Tipologia: CRL
Data firma: 28 novembre 2024
Validità: 01.12.2024 - 30.11.2028
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilucs
Settori: Servizi, Acconciatura Estetica, Artigianato, Marche
Fonte: ebam.marche.it
Sommario:
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Premessa |
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FSBA |
Contratto collettivo regionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del settore acconciatura ed estetica
Premessa
Il settore di acconciatura ed estetica riveste un ruolo fondamentale nell’economia della Regione Marche e contribuisce significativamente alla creazione di posti di lavoro e al benessere dei nostri territori. Il contesto dinamico e globalizzato richiede un adeguamento dei diritti e dei doveri da parte di tutti gli attori coinvolti per rispondere all’evoluzione continua del mercato.
Sfera di applicazione
Le norme del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) si applicano alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane operanti nella regione Marche nelle attività previste dal CCNL Acconciatura Estetica.
Ai fini dell’applicabilità del contratto collettivo regionale di lavoro è indispensabile che l’impresa applichi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, in tutte le sue parti, economiche, normative ed obbligatorie, ivi compresa l’adesione alla bilateralità contrattuale.
L’Impresa metterà a disposizione di tutte le lavoratrici e i lavoratori copia del presente contratto integrativo regionale unitamente a quella del CCNL.
Relazioni sindacali
Le Parti concordano un sistema di relazioni sindacali che, con incontri congiunti su determinate materie, approfondisca temi che riguardano il settore.
Saranno previsti due incontri l’anno a livello regionale, per affrontare i temi definiti dall’osservatorio di settore.
Osservatorio
Le Parti concordano di attribuire all’Osservatorio, operante presso l’EBAM, il ruolo di approfondimento e di studio al fine di:
- Implementare le politiche di sviluppo del settore e favorire il consolidamento dell’occupazione;
- Sperimentare la certificazione produttiva e sociale di filiera anche in relazione ai criteri (ESG) che misurano sostenibilità e responsabilità dell’impresa;
- Avviare un confronto con la Regione per favorire, all’interno del sistema artigianato, lo sviluppo delle attività afferenti l’Acconciatura Estetica;
- Favorire il monitoraggio regionale su incidenza infortuni e malattie professionali con sviluppo delle politiche che aumentino la sicurezza;
- Favorire il confronto su andamento occupazionale dei lavoratori disabili e loro inserimento;
- Favorire la parità di genere nel lavoro, attraverso il monitoraggio dei percorsi di carriera, verifica del ricorso a FSBA, dei pensionamenti e della retribuzione;
- Promuovere iniziative di formazione professionale volte alla riqualificazione, alla integrazione (giovani, donne, immigrati, disabili), alla sicurezza e benessere lavorativo;
- Confrontarsi preventivamente e condividere le progettualità sui percorsi formativi;
- Monitorare il corretto utilizzo dell’apprendistato professionalizzante: formazione, età, genere, retribuzione e percentuali di consolidamento.
Salute e Sicurezza - Ambiente di lavoro - Benessere Organizzativo
È necessario accrescere la cultura e l’attenzione all’interno di ogni luogo di lavoro riguardo la salute e la sicurezza, al fine di ridurre al minimo (con l’obiettivo di azzerarli), gli infortuni con azioni mirate al miglioramento delle condizioni di lavoro. La prevenzione è funzionale a preservare condizioni ottimali di lavoro del personale che la produttività dell’azienda.
A tal fine le Parti concordano di intraprendere azioni tese a contrastare rischi alla salute, promuovendo il benessere organizzativo aziendale, in quanto ogni lavoratrice e lavoratore ha diritto ad un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali sul piano dell’uguaglianza, della reciproca correttezza e del rispetto.
Vanno favoriti processi per la rilevazione del benessere organizzativo individuando e migliorando gli indicatori di benessere e malessere che riguardano la Salute e Sicurezza sul lavoro, l’organizzazione aziendale, la corretta gestione dei rapporti in relazione al ruolo, i ritmi di lavoro, la gestione dei processi innovativi e formativi in una visione collettiva di crescita e integrazione.
Sulla base dei dati forniti periodicamente da OPRAM sull’andamento infortunistico del settore, si richiede di prevedere ogni anno almeno un’ora di assemblea fra quelle previste dal CCNL che tratti i temi specifici sopracitati e che veda il coinvolgimento anche degli RLST.
Molestie e violenze nei luoghi di lavoro - Tutele di genere
Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking, allo stupro fino al femminicidio che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all’orientamento sessuale.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.
Le Parti concordano pertanto di dover prevenire e contrastare, nelle aziende del settore, ogni atto lesivo della dignità e dell’integrità psico-fisica della persona che possa comportare qualsiasi forma di discriminazione e di ricatto sul lavoro.
Si richiede a tal fine che le imprese adottino una dichiarazione di non tolleranza di qualsiasi forma di violenza e molestia, specificando le procedure da seguire, qualora si verifichino dei casi.
(Allegato C dell’Accordo Interconfederale Regionale del 12.12.2022).
Orario di lavoro e flessibilità
Le parti auspicano il contenimento del ricorso allo straordinario e alle sospensioni di lavoro e concordano sulla possibilità di utilizzo della flessibilità dell’orario. L’istituto della flessibilità è attivato da un accordo sindacale stipulato in sede aziendale o in Commissione Bilaterale di Bacino.
Part-time
Le imprese valuteranno prioritariamente le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL e dalla normativa vigente, nei seguenti casi:
- Esigenza di salute del dipendente;
- Esigenza di salute del convivente, dei familiari e degli affini del dipendente, entro il 2° grado;
- Assistenza ai figli di età inferiore ai 36 mesi.
Permessi aggiuntivi
In aggiunta a quanto previsto dal CCNL si riconoscono ulteriori 4 ore complessive di permessi annui retribuiti per la cura degli anziani over 75, per la gestione dei figli nell’inserimento al nido e alla scuola materna e per i dipendenti vittime di violenza di genere.
Malattia/Comporto
A fronte di malattie gravi e certificate l’azienda concederà, come previsto dal CCNL, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di comporto non retribuito, fino a guarigione clinica, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.
Le assenze conseguenti a molestie e violenze di genere, così come definite dal CCNL, non saranno considerate, periodo di comporto, nel limite di 30 giorni.
Assemblea retribuita
Sarà riconosciuta come assemblea retribuita anche quella svolta in modalità online, fuori orario di lavoro, sia a carattere aziendale che territoriale.
Ancona 28 novembre 2024
