Tipologia: Regolamento costituzione RLST
Data firma: 15 novembre 2024
Parti: Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole e florovivaistiche, Modena

Sommario:


Regolamento per la costituzione in Provincia dell'RLST
Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Il giorno 15 Novembre 2024, presso la sede di Confagricoltura di Modena si sono riuniti i componenti del Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, per definire, a seguito dell'accordo provinciale del 21 settembre 2021 sulla bilateralità, la formazione e la salute e sicurezza sul lavoro, il regolamento per determinare l'avvio dell'operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale (RLST) e delle visite mediche in favore del personale dipendente delle aziende agricole provinciali, come sancito contrattualmente.

Premesso che
A. Le parti, sulla base dell'accordo provinciale del 21 settembre 2021, in stretta connessione funzionale con la C.I.I.M.L.A intendono dare recepimento alle norme di cui agli accordi nazionali del 19 Giugno 2018 in materia RLS e RLST anche mediante norme regolamentari definite tenendo conto delle linee guida, per la operatività delle rappresentanze dei lavoratori , come da CPL 21 settembre 2021 specie per quanto riguarda la modalità di individuazione dei RLST, la durata dell'incarico, i requisiti di accesso, le modalità di esercizio delle funzioni, i compensi, i costi, la formazione, le linee di intervento sul territorio, le competenze e quanto altro coerente per l'avvio del sistema.
B. Il comitato Paritetico Provinciale è dalle parti individuato come asse portante, nel contesto della bilateralità provinciale, delle politiche di settore tese al monitoraggio ed allo sviluppo delle norme contrattuali di supporto alle politiche di sistema in materia di sicurezza e salute dei lavoratori agricoli.
C. Le parti reputano di perseguire gli obiettivi sub B) attraverso le attribuzioni e funzioni al Comitato come appresso:
- raccolta e tenuta degli elenchi degli RLS sia aziendali che territoriali;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei RLS in relazione alla formazione dedicata come prevista dalla legge e contrattualmente;
- promozioni di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i RLS che per i lavoratori dipendenti;
- elaborazione linee programmatiche annuali d'intervento e d'individuazione dei settori di attività e dei criteri di funzionamento, anche su progetto ed a consuntivo e delle attività delle rappresentanze in specie territoriali;
- definizione programmatica e cantierizzazione dei percorsi formativi ed informativi.
Stante a quanto sopra, il Comitato individua i seguenti punti prioritari definendo conseguentemente il presente:

1. Ambiti di Applicazione - Soggetti Beneficiari
Il presente regolamento si applica alle aziende del settore agricolo privato che aderiscono all'Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Modena, ed in regola con i versamenti contributivi provinciali. Potranno beneficiare dei servizi anche le aziende agricole nuove assuntrici di manodopera, previa presentazione delle comunicazioni di assunzione UNILAV degli operai assunti con CPL per operai agricoli florivivaisti della provincia di Modena. Qualora la contribuzione non fosse regolarmente versata, l'Ente Bilaterale provvederà al sollecito dei versamenti nei confronti dell'azienda ed in caso di mancata regolarizzazione della posizione entro il trimestre successivo al sollecito, RLST provvederà alla richiesta del compenso direttamente all'azienda.

2. Ruolo e compiti dei RLST
L'RLST avrà le seguenti prerogative:
- accedere ai luoghi di lavoro limitatamente ai siti nei quali si eseguono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente e in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nelle aziende o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione incendio, al primo soccorso, all' evacuazione dei luoghi di lavoro;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione degli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e ispettivi;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dalla legge;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma consultato;
- partecipa alle riunioni periodiche previste di legge;
- elabora proposte in merito alle attività di prevenzione;
- avverte in via formale il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa.
Tale segnalazione dovrà essere preceduta da un'apposita trattazione all'interno del Comitato Paritetico. Le attribuzioni dei RLST come sopra sub 2 e definite all'art. 50 del DLgs 81/2008, verranno integrate con i piani e/o progetti relativi ai settori o agli ambiti di intervento prioritari rispetto alle specificità provinciali individuati pattiziamente in sede di Comitato Paritetico con il supporto dell'Osservatorio, attraverso verifica, monitoraggio e condivisione delle linee d'indirizzo delle attività delle RLST.

4. Linee di intervento formativo
L'RLST dovrà svolgere la formazione prevista dall'art. 50 del DLgs 81/2008 ed in aggiunta una formazione relativa al comparto agricolo di almeno 24 ore. I costi della formazione degli RLST sono posti a carico della cassa C.I.I.M.LA-Fondo Sicurezza.
Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs 81/2008 e dovrà prevedere un programma base , che dovrà comprendere conoscenze dei principi fondamentali della disciplina legislativa del rapporto di lavoro agricolo ed i principali istituti contrattuali sia del CCNL che del CPL di Modena conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività in specie del comparto primario e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio in particolare la formazione si dovrà sviluppare, attenendosi a ciò, secondo linee formative specie per il settore agricolo in materia di:
- adempimenti Generali: figure aziendali e compiti, doveri dei lavoratori, valutazione dei rischi, informazione e formazione, dispositivi di protezione individuali (DPI) gestione degli infortuni, gestione delle emergenze, schema del piano di miglioramento; Segnaletica sul posto di lavoro; Spazi comuni e luoghi di lavoro particolari; Aspetti generali della meccanizzazione; macchine ed attrezzi.
Ortofrutta precauzioni relative ai rischi generali, fasi di coltura serra selezione, confezionamento e magazzinaggio, potatura;
Allevamenti: suini, bovini, avicoli
Impianti di trasformazione: cantine, caseifici, impianti produttivi non tradizionali con sviluppo di nuove tecnologie e metodiche colturali non convenzionali;
Agriturismo: cucine e filiera di preparazione dei cibi, gestione degli impianti comuni.

5. Valutate le macroaree funzionali individuate nell'ambito dell'agricoltura provinciale:
- Area multifunzionale
- Area allevamenti e produzione animali
- Area produzione vitivinicola
- Area produzione ortofrutticola
- Area lavorazione al chiuso (serre, magazzini, impianti per colture intensive non tradizionali)
Il Comitato Paritetico Provinciale per il triennio 2025-2027 individua all'uopo, quali linee di valutazione programmatiche, sulle quali prioritariamente e non esclusivamente sviluppare l'attività istituzionale.

6. Riunione periodiche
In applicazione all'art. 35 del DLgs n. 81/2008 le riunioni periodiche come previste e normate sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica anche al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.
Della riunione viene redatto un verbale.

7. RLST criteri di individuazione-nomina-modalità operative
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) opera a livello provinciale nelle aziende agricole in cui non è stato designato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), ed è tenuto ad agire secondo le linee strutturali e organizzative individuate contrattualmente.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono designati all'unanimità dal Comitato, su indicazione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CPL di Modena per ogni ambito territoriale predeterminato ed opereranno anche secondo le linee programmatiche approvate dal Comitato.
- In sede di prima applicazione, il Comitato designa e nomina RLST effettivi e supplenti;
- Le modalità di esercizio delle funzioni di cui sopra sono stabilite come di seguito:
Il datore di lavoro dovrà prima dell'effettuazione della visita aziendale consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richieste di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione di rischio (DVR) anche su supporto informatico, così come previsto dalla legge.
Il Comitato Paritetico raccomanda a tutti gli interessati, incaricati delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il pieno rispetto degli obblighi concernenti la riservatezza e la segretezza ed il necessario riserbo, relativamente alle informazioni, ai processi lavorativi, al contenuto del documento di valutazione dei rischi apprese in relazione alle funzioni di RLST. Il rappresentante dei lavoratori è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs. 30 Giugno 2003, del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
- I RLST invieranno, in linea indicativa ogni 3 mesi, preventivamente alla C.I.I.M.LA, la proposta di un calendario di date condiviso sulla base delle linee programmatiche di cui al precedente punto 5, per indicare aziende, giornate/orari in cui saranno disponibili per effettuare visite. Conseguentemente sulla base della programmazione pervenuta la C.I.I.M.L.A invierà alle aziende interessate una specifica comunicazione che dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. ruolo RLST e accordi assunti (CPL - accordo sulla bilateralità);
2. Documentazione utile all'espletamento della visita aziendale;
3. Data e orario della visita in azienda;
4. Riferimenti del RLST incaricato dell'attività (nominativo-cellulare-mail) attraverso i quali saranno contattati per la conferma della visita;
Copia della predetta comunicazione sarà inviata al RLST.
- Successivamente sarà cura del RLST incaricato, prendere contatti con i datori di lavoro delle rispettive aziende, i cui riferimenti saranno posti negli appositi elenchi forniti dalla C.I.I.M.L.A, per richiedere l'incontro nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi prima dell'effettuazione della visita.
- Presa in carico l'Azienda e le modalità di svolgimento della visita, i vari RLST si attiveranno sulla base della programmazione concordata, comunicando prontamente al Comitato Paritetico eventuali modifiche, variazioni o annullamenti rispetto alla stessa. In ogni caso le visite dovranno essere svolte presso le aziende coinvolte con un preavviso di 5 giorni lavorativi.
- Nel corso delle visite l'RLST è tenuto a compilare una apposita "Scheda di Visita ed attività" definita ed adottata dal Comitato.
- Sarà cura dell'Ente-CIIMLA creare una banca dati informatica nella quale gli RLST potranno caricare le schede di attività svolte; al contempo la banca dati potrà essere visionata dal Comitato onde verificare il rispetto del regolamento.
- In caso di motivate richieste di ulteriori visite aziendali, queste dovranno essere preventivamente comunicate, nell'ottica di portare a termine i percorsi di miglioramento avviati nelle singole aziende, si prediligerà la continuità del RLST che ha preso in carico originariamente l'azienda.
- Nel caso in cui l'RLST sia impedito ad esercitare le proprie funzioni o rilevi significative irregolarità o si manifesti la indisponibilità palese e non giustificata dell'azienda, dovrà informare il Comitato Paritetico. Qualora l'intervento del Comitato Paritetico non abbia alcun effetto, l'RLST valuterà se attivare i competenti Organi di Vigilanza. L'azienda ha la facoltà di segnalare al Comitato eventuali comportamenti non conformi alle regole del RLST, il quale esperita un' istruttoria, sentite le parti ed acclarata la fondatezza degli stessi, provvederà a segnalare all'ente di riferimento gli opportuni provvedimenti del caso.
Per tutte le attività del Comitato verrà stabilito un compenso per ciascun componente da definire alla prima riunione del Comitato stesso.

8. Rimborso attività visite aziendali
Il rimborso del costo per le visite effettivamente svolte dai RLST dell'agricoltura e certificate dalle schede attività di visita, visionate dal Comitato Paritetico in accordo con la Cassa C.I.I.M.L.A, saranno a carico del "Fondo sicurezza", dedicato allo scopo.
In via di prima applicazione il Comitato Paritetico definisce il rimborso di visite/uscite dei RLST in un importo di euro 100,00 al lordo e comprensive di spese di viaggio e trasferte per ogni visita effettuata. La cassa C.I.I.M.L.A provvederà a corrispondere i predetti rimborsi alle strutture datrici di lavoro dei RLST incaricati con cadenza bimestrale a fronte della relativa rendicontazione; gli enti di provenienza avranno l'onere di comunicare alla C.I.I.M.L.A e all'Ente i riferimenti bancari.
La sostenibilità finanziaria delle attività delle visite aziendali sarà oggetto di confronto e monitoraggio semestrale all'interno del Comitato Paritetico, al fine di verificare eventuali modifiche rispetto a quanto previsto in fase di prima applicazione.

Regolamento visite mediche
1. Ambiti di Applicazione-soggetti beneficiari

Il presente regolamento si applica alle aziende del settore agricolo che aderiscono recependo anche in via di mera adesione recettizia il sistema contrattuale agricolo nazionale e provinciale ed in regola con i versamenti contributivi provinciali C.I.I.M.L.A e CAC.
Potranno beneficiare dei servizi anche le aziende nuove assuntrici previa presentazione alla C.I.I.M.L.A della denuncia aziendale corredata della comunicazione dell'assunzione Unilav degli operai assunti con CPL della provincia di Modena.
Qualora la contribuzione provinciale non fosse regolarmente versata, l'ente bilaterale C.I.I.M.L.A sospenderà temporaneamente i servizi fino alla regolarizzazione dei versamenti da parte delle aziende.

2. Banca dati informatica
Onde consentire l'operatività del sistema, la C.I.I.M.L.A avrà cura di generare l'elenco complessivo dei soggetti beneficiari, di cui al punto 1, indicando numero di dipendenti e anno di iscrizione agli elenchi anagrafici. La C.I.I.M.L.A appronterà una banca dati informatica relativa alle prestazioni erogate e consultabile dalle componenti dell'osservatorio costituendosi con ciò un archivio storico dell'attività svolte relativamente alle visite mediche.

3. Gestione, organizzazione e controllo delle richieste delle visite mediche
In sede di osservatorio si procederà ad implementare un'apposita modulistica, consultabile anche in via informatica ed interattiva, a disposizione delle aziende richiedenti che ai fini del servizio, avranno l'obbligo di compilare, anche telematicamente ed inoltrare alla C.I.I.M.L.A e per conoscenza all'Osservatorio il modulo in esame; il modello dovrà riportare i seguenti dati:
- ragione sociale azienda;
- nome cognome e codice fiscale del lavoratore per cui è richiesta la visita;
- indicazione specifica se si tratti di prima visita;
- inquadramento, mansione, tipologia del contratto e per il personale O.T.D la durata del contratto di assunzione e i giorni di lavoro previsti.
Conseguentemente, C.I.I.M.L.A verificati i requisiti, approverà la richiesta in modo formale mediante comunicazione scritta all'azienda istante e comunicando altresì l'esito all'Osservatorio.
La gestione interattiva informatica dovrà assicurare alle Aziende Agricole e/o alle Associazioni di riferimento, se autorizzate, il caricamento telematico dei moduli di richiesta sul sito e sulla funzionalità dedicata che parimenti elaborerà le domande inserendo a sistema esiti, accettazioni, liquidazioni delle integrazioni.
C.I.I.M.LA, in raccordo con l'Osservatorio, provvederà a redigere un elenco dei Centri Medici Convenzionati, anche su segnalazione delle Organizzazioni datoriali e sindacali, elenco da pubblicare sul sito istituzionale della C.I.I.M.L.A, per l'effettuazione delle predette visite mediche.

Integrazione economica visite mediche
Il rimborso del costo per le visite mediche di cui all'accordo del 6 dicembre 2022, art. 1 lett. a) e b), effettivamente svolte presso i centri individuati sarà a carico del "Fondo Sicurezza".
In via di prima applicazione si definisce, per l'anno 2025, sentito l'Osservatorio un massimale di rimborso in un importo di € 50,00, (cinquanta | 100), per ogni visita medica preventiva, effettuata e certificata. La cassa C.I.I.M.L.A provvederà a corrispondere i rimborsi ai datori di lavoro istanti entro il mese successivo al mese di richiesta ed a fronte della relativa rendicontazione. Ogni sei mesi verrà effettuato, anche a richiesta della C.I.I.M.L.A, un monitoraggio lavoro istanti entro il mese successivo al mese di richiesta ed a fronte della rendicontazione. Ogni sei mesi verrà effettuato, anche a richiesta della C.I.I.M.L.A, un monitoraggio circa l'andamento dei costi a carico della cassa. Verrà altresì istituito presso la C.I.I.M.L.A. un fondo specifico relativo alla formazione sulla sicurezza relativa ai lavoratori. Compatibilmente con le risorse assegnate la C.I.I.M.L.A. organizzerà almeno un'edizione mensile di un corso di formazione per il rischio - medio per i lavoratori.
Verrà istituita apposita modalità di adesione ai corsi per le aziende interessate.