REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO


VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. N. 5680/09 promossa da:
M. P.
Ass. Avv. G. PESCE, S. EMANUELLI
- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA O.I.R.M. - S. ANNA
Ass. Avv. F. ZARBA
- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

All'udienza del 20 ottobre 2009, avanti il Giudice del lavoro dr.ssa Federica Lanza, compaiono la ricorrente con l'avv. Emanuelli e il procuratore di parte con S.V., per procura speciale del direttore generale in data 14.10.2009 che deposita in originale, con l'avv. S. Zarba in sostituzione dell'avv. F. Zarba.

L'avv. Emanuelli produce documenti dell'I.n.a.i.l. relativi alla liquidazione di somma capitale datati 10.10.2009.

Il Giudice esperisce il tentativo di conciliazione e le parti riservano di valutare; rinvia la causa, fatti salvi i diritti di prima udienza, all'udienza del 18.12.2009 ore 11.30.

All'udienza del 26 marzo 2010, avanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Federica Lanza, compaiono l'avv. Emanuelli e l'avv. ZARBA, il quale produce la documentazione relativa all'acquisto di nuovi dispositivi risalente risalente al primo semestre del 2004.

Controparte si rimette;

il giudice acquisisce i documenti

il giudice invita le parti alla discussione

parte ricorrente discute la causa, richiama le difese, e le conclusioni anche in via istruttoria; insiste nel la riduzione della domanda effettuata solo con riferimento al quantum alla scorsa udienza precisando che non si tratta di una domanda nuova, diversa, che non modifica il thema decidendum ma semplicemente riduce l'importo richiesto tenuto conto del pagamento effettuato dall'I.n.a.i.l. dopo il deposito dei ricorso, così come la liquidazione effettuata dall'I.n.a.i.l., è successiva al deposito del ricorso, parie convenuta discute la causa richiama le conclusioni e tutte le difese

Il giudice si ritira in camera di consiglio

All'esito, il Giudice pronunzia sentenza contestuale, ex art. 429 c.p.c. (come sostituito dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008 n. 133)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

la ricorrente, infermiera professionale dipendente dell'azienda Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna, cita in giudizio il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico riportato a seguito dell'infortunio subito in occasione di lavoro in data 16.12.2004, quando, "dopo aver eseguito una pratica trasfusionale ad una paziente affetta da HCV positivo, veniva ferita alla seconda falange del IV raggio della mano destra a causa del malfunzionamento dell'ago epicranico a farfalla detto anche ago butterfly"; afferma di aver contratto, a seguito di tale infortunio, infezione da epatite acuta HCV correlata e sindrome ansioso reattiva, rileva che già in precedenza il Medico del Lavoro presso l'Ospedale dott. F. aveva segnalato la pericolosità e l'inadeguatezza dell'ago in questione; chiede il pagamento di complessivi Euro 205.611,20 (danno biologico permanente, danno biologico temporaneo, danno non patrimoniale) - detratto quanto già percepito allo stesso titolo dall'I.n.a.i.l.

resiste la convenuta, e solleva eccezioni preliminari di inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire, e chiedendone il rigetto nel merito;

dopo l'interrogatorio delle parti la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.

La domanda è ammissibile: la ricorrente ha chiesto al datore il ristoro del danno biologico complessivamente patito e, in corso di giudizio, ha provveduto detrarre il danno solo successivamente al deposito del ricorso liquidato e pagato dall'I.n.a.i.l., dunque l'interesse ex art. 100 c.p.c, consiste nei risarcimento ulteriore, al fine di ottenere un risarcimento integrale, del danno subito in occasione di lavoro.

Tuttavia nel merito la domanda è infondata.

Occorre ricordare in diritto che sul datore di lavoro grava in linea generale il più specifico obbligo di protezione e dell'integrità psicofisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro e la violazione di questa norma è fonte di responsabilità contrattuale.

Tuttavia quando la responsabilità sia fatta valere in considerazione dell'inadempimento dell'obbligo dì adottare tutte le misure necessarie a tutela l'integrità psicofisica del lavoratore come nel caso di specie, non deriva affatto che si versi in una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondata cioè sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa, ma occorre pur sempre l'elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza. Grava pertanto sul lavoratore l'onere di allegare e provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione.

A ciò consegue che il lavoratore ricorrente in giudizio deve descrivere le precise modalità dell'infortunio, quantomeno affermando che lo stesso si è realizzato per inosservanza di precise disposizioni o regole di comportamento o norme di esperienza, e che non si sarebbe verificato ove il comportamento del datore di lavoro fosse stato diverso.

Ciò premesso, si osserva che in ricorso la M. afferma, come si è visto, che l'accidentale puntura con l'ago infetto si verificò a causa dei malfunzionamento dell'ago epicranico a farfalla: tale prospettazione, che viene poi integrata dalla allegazione sulla inadeguatezza e pericolosità dell'ago stesso, non trova conferma nelle risultanze dell'interrogatorio libero della ricorrente, la quale ha precisato che in realtà l'ago "funzionava" ma che, per sua stessa struttura, consentiva il contatto accidentale con l'operatore.

Dunque risulta smentito il principale profilo di colpa evidenziato dalla ricorrente, e cioè quello consistente nell'aver fornito al lavoratore uno strumento difettoso, malfunzionante.

Circa il secondo aspetto, la M. afferma che l'ago non era "sicuro" e che in epoca successiva vennero adottati sistemi diversi, descritti in sede di interrogatorio libero, recanti dispositivo contro punture accidentali: è stato accertato in giudizio, anche con la produzione odierna dei documenti risalenti al giugno 2004, relativi all'acquisto di nuove forniture di aghi monouso sterili da siringa e aghi a farfalla di più moderna concezione, che all'epoca dei fatti l'Ospedale forniva agli infermieri aghi "a norma", ma senza particolare dispositivo di protezione, che sulle modalità di utilizzo vennero tenute sessioni di formazione e informazione alle Caposala, che la ricorrente era infermiera professionale, dunque destinataria di tali informazioni ("in reparto c'era un manuale che spiegava le manovre da effettuare anche in caso di trasfusione e di prelievo, ma corsi specifici non ne sono stati fatti. Ho lavorato in quei reparto di 1997 e ho sempre usato quel tipo di aghi. Ai tempi della scuola professionale il sistema era ancora diverso e anche più pericoloso") che prima dell'infortunio vennero posti in commercio aghi più sicuri e l'Ospedale, nel corso del 2004, e in occasione della nuova gara per le forniture di tali presidi, deliberò di acquistarli.

Non si ravvisa in tale fattispecie nessun profilo di colpa del datore di lavoro: dai documenti da ultimo prodotti si ricava che nel marzo 2004 venne formulato da parte dei Medici Competenti e del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione, un parere sugli aghi monouso sterili da siringa e a farfalla, che venne accertato tramite indagine di mercato che erano disponibili aghi dotati di sistemi di sicurezza a costi maggiori che, valutati tutti gli aspetti (quelli economici, quelli relativi agli infortuni, alla salute del personale ecc) era opportuno "introdurre tali sistemi di sicurezza"; ed invero nei mesi successivi l'amministrazione provvide a dotare i reparti di tali strumenti, naturalmente con i tempi tecnici necessari. Se questo è l'iter, si ripete, non si ravvisa alcun profilo di colpa del datore, che ha utilizzato i presidi disponibili sino a quando si è verificata la possibilità di dotarsi di sistemi più moderni e sicuri, né le affermazioni rese sul punto dal rappresentante di parte convenuta ("confermo il fatto che nel periodo si utilizzassero quegli aghi non solo in quel reparto ma in tutto l'Ospedale, i dispositivi erano a norma e sono tuttora utilizzati non più al Regina Margherita ma in altre strutture ospedaliere, sono aghi a norma che nell'ottica della evoluzione dei sistemi di sicurezza all'epoca erano il meglio che si poteva ottenere, all'epoca della aggiudicazione e non all'epoca dei fatti") sono state specificamente contestate.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. La particolarità della questione trattata giustifica la integrale compensazione delle spese processuali

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.
Respinge il ricorso e compensa integralmente tra legarti le spese processuali.

Depositata in data 26/03/2010