T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3 ter, 03 dicembre 2024, n. 21698 - Oneri della sicurezza esterni ed interni. Anomalia dell'offerta



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 


ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 12022 del 2024, proposto da S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Paolo Panariti, Giulio Gomitoni, Stefano Invernizzi, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Panariti in Roma, via Celimontana 38;

contro

CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

G.G. S.p.a., C.S.S. S.r.l., non costituiti in giudizio; R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Cicchinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa idonea cautela:

- del provvedimento con il quale la Stazione Appaltante ha determinato l'esclusione di S. dal procedimento di gara oggetto del giudizio (doc. 3);

- del Bando di gara emesso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. n. (...), pubblicato il 27.6.2024 - CIG n. (...) - avente ad oggetto "l'affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica per lo svolgimento della prova scritta nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 138 unità di personale - profilo collaboratore di amministrazione - vii livello professionale presso strutture del consiglio nazionale delle ricerche da realizzarsi sul territorio nazionale - bando n. 367.434 ca con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", con importo a base di gara di Euro 928.110 al netto dell'IVA (doc. 1);

- del disciplinare di gara e del capitolato tecnico di gara, allegati al bando di gara stesso (docc. 2 e 4);

e, per quanto occorrer possa, per l'annullamento:

di ogni altro atto preparatorio, presupposto, esecutivo, attuativo, confermativo o comunque connesso rispetto agli atti impugnati, ancorché non conosciuto, nonché, per quanto occorrer possa, per l'annullamento e/o l'inefficacia del contratto aggiudicato all'esito della procedura di gara, se stipulato, nonché per il subentro della ricorrente all'aggiudicataria nel contratto aggiudicato, se stipulato, all'esito della procedura di gara, nonché per il risarcimento e/o l'indennizzo di ogni danno materiale ed immateriale derivante alla ricorrente dall'esecuzione degli atti impugnati, subito e subendo;

nonché per la richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.a. in relazione ai documenti riguardanti la procedura di gara oggetto di giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche e di R. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

FattoDiritto


1. La Società S. a r.l. impugna l'esclusione dalla procedura bandita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per l'affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica ai fini dello svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 138 unità di personale e, contestualmente, domanda l'accesso agli atti contestando il provvedimento di differimento adottato dall'Amministrazione.

2. Nel disciplinare di gara (doc. 2 prodotto dalla ricorrente) è stabilito ai fini dell'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ibidem, 18), con 50 punti attribuibili all'offerta tecnica e 50 punti all'offerta economica. Per quanto concerne poi la verifica di anomalia delle offerte, è previsto il "calcolo della soglia di anomalia solo in presenza di almeno 3 offerte ammesse. La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori alla media dei punti delle offerte presentate incrementata del 20%" (ibidem, 23). Inoltre, "la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta ritenuta sospetta di scarsa affidabilità e attendibilità o in base ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, che appaia anormalmente bassa" (passim, 23).

3. A seguito della sottoposizione dell'offerta dell'odierna ricorrente a verifica di anomalia (doc. 8 prod. ric.) in relazione al valore stimato dei costi della manodopera - di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato negli atti di gara - e alla indicazione di costi della sicurezza interni pari a zero, il CNR ne disponeva l'esclusione a causa dell'assenza di adeguate giustificazioni (doc. 3 prod. ric.).

4. La Società presentava istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241 del 1990, cui l'Amministrazione dava riscontro con una determinazione di differimento, motivata sulla base del fatto che non era ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. Con l'odierno ricorso si sostiene in sostanza che il CNR avrebbe disposto l'esclusione sulla base di un errore materiale dell'attuale ricorrente nella compilazione delle dichiarazioni aggiuntive, senza possibilità di soccorso istruttorio. La garanzia del rispetto degli oneri per la sicurezza interna deriverebbe dalla dichiarazione di applicazione del CCNL di riferimento e, inoltre, sarebbe confermata dal rating di legalità conseguito dalla Società. Quanto ai costi della manodopera, la Società avrebbe indicato nelle dichiarazioni aggiuntive solo quelli relativi alle attività da svolgersi presso la Stazione appaltante e, peraltro, la quantificazione della manodopera riportata dal CNR negli atti di gara non sarebbe adeguata ad un appalto dell'importo di euro 928.110,00. Pertanto, dall'ambiguità di tale clausola sarebbe dovuta derivare un'interpretazione conforme al principio del favor partecipationis. Alla luce del criterio indicato nel disciplinare per la determinazione automatica dell'anomalia l'offerta non sarebbe anormalmente bassa.

L'impugnativa si conclude con la richiesta di tutela cautelare e con le domande di riammissione alla procedura, di declaratoria di aggiudicazione a proprio favore, di declaratoria di inefficacia e subentro nel contratto eventualmente stipulato e, infine, di risarcimento del danno.

6. Si costituivano l'Amministrazione resistente e la controinteressata R. S.r.l..

7. Parte ricorrente depositava la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 9214/2024 in vista della camera di consiglio del 25 novembre 2024, ad esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a..

8. Il ricorso è infondato.

9. Non merita adesione la tesi della Società ricorrente in ordine al soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), l'istituto del soccorso istruttorio può consentire all'operatore economico di "sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica".

Tale disposizione è richiamata dal paragrafo 14 del Disciplinare di gara (doc. 2 prodotto dalla ricorrente), ove si prevede che "Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere (sanate) le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica".

Le dichiarazioni aggiuntive hanno la funzione di completare le informazioni che l'operatore economico inserisce tramite i moduli della piattaforma informatica di approvvigionamento e possono riguardare le buste virtuali amministrativa, tecnica ed economica, essendo tuttavia suscettibili di soccorso istruttorio solo quelle relative alla documentazione amministrativa e non anche quelle richieste dall'Amministrazione in relazione all'offerta tecnica ovvero all'offerta economica.

Nel caso in esame la produzione della dichiarazione aggiuntiva acclusa all'offerta economica (doc. 2.1. prod. ric., all. 7; doc. 7.1 prod. ric.) rispondeva proprio alla finalità di specificare le componenti di costo dell'unica cifra complessiva oggetto di ribasso inserita dall'operatore nel modulo informatico della piattaforma di approvvigionamento (doc. 6) e, quindi, di offrire al CNR la possibilità di valutare la congruità degli importi relativi alla manodopera e ai costi della sicurezza interni.

10. Non è possibile far derivare dall'impegno dell'operatore economico in ordine all'applicazione di un dato CCNL l'automatico rispetto degli oneri di sicurezza interni.

Si osserva che gli oneri della sicurezza interni devono essere quantificati in relazione allo specifico appalto se di lavori, di servizi ovvero di forniture che comportino anche la posa in opera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023). A tal proposito, non rilevano né la dichiarazione resa dall'operatore economico con riguardo al rispetto degli obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro né la produzione del rating di legalità dichiarato nella relazione tecnica (doc. 7 prod. ric.).

Il paragrafo 7 del Capitolato tecnico (doc. 4 prod. ric.) precisa che "L'Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell'Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro".

A tal proposito giova richiamare la distinzione tra oneri della sicurezza esterni ed interni, tracciata dall'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), secondo cui l'individuazione delle misure da adottare per eliminare ovvero ridurre al minimo "i rischi da interferenze" - i.e. gli oneri esterni - compete alla Stazione appaltante, restando invece esclusi i "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici". I costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono determinati dall'Amministrazione e indicati nel bando (art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008), mentre gli oneri della sicurezza interni sono quantificati dall'operatore e indicati nell'offerta economica unitamente ai costi della manodopera (art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023), al fine di consentire alla Stazione appaltante la verifica di congruità (art. 110, commi 1 e 5, lett. c). Giova richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza che si è formata sul codice previgente, secondo cui tale tipologia di oneri costituisce un elemento essenziale che, a fronte della chiarezza della documentazione di gara, non è suscettibile di soccorso istruttorio (CGUE, IX, 2 maggio 2019, C-309/18; Cons. Stato, Ad. Plen., n 7/2020, n. 8/2020; sez. V, n. 8735/2022; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2298/2024; n. 1227/2021) e che varia da un'impresa ad un'altra, essendo influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata (Cons. Stato, sez. V, n. 177/2018; n. 4365/2022; n. 6306/2020).

Si tratta quindi di una valutazione che l'operatore economico deve effettuare preventivamente e in funzione della presentazione della specifica offerta economica, essendo costi che variano in ragione delle caratteristiche dell'appalto.

11. Non merita adesione la tesi della ricorrente sull'errore materiale, in quanto il radicale scostamento dal valore del costo della manodopera riportato negli atti di gara e l'indicazione degli oneri della sicurezza interni pari a zero - elemento sostanziale dell'offerta - denotano l'insussistenza di un lapsus calami e, pertanto, l'oggettiva inattendibilità dell'offerta.

Il paragrafo 13.2 del Disciplinare contempla l'istituto della rettifica dell'offerta di cui all'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, stabilendo che: (i) "Fino al giorno fissato per l'apertura, il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione"; (ii) "Non saranno accettate rettifiche dell'offerta tecnica o economica (…) inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta"; (iii) "Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale".

Disciplina che rispecchia il dettato dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, in base al quale "Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato".

Giova precisare che l'Amministrazione ha predisposto i fac simile da compilare ai fini della formulazione della richiesta di rettifica dell'errore materiale contenuto nell'offerta tecnica ovvero in quella economica (doc. 2.1 prod. ric.; all. 10).

Anche a voler ammettere che, con ragionamento ex absurdo, si tratti di errore materiale, la Società ricorrente non si è attivata ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ai fini della rettifica dell'offerta prima che si addivenisse all'apertura della stessa.

L'istituto della rettifica dell'errore materiale dell'offerta tecnica ed economica rappresenta il punto di equilibrio tra il principio del risultato, volto a garantire "il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo", e quello della par condicio competitorum, la cui garanzia è data dal fatto che l'operatore economico può avanzare la richiesta anche a seguito del decorso del termine della presentazione delle offerte ma comunque prima che le stesse siano esaminate, rispettando l'anonimato e non operando modifiche di carattere sostanziale rispetto alla documentazione già depositata.

Tuttavia, ponendosi in linea di continuità con il D.Lgs. n. 50 del 2016, il D.Lgs. n. 36 del 2023 riproduce l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza aziendali (art. 108, comma 9), i quali sono elementi essenziali dell'offerta economica e, pertanto, insuscettibili di modificazione tramite i giustificativi da presentarsi nel corso del sub-procedimento di verifica dell'anomalia.

Dare un'interpretazione diversa, anche in rapporto all'art. 101, comma 4, significherebbe avallare le modifiche postume del contenuto essenziale dell'offerta economica, dalle quali invece deriva necessariamente l'esclusione dalla procedura di gara.

12. Non merita adesione la tesi della Società ricorrente, secondo cui sarebbe errata la quantificazione della manodopera da parte della Stazione appaltante e, inoltre, tale quantificazione avrebbe indotto in errore l'operatore economico nella formulazione dell'offerta.

La quantificazione operata dalla Stazione appaltante è riportata in modo chiaro negli atti di gara, con particolare riferimento al Disciplinare (doc. 2 prod. ric., 4) e alla relazione tecnica illustrativa (doc. 5 prod. ric., paragrafi 6 e 7), dalla quale si evince che il costo della manodopera riguarda "i servizi operativi relativi allo svolgimento delle prove concorsuali" e che gli altri servizi "sono di carattere intellettuale; pertanto, non è richiesta l'individuazione del CCNL e la stima dei costi della manodopera".

Dall'assenza di ambiguità della clausola consegue l'impossibilità di invocare il principio del favor partecipationis per consentire di fatto una modifica postuma dell'offerta economica nel corso della verifica di anomalia. In tale sede, l'operatore che abbia ribassato i costi della manodopera non può più chiedere la rettifica della propria offerta economica ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, ma ha la possibilità di dimostrare, ai sensi del precedente art. 41, comma 14, "che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale";

13. Come riportato in fatto, il Disciplinare contiene due criteri per la verifica delle offerte anormalmente basse. Il primo è automatico ed è collegato a due presupposti, la presenza di almeno tre offerte e il raggiungimento ovvero il superamento della media dei punteggi delle offerte presentate, incrementata del 20% sia con riferimento ai punti relativi al prezzo sia per i punti relativi alla qualità dell'offerta. Il secondo criterio è invece una regola di chiusura, consentendo all'Amministrazione "di sottoporre a verifica un'offerta ritenuta sospetta di scarsa affidabilità e attendibilità o in base ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, che appaia anormalmente bassa", indipendentemente dal numero di offerte presentate e dal superamento del valore medio dei punteggi incrementato del venti per cento.

14. Parte ricorrente sostiene che la propria offerta non sarebbe anomala alla luce del primo dei due criteri. Orbene, è di palmare evidenza che nel caso in esame il criterio automatico indicato dall'Amministrazione nel disciplinare di gara fosse inutilizzabile per individuare l'anomalia delle offerte, in quanto l'incremento del venti per cento applicato alla media punti qualità ed a quella dei punti prezzo determina un valore che nel secondo caso supera il punteggio complessivo di 50 (51,29). Con una ripartizione di punteggi qualitativo-quantitativa secondo la proporzione 50/50 il criterio del raggiungimento ovvero del superamento della media dei punteggi delle offerte tecniche e di quelli delle offerte economiche incrementati del 20% è utilizzabile solo fino a valori medi pari a 41,67/50, poiché a partire dal valore soglia di 41,67 l'incremento del 20% determina il superamento del punteggio massimo (50,004>50) e, di conseguenza, l'inoperatività del criterio stesso.

Rispetto al previgente Codice dei contratti, il D.Lgs. n. 36 del 2023 ha ampliato l'autonomia decisionale dell'Amministrazione aggiudicatrice nel definire la proporzione tra i punteggi da attribuire all'offerta tecnica e a quella economica, ponendo dei limiti solo nei casi di procedure relative a particolari beni e servizi informatici e ai contratti ad alta intensità di manodopera (art. 108, comma 4). Inoltre, sempre nell'ottica di ampliamento della predetta autonomia viene rimessa alla Stazione appaltante la definizione degli elementi specifici ai fini della valutazione delle offerte anormalmente basse, da indicarsi nel bando ovvero nell'avviso (art. 110, comma 1). Alla maggiore autonomia decisionale dell'Amministrazione corrisponde un maggior grado di responsabilità, espressamente enunciata nel principio della fiducia (art. 2), secondo cui le attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti devono informarsi alle regole di prudenza, perizia e diligenza e assicurare le cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa.

Calato nella vicenda di causa, tale principio comporta, con riguardo alla definizione del criterio di individuazione dell'anomalia dell'offerta, l'onere in capo all'Amministrazione di testare la formula da inserire negli atti gara attraverso opportune simulazioni e verifiche preventive, al fine di assicurarne la completa operatività in fase di gara. Ciò soprattutto nel caso in cui si tratti di un parametro nuovo ovvero non sorretto da adeguata prassi applicativa, quale ad esempio avrebbe potuto essere quello del raggiungimento ovvero del superamento dei quattro quinti dei punteggi qualitativo ed economico, contemplato dal previgente art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 in relazione ad una proporzione tra punteggio qualitativo e punteggio economico ove quest'ultimo era attribuibile "entro il limite del 30 per cento" (art. 95, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016).

Nel caso di specie la criticità dianzi illustrata è stata superata dal CNR attraverso l'utilizzo del secondo criterio previsto dal Disciplinare di gara, in base al quale è possibile sottoporre a verifica ogni offerta che presenti indici di anomalia. La nota a firma del RUP (doc. 8 prod. ric.) reca infatti in oggetto "Richiesta spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023".

15. Secondo ius receptum il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare che la proposta dell'operatore economico sia in concreto attendibile e idonea ad assicurare la corretta esecuzione dell'appalto. Il giudizio in ordine all'anomalia dell'offerta ha natura tecnico-discrezionale e, pertanto, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nei casi di macroscopica erroneità o irragionevolezza delle valutazioni compiute. Nel caso di specie, l'anomalia dell'offerta è stata adeguatamente motivata dal CNR alla luce dell'importo della manodopera, di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato negli atti di gara (euro 2.438,00 a fronte di euro 14.599,62), e del valore degli oneri per la sicurezza interni, pari a zero. Dal combinato disposto tra l'art. 41, comma 13 e l'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023 deriva la responsabilizzazione degli operatori economici, che devono modulare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza interni al fine di presentare un'offerta attendibile e sostenibile in fase di esecuzione. Il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale sono elementi costitutivi ed essenziali dell'offerta economica, posti a presidio di interessi protetti da norme inderogabili e, pertanto, non suscettibili di essere modificati in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta.

16. Inconferente è la produzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 9214/2024, la quale riguarda sì l'esame delle giustificazioni presentate dall'operatore economico, ma con riguardo ad elementi non essenziali dell'offerta e nel contesto di una procedura avente ad oggetto la manutenzione (rectius l'adeguamento) di impianti di condizionamento ed elettrici, notoriamente caratterizzata da forniture di beni e da lavori di posa in opera e, pertanto, non comparabile con l'appalto de quo, connotato da una componente di manodopera unita a (prevalenti) servizi di natura intellettuale (doc. 5 prod. ric., 6). Inoltre, nella pronuncia in argomento non viene specificamente trattata la questione degli oneri della sicurezza interni quale elemento costitutivo dell'offerta economica, che si colloca invece al centro della presente controversia.

17. Né, tantomeno, la definizione del presente giudizio può ritenersi pregiudizialmente correlata alla conoscenza di "copia integrale di tutti gli atti di gara, compresi i verbali della commissione giudicatrice" sollecitata con l'istanza di accesso (doc. 10 prod. ric.) e riproposta in giudizio, avendo parte ricorrente ricevuto quale operatore economico escluso la nota gravata (doc. 3), consistente nel verbale della seduta svolta dal RUP con il supporto dei componenti della Commissione giudicatrice per l'"esame delle spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023". Verbale che fa seguito alla richiesta di spiegazioni del RUP e alle osservazioni fornite dall'odierna ricorrente sul prezzo e sui costi proposti e che, pertanto, racchiude in sé il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, il cui esito è contestato in questa sede.

18. In conclusione il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

19. Al mancato accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento di esclusione consegue il rigetto delle domande di riammissione alla procedura, di declaratoria di aggiudicazione in proprio favore, di declaratoria di inefficacia e subentro nel contratto eventualmente stipulato e, infine, di risarcimento del danno, in quanto la legittimità degli atti impugnati esclude l'antigiuridicità del fatto e, quindi, la configurabilità dell'illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.

20. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non si ha luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle Società controinteressate non costituite G.G. p.a., C.S.S. a r.l..

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000 (duemila/00), di cui euro 1.000 (mille/00) nei confronti del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche ed euro 1.000 (mille/00) nei confronti della controinteressata R. S.r.l., oltre accessori di legge.

Nulla sulle spese nei confronti di G.G. S.p.a. e di C.S.S. S.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Mario Gallucci, Referendario, Estensore

Vincenzo Rossi, Referendario