Tipologia: Accordo Smart working
Data firma: 7 ottobre 2020
Parti: Gruppo Sapio e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, RSU
Settori: Chimici, Sapio
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
Verbale accordo Smart working
Il giorno 07 ottobre 2020 si è tenuto via web, stante l'attuale situazione di emergenza nazionale dovuta alla diffusione pandemica del virus Covid 19, l'incontro tra la Direzione del Gruppo Sapio […] e le Segreterie Nazionali, […] (Filctem Cgil) […] (Femca Cisl) […] (Uiltec Uil) e le segreterie Territoriali congiuntamente alle RSU.
Premesso che
Le Parti si danno atto di avere da tempo consolidato un sistema di politica delle relazioni industriali partecipative, attraverso la consultazione e comunicazione, riconoscendo come interlocutori stabili le OO.SS Tale modalità trova un fondamentale riferimento nel dialogo e nel confronto preventivo per rispondere ai cambiamenti e alle variazioni dei mercati, con un miglioramento dei processi produttivi ed una crescita miglioramento della competitività ed efficienza della società Sapio.
- Il quadro normativo di riferimento è stato introdotto dalla Legge 22 maggio 2017, n 81 che al capo II, artt 18-23, detta una disciplina promozionale del lavoro agile inteso come peculiare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo Individuale anche con forme di organizzazione per cicli e obiettivi senza vincolo di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa,
- Alla luce del suddetto quadro normativo, le Parti ritengono che lo strumento del lavoro agile (smart-working) sia in grado di coniugare, da un lato, le esigenze di conciliazione del tempi di vita e lavoro espresse dai dipendenti e dall'altro il preminente interesse dell'Impresa ad adottare modelli di organizzazione del lavora semplificati e funzionali ad assicurare la tutela della salute dei propri dipendenti, senza dimenticare l'effetto incrementale In termini di produttività e competitività che tale nuovo modello potrebbe comportare,
- Le Parti, pertanto, intendono proseguire nello sviluppo di azioni tese al miglioramento del contesto professionale e dell'ambiente lavorativo, anche attraverso l'introduzione di modalità flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa, nelle quali la maggior autonomia si coniuga con un maggior orientamento verso obiettivi e risultati;
- Le Parti, ritengono altresì, che l'attuazione della modalità di lavoro agile, costituisca un importante contributo alla gestione degli Impatti ambientale sul territorio, e che ciò possa configurarsi come buona pratica di responsabilità sociale;
- A seguito della emergenza Coronavirus che ha investito il nostro Paese, il Gruppo Sapio, ha deciso di introdurre una politica preminentemente tesa alla salvaguardia e alla tutela dei propri di pendenti, che mira a ridurre e prevenire qualsiasi eventuale forma di contagio. In tale ottica, è In fase di realizzazione un progetto denominato "Horizon", avente ad oggetto una ridistribuzione degli spazi, finalizzato ad avere una minore concentrazione di persone all'interno degli uffici. In tale senso, 1o smart working sposa perfettamente la nuova concezione di gestione aziendale, capace di assicurare in modo univoco’ salute, modernità e attenzione alle esigenze personali.
- Tenuto conto delle trasformazioni dell'organizzazione del lavoro connesse alla digitalizzazione e alle conseguenti nuove modalità di lavoro viene richiamato altresì l'accordo tra Federchimica/Farmindustria e Filctem-Femca-Uiltec denominato FOR WORKING (flessibilità, obiettivi, risultati)
- Le Parti esprimono la volontà di applicare la suddetta modalità di flessibilità di lavoro, a tutte le Sedi, in presenza di condizioni organizzative, tecniche e operative che lo consentano.
Le linee guida operative saranno demandate alla Direzione del Gruppo Sapio, attraverso la predisposizione di istruzioni tecniche, e mediante la redazione di apposito "Regolamento" successivamente allegato al presente accordo.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue
1. Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Definizione
In applicazione della legge 81/2017 lavoro agile (detto anche smart working) viene introdotta una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato con cui la prestazione lavorativa è eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, salvaguardando la salute del dipendente
3. Durata della prestazione e destinatari
Le Parti concordano che a decorrere dal 15 ottobre 2020 le prestazioni di lavoro del Dipendente potranno essere rese a tempo indeterminato con le modalità di lavoro agile di cui agli artt 18 e ss della Legge n. 81/2017 e del presente Accordo.
Tale Accordo nel corso della sua applicazione saranno previsti dei monitoraggi per una verifica del suo buon funzionamento.
Tale Accordo potrà essere produttivo di effetti per tutti i dipendenti contrattualmente assegnati alla sede amministrativa di Monza, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti che non svolgono attività gestibili da remoto, e potrà essere rimodulato in termini di flessibilità per coloro i quali svolgono attività di pubblico servizio, la cui prestazione richiede l'osservanza di specifici orari e il cui mancato rispetto potrebbe determinare nocumento in termini di responsabilità contrattuale alla Società
Le Parti si riservano la possibilità di estendere il presente Accordo anche alle altre sedi appartenenti al Gruppo Sapio e dislocate sul territorio nazionale, qualora ricorressero le condizioni tecnico organizzative e dopo il confronto con le OO.SS./RSU, sulle modalità applicative.
La modalità di lavoro agile sarà avviata tramite un modulo di adesione dei singoli lavoratori a cui sarà applicato il seguente Accordo. Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (smart-working) ciascuno dei contraenti potrà recedere dall'accordo, dandone comunicazione scritta alla controparte almeno 30 giorni prima (90 in caso di dipendente appartenente alle categorie protette).
Qualora la richiesta provenga dal dipendente, la Direzione, anche in funzione del contingentamento della nuova ripartizione degli Spazi utili allo svolgimento della prestazione presso la sede, ne verificherà la compatibilità con le regole imposte dalle Autorità, anche sanitarie.
4. Modalità dì svolgimento della prestazione
4.1 La prestazione lavorativa continuerà ad essere svolta su cinque giorni a settimana.
L'attività lavorativa (settimanale, mensile, annuale) potrà essere svolta per almeno il 50% attraverso il lavoro agile come disciplinato dal presente Accordo e salvo diversa pattuizione e accordo tra le parti
4.2 La prestazione lavorativa continuerà ad essere svolta all'interno dei locali aziendali nel rispetto delle modalità che saranno previste dall'apposito Regolamento aziendale.
4.3 La prestazione lavorativa diversa della percentuale di cui sopra potrà essere svolta presso la sede aziendale nei seguenti casi:
a) Su richiesta del Responsabile, da comunicare al dipendente con un preavviso minimo di 48 ore; il Responsabile potrà definire una programmazione settimanale o mensile, nel rispetto dei termini di preavviso sopra indicati,
b) Su richiesta del lavoratore per lo svolgimento di attività non effettuabili da remoto, e previa conferma da parte del Responsabile, nel rispetto delle disposizioni aziendali poste ad assicurare il contingentamento dei lavoratori sul luogo di lavoro;
5. Orario di lavoro e diritto alla disconnessione
5.1 Durante la prestazione svolta in modalità di lavoro agile, il Dipendente sarà libero di organizzare i tempi della sua attività di lavoro e sarà tenuto al solo rispetto dei limiti di durata dell'erario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dal contratto di lavoro e dal CCNL di riferimento e dalla normativa applicabile.
5.2 Le ore di lavoro svolte in modalità agile (smart-working) sono e restano a tutti gli effetti di legge e di contratto ore di lavoro ordinarle. La distribuzione giornaliera delle ore di attività lavorativa svolta In smart-working, potrà essere organizzata in maniera flessibile da parte del lavoratore La prestazione in lavoro agile dovrà essere connotata dal medesimo impegno qualitativo e quantitativo prestato abitualmente dal dipendente presso i locali aziendali
5.3 Il Dipendente è comunque tenuto a garantire la Sua disponibilità giornaliera dal lunedì al venerdì nella fascia di flessibilità tra le ore 08:00 e le ore 18:00, compatibilmente con l'orano contrattualmente previsto. All'interno di questa fascia di orario il lavoratore concorderà con il proprio Responsabile la flessibilità oraria.
5.4 Al Dipendente è garantito il diritto alla disconnessione dalla rete informatica aziendale, dunque, non è tenuto a restare connesso tra le ore 18:00 e le ore 08:00 nonché durante l'ora di pausa pranzo, anche nelle giornate festivi o nel godimento di permessi, rol, ferie, salvo nei casi di urgenza indifferibile e inderogabile.
5.5 Se la prestazione è resa presso altra filiale diversa dalla sede, il dipendente è tenuto ad osservare gli orari previsti nella sede di appartenenza;
5.6 Le disposizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 non sono applicabili ai lavoratori che svolgono mansioni legate all'erogazione di un pubblico servizio, e comunque connotate dal carattere di indifferibilità. (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: addetti contact center e addetti customer Service My Sapio), per i quali si rimanda al paragrafo 5.3.
6. Luogo di lavoro
Nelle giornate di lavoro agile in cui la prestazione verrà svolta al di fuori dei locali aziendali si concorda che:
- la prestazione potrà essere resa presso il domicilio del Dipendente ovvero presso altro luogo privato di Sua pertinenza diverso dalla Sua abituale abitazione, presso esercizi pubblici dotati di aree attrezzate per il lavoro e circa i quali dovrà dare, per tempo, preventiva informazione alla Società, e comunque in ottemperanza a quelle normative vigenti in termine di prevenzione e salute pubblica non sarà invece possibile svolgere la prestazione lavorativa in luoghi pubblici o aperti al pubblico quali parchi, piazze, fiere, etc.;
Resta inteso che la scelta del luogo, dovrà essere volta a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge e dalie procedure aziendali e comunicato ufficialmente attraverso gli strumenti aziendali, prima dell'inizio della prestazione se diverso dalla propria abitazione.
7. Strumenti di lavoro
7.1 La Società si impegna a fornire ai Dipendente, in comodato d'uso (art 1803 e ss. cod. civ.) e per tutta la durata del periodo in cui la prestazione verrà svolta in modalità di lavoro agile, gli strumenti utili ai fini dell'espletamento della prestazione lavorativa
7.2 Il Dipendente, durante l'esecuzione della prestazione di lavoro agile, potrà fare uso degli strumenti di lavoro in dotazione (a titolo esemplificativo: pc portatile aziendale, smartphone), sui quali sono installati 1 software e gli applicativi necessari per lo svolgimento della prestazione.
7.3 Tali strumenti di lavoro devono essere adoperati nel rispetto delle Policy e direttive aziendali In vigore relative agli obblighi di riservatezza, all'uso degli strumenti di lavoro, redatte ai sensi del DLgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
7.4 Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla extranet aziendale, il Dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (rete fissa, wi-fi, wireless, etc.) Casi eccezionali come già da prassi e comunicazione aziendale, a seguito di specifica richiesta, saranno presi in carico e gestiti dall'Azienda.
7.5 Gli strumenti di lavoro in dotazione non devono essere lasciati incustoditi durante l'esecuzione della prestazione in regime di lavoro agile. Il pc in dotazione dovrà essere spento o messo in stand-by alla fine di ogni sessione di lavoro.
7.6 Qualora durante l'esecuzione della prestazione in regime di lavoro agile si verifichino guasti o problemi tecnici legati alla connessione da remoto o altre anomalie che rendano difficoltoso il collegamento, il Dipendente si impegna ad avvisare quanto prima la Società al fine di concordare opportune modalità di gestione delle stesse e la ripresa dell’attività lavorativa,
7.7 La manutenzione dell'apparato aziendale ed i costi di intervento e di ripristino dei collegamenti in casi di interruzioni o di guasti dovuti a causa non imputabile al Dipendente, restano a carico della Società.
7.8 I costi della connessione internet e di collegamento da remoto stante la difficoltà di imputazione dei costi effettivi, restano a carico del Dipendente
7.9 Il Dipendente si assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi Informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nell'interesse aziendale, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere In alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
8. Salute e sicurezza
8.1 La Società garantisce, ai sensi degli artt 22 e 23 della Legge n. 81/2017, la continuità della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche derivanti dall'uso dei videoterminali, anche con riguardo alte giornate di lavoro svolte in modalità di Lavoro agile, sia presso il domicilio del lavoratore, sia presso gli altri luoghi scelti per l'esecuzione della prestazione.
8.2 La Società garantisce altresì la tutela contro l'infortunio in itinere ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Legge citata, purché la scelta relativa al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa sia conforme a quanto stabilito nel presente Accordo (sub paragrafo 6 (a)) e risponda ai criteri di ragionevolezza dettati dalle necessità connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa e alle necessità di conciliazione vita-lavoro.
8.3 Il Dipendente, con la sottoscrizione dell'Accordo individuale, dà atto che è stato informato in merito ai rischi generici e specifici connessi all'esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile: a tal fine la Società, come disposto dalla legge, si impegna a consegnare con cadenza annuale apposita informativa scritta relativa ai rischi generici e specifici connessi all'esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile
8.4 il Dipendente si impegna a prendersi cura della propria salute e sicurezza ed a contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in particolare, si impegna a:
- osservare le disposizioni di legge e le istruzioni impartite dalla Società anche quando la prestazione è svolta all'esterno della sede di lavoro in regime di lavoro agile;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro in dotazione, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di terzi;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società,
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente;
- dare Immediata informazione alla Società di eventuali infortuni e/o malattie occorsi durante la prestazione resa In modalità di lavoro agile
Al fine di attenuare gli effetti dell'attuale vuoto legislativo In merito all’attività da remoto, le Parti assegnano a RLSSA e RSPP, compito d! vigilare sull'andamento della sperimentazione, con la redazione di approfonditi rapporti periodici, almeno trimestrali Tali rapporti saranno oggetto di confronto tra le parti per apportare le modifiche necessarie ad eliminare eventuali criticità riscontrate.
Con il coinvolgimento del RLS, adeguatamente formato sul tema de! lavoro agile, si provvederà a mantenere aggiornato II Documento di valutazione del Rischi DVR.
Particolare attenzione sarà rivolta ai "lavoratori fragili", in stretta collaborazione con il medico competente.
9. Adempimenti contrattuali e responsabilità
Quanto non regalato dal presente Accordo in tema di obblighi e diritti dei lavoratori, si fa espresso rimando al CCNL di categoria, nonché alle disposizioni contenute dalle leggi vigenti, ed in particolare alla legge 81/2017, alla legge 300/70 e al D Lgs. 81/2008
10. Trattamento economico e normativo
10.1 Il trattamento economico previsto per il Dipendente in relazione al Suo livello di inquadramento non subirà variazioni per effetto dell'esecuzione della prestazione resa in modalità di lavoro agile saranno applicati integralmente tutti gli accordi aziendali in essere.
10.2 Nel corso del periodo durante il quale la prestazione viene resa in modalità di lavoro agile, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presti la propria attività con modalità tradizionali.
10.3 Il Dipendente è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione/informativa previsti in caso di ferie, malattia permessi e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dalla normativa in discorso, sulla base delle stesse procedure previste per il lavoro non agile
10.4 Il dipendente in smart-working ha le medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo professionale dei dipendenti che svolgono prestazione lavorativa in modalità tradizionale
10.5 Al dipendente è riconosciuto, entro il massimale di € 300, il rimborso delle spese sostenute per acquistare le dotazioni utili a rendere più confortevole la postazione abitualmente adibita allo svolgimento della prestazione in modalità agile; tale importo sarà soggetto a trattamento contributivo e fiscale, per i limiti e le modalità di spesa si rinvia alla procedura: "80UPD001 - tipologie e limiti di spesa".
11. Formazione
Sarà cura dell'Azienda effettuare preventivamente, nei confronti dei dipendenti coinvolti e di tutti RLSSA aziendali, una adeguata formazione utile a chiarire obiettivi e modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile (smart- working), per informarli sul regolamento le procedure e modalità della prestazione, obiettivi anche con riferimento alle tematiche di seguito elencate:
- Gestione operativa dello smart-working;
- Prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche;
- Protezione dei dati aziendali, custodia e riservatezza;
12. Diritti sindacali
Le Parti concordano e stabiliscono di garantire gli stessi diritti e le stesse libertà sindacali previsti nel CCNL dando la possibilità di partecipare alle assemblee sindacali su apposita piattaforma tecnologica messa a disposizione dell'azienda
Inoltre, si stabilisce l'attivazione di una bacheca elettronica per le informazioni di carattere sindacale.
Conclusioni
Le Parti in applicazione del programma, sperimentale fino al 15 ottobre 2021, si impegnano ad effettuare un monitoraggio entro aprile 2021 sulle modalità di utilizzo, sugli effetti e sui risultati relativi alle modalità di lavoro agile.
Qualora durante il periodo di vigenza del presente Accordo dovessero intervenire modificazioni legislative e/o accordi sindacali di livello confederale/di categoria nazionali, le Parti si rivedranno per rendere compatibile il presente Accordo con le novità intervenute. Nella analisi complessiva della modalità lavoro agile, e nelle verifiche successive saranno valutate eventuali problematiche derivanti dalla scarsa comunicazione, ed eventuali condizioni di solitudine che dovessero emergere.
Le Aziende del Gruppo coinvolte saranno: Sapio srl - Sapio Life srl - My Sapio - Cascar srl - Biorep srl - Life Cure -Sistemi Iperbarici.
