Agenzia entrate
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

 

Risposta n. 241/2024

 

OGGETTO: imposta di bollo su convenzioni per espletamento di funzioni medico competente


Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO

L'Istante riferisce di aver «stipulato [...] una convenzione per l'espletamento delle funzioni di medico competente...» e che «l'articolo 13 della convenzione [...] prevede che [...] l'accordo, sottoscritto digitalmente, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 642/1972 [...] il cui assolvimento è posto integralmente a carico dell'Ufficio XXX.
La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del d.P.R. 131/86 e l'onere della stessa è posto a carico della persona che vi ricorre».
L'Azienda con cui l'Istante ha stipulato la convenzione di cui sopra, ha inviato fattura relativa alle spese di registrazione della stessa e a tale riguardo, la Ragioneria Territoriale dello Stato di YYY, in fase di controllo preventivo di regolarità contabile, non superato, ha rilevato che «l'articolo 16 della Tabella, allegato B, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 [...] esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo gli Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato».
Inoltre, detta Ragioneria Territoriale dello Stato nel precisare che «I soggetti che rivestano la natura di Amministrazioni dello Stato sono individuati all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», ritiene necessari chiarimenti sull'ordine di pagamento ricevuto per il controllo preventivo di regolarità contabile.
A seguito di quanto osservato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, l'Istante ha chiesto l'emissione di una nota di credito, da parte dell'Azienda per l'annullamento della fattura con cui si richiedeva l'imposta di bollo relativa alle spese di registrazione.
Poiché l'Azienda ritiene che «le convenzioni stipulate con altre amministrazioni siano soggette all'imposta di bollo, il rimborso del quale è posto integralmente a carico dell'amministrazione ricevente le prestazioni...», l'Istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo «per la convenzione per l'espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del d. lgs n. 81/2008 e s.m.i.- Decreto n. 486 dd 20.06.2024».
 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

L'Istante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».
Relativamente agli atti indicati nella Tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 2 si applica l'imposta di bollo fin dall'origine alle «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie».
Tenuto conto di quanto sopra, l'accordo, sottoscritto digitalmente per l'espletamento delle funzioni di medico competente, rientra nel novero delle scritture di cui all'articolo della tariffa richiamata soggette all'imposta di bollo, fin dall'origine.
La Tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli Atti, Documenti e Registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.
Al riguardo, l'articolo 16 della predetta Tabella prevede l'esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati».
Al riguardo, la risoluzione del 1° settembre 2009, n. 234, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 938 del 16 gennaio 2009, ha affermato il principio di diritto secondo cui «nelle disposizioni normative contenute nelle leggi in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l'esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l'espressione a favore dello Stato o nell'interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona».
Inoltre, il richiamato articolo 16 della Tabella prevede l'esenzione, tra gli altri, per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato [...] sempreché vengano tra loro scambiati».
Nel caso di specie, non si può considerare che l'accordo, sottoscritto digitalmente per l'espletamento delle funzioni di medico competente consista in uno scambio di documenti fra Amministrazioni dello Stato, in quanto l'unico ente qualificabile come tale è solo l'Istante.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la convenzione per l'espletamento delle funzioni di medico competente ai sensi del d. lgs n. 81/2008 e s.m.i.- Decreto n. 486 dd 20.06.2024 sia soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del citato articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Inoltre, occorre rappresentare che nell'ipotesi in esame trova applicazione l'articolo 8 del d.P.R. 642 del 1972, secondo cui «Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario».
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.
 

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM