Cassazione Penale, Sez. 4, 29 novembre 2024, n. 43717 - Lavoratore schiacciato dal carico precipitato a causa di un improvviso cedimento della fune della gru a torre


 

Nota a cura di Dubini Rolando, , in Puntosicuro, 19.02.2025, Sulle responsabilità per un infortunio mortale in cantiere" 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. BELLINI Ugo - Relatore

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

dalla parte civile A.A., nato a S il (omissis),

dalla parte civile B.B., nato a S il (omissis),

dalla parte civile C.C., nato a S il (omissis),

dalla parte civile D.D., nato a S il (omissis),

dalla parte civile E.E., nato a S il (omissis),

nel procedimento a carico di:

F.F., nato a S il (omissis),

G.G., nato a O il (omissis),

nel procedimento a carico di questi ultimi

H.H., nato a B il (omissis),

inoltre:

I.I.

J.J.

ALLIANZ ASSICURAZIONI

NORMANNA COSTRUZIONI Srl

IMPRESA EDILE K.K.

IMPRESA L.L.;

avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo il rigetto per F.F. e per G.G., A.A., B.B., C.C., E.E. l'annullamento con rinvio al giudice civile competente.

Udito il difensore:

È presente l'avvocato ANGELINI PASQUALE del foro di BRINDISI in difesa di:

F.F.

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.

È presente l'avvocato MUSA DONATO dei foro di BRINDISI in difesa di:

A.A., B.B., C.C., D.D. e E.E., il quale si riporta alla memoria difensiva precedentemente depositata chiedendo accoglimento dei ricorsi. Deposita conclusioni e nota spese.

È presente l'avvocato MUSA GIOVANNI del foro di BRINDISI in difesa di:

H.H., NORMANNA COSTRUZIONI Srl e con delega depositata in aula anche per l'avv. MUSA LEONARDO in difesa di NORMANNA COSTRUZIONI Srl il quale chiede il rigetto dei ricorsi delle parti civili. E si richiama alla memoria precedentemente depositata.

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Lecce ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Brindisi, che aveva riconosciuto la responsabilità di K.K., titolare della omonima ditta appaltatrice dei lavori edili e F.F., quale dipendente della impresa appaltatrice, manovratore della gru a torre, incaricato di veicolare il materiale edile sull'edificio in costruzione, in relazione al decesso per schiacciamento di M.M. il quale, mentre si trovava a terra, intento a caricare sulle forche di sollevamento della gru il materiale che aveva prelevato dal proprio furgone, veniva investito dal carico che era precipitato dall'altezza di alcuni metri, a causa di un improvviso cedimento della fune della macchina operatrice.

La Corte di appello, in parziale accoglimento della impugnazione in appello delle parti civili, riconosceva la responsabilità, ai soli effetti civili, di G.G., che rivestiva la veste di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Rigettava invece gli appelli degli imputati K.K. e F.F., nonché l'appello proposto agli effetti civili dalle parti civili, relativamente alla esclusione di responsabilità degli altri imputati H.H., amministratore della NORMANNA COSTRUZIONI Srl, società committente delle opere edili e di L.L., titolare di ditta artigiana, anch'esso impegnato nel cantiere nella posa in opera di manufatti in calcestruzzo, nonché in riferimento alla esclusione della responsabilità amministrativa degli enti, in cui gli imputati erano inseriti. Rideterminava la condanna dei suddetti imputati (F.F., G.G. e K.K.) e del responsabile civile ALLIANZ Spa in relazione alle spese di costituzione di parte civile con riferimento al giudizio di primo grado e li condannava alla rifusione delle spese del grado di appello in favore delle stesse parti civili.

2. A F.F., operatore della gru, era contestata la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. 81/2008, per avere manovrato la gru a torre senza possedere le specifiche competenze, compiendo manovre e operazioni in grado di compromettere la sicurezza propria e dei lavoratori che si trovavano nelle vicinanze della macchina, senza avere prima verificato che nell'area di manovra della gru non sostassero altri lavoratori impegnati al lavoro.

2.1 A G.G. si attribuiva la violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. 81/2008, per avere redatto il piano di sicurezza e coordinamento in assenza di contenuti minimi sul cronoprogramma dei lavori; punto 2.2.2. lett. l) per la mancata individuazione delle aree di carico e di scarico dei materiali di cantiere; punto 2.3 in relazione alla mancata individuazione delle lavorazioni interferenti e al loro coordinamento; nonché l'inosservanza dell'art. 96, comma 1, D.Lgs. 81/2008, per avere omesso di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; nonché di indicare la disposizione e l'accatastamento di materiali e delle attrezzature in modo di evitarne il crollo o il ribaltamento; di curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e salute; di curare la rimozione di materiali pericolosi.

2.2 A H.H., quale committente delle opere, era in primo luogo contestato di non avere vigilato sull'operato del coordinatore per la sicurezza G.G. in relazione alle inosservanze allo stesso ascritte; la violazione dell'art. 98 D.Lgs. 81/2008 per non essersi dotato di un piano di Sicurezza e Coordinamento corredato dalla dichiarazione dei requisiti tecnico professionali da parte del coordinatore G.G.; piano di sicurezza peraltro non contenente indicazioni operative specifiche in relazione alle scelte progettuali e organizzative, come previsto dall'art. 100 D.Lgs. cit., anche in relazione agli obblighi di cooperazione e al coordinamento e alla reciproca informazione tra i datori di lavoro e gli eventuali lavoratori autonomi impegnati nelle attività di cantiere; l'inosservanza dell'art. 91 D.Lgs. cit., per la mancata previsione nel piano di sicurezza e coordinamento delle procedure specifiche relative alle fasi di trasporto, carico e scarico dei materiali da costruzione necessari per le lavorazioni di cantiere.

3. Il giudice distrettuale, nel confermare il giudizio di responsabilità nei confronti di K.K., quale responsabile della ditta appaltatrice che non aveva provveduto a formare, informare e vigilare sul personale incaricato alla movimentazione della gru e nei confronti di F.F., il quale aveva proceduto a manovrare la gru senza possedere competenze specifiche e senza controllare che nel raggio di azione del mezzo non stazionassero lavoratori impegnati nelle lavorazioni agli stessi affidate, in accoglimento della impugnazione della parte civile riconosceva altresì la responsabilità, ai fini civili, di G.G., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ragione di una serie di inosservanze concernenti la errata valutazione del rischio interferenziale, una inadeguata predisposizione del Piano di Sicurezza e coordinamento in quanto privo della indicazione di un cronoprogramma dei lavori e una inappropriata regolamentazione e individuazione delle aree di carico del materiale e delle modalità esecutive.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità in capo ai suddetti imputati, riteneva sostanzialmente irrilevante la causa dello sfilacciamento della fune di sollevamento della gru in quanto, qualsiasi fosse stata la ragione del cedimento (usura, ossidazione, carico eccessivo, non corretta manutenzione o montaggio dei vari componenti), nondimeno sussisteva relazione causale tra le condotte contestate agli imputati e l'evento dannoso, il quale costituiva la concretizzazione del rischio delle inosservanze agli stessi contestate.

I giudici di merito riconoscevano un concorso di colpa in capo alla persona offesa, per essersi lo stesso trattenuto nei pressi del furgone da cui aveva tratto il materiale da sollevare piuttosto che allontanarsi dal raggio di azione della gru. Escludevano infine la responsabilità di H.H., quale committente delle opere e titolare di obblighi di coordinamento, cooperazione e consultazione in relazione ai lavori che si sovrapponevano all'interno dello stesso cantiere, laddove allo stesso non potevano ascriversi profili di colpa connessi alla verificazione dell'evento e, in particolare, alla selezione della ditta appaltatrice, la quale presentava i requisiti tecnico professionali indicati dalla normativa di settore per assumere l'affidamento in appalto delle opere edili.

4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati F.F. e G.G. e la difesa delle parti civili A.A., B.B., C.C., D.D. e E.E.

4.1 F.F., tramite l'avv.to Pasquale ANGELINI, sì affida a tre motivi di ricorso.

4.1.1. Con il primo deduce violazione di legge e difetto di motivazione assumendo la inidoneità degli elementi probatori raccolti per motivare la sentenza di condanna, assumendo l'inosservanza agli artt. 192, comma 2 e 530, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 113 cod. pen. in relazione alla prospettata cooperazione colposa allo stesso riconosciuta. Nel richiamare alcune risultanze istruttorie che evidenziavano i contrasti tra i consulenti tecnici nella individuazione della causa di ammaloramento della fune di carico della gru, stigmatizzava l'incertezza su tale elemento decisivo, idonea a disarticolare il ragionamento svolto dai giudici di merito in tema di causalità e, in particolare, in relazione alla causalità della colpa, atteso che le diverse ricostruzioni operate sul punto finivano per rendere del tutto irrilevante, ai fini causali, l'assenza di una idonea abilitazione del F.F. a manovrare la gru e la mancanza di un'adeguata formazione al riguardo, atteso che non era compito del F.F. procedere al montaggio o alla manutenzione delle varie componenti della macchina di sollevamento e l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche se il F.F. fosse stato dotato di adeguata formazione tecnico professionale, trattandosi di evento estraneo all'area di rischio governata dal manovratore.

Assume sotto un diverso profilo il travisamento delle risultanze istruttorie nella parte in cui i giudici di merito avevano riconosciuto al F.F. un profilo di colpa per avere proceduto al sollevamento del carico senza verificare la possibilità di operare in sicurezza, sia con riferimento alla presenza di area adeguatamente delimitata, sia in relazione alla presenza di eventuali lavoratori sotto il raggio di azione del materiale in sollevamento, atteso che dalle risultanze istruttorie era da un lato emerso che l'area risultava recintata in modo da non consentire l'accesso a terzi e, dall'altro, che era stata la persona offesa M.M. a porsi del tutto imprevedibilmente sotto il raggio di azione della gru allorquando, dopo essersi momentaneamente spostato verso la parte anteriore del veicolo, aveva poi fatto ritorno sul lato posteriore per chiudere la sponda del furgone, come era stato dichiarato dal teste N.N., la cui testimonianza non era stata considerata. Sul punto richiamava la giurisprudenza in tema di interruzione del rapporto di causalità per la ricorrenza di una causa sopravvenuta, da solo sufficiente a determinare l'evento, rappresentata dalla improvvida condotta del M.M. il quale, compiendo una operazione che lo poneva sotto in raggio di azione della gru avrebbe dovuto allontanarsi prontamente dall'area di carico.

4.1.2. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ravvisata cooperazione colposa tra l'imputato F.F. e il datore di lavoro, K.K., che lo aveva adibito alla mansione di manovratore, in assenza di qualsiasi consapevolezza da parte del primo di concorrere con condotte colpose del datore di lavoro ovvero nell'ambito di esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio, in violazione di una regola cautelare.

4.1.3. Con una terza articolazione assume difetto di motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità del F.F. per l'inosservanza all'obbligo di pronunciare la responsabilità dell'imputato nel rispetto del principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio".

4.2. La difesa di G.G., per il tramite dell'avv.to Viola MESSA, ha proposto quattro motivi di ricorso.

4.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 546, lett. e), n. 1, cod. proc. pen. per essere stata riformata la pronuncia assolutoria in assenza di una motivazione rafforzata sulla prova di responsabilità del G.G., onere motivazionale richiesto anche in relazione alle statuizioni relative agli interessi civili della vicenda penalistica e difetto di motivazione sul punto.

In particolare assume che il giudizio sulla responsabilità civile del G.G. si era fondato su assunti apodittici, che non spiegavano la ragione della incidenza causale di talune asserite manchevolezze del PSC concernenti il cronoprogramma degli interventi edili e la individuazione e il coordinamento delle lavorazioni interferenti, essendosi fondata la valutazione del giudice di appello su criteri probabilistici del tutto sganciati dalla peculiarità del caso concreto e su argomenti del tutto privi di una forza persuasiva superiore, anzi privi di confronto con le prospettazioni che avevano condotto il giudice di primo grado ad una pronuncia di assoluzione. In particolare il giudice di appello aveva del tutto omesso di considerare che, non solo il G.G. non aveva alcuna cognizione della circostanza che l'impresa individuale del M.M. avrebbe proceduto alle lavorazioni nella giornata del sabato in cui si verificò l'infortunio ma anche, sulla base della testimonianza del direttore dei lavori, era emerso che il coordinatore aveva espressamente inibito al M.M. di intraprendere qualsiasi attività di cantiere prima di consegnare al coordinatore il POS in relazione agli interventi allo stesso affidati.

4.2.2. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge con riferimento ai criteri di accertamento della responsabilità civile, in relazione al richiamo operato in sentenza all'art. 578 cod. proc. pen. e alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che si erano occupate dì individuare la relazione tra i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità, trattandosi di accertamento di responsabilità civile che non traeva origine da una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato presupposto, ma di ipotesi di impugnazione agli effetti civili di una sentenza di assoluzione, con la conseguenza che la valutazione cui era chiamato il giudice di appello non poteva prescindere dalle valutazioni operate dal primo giudice sul versante penalistico, limitandosi a esprimere un giudizio sulla causalità fondato sulla "probabilità prevalente", in quanto in tal modo finiva per disattendere l'obbligo, evidenziato nel primo motivo di ricorso, di procedere ad una motivazione rafforzata sulle ragioni per le quali era veniva riconosciuta la causalità della colpa in relazione alla posizione del coordinatore per la sicurezza.

4.2.3. Con una terza articolazione denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 40 e 41 cod. pen., in relazione all'art. 2043 cod. civ., in ragione dell'utilizzo del canone del "più probabile che non", piuttosto che del giudizio controfattuale fondato sulla elevata probabilità logica e difetto di motivazione al riguardo atteso che, nella specie, a prescindere dal criterio di giudizio utilizzato per la valutazione della prova in ambito civilistico, era del tutto mancato un accertamento basato su una corretta analisi della causalità della colpa in relazione alle inosservanze contestate al G.G., tenuto conto che i giudici di merito avevano attribuito la causa della precipitazione del materiale a un difetto di manutenzione e di montaggio della fune di carico della gru, nonché ad una condotta negligente e imperita del manovratore e, sinergicamente, all'azione della stessa persona offesa, mancando altresì di indicare quale fosse stato il criterio di imputazione oggettiva utilizzato per riconoscere il contributo causale nella condotta del G.G., a fronte di una serie di alternative ricostruzioni fattuali nella genesi dell'evento infortunistico.

4.2.4. Con un'ultima articolazione denuncia travisamento della prova, decisivo ai fini del decidere, in ordine alla consapevolezza in capo al ricorrente della presenza sul cantiere della ditta M.M., nonché sulla operatività del cantiere nel giorno in cui si era verificato l'infortunio con errata applicazione dell'art. 92, D.Lgs. n. 81/2008 e difetto di motivazione al riguardo.

4.3 La difesa delle parti civili per tramite dell'avv.to Donato MUSA ha spiegato un unico articolato motivo di ricorso.

4.3.1. Richiamati per intero i motivi di impugnazione in appello e il contenuto di una memoria difensiva depositata alla udienza di trattazione in appello, al fine di delineare l'interesse delle parti civili alla riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla posizione degli imputati (H.H., L.L. e G.G.), del responsabile civile ALLIANZ Assicurazioni e degli enti dei quali era stata esclusa la responsabilità amministrativa, assume violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen., con particolare riferimento alla violazione dell'art. 90 comma 9 lett. a) e dell'art. 93 D.Lgs. n. 81/2008.

Assume che, obliterando gli argomenti sviluppati con l'atto di appello e con la memoria difensiva delle parti civili, il giudice distrettuale, pur ravvisando la responsabilità ai fini civili del coordinatore per la sicurezza degli interventi in fase esecutiva, aveva del tutto omesso di considerare la centralità e la specificità della veste di titolare della impresa committente, NORMANNA Srl, nella persona di H.H., il cui compito non si esauriva nella nomina del coordinatore e nella individuazione della ditta appaltatrice, ma quale titolare del cantiere e primo referente nelle funzioni di informazione, coordinamento, cooperazione delle imprese simultaneamente impegnate nel cantiere, secondo quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 in relazione alle attribuzioni del coordinatore per la sicurezza e agli obblighi di vigilanza e di supplenza comunque riconosciuti al committente, si estendeva alla verifica della idoneità tecnica professionale della impresa appaltatrice, che non avrebbe dovuto arrestarsi ad una verifica meramente formale, tenuto conto dei gravissimi deficit funzionali e organizzativi riscontrati in sede di ispezione a carico della NORMANNA Srl, concernenti non solo una carenza di formazione delle maestranze, ma la stessa regolarità amministrativa delle attrezzature impiegate (quali la gru a torre) prive di autorizzazioni all'installazione e di verifiche periodiche di funzionalità, nonché una carenza organizzativa in cantiere, manifestatasi mediante un deficit di coordinamento tra le lavorazioni di cui all'appalto con le ulteriori lavorazioni in essere, tra cui quella affidata alla impresa della persona offesa M.M. La motivazione della sentenza era apodittica e apparente nella parte in cui si era limitata ad escludere la responsabilità del H.H., nonostante le acclarate inefficienze organizzative e tecniche della impresa appaltatrice, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. La motivazione risulterebbe altresì contraddittoria laddove, mentre da un lato aveva riconosciuto la concorrente responsabilità, quantomeno ai fini civili, del coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione, valorizzando una carente opera di coordinamento e di vigilanza tra imprese che svolgevano attività interferenti, dall'altro aveva riconosciuto esente da responsabilità il committente degli interventi edili che pure aveva nominato il coordinatore, e che era altresì il responsabile della scelta della ditta dello K.K., in assenza di alcuna verifica di idoneità tecnica professionale, che risultava ancora più necessaria se parametrata alla estensione e alla pericolosità del complesso degli interventi assegnati in appalto.

4.4 Ha depositato, nei termini di legge, una memoria difensiva la ditta NORMANNA COSTRUZIONI Srl in persona del legale rappresentante, in qualità di responsabile civile nel procedimento in oggetto la quale conclude affinché venga dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili avverso la statuizione della Corte di Appello che aveva escluso la responsabilità, agli effetti civili, dell'imputato H.H. e dello stesso responsabile civile, in relazione all'evento infortunistico per cui è processo.

 

Diritto


1. Il ricorso di F.F. è infondato e deve essere rigettato. Coerentemente alla contestazione ascritta all'imputato (art. 20, lett. g), D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81) il giudice distrettuale ha riconosciuto in capo al manovratore della gru, oltre a gravi carenze nella formazione e nell'addestramento che lo rendevano inidoneo a eseguire il compito al quale era stato assegnato, uno specifico profilo di colpa nella esecuzione delle lavorazioni e cioè di non essersi assicurato che, in fase di caricamento e di sollevamento del materiale edile che la persona offesa aveva agganciato alla fune di caricamento, nell'area adiacente alle lavorazioni non sostassero dipendenti sotto il raggio di azione della macchina in funzione, evitando pertanto "operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori". A tale proposito, la Suprema Corte ha chiarito come l'obbligo di assicurarsi della stabilità del carico incomba sul manovratore della gru il cui giudizio sull'opportunità di effettuare la manovra di sollevamento è del tutto indipendente ed autonomo, potendo e dovendo egli rifiutarsi di procedervi qualora, secondo la sua valutazione non sussistano le condizioni di sicurezza (Sez. 4, n.41294 del 4/10/2007, Fatibardi, Rv. 237890).

2. Orbene, i giudici di merito, sulla base delle risultanze istruttorie, hanno evidenziato come la persona offesa avesse provveduto ad agganciare il carico alla fune della gru e che il macchinista, prima di procedere all'operazione di sollevamento, avrebbe dovuto sincerarsi che il lavoratore autonomo si fosse spostato dal raggio di azione della gru, e comunque non si fosse trattenuto nei pressi del furgone dal quale aveva prelevato il materiale edile da sollevare, evenienza questa che non può ritenersi né eccezionale, né imprevedibile e, pertanto, inidonea a determinare una interruzione del rapporto di causalità materiale ma, semmai, come affermato dai giudici di merito, a fare emergere un profilo di colpa concorrente in capo alla persona offesa nella verificazione dell'infortunio.

2.1 Invero l'investitura del F.F. nelle mansioni di gruista ha comportato l'assunzione, da parte di questi, di determinate responsabilità, delineate appunto nella disposizione prevenzionale citata, nonché l'obbligo di attenersi a specifiche cautele, secondo uno schema approntato per evitare il verificarsi di eventi dannosi in sede esecutiva; tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado di incidere sul rischio, l'abbandono della funzione previa adeguata segnalazione al datore di lavoro della incapacità o della impossibilità di fronteggiarlo (cfr. Sez. 4, n.22249 del 14/03/2014, Enne e altro, Rv. 259230 in fattispecie in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

2.2. I profili di colpa in capo al F.F. sono stati pertanto delineati con motivazione logica e priva di contraddizioni ed è stata altresì correttamente rappresentata la ricorrenza della causalità della colpa tra l'inosservanza alla regola cautelare richiamata in contestazione e l'evento dannoso che ne costituì la concretizzazione del rischio, anche in presenza di ulteriori antecedenti causali, quali i pure accertati difetti di installazione, manutenzione e montaggio della gru, ovvero di formazione e di addestramento del personale addetto alla manovra, circostanza quest'ultima che lega, in termini di cooperazione colposa, la azione del datore di lavoro, K.K. a quella del lavoratore, odierne ricorrente, il quale, sulla base della stessa disposizione prevenzionistica contestata (art .20, lett. g), cit.), avrebbe dovuto omettere di eseguire operazioni e manovre che non erano di sua competenza, in quanto privo di qualsiasi specifica formazione nella movimentazione della gru e, in pratica, alla sua prima esperienza lavorativa in tale mansione.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la disciplina della cooperazione colposa esercita una funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, coinvolgendo anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte (Sez. 4, Sentenza n. 16978 del 12/02/2013, Rv. 255274), precisando che non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta (Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, Rv. 261183), essendo invece sufficiente la mera conoscenza dell'altrui partecipazione, intesa come consapevolezza del fatto che altri sono investiti in una determinata attività, con conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, di talché ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella altrui (Sez. 4, Sentenza n. 15324 del 04/02/2016, Rv. 266665). Nella specie, del tutto correttamente il giudice distrettuale ha ravvisato una ipotesi di cooperazione colposa nella condotta del lavoratore il quale, trovandosi ad operare in una situazione di rischio dallo stesso immediatamente percepibile e, pure non rivestendo una posizione di garanzia, ovvero rivestendo una mansione che, consapevolmente, non era in grado di assolvere correttamente per deficit formativi attribuibili al datore di lavoro, abbia con esso concorso, con il proprio operato, ad aggravare il rischio di verificazione dell'evento (Sez. 4, n.43083 del 3/10/2013, Redondi, Rv. 257197; n. 46408 del 14/12/2021, Pisaniello, Rv. 282556). I motivi di ricorso proposti dal F.F. devono pertanto essere rigettati. Assorbito risulta il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente prospetta la inidoneità delle argomentazioni del giudice distrettuali a superare il vaglio del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in ragione agli argomenti sopra evidenziati sul piano causale.

3. Fondato è invece il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa di G.G. il quale, a seguito di ribaltamento, ai soli effetti civili della sentenza assolutoria di primo grado, è stato riconosciuto responsabile delle conseguenze dannose, nel versante civile, dell'infortunio occorso al lavoratore, in ragione di un difetto di coordinamento, in sede di esecuzione, degli interventi edili, e in particolare di una inadeguata programmazione e definizione delle lavorazioni interferenti in relazione "alla tempistica e le modalità di esecuzione dei lavori di carico e scarico di materiale a mezzo della gru a torre in coordinamento con attività, anche preliminari, contestualmente svolte da altre imprese operanti sul cantiere".

3.1. Il giudice di primo grado era pervenuto ad una decisione assolutoria nei confronti del G.G., coordinatore per la sicurezza degli interventi in fase di esecuzione, sul presupposto che i deficit organizzativi, pure riscontrati nella predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, erano stati riconosciuti eziologicamente irrilevanti alla luce degli elementi istruttori e tecnici acquisiti e dell'assorbente rilievo causale riconosciuto alla condotta del datore di lavoro, K.K., nella predisposizione del macchinario e nella formazione del personale adibito all'impiego dell'attrezzatura e alla imprudente condotta di lavoro attribuita al manovratore della gru.

3.2. Orbene, la Corte di appello, dopo avere richiamato i principi di diritto che attengono, con riferimento al rapporto di causalità, al criterio di giudizio utilizzabile ai fini della prova di responsabilità dell'imputato, allorquando il giudizio sia depurato dagli aspetti penalistici della vicenda processuale, ha ritenuto corretto traslare alla ipotesi di impugnazione agli effetti civili della sentenza assolutoria in primo grado (contemplata dall'art. 576 cod. proc. pen.), i dettati forniti dalla Corte Costituzionale (n.182/2021, Gatti) per la ipotesi di sopravvenienza di causa di estinzione del reato (prescrizione o amnistia), a fronte di sentenza che ha pronunciato la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile (fattispecie contemplata dall'art. 578 cod. proc. pen.).

3.3. A prescindere dalle evidenti differenze fra le due fattispecie, laddove nella ipotesi sottoposta alla Corte di appello di Lecce l'imputato G.G. era stato assolto agli effetti penali e nessuna condanna era intervenuta nei suoi confronti neppure agli effetti civili, risulta evidente che, per potere attivare l'autonomo criterio di giudizio della causalità prevalente ("più probabile che non"), richiesto per la ipotesi in cui il giudice sia chiamato a decidere sulle conseguenze civilistiche della condotta contestata all'imputato, sarebbe stato necessario innanzi tutto procedere ad una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio acquisito, mediante la compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, trattandosi in ogni caso di riforma in appello di una pronuncia assolutoria (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 4, n. 42868 del 26/09/2019, Miceli, Rv. 277624), in quanto in tema di motivazione della sentenza d'appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili (Sez. 5, n.54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; n. 2474).

3.4. Risulta pertanto illegittimo il modo di procedere del giudice di appello il quale, nel proprio iter motivazionale, in assenza di qualsivoglia elemento nuovo da valorizzare e richiamati i fatti e le emergenze istruttorie indicate dal giudice di prima cure, e omettendo di aggiungere ogni ulteriore apprezzamento sui profili causali degli addebiti di colpa ascritti al coordinatore della sicurezza G.G., a fronte di riconosciuti profili di colpa che erano stati esclusi possedere rilevanza sinergica, si è limitato ad una mera operazione di sostituzione del criterio di giudizio, relativo alla verifica del rapporto di causalità, per inferire che, alla stregua di una valutazione probabilistica, fondata sul criterio del "più probabile che non", le omissioni ascritte al G.G. assumono una rilevanza sinergica nella determinazione dell'infortunio.

3.5. Invero, il primo giudice aveva sottolineato come il coordinatore per la sicurezza sia titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente indicati dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e che, per consolidata giurisprudenza, la sua presenza in cantiere non va intesa come presenza e sovraintendenza giornaliera e costante. Il primo giudice aveva altresì evidenziato come l'infortunio andava ricondotto alla inosservanza di disposizioni normative concernenti le procedure di impiego della gru a torre da parte del datore di lavoro e nella negligenza e nella imperizia del manovratore F.F., trattandosi di soggetto non abilitato e non adeguatamente formato, restando escluso che le violazioni formali contestate al G.G. si fossero sostanziate in un rischio specifico avente efficacia causale contributiva al verificarsi del sinistro.

3.6. Orbene, pure a fronte dell'utilizzazione di un criterio di giudizio diverso da quello della probabilità logica all'esito di un giudizio controfattuale che preside il ragionamento del giudice penale, in materia di causalità omissiva, la Corte di appello ha del tutto mancato di chiarire sulla base di quali argomenti le eventuali carenze riscontrate nel PSC abbiano concorso causalmente alla produzione dell'evento e, ancor prima ha del tutto omesso di confrontarsi con gli argomenti utilizzati dal giudice di prima cure per escludere la suddetta rilevanza causale, affidandosi a mere congetture in ordine al fatto che l'assenza di un preciso cronoprogramma dei lavori e, con riferimento all'impiego di una gru a torre, la ricorrenza di lavorazioni interferenti, abbiano, con giudizio probabilistico, avuto una incidenza contributiva, senza neppure affrontare gli argomenti contrapposti dalla difesa dell'imputato sull'asserito divieto imposto dal G.G. allo K.K. di iniziare le lavorazioni con la gru. In tal modo è del tutto venuto meno al rispetto dell'onere motivazionale che gli veniva imposto dalla necessità di giustificare il ribaltamento di una sentenza assolutoria partendo dalla materialità del fatto e dalle risultanze istruttorie, mediante una ricostruzione che desse evidenza del differente iter logico giuridico utilizzato per pervenire ad una pronuncia di condanna, sia pure agli effetti civili.

3.7. La sentenza deve pertanto trovare annullamento nei confronti di G.G., in relazione alla impugnazione agli effetti civili dallo stesso proposta, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo giudizio sul punto.

4. Deve trovare accoglimento altresì la impugnazione proposta agli effetti civili dalla difesa delle parti civili, eredi della persona offesa M.M., quanto alla esclusione di responsabilità agli effetti civili dell'imputato H.H., legale rappresentante della società Etruria Costruzioni Srl, committente dei lavori edili.

La motivazione delle sentenze di merito, a fronte delle deduzioni e dei motivi di impugnazione delle parti civili, eredi M.M., è invero talmente minimale e apodittica, da integrare il vizio di motivazione assente e apparente di cui all'art.125, comma 3, in relazione all'art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

4.1 Il giudice di primo grado, nell'esaminare la posizione del committente H.H., cui erano rivolte una pluralità di contestazioni specifiche riconducibili agli artt. 93, commi 1 e 2 in relazione agli artt. 90, 91, 92 e 99 D.Lgs. 81/2008, nelle quali venivano indicate una serie di condotte omissive nella scelta del coordinatore dei lavori e della impresa appaltatrice, nonché nel mancato volgimento di un'attività di supplenza e di coordinamento a fronte delle carenze organizzative evidenziate dalla stessa impresa appaltatrice, tollerate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si è limitato a escludere profili di colpa generica in capo al H.H., in relazione alla scelta della impresa appaltatrice, ditta K.K., "la quale aveva senz'altro i requisiti necessari, quanto a competenze, mezzi e uomini, per portare avanti i lavori commissionati" (sentenza Tribunale di Brindisi pag. 24). La Corte di appello di Lecce, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dalla difesa delle parti civili, come richiamati in corsivo nella premessa del ricorso per cassazione (da pag. 2 a pag. 15) ha poi statuito che, in relazione "alla più sfumata posizione di garanzia rivestita dal H.H., titolare dell'impresa committente, va esclusa la sua civile corresponsabilità perché non gli si possono muovere censure nella scelta della ditta appaltatrice (ditta K.K.) e della figura del G.G. quale coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori". In sostanza il giudice di appello si è del tutto sottratto al sindacato dei temi di accusa evidenziati nel capo di imputazione, come riproposti nei motivi di appello e, anche con riferimento all'unico tema affrontato, quello della eventuale responsabilità del committente nella preliminare attività di selezione dell'impresa appaltatrice (di cui allo specifico onere contemplato dall'art. 90, comma 9 lett. a), D.Lgs. n. 81/2008), si muove in termini assertivi e del tutto distonici rispetto ai principi enunciati dalla giurisprudenza del S.C. al riguardo.

4.2 Invero, l'affermazione della responsabilità del committente presuppone la verifica, in concreto, dell'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435 - 01; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016, dep. 2017, Vettor, Rv. 270100 - 01; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974 - 01; Sez. 4, n. 3563 del 18/1/2012, Marangio, Rv. 252672; Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009, Vecchi, Rv. 245275 - 01).

Né può ritenersi che l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, possa risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Oliveri, Rv. 280049 - 01). Per non incorrere nella violazione di legge denunciata, i giudici di merito quindi, avrebbero dovuto stabilire se il committente, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa prescelta, la sua capacità organizzativa, tenuto conto della pericolosità dei lavori affidati e delle attrezzature impiegate le quali, nella specie, sulla base degli elementi acquisiti, erano prive di documenti tecnici essenziali e sprovvisti di autorizzazione alla installazione, assicurandosi dell'effettiva disponibilità, da parte dell'appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza. Avrebbe dovuto, inoltre, verificare la presenza o meno di situazioni di manifesto pericolo, pure percepibili direttamente dal committente-proprietario (presente in cantiere), e quindi tali da non poter essere ignorate (in questa prospettiva, cfr., anche Sez. 4, n. 23171 del 9/02/2016, Russo, non mass.) in ossequio alla disposizione di cui all'art. 93, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 81/2008, che riconoscono al committente oneri di coordinamento e di intervento integrativi e complementari, pure in presenza di un responsabile dei lavori, ovvero del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in presenza di rischi interferenziali.

4.3 Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere la responsabilità del committente, quale titolare ex lege di una autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la sua responsabilità, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 90, comma nove, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez. 4, 9.2.2016, Russo e altro, Rv. 266963; 10.1.2018, Bozzi, Rv. 272221) poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90 cit. non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (Sez. 4, n.28728 del 22/09/2020, Olivieri Gianfranco, Rv. 280049).

4.4 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, ai fini civili, nei confronti di G.G., ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile, competente per valore in grado di appello, cui demanda, altresì, la regolamentazione delle spese sostenute dalle parti nel presente giudizio di legittimità.

Al rigetto del ricorso proposto da F.F. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla difesa delle parti civili, determinate ai sensi del D.M. 10/03/2014 n. 55 come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore, in persona dell'avv.to Donato MUSA che se ne è dichiarato antistatario.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata nei confronti di G.G. e di H.H. e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità tra le parti civili ricorrenti e i predetti imputati. Rigetta il ricorso di F.F. che condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità a favore di A.A., B.B., C.C., D.D. e E.E., liquidate in Euro 6.500,00, oltre accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi a favore dell'avv.to Donato MUSA, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2024.