Tipologia: Accordo applicazione telelavoro
Data firma: 28 marzo 2012
Parti: Enel, Enel Green Power, Enel.si e Filctem, Flaei, Uilcem
Settori: Chimici-Elettrici, Enel
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
Verbale di accordo Applicazione del telelavoro in ambito commerciale Enel.Si
Il giorno 28 marzo 2012, tra Enel spa […], Enel Green Power ed Enel.si […] e la Filctem […], la Flaei […], la Uilcem […]
Premesso che in data 10.11.2011 è stato sottoscritto tra Enel Corporate e le Organizzazioni Sindacali un accordo quadro in tema di telelavoro che, sviluppando quanto previsto dall’art. 18 del vigente CCNL, fissa principi e normativa valevoli per il Gruppo prevedendo che, nel rispetto del quadro così delineato, nell'ambito delle singole Società/Divisioni si proceda all’individuazione delle figure/famiglie professionali interessate all'attuazione dell’accordo stesso.
Considerato che nell’ambito di Enel Green Power, per quanto riguarda in particolare l’Area Enel.si, nella logica di migliorare l’efficacia e la produttività della forza vendita favorendo al contempo il miglior equilibrio con le esigenze personali o familiari, si ritiene che il predetto accordo possa trovare proficua applicazione alle figure commerciali in forza alle Aree Territoriali Enel.si, le cui caratteristiche ad avviso dell'Azienda consentono di configurare il telelavoro come naturale modalità di espletamento della prestazione.
Tali categorie di lavoratori rientrano infatti tra quelle individuate ai punti a) e b) dell’art.4 dell’accordo, “telelavoro mobile” e “telelavoro hotdesking”, in quanto normalmente eseguono la prestazione lavorativa muniti dell’insieme degli apparati hardware, software, di rete e di “connettività” funzionali allo svolgimento dell’attività prestando normalmente la propria attività al di fuori dei locali aziendali, senza essere vincolati ad una postazione di lavoro fissa, salvo effettuare periodici rientri in sede per riunioni e altre necessità, come da programmazione dei Responsabili di particolare pianificano le attività di visita e di assistenza ai clienti/affiliati.
Enel Green Power ha pertanto interesse a definire la regolamentazione applicativa cui si conformeranno gli accordi individuali che saranno sottoscritti con gli interessati ai sensi di quanto previsto dall’art.1 e dall’art.6 del verbale 10.11.11.
Si conviene quanto segue tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte delle figure commerciali di vendita, ad integrazione delle previsioni generali del predetto accordo, vale quanto appresso specificato.
1) Orario di lavoro
Fermo restando per ogni altro aspetto quanto previsto dall’accordo 10 novembre, limitatamente al lavoro straordinario, ricorrendo le condizioni di cui al comma 17 dell'art.41 ed in particolare la possibilità di decisione autonoma in materia di tempi di lavoro, viene introdotto, per il personale impiegato cui si applica il presente accordo svolgente mansioni di Account Manager, il cosiddetto “orario fiduciario”, secondo quanto di seguito precisato.
Al personale di cui sopra sarà attribuito un importo commisurato ad una percentuale della retribuzione, determinato individualmente con riferimento al fabbisogno di prestazioni aggiuntive, erogato per 12 mensilità. Tale assegno sostituisce il trattamento contrattuale delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro (straordinari, ore viaggio, riposi compensativi) ed eventuali trattamenti individuali ad personam già in essere per lo stesso titolo ed è considerato base imponibile ai fini del calcolo del TFR in misura pari al 10%.
La suddetta percentuale, calcolata sugli elementi della retribuzione costituenti la base di calcolo delle prestazioni straordinarie a norma del CCNL, potrà variare fra il 5 % e il 18 %, tenendosi conto ai fini della determinazione della misura di quanto segue:
• carichi di lavoro previsti annualmente
• ambito territoriale di competenza e mobilità richiesta dalle funzioni espletate
• media prestazioni straordinarie e ore viaggio riferita al precedente biennio
Le OO.SS. potranno richiedere chiarimenti in merito all’applicazione dei predetti criteri e, su delega di singoli interessati, precisazioni in merito all’applicazione di casi specifici.
Il predetto compenso potrà essere oggetto di successiva revisione o adeguamento in relazione a sopravvenute modifiche nei presupposti che ne hanno portato alla determinazione secondo quanto sopra indicato.
Resta ferma per i quadri cui si applica il presente accordo la specifica disciplina già prevista per gli stessi dall’accordo 30.9.94.
2) Fruizione pasto
Così come previsto dall’accordo 10.11.11 richiamato in premessa per il telelavoro domiciliare, anche per il personale commerciale cui si applica il presente accordo, la fruizione del pasto è assicurata attraverso il riconoscimento di un ticket per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, secondo la normativa e il valore in atto presso la sede dell’Unità di appartenenza (in caso di mancata previsione negli accordi economici regionali, si farà riferimento al valore in atto presso la sede di Roma).
A tale importo si aggiungerà, per i pasti consumati in occasione di trasferte fuori dal comune sede di lavoro, il rimborso forfetario delle spese sostenute per “gli extra mensa”, secondo la misura prevista dai vigenti accordi economici regionali.
Il presente accordo ha carattere sperimentale e, decorso un anno di applicazione, formerà oggetto di verifica tra le Parti stipulanti per una comune valutazione circa la sua rispondenza rispetto alle reali esigenze e interessi delle Parti che ne hanno determinato la stipula. In tale occasione, saranno altresì oggetto di valutazione i benefici (da quantificare in termini economici e di efficienza organizzativa) ottenuti per effetto dell’adozione della nuova modalità di lavoro, prevedendosi che una quota degli stessi venga reinvestita dall’azienda nell’ambito del sistema di incentivazione della produttività destinata al personale interessato, ai sensi del punto 14 del verbale 20.12.2011.
Letto, confermato e sottoscritto.
