dal DPR n. 547/55, art. 236 e 386; dal DPR n. 164/56, art 15, comma 2.
La scelta del tipo di cintura "adatto" risulta in funzione delle caratteristiche di utilizzazione (ambiente e rischio):
- DPR 27.4.55, n. 547, art. 236, lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nel quali possono esservi gas o vapori tossici o asfissianti, al comma 4 recita: "quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cinture di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione".
- DPR 27.4.55, n. 547, art. 386: '1 lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto e entro vani o che devono prestare la loro opera dentro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza". A seconda dei casi dovrà perciò essere operata una scelta della cintura da adottare fra i 3 tipi indicati.
- DPR 7.1.56, n. 164, art. 10: nei lavori presso gronde e cornicioni, su tetti, su ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta.
- DPR 7.1.56, n. 164, art. 15, comma 2: quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una sufficiente areazione e una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno da personale addetto alla sorveglianza.
- DPR 7.1.56, n. 164, art. 57, comma 5: il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sul fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.
- DPR 20.3.56, n. 323, art. 3, comma 4: nelle operazioni ... purché il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza.... .
Nell'allegato V del D.lgs. n. 626/94 (par. 9) sono riportate le attività dove può essere necessaria la protezione anticaduta:
- lavori su impalcature;
- montaggio di prefabbricati;
- lavori su piloni.

Adempimenti amministrativi
Non è attualmente previsto alcun adempimento tecnico amministrativo da parte della pubblica amministrazione prima dell'inizio dei lavori (l'Ispesl, su richiesta delle ditte costruttrici di cinture, effettua peraltro prove di rispondenza del tipo alle norme di sicurezza con rilascio della relativa certificazione).
Gli organi di vigilanza competenti per territorio verificano la rispondenza del mezzo di sicurezza alle norme vigenti e la corretta applicazione del disposto legislativo per quanto concerne la sua utilizzazione.

Piano di sicurezza dopo l'avvento delle direttive CEE
Il piano di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili (così come è regolamentato nella vigente normativa), risulta profondamente innovato e è diventato un elemento determinante per l'adozione delle misure per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori edili, con l'entrata in vigore del D.lgs. 14.8.96, n. 494, del 23.3.97.
Prima di esaminare in dettaglio le principali innovazioni che sono state introdotte, si ritiene opportuno fare una sintetica analisi della normativa che ha anticipato il concetto di "piano di sicurezza" nel nostro ordinamento giuridico, anche se all'inizio in forme molto contenute.

Normative che hanno preceduto il D.Lgs. n. 494/96 in materia di "Piani di sicurezza"
Il concetto di piano di sicurezza, nel settore dell'edilizia, è entrato nell'ordinamento giuridico italiano con l'emanazione della legge 19.3.90 n. 55 (nuove disposizioni per prevenire la delinquenza di tipo mafioso).
Precedentemente le normative indicavano, in forma generica, i doveri e le responsabilità dei soggetti operanti nel settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
Così l'art. 2087 C.C. indica: "l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza, la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". L'enunciazione è di carattere generale e lascia libero l'imprenditore di agire come meglio crede per realizzare i provvedimenti atti a tutelare la salute, l'integrità fisica e morale dei lavoratori.
Il DPR 27.4.55 n. 547 (norme generali di prevenzione degli infortuni) nell'art. 4 del capo II, lett. b, dà indicazioni abbastanza finalizzate in quanto specifica che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione".
Nell'art. 5 di detta norma inoltre, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti "sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera".
Anche in questo caso, viene indicato l'obbligo ma non le modalità attraverso le quali la norma deve essere applicata. Così molto spesso tale obbligo è attuato con l'affissione di cartelli indicanti estratti di norme. A volte tali cartelli risultano incomprensibili ai lavoratori o passano inosservati.
Anche l'art. 9 della legge 2.5.70 n. 300 (statuto dei lavoratori), che indica: "i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l'integrità fisica", non ha raggiunto lo scopo che si era prefissato il legislatore dando la possibilità ai lavoratori di pretendere, mediante i loro rappresentanti, l'adozione di idonee misure di tutela. Qualche risultato è stato raggiunto nei complessi industriali, ma non nell'edilizia, in cui la rapidità dell'esecuzione delle lavorazioni e la precarietà del rapporto di lavoro di fatto mal si conciliano con richieste di natura sindacale per la messa a punto di un sistema di prevenzione organizzato e completo.
Solo con la legge 19.3.90 n. 55 nasce, nel nostro ordinamento giuridico, il concetto di "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" nei cantieri, da predisporre, obbligatoriamente, da parte delle imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, e da mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo nel cantieri. Tale piano deve inoltre essere portato a conoscenza dei lavoratori per renderli edotti circa i rischi connessi alle attività lavorative e alle misure di sicurezza adottate. Le disposizioni sono contenute nell'art. 18, comma 3, della legge citata il cui obiettivo primario è quello della prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; esso ha grossi vincoli applicativi in quanto è limitato agli appalti pubblici. Ulteriori limiti all'efficacia di queste disposizioni sono rappresentati dal fatto che, molto spesso, il piano di sicurezza viene considerato, da chi lo elabora, più un documento amministrativo che operativo e pertanto, una volta redatto, non viene applicato. Mancando inoltre nella norma indicazioni concrete sulle metodologie da seguire per la redazione dei piani e sui loro contenuti, i piani di sicurezza sono spesso generici, incompleti e di limitata efficacia.

Recepimento delle direttive CEE del 12 giugno 1989, n. 89/391 (D.Lgs. n. 626/94) e del 24 giugno 1992, n. 92/57 (D.Lgs. n. 494/96) nell'ordinamento italiano
Con l'emanazione del D.lgs. 19.9.94 n. 626 e sue modificazioni che recepisce nell'ordinamento italiano alcune direttive CEE tra le quali la n. 89/391 e soprattutto con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 494/96 (il 23.3.97) che recepisce la direttiva CEE n. 92/57, il piano di sicurezza e di salute per i cantieri temporanei o mobili e gli adempimenti ad esso collegati, è diventato elemento importante per l'attuazione di un più organico sistema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori edili.
Le normative di cui sopra infatti introducono le seguenti importanti innovazioni.
a) Obbligatorietà del piano di sicurezza per tutti i cantieri.
Il committente (o il responsabile dei lavori), deve provvedere a nominare il coordinatore per la progettazione quando ricorrano i seguenti casi:
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, se l'entità presunta del cantiere è pari a 100 giorni/uomo;
- nei cantieri in cui la durata presunta dei lavori e superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
- nei cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 giorni/uomo;
- nei cantieri i cui lavori comportino rischi particolari di cui all'elenco contenuto nell'allegato II del D.lgs. n. 494/96.
Il coordinatore per la progettazione elabora (o fa elaborare) il piano di sicurezza e di coordinamento nel quale debbono essere analizzate tutte le attività lavorative che si svolgeranno nel cantiere e, per ciascuna di esse, i relativi rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, conseguentemente, le misure generali e particolari da seguire per prevenirli e limitarli quanto più possibile.
Particolare attenzione è dedicata all'analisi dei rischi che potrebbero derivare dalle interferenze che le varie imprese o i lavoratori autonomi possono creare quando operano contemporaneamente nello stesso cantiere.
Se l'entità complessiva dei lavori supera i 30.000 giorni/uomo, deve essere elaborato anche il piano generale di sicurezza che comprende anche tutte le misure generali di sicurezza, logistiche, recettive, igieniche, di viabilità, ecc. relative al cantiere (art. 13, D.lgs. n. 494/96).
Completano la documentazione l'elaborazione dei fascicoli in cui debbono essere inserite le informazioni di dettaglio sul rischi cui sono esposti i lavoratori e sui sistemi e i metodi di prevenzione da adottare, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica che debbono essere seguite nelle varie attività.

Contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento
Il piano di sicurezza contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Contenuti del piano generale di sicurezza
Nei lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 giorni/uomo, fermo restando l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento, il coordinatore per la progettazione redige (o fa redigere), all'atto della progettazione, e in ogni caso prima della fase di richiesta di presentazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
- modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- servizi igienico-assistenziali;
- protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree o condutture sotterranee;
- viabilità principale di cantiere;
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni o materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- disposizioni per dare attuazione alle attività di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 14, D.lgs. n. 494/96);
- disposizioni circa le attività che interesseranno il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 5, D.lgs. n. 494/96);
- valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi di piano;
- misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani di sicurezza; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.

Applicazione e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e del piano di sicurezza
Durante le varie fasi di realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve svolgere le seguenti importanti funzioni:
- coordinare l'attuazione dei principi generali di prevenzione e sicurezza, pianificando e organizzando le varie fasi di lavoro e seguendo, in particolare, le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e, se presente, nel piano di sicurezza generale;
- coordinare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di assicurare che i datori di lavoro delle varie imprese e, se presenti, i lavoratori autonomi, applichino il piano di sicurezza e di coordinamento e le misure generali di sicurezza;
- adeguare o far adeguare, se necessario, il piano di sicurezza e di salute sulla base dell'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Conclusioni
Da quanto detto emerge che il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza non sono documenti di natura amministrativa, ma strumenti operativi fondamentali per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri.
I passaggi più importanti per il processo di messa a punto e di utilizzazione di quanto contenuto nei piani sono:
- i piani devono contenere concrete e dettagliate indicazioni circa le scelte tecniche effettuate, la pianificazione dei lavori, le modalità di esecuzione e le particolari misure da adottare per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui questi siano chiamati a svolgere attività pericolose;
- i piani devono essere portati a conoscenza, accettati e resi operativi da tutte le imprese che operano nel cantiere e dai lavoratori autonomi, ciascuno per la parte di propria competenza e per le parti in cui dovrà essere attuato il coordinamento con le attività di altre imprese, onde evitare i pericoli derivanti dalle interferenze;
- i datori di lavoro, a loro volta, debbono trasmettere le informazioni contenute nei piani ai propri lavoratori subordinati e vigilare affinché esse siano rese operative, per quanto di competenza.
Per la legge [d.lgs.] n. 626/94 (non rientrando nella sfera di applicazione del D.lgs. 494/96) si può verificare il caso in cui si deve elaborare il documento sulla sicurezza (imprese, artigiani, cooperative con addetti maggiore di 10) oppure il ricorso all'autocertificazione della valutazione dei rischi (imprese, artigiani, cooperative fino a 10 addetti) sempre a carico del datore di lavoro. I due elaborati suddetti devono essere compilati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione se ha frequentato apposito corso di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro della durata minima di 16 ore e rientra nel casi previsti dall'allegato I del D.lgs. n. 626/94 (Aziende Artigiane e industriali fino a 30 addetti; Altre Aziende fino a 200 addetti).
Per quanto riguarda l'individuazione dei fattori di rischio presenti nei cantieri per i lavoratori (movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni, biologici, rumore, etc.) e nei luoghi di lavoro per gli impiegati e quadri (videoterminali, rumore, vibrazioni, microclima, elettrico, etc.) per cui necessita la sorveglianza sanitaria il datore di lavoro e le imprese avranno tutti gli obblighi della normativa vigente in materia.
Quanto sopra dovrebbe contribuire alla diffusione della "cultura della sicurezza" a tutti i livelli: Però solo con la sensibilizzazione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti gli operatori coinvolti nel processo lavorativo e produttivo, si potranno ottenere i miglioramenti auspicati per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Segnaletica di sicurezza, targhe e avvisi
Segnaletica di sicurezza: segnaletica che riferita a una determinata macchina o situazione, trasmette mediante un colore od un segnale, un messaggio di sicurezza.

Avvisi: informazioni specifiche destinate ai lavoratori.
Targhe: indicazioni riferite a caratteristiche di una macchina, attrezzatura o manufatto.

Obblighi del datore di lavoro
Obbligo generale di informativa mediante affissione
Un obbligo generale ed espresso è previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 493/96.
Tale norma stabilisce che qualora risultino rischi residui (cioè quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro) il datore di lavoro deve far ricorso a segnaletica di sicurezza per evitare il pericolo delle persone esposte, vietare comportamenti pericolosi, prescrivere comportamenti necessari, fornire indicazioni di soccorso e salvataggio e di prevenzione.
Il d.lgs. 19.9.94 n. 626, individua all'art. 3, lett. q), l'uso dei segnali di avvertimento e sicurezza come misure di sicurezza e all'art. 4 prescrive l'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi specifici.

Segnaletica di sicurezza
Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.
L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa può risultare utile.
Nel luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), è esposta una "segnaletica appropriata" (art. 41, D.lgs. n. 277/91).
In conformità all'allegato 1 del D.lgs. n. 493/96 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Tabella 1

Colore

Significato o scopo

Indicazioni e precisazioni

Rosso

Segnali di divieto
Pericolo - allarme

Materiali e attrezzature Antincendio

Atteggiamenti pericolosi
Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza
Sgombero
Identificazione e ubicazione

Giallo o Giallo- arancio

Segnali di avvertimento

Attenzione, cautela Verifica

Azzurro

Segnali di prescrizione

Comportamento o azione specifica obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale

Verde

Segnali di salvataggio o di soccorso
Situazione di sicurezza

Porte, uscite, percorsi,  materiali, postazioni, locali
Ritorno alla normalità

In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula:

A maggiore o uguale I/2000
ove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 e I la distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile.
Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato.
I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'allegato II, punto 3, D.lgs. n. 493/96.
Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di:

Immagini dei cartelli

Targhe
Nei locali destinati a deposito deve essere riportata, su una parete o in altro punto ben in visibile, la "chiara indicazione" del carico massimo del solaio (art. 9, DPR n. 547/55).
- Le scale aeree e i ponti mobili sviluppabili devono essere provvisti di "targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima" (art. 22, DPR n. 547/55).
- Per i motori con trasmissioni e macchine dipendenti, un "cartello indicatore" richiamante l'obbligo del segnale acustico di avvertimento dell'avviamento deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto (art. 54, DPR n. 547/55).
- Sull'incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto un "cartello" indicante il diametro massimo della mola che può essere montata (art. 86, DPR n. 547/55).
- Le mole abrasive devono portare "un'etichetta" con l'indicazione del tipo, qualità, diametro e velocità massima. Per le mole con diametro non superiore a 50 mm è ammessa la sostituzione dell'etichetta con un "cartellino di accompagnamento" anche cumulativo (art. 52, DPR n. 302/56).
- Per le macchine per centrifugare, i limiti di velocità e di carico devono risultare da "apposita targa ben visibile" applicata sulla macchina (art. 129, DPR n. 547/55).
- Sui mezzi di sollevamento e trasporto, la portata deve essere riportata mediante "apposita targa" (art. 171, DPR n. 547/55).
- Nei luoghi con impianti ad alta tensione deve essere indicata con "apposita targa" l'esistenza del pericolo di morte con "il contrassegno del teschio" (art. 339, DPR n. 547/55).
- I recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive devono portare "indicazioni" e "contrassegni" di cui alla tabella A, allegata allo stesso DPR n. 547/55, recante "contrassegni tipici avvisanti pericolo adottati dall'Ufficio internazionale del lavoro" (art. 355, DPR n. 547/55).
- I recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive devono portare una "scritta" che ne indichi il contenuto e avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del DPR n. 547/55 (art. 18, DPR n. 303/56).
- I mezzi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, quando possono presentare veicolo di contagio, devono essere individuali e "contrassegnati" con il nome dell'assegnatario o con un numero (art. 26, DPR n. 303/56).

Segnalazione di ostacolo
La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una via di passaggio, bozzelli di gru, oggetti di macchine, ecc., deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45° con percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50% (allegato V, D.lgs. n. 493/96).
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico e in posto ben illuminato.
I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità.
- Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o per i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere "adeguatamente segnalati" (art. 8, DPR n. 547/55).
- Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo" (art. 10, DPR n. 547/55).

Contrassegni per tubazioni e contenitori
- Quando esistono più tubazioni o contenitori contenenti sostanze nocive o pericolose di cui alla legge n. 526/74 e D.M. del 28.1.92, queste devono essere "contrassegnate con etichettatura o segnali previsti in punti visibili (allegato III, D.lgs. n. 493/96).

Avvisi, istruzioni per uso e modalità manovre
Anche per segnali acustici (allegato VII, D.lgs. n. 493/96) e luminosi (allegato VI, D.lgs. n. 493/96) sono indicate caratteristiche per garantire corretta percezione del messaggio:
- segnale luminoso continuo o intermittente = pericolo o urgenza;
- segnale acustico continuo = sgombero.
All'allegato VIII viene anche codificata la comunicazione verbale.
Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come:
- via: per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione;
- alt: per interrompere o terminare un movimento;
- ferma: per arrestare le operazioni;
- solleva: per far salire un carico;
- abbassa: per far scendere un carico;
- avanti:
- indietro:
- a destra/a sinistra: (se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali corrispondenti);
- attenzione: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza;
- presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza.
All'allegato IX vengono codificate le prescrizioni dei segnali gestuali.
Viene precisato che il segnalatore deve essere facilmente individuabile per vestiario o elementi di riconoscimento evidenti.

Segnali gestuali

Questo era anche previsto esplicitamente nelle norme di prevenzione in vari articoli riferiti a diverse situazioni di lavoro e per differenti macchinari.
- Illuminazione sussidiaria: le istruzioni sull'uso di tali mezzi devono essere rese manifeste al personale mediante "appositi avvisi" (art. 31, DPR n. 547/55).
- Mezzi di estinzione: l'acqua non deve essere usata per lo spegnimento in prossimità di sostanze nocive o apparecchi elettrici; i divieti devono essere resi noti al personale mediante "avviso" (art. 35, DPR n. 547/55).
- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto: di tale divieto devono essere resi edotti i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili" (art. 48, DPR n. 547/55).
- Del divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto devono essere resi edotti i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili" (art. 49, DPR n. 547/55).
- L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante "apposito avviso" (art. 50, DPR n. 547/55).
- Gli organi di comando dell'arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante "avvisi indicatori" (art. 53, DPR n. 547/55).
- Un "cartello indicatore" richiamante l'obbligo di segnale acustico di avvertimento dell'avviamento di motori deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto (art. 54, DPR n. 547/55).
- I vari divieti nell'uso di filatoi automatici intermittenti (es. introduzione fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori) devono essere resi noti mediante "avviso" esposto presso la macchina (art. 143, DPR n. 547/55).
- Le modalità d'impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante "avvisi chiaramente leggibili" (art. 185, DPR n. 547/55).
- Le misure di sicurezza indicate per accensione dei focolari e forni devono essere richiamate mediante "avviso" collocato in prossimità dei posti di accensione (art. 238, DPR n. 547/55).
- I recipienti per il trasporto di liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti appositi e separati con "l'indicazione" di pieno o di vuoto (art. 249, DPR n. 547/55).
- Sulla porta di ingresso di locali contenenti accumulatori deve essere affisso un "avviso" richiama divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera (art. 303, DPR n. 547/55.
- Sulla porta di ingresso di officine e cabine elettriche deve essere esposto un "avviso" indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate (art. 339, DPR n. 547/55).
- È vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici senza avere prima esposto un "avviso" su tutti i posti di manovra o di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre" (art. 345, DPR n. 547/55).
- Nell'ingresso di ogni stabilimento che produce materie o prodotti pericolosi o nocivi deve essere esposto "un estratto delle norme di sicurezza" (art. 352, DPR n. 547/55).
- Ai lavoratori addetti all'esecuzione di scavi e fondazioni, spalamento e sbancamento, deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante "opportune segnalazioni" (art. 12, DPR n. 164/56).
- Nei locali in cui si producono, si manipolano e si conservano esplosivi devono essere affissi "cartelli" recanti le disposizioni da adottarsi in caso di allarme e di incidente, il numero massimo di lavoratori ammessi nel reparto e altre disposizioni riguardanti la sicurezza (art. 19, DPR n. 302/56).
- Le principali norme sull'uso degli esplosivi devono essere riportate in "cartelli" affissi alle porte dei depositi e ai posti di confezionamento (art. 21, DPR n. 302/56).
- Nelle aziende che eseguono lavori che espongano all'azione di sostanze tossiche o nocive, deve essere affisso in modo visibile un "cartello" indicante il nome, il cognome, il domicilio o il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il suo numero telefonico oppure il posto di pronto soccorso più vicino all'azienda (art. 32, DPR n. 302/56).

Traffico interno
Per quanto concerne la circolazione di mezzi e il traffico interno allo stabilimento o cantiere si deve far riferimento alla segnalazione vigente riportata dal Codice della strada.
- Le vie di circolazione all'interno dei locali è opportuno che siano segnalate con strisce bianche o gialle.
- Nei cantieri, alle vie d'accesso e ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere apposte "segnalazioni opportune" (art. 4, DPR n. 164/56).
- Nelle vie di transito, quando non sia possibile disporre delle barriere, devono essere poste "adeguate segnalazioni" (art. 224, DPR n. 547/55).
- I "segnali" indicanti condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere "convenientemente illuminati" durante il servizio notturno (art. 225, DPR n. 547/55).
- Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, "apposito cartello" deve essere posto a indicare il divieto di transito (art. 226, DPR n. 547/55).

Pronto soccorso, mezzi di soccorso di urgenza, servizi di salvataggio
Si definisce pronto soccorso l'insieme dei presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
I principi che regolano l'organizzazione del pronto soccorso nelle aziende edili si applicano sostanzialmente anche nella prevenzione degli infortuni nei lavori in sotterraneo.
Il pacchetto di medicazione è costituito da una scatola contenente materiale per il primo soccorso da prestare a persone ferite.
La cassetta di pronto soccorso si differenzia dal pacchetto di medicazione per una maggiore dotazione di presidi sanitari.
La camera di medicazione è un locale convenientemente aerato e illuminato, riscaldato nella stagione fredda e fornito di un lettino con cuscino, coperte di lana, acqua per bere e lavarsi, sapone e asciugamani nonché dei necessari presidi sanitari. La camera di medicazione deve essere affidata a un infermiere o, in difetto, a una persona pratica di servizi di infermeria per curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
La cassetta di medicazione prevista per i lavori in sotterraneo deve avere una dotazione più ampia, rispetto alla precedente, in modo da garantire un miglior soccorso in caso di traumatismi.
Il locale di pronto soccorso nei lavori in sotterraneo deve essere fornito di acqua potabile, lavandino, latrina, riscaldamento, illuminazione. Nel lavori in sotterraneo ove è prescritta l'infermeria, questa deve contenere da 2 a 4 letti ed essere affidata in custodia a un infermiere.

Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, oppure una persona da lui designata, considerando la natura e i fischi delle lavorazioni che si svolgono in edilizia, sentito il parere del medico competente, se previsto, organizza il pronto soccorso prendendo in considerazione anche la dislocazione dei servizi di emergenza esterni e la necessità del trasporto dei lavoratori infortunati.

Adempimenti amministrativi
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchiature specifiche di pronto soccorso ed essere facilmente raggiungibili con le barelle. I locali di pronto soccorso devono avere una segnaletica ben visibile anche a distanza.
Anche il materiale di pronto soccorso che è dislocato nei luoghi di lavoro deve essere oggetto di segnaletica appropriata e ben visibile. È necessario che i luoghi ove sono reperibili materiali di pronto soccorso siano sgombri da ostacoli e siano facilmente accessibili.
Le aziende ove si svolgono attività lavorative con esposizione a sostanze tossiche o nocive, devono individuare un medico reperibile, in caso di necessità, o il posto di pronto soccorso pubblico più vicino cui far riferimento in caso di infortunio.
Nelle lavorazioni in sotterraneo il pronto soccorso deve essere supportato dalla costituzione di squadre di salvataggio composte da non meno di 5 elementi ed equipaggiate adeguatamente con indumenti protettivi ignifughi, respiratori e bombole di ossigeno.
Il pacchetto di medicazione è obbligatorio per le aziende con più di 25 dipendenti e in ogni caso per quelle che non hanno l'obbligo di tenere la cassetta di pronto soccorso.
La cassetta di pronto soccorso è obbligatoria per:
- le aziende industriali fino a 5 dipendenti lontane da posti pubblici di pronto soccorso e che svolgono attività con rischi di scoppio, asfissia, infezione, avvelenamento;
- le aziende industriali con personale fino a 50 unità, distanti da posti di pronto soccorso pubblico;
- le aziende industriali con più di 5 dipendenti che svolgono attività con rischi di scoppio, asfissia, infezione, avvelenamento pur essendo ubicate in centri con posto pubblico di pronto soccorso;
- le aziende con oltre 50 dipendenti.
La camera di medicazione è obbligatoria per:
- le aziende con più di 5 dipendenti lontane da posti di pronto soccorso pubblico con attività a rischio di scoppio, asfissia, infezione, avvelenamento;
- le aziende ove sia prescritta dall'Ispettorato del lavoro o dalla USL;
- le aziende con più di 50 dipendenti soggetti ad obbligo di visite periodiche.
I posti di pronto soccorso decentrati sono obbligatori a seguito di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro o della ASL, per le aziende ove, tra i vari reparti e il locale di pronto soccorso vi sia una distanza tale da non garantire la tempestività delle cure.
Per le miniere e le cave, quando siano impiegati più di 100 lavoratori in un turno, vi è l'obbligo di istituire un servizio medico tra i cui compiti sono inclusi "il pronto soccorso e le cure agli infortunati in grado di continuare il lavoro".
Per il lavoro all'interno dei cassoni, la normativa in vigore prevede:
a) disponibilità di una camera di ricompressione presso il cantiere di lavoro;
b) obbligo di fornire al lavoratore un documento personale con indicazione delle funzioni svolte;
c) obbligo di reperibilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria;
d) obbligo di permanenza sul luogo di lavoro di un infermiere;
e) disponibilità di un mezzo per il trasporto urgente.
Il DPR n. 524 dell'8.6.89 fissa le norme in materia di segnaletica relativa all'individuazione di posti di pronto soccorso (art. 2, lett. h) all'interno delle aziende.

Questioni interpretative
In merito all'obbligo della camera di medicazione per le aziende ubicate "lontano" da un posto pubblico di pronto soccorso, è in discussione il principio che la locuzione "lontano" possa essere identificata con una determinata distanza chilometrica e che la presenza eventuale di un'autoambulanza con servizio di rianimazione possa essere sostitutiva dell'adempimento di cui trattasi.
In tali casi è opportuno richiedere, alla ASL territorialmente competente, parere tecnico al fine di evitare ipotetiche contestazioni su differenti interpretazioni della norma.
Le stesse problematiche riguardano l'adempimento di cui all'art. 31 del DPR n. 303/56 (posti decentrati di pronto soccorso) in base al quale la ASL può richiedere la collocazione di posti di pronto soccorso decentrati nei vari reparti in base a valutazioni che attengono a criteri di tempestività dell'eventuale soccorso.

Registro infortuni
Soggetti obbligati alla tenuta del registro
La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato (con esclusione delle attività non comprese nel campo di applicazione del DPR 27.4.55, n. 547: esercizio delle miniere, cave e torbiere; esercizio dei trasporti terrestri pubblici ed esercizio della navigazione marittima, aerea e interna) e soggetti ad essi equiparati a norma dell'art. 3 del DPR n. 547/55 (soci di società cooperative e allievi di istituti di istruzione e laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature e apparecchi in genere).
Il Ministero del lavoro ha espresso l'avviso che l'obbligo di tenuta del registro in parola riguarda solo le imprese, con esclusione, quindi, dei datori di lavoro non aventi qualifica di imprenditore.
È invece irrilevante il fatto che il datore di lavoro occupi o meno dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
A differenza di quanto previsto per i libri matricola e paga, non è ammesso in alcun caso l'esonero dalla tenuta del registro.

Vidimazione e tenuta del registro
Il registro, che deve essere conforme al modello stabilito dal D.M. 12.9.58, va vistato in ogni pagina dall'USL competente per territorio (detta vidimazione era effettuata, prima dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, dall'Ispettorato del lavoro).
Esso deve essere tenuto senza alcun spazio in bianco e le scritturazioni debbono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni, e le eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile.
Il registro deve essere conservato sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall'ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua vidimazione.
La giurisprudenza ha avuto modo di affermare, al riguardo, che non è ammessa - e costituisce pertanto contravvenzione - la tenuta del registro degli infortuni presso un consulente del lavoro, a differenza di quanto previsto per i libri matricola e paga.
Per i cantieri edili e stradali e i lavori all'aperto in genere, le imprese che eseguono lavori di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili, etc.), qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell'impresa.
Il registro degli infortuni può essere consultato dal rappresentante alla sicurezza eletto dai lavoratori (art. 19, comma 5, D.lgs. n. 626/94).

Contenuto del registro
Nel registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino inabilità temporanea con assenza dal lavoro di almeno un giorno; devono altresì esservi indicati il nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Non sono invece soggette ad annotazione nel registro, come del resto emerge chiaramente dal dettato legislativo, le malattie professionali.

Aziende con più cantieri o esercenti più attività.
Le aziende con stabilimenti o cantieri in più province possono predisporre il registro con l'aggiunta di fogli intercalari che non seguono la numerazione ordinaria del registro e con margine preforato, sui quali, con sistema di ricalco, possa essere effettuata la copia di ciascun foglio del registro da trasmettere alla sede centrale dell'azienda. Le aziende che esercitino due o più attività nello stesso stabilimento possono tenere un unico registro; in tal caso sarà opportuno che indichino, nella colonna 6 ("Reparto e qualifica professionale"), l'attività cui è addetto l'infortunato.

Compilazione del registro
Il registro di seguito riportato è articolato in 11 colonne, in cui debbono essere rispettivamente indicati il numero d'ordine dell'infortunio, la data di infortunio, la data di ripresa del lavoro, il cognome e nome dell'infortunato, l'età, il reparto e qualifica professionale, la descrizione della causa e delle circostanze dell'infortunio, la natura e sede della lesione, le conseguenze dell'infortunio, i giorni di assenza per inabilità temporanea, la percentuale di invalidità permanente.

Prospetto del registro

Il D.M. 12.9.58 fornisce le seguenti note esplicative sulla compilazione del registro.
a) Alla colonna 6.
L'indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti.
La qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto alle mansioni normalmente espletate dal lavoratore.
b) Alla colonna 7.
La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso.
c) Alla colonna 8.
La natura e la sede della lesione devono essere annotate in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico.
d) Alla colonna 9.
Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti a quanto previsto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria e precisamente:
1) inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza di almeno un giorno, compreso quello dell'evento (secondo quanto previsto testualmente dal D.M. 12.9.58 come modificato dal D.M. 5.12.96 sul presupposto dell'art. 4, lett. o) del D.lgs. n. 626/94);
2) inabilità permanente: quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
La registrazione delle conseguenze degli infortuni deve essere effettuata a seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'Istituto assicuratore per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Qualora trattisi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato all'infortunato.
3) morte.
e) Alla colonna 10.
I giorni di assenza per inabilità temporanea devono essere computati in base alle giornate di calendario comprese fra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o la data in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Devono perciò essere inclusi i giorni di franchigia, le domeniche e i giorni festivi.
f) Alla colonna 11.
Il grado percentuale di inabilità permanente deve essere registrato in base alla definizione dell'infortunio fatta dall'Istituto assicuratore.
Qualora trattisi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la registrazione deve essere effettuata in base alla tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente annessa alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

Registrazione con procedure automatizzate
Le aziende, imprese che intendono utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati sul registro infortuni possono avvalersi, in alternativa al sistema di registrazione di cui al D.M. 12.9.58, di un sistema di schede individuali conformi al modello approvato con D.M. 10.8.84 e di seguito riportato.
Anche in questo caso le schede da utilizzare devono essere preventivamente vidimate dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Procedura automatizzata
L'accesso al "Data Base" aziendale, ovverosia l'immissione dei dati nell'archivio centrale del personale, deve essere assicurato da una serie di controlli al momento del collegamento con il sistema informativo, tramite la digitazione di un codice segreto e la lettura di un "badge" magnetizzato.
Tali operazioni devono consentire di comporre una chiave che viene accettata solo se nota a detto sistema informativo.
L'aggiornamento dei dati va effettuato in linea al fine di permettere l'immediata immissione del "fenomeno" tramite la digitazione dell'informazione pervenuta dalle unità periferiche.
I dati immessi, dopo le operazioni di elaborazione e stampa delle schede, non possono più essere rettificati; pertanto, eventuali informazioni di modifica saranno aggiunte a quelle già memorizzate.
La scheda va riprodotta in doppio originale in contemporanea e con inchiostro indelebile, utilizzando i sistemi di stampa elettronica.

Procedura amministrativa
Le schede, vidimate, come si è detto, dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, numerate progressivamente con una numerazione generale, devono essere conservate presso l'azienda. Semestralmente il sistema informativo elabora e stampa un tabulato di supporto riassuntivo di tutti gli eventi che hanno dato luogo alla emissione delle schede del registro infortuni nel periodo considerato.

Accentramento delle registrazioni
Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate è ammesso l'accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. L'accentramento deve essere autorizzato dal Ministero del lavoro. Le schede debbono essere conformi al modello di seguito riportato.

Registro infortuni società

Sede di ........... Partita IVA .....................................
N. PROGRESSIVO GENERALE ................. N. REGISTRO ............
N. PROGRESSIVO ..........................

Cognome e nome ..........................
Data di nascita .........................
Codice fiscale ..........................
Reparto .................................
Qualifica ...............................
professionale ...........................
Data infortunio ......................... Data ripresa ..............
Posizione assicurativa ..................
Descrizione infortunio ..................
Natura e sede lesione ...................
Inabilità temporanea ....................
Inabilità permanente .................... Morte in data .............

Note: ...................................

Le schede, vidimate preventivamente dalla competente Azienda Sanitaria Locale, numerate progressivamente con una numerazione unica generale e dotate di una sottonumerazione progressiva parziale, specifica per le unità aziendali periferiche, devono essere conservate in un esemplare presso la sede centrale dell'azienda e nell'altro esemplare inviate all'unità periferica, e tenute in ordine numerico progressivo mediante adeguato sistema di archiviazione.
Abilitate alla tenuta delle schede sono le unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative, quali filiali, centri di vendita, centri amministrativi, zone e settori di assistenza tecnica, che ne curano la tenuta anche per il personale operante nelle dipendenze prive di strutture amministrative site in altre città.
In caso di infortunio, che l'unità aziendale periferica dovrà denunciare e comunicare alla sede centrale con la massima celerità, vengono elaborate e trasmesse alla stessa unità periferica:
- una prima scheda contenente i dati iniziali dell'infortunio (nominativo del dipendente, qualifica professionale, data dell'infortunio, cause e circostanze dello stesso, natura e sede delle lesioni, prognosi di guarigione);
- una seconda scheda, contenente tutti i dati già riportati in quella precedente, gli eventuali altri dati di continuazione dell'assenza e i dati relativi alla ripresa del lavoro dell'infortunato (tale scheda riporta tutta la successione delle notizie dell'evento);
- una terza definitiva scheda, riportante tutte le notizie contenute nelle precedenti, su cui sono registrate le ulteriori notizie relative alle conseguenze dell'infortunio (morte, invalidità permanente percentuale) e a riconoscimento dell'indennizzabilità da parte dell'Inail.
Semestralmente il sistema informativo elabora e stampa un tabulato di supporto riassuntivo di tutti gli eventi che hanno dato luogo all'emissione delle schede del registro infortuni nel periodo considerato.
Il tabulato viene prodotto in 2 esemplari, di cui uno dovrà essere conservato presso la sede centrale e l'altro trasmesso all'unità periferica interessata.

Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le parti concordano l'esigenza prioritaria di promuovere e sviluppare una cultura sistematica della prevenzione per l'igiene e la sicurezza adottando tutti i mezzi idonei e informativi per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edilizio.
Le parti ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Nel campo della formazione che sarà attuata tramite gli Enti di Formazione Edile Interregionali (EFEI vedi art. I/O - 8) molta attenzione sarà posta alla formazione nel campo dell'igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare nei cantieri temporanei e mobili, a tutti gli operatori del settore (datori di lavoro, RLS e lavoratori).
Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente di Formazione Edile Interregionale (Ente paritetico bilaterale), relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.

Art. I/O - 6: Diritto di alloggio, cucine, servizi igienici e mense aziendali:
Diritto di alloggio
Se il cantiere edile è situato in località lontane da centri abitati, il datore di lavoro deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dei cantieri stessi.
Il datore di lavoro è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente un locale cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuoco per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
Il datore di lavoro deve prevedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura di tutto quanto necessario per la preparazione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da 2 operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

Mense
Obblighi dei datori di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di realizzare almeno un refettorio nelle aziende in cui più di 30 dipendenti rimangano all'interno durante la pausa per il pasto; l'obbligo sussiste anche per le aziende con più di 20 operai ove questi siano esposti a materie insudicianti, fumi, vapori, sostanze venefiche e per i lavori all'aperto (artt. 41 e 43, DPR n. 303/56).
I locali dei refettori devono essere almeno provvisti di tavoli e sedili e devono essere ben illuminati, aerati, riscaldati in inverno; i pavimenti non devono essere polverosi, le pareti devono essere intonacate e imbiancate (art. 41, DPR n. 303/56).
Il lavoratore deve avere la possibilità di conservare le vivande in luoghi adatti e di riscaldarle.
Non è ammessa la somministrazione di vino, birra o altri alcolici, salvo modiche quantità durante l'orario dei pasti (art. 42, DPR n. 303/56).
Per le imprese che effettuano lavori in sotterraneo con più di 50 dipendenti alloggiati, è prescritta la istituzione di un servizio di mensa a richiesta di almeno 10 dipendenti (artt. 91 e 92 DPR n. 320/56).
Ai sensi dell'art. 29 del DPR n. 327/80, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili dovranno sempre essere puliti e lavati dopo ogni utilizzazione. Le acque non asservite a pubblici acquedotti dovranno essere sottoposte a periodici controlli. Nei locali per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e disinfestazione di impianti e locali in quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi.
Devono inoltre essere rispettati i relativi regolamenti comunali d'igiene.
Ai sensi dell'art. 32 del già citato DPR, i distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e di bevande devono:
- essere di facile pulizia, disinfettabili all'interno e all'esterno;
- avere superfici a contatto con gli alimenti di materiale idoneo;
- avere sorgenti interne di calore in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti;
- avere un'adeguata attrezzatura che garantisca una buona conservazione delle sostanze alimentari deperibili o surgelate o delle bevande e piatti caldi con un congegno che blocchi la distribuzione in caso di variazioni abnormi della temperatura;
- essere collocati lontano da sorgenti di calore;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti o altre contaminazioni. La installazione dei distributori deve essere comunicata alla USL, territorialmente competente.

Adempimenti amministrativi
L'esercizio di una mensa è soggetto ad autorizzazione sanitaria (art. 2, legge n. 283/62) da parte del Sindaco (art. 25, DPR n. 327/80) che la concede sentiti i Servizi d'igiene della ASL territorialmente competente (che effettuano anche le attività di vigilanza congiuntamente ai Servizi veterinari e di prevenzione, igiene e sicurezza nel luoghi di lavoro).
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie devono contenere (art. 26, DPR n. 327/80): nome, ragione sociale e sede dell'impresa, ubicazione del laboratorio, stabilimento o deposito, indicazione dei generi merceologici che si intendono lavorare, confezionare o tenere in deposito, descrizione ed estremi di deposito degli eventuali marchi identificativi dell'impresa, l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni, il termine di approntamento dello stabilimento o del deposito. Le domande devono essere corredate da piante planimetriche dei locali in scala non superiore a 1:500, da una descrizione sommaria dei locali, impianti e attrezzature, da indicazione relative:
a) all'impianto di approvvigionamento idrico;
b) all'idoneità della rete di distribuzione;
c) alla documentazione sulla potabilità dell'acqua (se non asserviti a un pubblico acquedotto). I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dal produrre la documentazione relativa ai punti a-b-c;
d) all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
e) ai sistemi scelti per assicurare salubrità e conservazione delle sostanze alimentari;
f) ai marchi depositati (escluso i depositi all'ingrosso).
L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti (art. 27, DPR n. 327/80) e l'impresa deve poi dare comunicazione all'autorità sanitaria di eventuali variazioni di nome, ragione sociale, sede dell'impresa, marchi depositati. Le variazioni predette comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata in precedenza, mentre le variazioni di ubicazione dello stabilimento e delle sostanze lavorate comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.
I locali devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dagli artt. 28, 29, 30 e 31 del DPR n. 327/80 e in particolare, essere sufficientemente ampi, costruiti in modo da garantire una facile e adeguata pulizia, rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico sanitario con microclima adeguato, aerabili, con un sistema di illuminazione tale da prevenire la contaminazione degli alimenti, con pareti e superfici facilmente lavabili e disinfettabili, muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di insetti e roditori, adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati. I locali adibiti a servizi igienici per gli ospiti e il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica dovranno avere pareti e pavimenti impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili.
I gabinetti del personale dovranno essere in numero adeguato, dotati di acqua corrente in quantità sufficiente, di lavabo a comando non manuale, di distributori di sapone e di asciugamani non riutilizzabili. Gli spogliatoi dovranno essere forniti di armadietti individuali, lavabili, disinfettabili, a doppio scomparto.
Le docce dovranno essere in numero adeguato a seconda del tipo delle lavorazioni e del numero di addetti. Inoltre vi dovranno essere adeguati dispositivi e contenitori per assicurare un adeguato smaltimento di rifiuti e immondizie, a congrua distanza dai locali di lavorazione e in aree opportunamente protette.
Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione delle sostanze alimentari destinato a venire a contatto anche temporaneamente con alimenti o bevande, deve essere munito di idoneità sanitaria (art. 14, legge n. 283/62) attestata dalla compilazione di un libretto personale rilasciato dalla ASL territorialmente competente a validità annuale. Tale libretto deve essere conservato sul luogo di lavoro e deve esser esibito a richiesta dagli organi di vigilanza (art. 41, DPR n. 327/80).
Il rilascio e il rinnovo del libretto sono subordinati all'esecuzione di una visita medica integrata da indagini strumentali e di laboratorio (tampone faringeo, coprocultura per salmonella, VDRL, RX torace o Tine Test) e all'effettuazione delle prescritte vaccinazioni (tifo, paratifo, tetano).
I datori di lavoro hanno l'obbligo di chiedere al personale assentatosi per malattia per oltre 5 giorni un certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio. Inoltre (art. 42, DPR n. 327/80) negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale addetto deve indossare tute o sopravvesti di colore chiaro nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura. Tute, giacche, sopravvesti e copricapo devono essere puliti e il personale deve curare la pulizia della persona e in particolare delle mani. Infine, il trasporto delle sostanze alimentari (art. 43, DPR n. 327/80) deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e autorizzato (art. 44, DPR n. 327/80) se con cisterna o altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse, se adibito al trasporto di surgelati per distribuzione al dettaglianti oppure al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

Questioni interpretative
L'obbligo del libretto sanitario di cui all'art. 14 della legge n. 283/62, secondo ripetuti pronunciamenti della Corte di cassazione, sussiste anche per il personale non direttamente addetto alla manipolazione o distribuzione di alimenti e bevande, che presta la propria opera nell'ambito dell'esercizio commerciale o della mensa (personale addetto al trasporto, alla pulizia di suppellettili, ecc..).
L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 5 del DPR n. 283/62 (presenza di parassiti o microrganismi aventi carica eccessiva) richiede la esecuzione di opportuni esami di laboratorio da effettuarsi da parte della competente USL, in prima istanza, e presso l'Istituto superiore di sanità, in sede di revisione; qualora gli alimenti presentino evidenti segni esteriori di non commestibilità viene ritenuto sufficiente il semplice accertamento obiettivo da parte degli organi sanitari di controllo.

Art. I/O - 8: Diritto alla formazione professionale e allo studio:
Ente di formazione edile interregionale e organismi paritetici per la prevenzione infortuni:

Premessa
Le parti contraenti concordano sull'importanza fondamentale della formazione professionale dei lavoratori del settore edilizio al fine di contribuire sia ad un miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro oltre a un aumento delle capacità produttive e professionali delle imprese, artigiani e cooperative.
A tal fine si costituiranno Enti Paritetici per la formazione e l'addestramento professionale nel settore delle costruzioni denominati "EFEI - Ente Scuola di Formazione Professionale della Edile Cassa".
Obiettivo generale dell'Ente scuola è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti.
A livello territoriale saranno operativi gli Uffici provinciali dell'EFEI, abbinati agli uffici della Edile Cassa operanti per provincia, i quali avranno una propria organizzazione funzionale e gestionale.
Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente paritetico bilaterale, relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.
Gli Organismi Paritetici Provinciali, formati da un minimo di 6 a un massimo di 12 componenti designati pariteticamente dalle parti, in simbiosi con le strutture provinciali dell'EFEI - Ente Scuola, avranno funzione di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro relativamente alla prevenzione e salute nei luoghi di lavoro e in particolare nel cantieri temporanei e mobili (D.lgs n. 626/94). Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in mento a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 20 D.lgs. n. 626/94).
Gli Organismi Paritetici Provinciali si adopereranno, con iniziative di promozione e sollecitazione in collaborazione diretta con le strutture provinciali EFEI, affinché l'imprese e i datori di lavoro assicurino, nel loro interesse e dei lavoratori, una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai propri posti di lavoro e alle specifiche mansioni svolte.
La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (4, 8, 12 ore).
La formazione dei lavoratori e quella dei loro Rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi Paritetici (art. 20 D.lgs. n. 626/94), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Gli Organismi Paritetici Provinciali in collaborazione con gli Enti Scuola EFEI, a livello provinciale, si faranno promotori dell'organizzazione di corsi per datori di lavoro e imprese, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (D.lgs. n. 626/94).
Gli Organismi Paritetici Provinciali avranno un ruolo importante e di sostegno alla contrattazione territoriale per la prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.

Ente di Formazione Edile Interregionale - EFEI
Obiettivo generale degli Enti scuola EFEI è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle Costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'EFEI:
a) attua le iniziative decise congiuntamente tra le parti sociali costituenti, in materia di Formazione Professionale in un quadro di politica attiva del lavoro nel settore delle costruzioni;
b) promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di Formazione Professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati;
c) è strumento ampio di promozione del lavoro nel settore delle costruzioni in ciò rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche, a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio. In tale contesto l'EFEI può operare centralmente e perifericamente in accordo diretto con le Autorità Pubbliche, gli Enti, gli Organismi territorialmente competenti;
d) promuove e cura i rapporti generali con le diverse Istituzioni Nazionali, Internazionali compresa la Comunità Economica Europea per quel che attiene i programmi formativi;
e) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione professionale, redige i programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni e incontri per lo studio dei problemi interessanti l'istruzione e la Formazione Professionale;
f) promuove in proprio e/o in committenza studi di ricerca volti a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto, in riferimento alle evoluzioni produttive, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
[…]
Le attività di formazione saranno indirizzate a:
- giovani disoccupati o inoccupati da avviare al lavoro nel settore edilizio;
- lavoratori e personale dipendente da imprese;
- lavoratrici per un inserimento nel settore edilizio;
- lavoratori del settore edilizio, posti in mobilità e utilizzati in LSU;
- lavoratori disoccupati e inoccupati del settore edilizio.
I partecipanti ai corsi di formazione dopo aver superato con esito favorevole esame finale avranno diritto al rilascio di attestato con indicazione del corso frequentato.
Il finanziamento degli Enti di formazione EFEI e degli OPP avverrà con un contributo a carico delle imprese definito territorialmente e in misura compresa tra lo 0,2% e l'1% calcolato sugli elementi della retribuzione e versato con modalità definite dalle Organizzazioni territoriali.
Gli Enti di formazione e gli OPP si attiveranno per elaborare convenzioni e programmi didattici per corsi di formazione nel settore edile finanziati da Comuni, Provincie Regionali, Regioni, ASL, FSE, Ordini professionali ed Enti Istituzionali vari.

Art. I/O - 9: Regole per gli apprendisti, lavoro part-time e interinale, contratti di formazione e lavoro:
Apprendistato

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Il numero di apprendisti non può essere superiore a quello dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio.
Il datore di lavoro che non ha alle sue dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o se ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Il datore di lavoro che ha meno di 3 dipendenti o non ne ha affatto, non può assumere più di 3 apprendisti.
Per le aziende artigiane edili i limiti stabiliti sono di 5 dipendenti e 9 apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti sopraindicati non si computano:
- per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge n. 25/55 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali.
Vengono invece computati:
- i dipendenti, esclusi quelli indicati precedentemente, qualunque sia l'attività svolta;
- i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa;
- i familiari dell'imprenditore (o dei soci) che svolgono il loro lavoro prevalentemente nell'impresa;
- i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all'orario svolto, riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nelle aziende, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.
Possono essere assunti per apprendistato tutti i giovani di età tra i 16 e i 24 anni privi della qualificazione professionale oggetto del rapporto di apprendistato. Nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna l'età massima è elevata a 26 anni. Per i portatori di handicaps i limiti suddetti sono elevati di 2 anni.
Per assumere un apprendista occorre essere preventivamente in possesso dell'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ed è necessario far sottoporre l'apprendista da assumere a visita sanitaria.
Le Aziende artigiane possono assumere gli apprendisti direttamente con l'obbligo di comunicazione all'Ufficio di collocamento entro 10 giorni.
[…]
Se l'apprendista ha effettuato servizio presso altre imprese allora i periodi si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione, solo se non separati da interruzioni di un anno e purché si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il cumulo, l'apprendista deve presentare al datore di lavoro idonea documentazione giustificativa.
Il datore di lavoro oltre alla normale registrazione sul libretto di lavoro rilascerà un certificato che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative effettuate.
Per gli apprendisti lavoratori il periodo di apprendistato è fissato in 36 mesi […]
Le ore di insegnamento complementare (art. 10, legge n. 25/55) si effettueranno di norma presso gli Enti Scuola EFEI e sono in numero di 4 ore settimanali da effettuarsi anche in orari diversi dalla normale attività.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali (comprese le ore per l'insegnamento complementare).
Agli apprendisti lavoratori e impiegati si applicano le norme di cui agli artt. O-4 e I-3.
[…]

Lavoro part-time e interinale
[…]
Le parti contraenti ritengono che in relazione alla particolarità del settore edilizio il lavoro interinale possa essere utilizzato dai datori di lavoro, sempre rispettando la normativa vigente in materia, per utilizzazione di qualifiche altamente professionali.

Contratto di formazione e lavoro
Nei contratti di formazione e lavoro il datore ha l'obbligo di corrispondere il corrispettivo per la prestazione lavorativa e di formare il giovane. Il contratto di formazione e lavoro è ritenuto dalle parti contraenti un ottimo strumento legislativo per facilitare e incrementare l'accesso dei giovani nel settore edilizio.
I datori di lavoro potranno assumere con CFL soggetti già iscritti nelle liste di collocamento di età compresa tra 16 e 32 anni.
Le tipologie previste per i CFL sono:
A) Contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1 - acquisizione di professionalità intermedia;
2 - acquisizione di professionalità elevata.
B) Contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e produttivo.
I CFL di cui alla lett. A) non possono avere una durata superiore a 24 mesi, quelli della lett. B) a 12 mesi ed entrambi rinnovabili.
Il contratto va stipulato per iscritto e una copia va consegnata al lavoratore unitamente al progetto di formazione, dal quale deve risultare la durata complessiva del contratto. La mancanza della forma scritta produce la nullità parziale del contratto di formazione con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]
I contratti di cui alla lett. A) devono prevedere, rispettivamente, una formazione di almeno 80 e 130 ore, da effettuarsi sul luogo di lavoro. Per i contratti di cui alla lett. B), invece la formazione minima è di 20 ore e deve riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro la prevenzione ambientale e antinfortunistica.
L'Assocostruttori, l'Unci e la Confsal - Edilizia rimarcano la volontà reciproca di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro e dopo il deposito del presente contratto collettivo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale chiederanno l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (CRI) in attuazione da quanto disposto dal DL n. 108/91 convertito nella legge n. 169/91.
I progetti di formazione e lavoro definiti dalle parti contraenti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro e della Previdenza Sociale per ottenere il rilascio alle imprese associate all'Assocostruttori e le Cooperative associate all'Unci dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'Impiego territorialmente competenti.
Il contratto mirato all'acquisizione di professionalità intermedie (A - 1) viene consentito per il conseguimento delle professionalità del 2° livello e avrà durata di 24 mesi con previsione di una formazione teorica di 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di tipo A) - 2 per acquisizione di professionalità elevate viene consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e al 4° livello e avrà una durata di 24 mesi prevedendo una formazione teorica di 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di tipo B) avrà durata massima di 12 mesi con formazione teorica di 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa ed è consentito per conseguire le qualifiche del 5° livello del presente contratto.
La formazione di carattere teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro dai propri familiari collaboratori.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[…]

Art. I/O - 11: Diritti sindacali, definizione delle controversie; Provvedimenti disciplinari, cessione e trasformazione di azienda:
Assemblee
Sono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Rappresentanze sindacali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Provvedimenti disciplinari
[…]
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
A) con richiamo verbale;
B) con ammonizione scritta;
C) con una multa fino al massimo di 2 ore di retribuzione;
D) con la sospensione fino a un massimo di 2 giorni;
E) con il licenziamento per mancanze.
[…]
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
F) Il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
- recidività in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell'anno precedente;
[…]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. I/O - 12: Licenziamenti:
La normativa vigente in materia è regolata dalla legge 15.7.66 n. 604, modificata dall'art. 18 della legge 20.5.70 n. 300, e dalla legge 11.5.90 n. 108. Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente:
A) per riduzione di personale;
B) per giustificato motivo (con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.66 n. 604), che sottende un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
C) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto C).
Se il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui da presente punto C), il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 8 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
1) insubordinazione o gravi offese verso i diretti superiori:
2) furto, frode, danneggiamento volontari o od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
3) qualsiasi atto di natura colposa che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali e altro;
[…]
5) allontanamento senza giustificato motivo del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
6) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
8) recidività in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

Art. I/O - 14: Disposizioni generali:
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto

Allegato 1: Protocollo di intesa tra le parti per costituzione enti paritetici, definizione regolamenti e accordi vari:
Protocollo d'intesa
Roma addì 6.9.95 tra l'Assocostruttori […] e la Fesica-Confsal Comparto Edilizia rappresentata […] per la costituzione di Organismi paritetici in grado di stimolare, promuovere e attuare la sicurezza nei luoghi di lavoro e un sistema di Edili Casse Autonome in grado di creare una reale competitività rispetto gli attuali sistemi di Casse, per una gestione ottimale degli accantonamenti che consenta di erogare un maggior numero di servizi di buona qualità ai lavoratori del settore edilizia e affini.

Edili Casse Interprovinciali
Alla luce del fatto che, nel nostro Paese le norme costituzionali prevedono il pluralismo associativo per: partiti, sindacati, associazioni ecc., per questa ragione esistono varie associazioni imprenditoriali che hanno dato luogo a più sistemi di Enti paritetici bilaterali con varie denominazioni, per l'accantonamento di somme da destinare all'erogazione di servizi, contrattualmente stabiliti.
Vi è un primo sistema, che discende dall'Ance (Confindustria), che associa generalmente le grandi imprese e che è presente in tutte le province italiane con Casse Edili costituite bilateralmente con i sindacati del settore edilizia: Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil.
Dato che, l'attuale sistema di accantonamento è curato da questi enti paritetici bilaterali denominati Casse Edili e che tali istituti sono costituiti a livello territoriale o meglio, provinciali, e che ad oggi nella quasi totalità delle regioni, tali enti, hanno conseguito una sorta di monopolio, per la mancanza di altre strutture capillarmente distribuite con le medesime finalità; si è trovata un'intesa tra le associazioni in epigrafe per costituire degli Enti paritetici bilaterali denominati Edili Casse Interprovinciali, che avranno le medesime finalità contrattuali delle Casse Edili, ma la cui costituzione sarà a livello interprovinciale, ovvero regionale. Questo, per consentire, sia una gestione economica di minor costo strutturale, sia un'omogenea e uniforme erogazione dei servizi in ambito provinciale attuativo del livello regionale. Infatti, è chiaro che, una struttura interprovinciale unitaria avrà dei costi di gestione notevolmente inferiori rispetto agli altri Enti operanti nel settore.
Non meno importante, è l'aspetto della competitività-confronto che si ingenererà tra i diversi sistemi, e che sarà inevitabilmente da stimolo per un miglioramento dei servizi erogati dai sistemi di Casse edili operanti territorialmente.

Ente Formazione Edile Interregionale (EFEI) e Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Al fine di provvedere a una sempre maggiore professionalità degli operatori del settore edile a una riorganizzazione produttiva della manodopera per una maggiore articolazione delle figure professionali e a un'efficace politica di prevenzione antinfortunistica, le Edili Casse Interprovinciali saranno affiancate da Scuole di Formazione Professionale costituite pariteticamente dalle stesse associazioni sindacali e di categoria generanti le Edili Casse.
L'Ente Scuola di Formazione Professionale, potrà contare per il suo funzionamento, su una quota di contribuzione stabilita contrattualmente e accantonata dalla Edile Cassa per conto dell'ente formativo potrà altresì utilizzare finanziamenti comunitari, statali e regionali, nonché privati, solo per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta anche a lavoratori e datori di lavoro non iscritti alle Edili Casse o che operano in settori diverso da quello edile. Le eventuali eccedenze di introito derivanti da queste attività potranno essere utilizzate a favore dell'organismo paritetico e potenziare la divulgazione e la promozione della "cultura" del lavorare in sicurezza.
In stretta collaborazione con l'Ente Scuola di formazione sarà operante in simbiosi un Organismo Paritetico Provinciale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro; tale organismo è inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione anche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 626/94 e succ. mod.
L'ente di formazione, come così l'Organismo Paritetico Provinciale, potranno organizzarsi territorialmente secondo le specifiche esigenze della regione in cui operano, in modo da potere garantire una capillare azione conoscitiva, formativa e informativa.

Norma d'attuazione
In attesa di definire in maniera puntuale quanto previsto nel presente protocollo, con specifico CCNL tra le associazioni firmatarie, si farà riferimento alle contrattazioni esistenti per la piccola, media industria e impresa edile, cooperative e artigiani edili e affini, e alle norme di legge in vigore.