Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 dicembre 2024, n. 31169 - Esposizione a fibre di amianto aereo disperse 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. GARRI Fabrizia - Rel. - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

sul ricorso 3801-2019 proposto da:

A.A., B.B., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE DE FELICE;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 8213/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2018 R.G.N. 7375/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto


1. A.A. e B.B. convennero in giudizio l'Inps ed esposero di aver lavorato alle dipendenze di ANM Napoli (già ATAN) nei periodi specificati e con le mansioni indicate, deducendo di essere stati esposti fino al 31.12.1998 (o quanto meno fino al 31.12.1996), per tutta la durata dell'orario di lavoro (otto ore giornaliere per cinque giorni a settimana), ad elevate concentrazioni di fibre di amianto aereo disperse e ciò fin dall'assunzione e, comunque, per più di dieci anni così come era emerso anche dagli accertamenti tecnici disposti dalla stessa società successivamente all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Chiesero perciò il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 allegando le domande amministrative presentate all'INPS il 29 luglio 2002, all'Inail il 1 agosto 2002, e quindi, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 269 del 2003, rispettivamente il 16.3.2005 (con raccomandata ricevuta il 21.3.2005) per A.A. e il 2.3.2005 (raccomandata ricevuta il 4.3.2005) per B.B.

2. L'INPS, costituitosi tardivamente, insistette per l'intervenuta decadenza dei ricorrenti dal diritto ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.L. n. 269 del 2003. Inoltre, eccepì l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza delle pretese azionate.

3. Il Tribunale di Napoli, in esito ad una consulenza tecnica d'ufficio ambientale, accolse le domande avendo accertato l'avvenuta esposizione alle fibre di amianto nei periodi per ciascun lavoratore specificati.

4. La Corte di appello di Napoli, investita del gravame da parte dell'Istituto, accolse il ricorso ritenendo che sulla questione della decadenza non si fosse formato alcun giudicato e che i lavoratori fossero decaduti dall'azione. Inoltre, ritenne che la pretesa era comunque infondata in quanto il consulente tecnico aveva accertato che nel deposito Croce del Lagno, dove prestavano attività i due lavoratori, vi era una concentrazione di fibre di amianto compresa tra lo 0,07 e lo 0,35 per le attività che comportavano interventi sugli autobus , revisione degli organi frenanti, schiodatura ganasce e soffiature caminetti e che, invece, per le posizioni lavorative non direttamente coinvolte in tali operazioni non era stata rilevata alcuna esposizione. In definitiva il giudice di appello accertò la sussistenza dell'esposizione per i lavoratori addetti a mansioni di elettromeccanico, tornitore e motorista e la escluse per le altre. Pertanto, essendo stati i due lavoratori addetti alle mansioni di meccanico solo nel periodo 1977-1982 escluse che ricorressero le condizioni per il riconoscimento del beneficio azionato.

5. Per la cassazione della sentenza hanno proposto tempestivo ricorso A.A. e B.B. che hanno articolato quattro motivi. L'Inps ha depositato solo procura e non ha svolto altre difese.

 

Diritto


6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art.47 del D.P.R. n. 639 del 1970 e dell'art.47 D.L. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003 nonché dell'art.1 del D.M. 27 ottobre 2004 e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.

6.1. Ad avviso dei ricorrenti nella fattispecie, diversamente da quanto accertato dalla Corte di merito, non sarebbe maturata la decadenza poiché successivamente alle domande amministrative inviate all'INPS il 29 luglio 2002 gli assicurati avevano inoltrato all'INAIL (il 4.3.2005 il B.B. e il 21.3.2005 il A.A.) le domande necessarie, pena l'improcedibilità della domanda giudiziaria. Sostengono che è da tale momento che sarebbe decorso il termine di decadenza e dunque alla data della presentazione del ricorso giudiziario, il 12 marzo 2008, il termine non si era ancora compiuto.

7. Con il secondo motivo poi è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che il giudice di primo grado aveva accertato che le domande presentate nel 2005 all'Inail costituivano condizione di proponibilità dell'azione e che tale statuizione, non essendo stata specificatamente impugnata dall'Inps, era coperta da giudicato.

8. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente poiché investono entrambi la accertata decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria, sono infondati.

8.1. Pur volendo superare i profili di inammissibilità delle censure che, soprattutto per quanto concerne il dedotto giudicato, sono del tutto generiche poiché non riproducono né la sentenza di primo grado né i motivi di appello formulati dall'Inps che si assume che non toccassero per aspetti decisivi la decisione di primo grado, va rilevato che nel regime di cui all'art. 13 della legge n. 257 del 1992 e dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4, del D.L. n. 384 del 1992, conv. dalla L. n. 438 del 1992 - applicabile alle domande amministrative che sono state presentate nel 2002 -la decadenza dall'azione giudiziaria trova applicazione alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, anche se promosse da pensionati, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionisticio. L'art. 47 citato, infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (cfr. Cass. 29/12/2021 n. 41886).

8.2. Ai fini della tempestività del ricorso, presentato nel 2008 quando il termine triennale di decadenza dalla domanda amministrativa era oramai decorso, non rileva il fatto che con l'art. 47 del D.L. 269 del 2003 è stata introdotta una decadenza speciale.

8.3. Va ricordato che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario, all'art. 47, comma 5, disponeva che: "I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'I.N.A.I.L. prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici".

8.4. Al successivo comma 6, era così previsto: "Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

8.5. Con il D.M. attuativo pubblicato in data 17 dicembre 2004 il termine di 180 giorni per la presentazione della domanda all'I.N.A.I.L. è stato fissato al 15 giugno 2005.

In sede di conversione ad opera della legge, al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: "Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché (per) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".

8.6. La legge 27 dicembre 2003, n. 350, all'art. 3, comma 132 (legge finanziaria per l'anno 2004), ha, quindi, stabilito, sempre nell'ambito della disciplina del regime transitorio, che: "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'I.N.A.L.".

8.7. Con la legge 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, pur presupponendosi e richiamandosi la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in legge n. 326 del 2003, si è esclusa l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in legge n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente;

- coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8);

- coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto;

- coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.

8.8. Tali categorie di assicurati si sono così aggiunte a quelle già escluse dall'art. 47 vale a dire coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

8.9. In sintesi, sulla base delle indicate disposizioni, la disciplina previgente si è ritenuta applicabile:

a) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992. Tale diritto era stato maturato solo da chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria;

b) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto.

8.10. Con il D.M. 27 ottobre 2004, all'art. 1 è stato previsto che "1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'I.N.A.I.L., che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

8.11. Con riguardo all'ultimo inciso ed alla portata "generale" dell' obbligo di presentazione della domanda all'INAIL nel previsto termine decadenziale di 180 giorni, si è considerata la natura regolamentare del d.m., meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. nella legge n. 326 del 2003.

8.12. Di conseguenza, si è ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione del regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non fosse soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessava solo determinate categorie di lavoratori.

8.13. Questa Corte (cfr. Cass. 02/12/2020 n. 27553), interpretando la complessiva normativa di riferimento, ha ritenuto che il d.m., nella parte in cui riferiva il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applicava la disciplina previgente, avesse introdotto un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria, perché da quest'ultima non previsto ed anzi escluso.

Come logico corollario, ha affermato che il d.m., avendo adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest'ultimo previsto, andasse disapplicato.

9. Orbene, se nel regime antecedente la riforma del 2003 non opera la decadenza speciale collegata alla presentazione della domanda all'Inail, neppure tale domanda, ove presentata, vale a spostare in avanti il termine di decadenza triennale invece applicabile. Conseguentemente le domande presentate all'INAIL dagli odierni ricorrenti (hanno presentato domanda all'Inail il 16.3-13.5.2005 A.A. e il 2.3-4.5.2005 B.B.) non possono produrre alcun effetto dilatorio del decorso della decadenza che è stata perciò correttamente accertata sulla base del complessivo quadro normativo a loro applicabile.

9.1. Peraltro, la censura nella parte in cui denuncia una carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. è, anche per tale aspetto infondata. La Corte di merito, infatti, ha esaminato tutte le questioni poste dai ricorrenti per contrastare l'eccezione di decadenza formulata dall'INPS ed in via del tutto assorbente ha scelto una interpretazione corretta e rispondente ai principi affermati da questa Corte e sopra richiamati.

10. Il terzo motivo di ricorso investe la motivazione nella parte in cui, a prescindere dall'accertata decadenza, rigetta nel merito la domanda e denuncia un omesso esame di fatto decisivo in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. mentre il quarto motivo denuncia in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per motivazione inesistente e/o contraddittoria e/o insufficiente e si deduce che la Corte avrebbe trascurato di tenere conto delle risultanze delle prove assunte in primo grado.

10.1. Rileva il Collegio che le due censure divengono inammissibili per effetto del rigetto dei motivi di ricorso che hanno investito l'autonoma ratio decidendi della sentenza che ha in primo luogo accertato l'intervenuta decadenza e che è di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto della originaria domanda.

11. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. La circostanza che parte controricorrente si sia limitata a depositare procura e non abbia svolto alcuna attività processuale esime il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma il 28 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2024.