Tipologia: Accordo Lavoro agile
Data firma: ottobre 2020
Validità: 15 ottobre 2021
Parti: Air Liquide Italia Industria/Assolombarda e RSU/Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Air Liquide
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
Verbale di accordo - Lavoro agile
Le Società Air Liquide Italia spa, Air Liquide Italia Service srl, Air Liquide Italia Produzione srl e Air Liquide Biometano srl (Air Liquide Italia Industria) […], (di seguito anche le Società) con l’assistenza di Assolombarda […] e il coordinamento nazionale delle OO.SS. territoriali e RSU dell’Azienda assistito dalle segreterie nazionali delle OO.SS. di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil […]
Premesso che:
La diffusione del Covid-19 ha imposto la necessità di una rapida riorganizzazione delle attività lavorative per poter fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti. La modalità di lavoro agile, si è rivelata utile per garantire il distanziamento sociale e contrastare il possibile contagio negli uffici, contribuendo alla continuità del business.
La particolare situazione attuale con il perdurare della pandemia Covid-19 richiede un approccio adeguatamente dinamico per poter adattare l’organizzazione del lavoro, sperimentando laddove necessario, anche soluzioni miste di presenza fisica e remota. In tal senso, l’esperienza maturata durante la crisi e precedentemente con gli accordi della sede di Milano e dei siti di Verona (Customer Care) e Lanuvio costituisce un patrimonio dal quale attingere per identificare l’evoluzione in modo pragmatico ed innovativo delle “nuove modalità di lavoro agile”.
Anche l’accordo definito tra Federchimica, Farmindustria e OO.SS. Nazionali, FOR Working, offre utili contributi per la definizione di nuove modalità di organizzazione del lavoro più flessibili.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Le Parti condividono l’esigenza di gestire questo periodo di emergenza sanitaria estendendo i giorni ai quali poter fare ricorso con lo strumento del lavoro agile rispetto alle situazioni precedenti, assicurando con maggior facilità le condizioni di salute e sicurezza. Durante questo periodo si sperimenteranno e raccoglieranno informazioni su possibili adattamenti, incluse possibili modifiche delle flessibilità previste, che siano utili per successivi accordi sul tema. Tra le sperimentazioni oltre all'alternanza presenza fisica/remota si verificherà la possibilità di utilizzo differente degli spazi di lavoro (es. flex-desk).
1) Definizione:
Il "lavoro agile", normato dalla Legge 22 maggio 2017, n.81 è definito come segue: “Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”
Il "lavoro agile" non modifica in alcun modo gli obblighi i doveri ed i diritti del lavoratore, così come l'inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale. Il "lavoro agile" non modifica gli istituti contrattuali, gli accordi/regolamenti contrattuali vigenti in Azienda che si intendono richiamati e applicati integralmente, fatto salvo quanto definito nel presente documento. Il "lavoro agile", quale forma organizzativa di attività lavorativa, non crea in alcun modo discriminazioni nei confronti dei lavoratori che ad esso aderiscono.
Rispetto alla definizione di legge (81/2017) “il lavoro agile” di cui al presente accordo si intende
applicato con le seguenti modalità:
2) Criteri di accesso:
• mansione definita compatibile dall’Azienda con la modalità di lavoro agile, le mansioni saranno trattate in modo omogeneo rispetto alla possibilità di accedere al lavoro agile e l’Azienda valuterà eventuali richieste da parte dei lavoratori, con supporto delle RSU di sito;
• partecipazione alla formazione prevista in ambito salute e sicurezza;
• assunzione con contratto diretto con Air Liquide e in somministrazione in accordo con il loro Datore di Lavoro, informando la RSU di sito;
• essere in possesso delle dotazioni informatiche necessarie al collegamento internet (connessione minimo 7 mega):
• volontarietà: i Lavoratori indicati dal progetto, per accettazione a quanto previsto, dovranno dare la propria adesione all’accordo attraverso un modulo da sottoscrivere.
3) Orario di lavoro
Il riferimento dell’orario di lavoro è quello del CCNL Industria chimica applicato in azienda. Tuttavia, nell’ottica di introdurre, in misura sperimentale, una maggiore flessibilità ed equilibrio tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, durante le giornate di ''lavoro agile" il lavoratore sarà tenuto ad osservare il proprio orario di lavoro giornaliero ricompreso all’interno del periodo 08:00 - 18:30, con inizio dell’attività entro le ore 9,30 e, fermo restando le disposizioni di legge, la pausa pranzo si svolgerà in orario congruo.
Non sarà consentito effettuare prestazioni straordinarie che, conseguentemente, non saranno retribuite; eventuali richieste da parte dei responsabili di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, approvate dalla Direzione Risorse Umane, saranno retribuite secondo quanto previsto dal CCNL. Eventuali richieste di ore di ferie, ROL, permessi da effettuarsi durante le giornate di “lavoro agile” dovranno essere previamente concordate ed autorizzate dal proprio responsabile secondo le ordinarie modalità. La prestazione di lavoro in "lavoro agile", ovunque resa, non costituirà a nessun effetto prestazione in regime di trasferta.
L'eventuale giornata o frazione di giornata non fruita, per qualsivoglia motivazione, non potrà essere recuperata nelle settimane successive.
4) Il luogo della prestazione
Il lavoratore potrà svolgere la propria prestazione in "lavoro agile" individuando un luogo idoneo che consenta il pieno svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di riservatezza, anche con specifico riferimento ai dati aziendali, e sicurezza della propria persona; il lavoratore dovrà adottare ogni accorgimento utile alla tutela dei dispositivi aziendali, nonché porre in essere ogni accorgimento e cura per evitare che ai dati aziendali possano accedere persone non autorizzate nel luogo prescelto di svolgimento della prestazione. Lo svolgimento dell’attività durante le ore prestate in modalità di lavoro agile potrà essere eseguito presso:
• il proprio domicilio
• altro luogo privato diverso dalla propria abitazione con esplicito divieto per luoghi pubblici o aperti al pubblico da comunicare al proprio responsabile.
• spazi dedicati al co-working con sufficienti condizioni di riservatezza
5) Sospensione e modifica
La società si riserva altresì la facoltà di sospendere o modificare temporaneamente le modalità di
partecipazione al lavoro agile, in occasione di particolari e contingenti situazioni organizzative e produttive o nel caso in cui il Responsabile diretto richieda la presenza fisica del dipendente, per motivate necessità legate all’attività lavorativa, dandone il massimo preavviso possibile.
Reversibilità: l’eventuale decisione del lavoratore di tornare alla modalità di lavoro “tradizionale” dovrà essere comunicata all’azienda con un preavviso di 60 giorni.
6) Rimborso spese pranzo
In occasione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, al lavoratore sarà riconosciuto un ticket restaurant (secondo le modalità ed il valore attualmente in atto).
7) Modalità operative
Le Parti confermano l’attenzione alla tutela delle persone con situazioni di fragilità documentate dagli organismi competenti adottando per queste situazioni le scelte percorribili in base alla mansione e all’attività svolta, il medico competente sarà debitamente coinvolto in questo processo.
La prestazione di lavoro potrà essere svolta in modalità "lavoro agile" per un massimo di 3 (tre) giorni alla settimana. Eventuali disposizioni vincolanti di legge emanate per la gestione della fase emergenziale potrebbero portare a modifiche delle condizioni di applicabilità laddove compatibili con l'organizzazione del lavoro complessiva.
Nell’eventualità di una situazione di limitazioni di accesso dei figli a scuola, l’Azienda valuterà la possibilità, per i genitori entrambi lavoratori, con figli minori di 14 anni, di estendere le giornate di lavoro agile sino ad un massimo di 2 settimane.
L'eventuale giornata, o frazione di giornata, non fruita nel corso della settimana, per qualsivoglia motivazione, non potrà essere usufruita nelle settimane successive.
La specifica giornata della settimana richiesta dal lavoratore in regime di "lavoro agile" dovrà essere previamente autorizzata dal Responsabile diretto attraverso applicativo Infoweb alla voce “lavoro agile”; l’adozione da parte dell’Azienda di eventuali misure di contenimento della diffusione del COVID-19 potrà prevedere dei limiti alla co-presenza presso la sede di lavoro.
È dovere del lavoratore accertarsi costantemente della piena operatività del collegamento di rete privato e delle dotazioni tecnologiche aziendali in uso, anche al fine di rendersi contattabile durante l’orario di lavoro previsto; in presenza di problematiche tecniche che impediscano il pieno svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "lavoro agile" (ad. esempio malfunzionamento della strumentazione assegnata e/o insufficiente connessione), il lavoratore è tenuto a contattare immediatamente il proprio responsabile, con il quale concorderà le attività da svolgere; al fine di garantire la piena operatività e raggiungibilità telefonica, il lavoratore agile, durante le giornate lavorate in modalità agile, sarà tenuto ad effettuare il trasferimento di chiamata dal proprio apparecchio telefonico fisso a quello portatile in sua dotazione.
Il lavoratore non sarà comunque responsabile per la mancata prestazione dovuta ad un cattivo funzionamento della strumentazione assegnata o della linea di connessione. In tal caso il lavoratore rientrerà in ufficio in presenza entro la giornata successiva.
8) Salute e sicurezza
Il lavoratore dovrà aver preso parte agli interventi di informazione e formazione, in tema di rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione in "lavoro agile" prima di accedere al programma; individuare un ambiente e una postazione di lavoro idonei, in termini di salute e sicurezza, dove poter svolgere l'attività lavorativa; adottare un comportamento improntato ad evitare l'esposizione
a rischi non connessi alla prestazione lavorativa; utilizzare la strumentazione aziendale in modo tale da evitare rischi per sé e per le eventuali persone che si trovano in prossimità dello spazio lavorativo scelto; comunicare immediatamente all'azienda (Responsabile diretto) ogni eventuale incidente occorso, avendo cura di predisporre il prima possibile una dettagliata relazione su quanto avvenuto.
Gli RLSSA rimangono il riferimento insieme al SPP nel suo complesso per le tematiche relative a Salute e Sicurezza anche per quanto riguarda la modalità di lavoro agile.
La formazione preliminare offerta a chi accede al lavoro agile sarà erogata agli RLSSA che ne facciano specifica richiesta, considerando la nuova dimensione di questa modalità lavorativa.
9) Dispositivi aziendali
Durante il periodo di durata dell’accordo ai lavoratori verrà assegnato in via temporanea, qualora non già in loro possesso, la seguente dotazione informatica aziendale: PC portatile e cellulare aziendale. Tali dispositivi dovranno essere utilizzati e custoditi secondo le vigenti procedure aziendali.
10) Diritto alla disconnessione
Al fine di tutelare la salute psicofisica dei lavoratori, come previsto dalla legge 81/2017, al lavoratore è garantito il diritto alla disconnessione al di fuori del proprio orario di lavoro.
11) Diritti sindacali
Sarà istituita una bacheca elettronica nella intranet aziendale nelle modalità da definire per tutte le informazioni di carattere sindacale.
Eventuali assemblee dei lavoratori potranno essere svolte anche in modalità remota utilizzando la piattaforma aziendale esistente.
12) Durata dell’accordo
La durata dell’accordo è prevista fino al 15 Ottobre 2021. Le parti si incontreranno - con un Osservatorio, con verifica periodica su richiesta di una delle parti - durante questo periodo di vigenza, per monitorare l’utilizzo di questa modalità di lavoro agile e per valutare eventuali possibili evoluzioni normative o trasformazioni, anche in base all’andamento della situazione pandemica.
Le Parti, nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese e delle conseguenti limitazioni confermano che questo verbale di incontro è stato concordato e redatto con modalità in remoto, che si ritiene approvato dalle Parti via mail.
