T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. 1, 04 dicembre 2024, n. 892 - Transito del personale militare



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Tommasetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

per l'annullamento

del decreto -OMISSIS-, emesso in data 20 agosto 2024, in forza del quale il Ministero della Difesa ha disposto il transito del ricorrente nelle aree funzionali del personale civile, limitatamente alla parte in cui il Ministero ha previsto l'assegnazione del ricorrente presso il -OMISSIS- di Piacenza;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 

FattoDiritto


L'odierno ricorrente, Sergente maggiore dell'Esercito Italiano, con verbale BLS -OMISSIS- del 20 marzo 2024 è stato giudicato "non idoneo permanentemente" al servizio militare, ma impiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Nel verbale sono state specificamente ritenute "controindicate" le "mansioni/attività che comportino esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico".

Con missiva del 9 aprile 2024, il ricorrente, dando conto sia di risiedere in -OMISSIS- (BS) unitamente alla convivente more uxorio e a due figlie minori, sia del fatto che la patologia di cui soffre gli cagiona sintomi quali sensazione di stordimento, stanchezza, vertigini, ipoacusia, difficoltà del tono dell'umore, difficoltà di concentrazione, e gli accertamenti sono ancora in corso…., ha chiesto all'Amministrazione di voler valutare secondo quanto disposto dall'annesso n. 4 della Circolare M D A0582CC REG 2023 0051229 25-07-2023, la possibilità di considerare la presente istanza fra quelle rientranti nelle fattispecie degne di alta tutela sociale e quindi di impiegare il sottoscritto in una delle sedi di seguito indicate, ovvero nella regione dove è residente, invece che in quella dove prestava servizio, al fine di consentire un'adeguata partecipazione alla via coniugale e familiare: 1) Comando 6 Stormo di -OMISSIS- (BS); 2) 10 Reggimento Genio Guastatori di -OMISSIS-.

Inoltre, con la suddetta missiva il ricorrente ha specificamente richiesto di ricevere, ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241 del 1990, la comunicazione degli eventuali motivi ostativi così da potere, se del caso, presentare per iscritto osservazioni, eventualmente correlate da documenti.

In data 20 agosto 2024, il Ministero della difesa ha notificato al ricorrente il decreto -OMISSIS- in forza del quale è stato disposto il transito del ricorrente nelle aree funzionali del personale civile del Ministero medesimo, con assegnazione presso il -OMISSIS- di Piacenza.

Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso presentato avanti al TAR Lazio (giudizio n. R.G. -OMISSIS-), il quale ha declinato la propria competenza a favore dell'intestato TAR con ordinanza collegiale -OMISSIS-, pubblicata in data 17 ottobre 2024.

Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, quindi, il ricorrente ha proseguito il giudizio avanti all'intestato Tar chiedendo l'annullamento in parte qua del provvedimento sopra ricordato, nella sola parte in cui è stata disposta l'assegnazione presso il -OMISSIS- di Piacenza, per i seguenti motivi, in sintesi:

1. la motivazione addotta dal Ministero sarebbe generica e indeterminata, non avendo l'Amministrazione precisato le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile accettare la richiesta del ricorrente di avvicinamento al luogo di residenza della famiglia; non sarebbero stati, in particolare esplicitati i criteri e le esigenze di "interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Piacenza Amministrazione" che hanno indotto il Ministero resistente ad individuare la nuova sede di servizio, senza tener conto di quanto rappresentato e richiesto dal ricorrente con particolare riguardo alle prescrizioni mediche indicate nel verbale del Dipartimento di Medicina Militare del 20 marzo 2024; 2. il provvedimento contrasterebbe con il principio di uguaglianza e con quanto indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21.06.2011, in quanto, altri militari transitati ai ruoli civili, nelle medesime condizioni di salute, sono stati assegnati ad una delle sedi prescelte; l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di considerare e motivare in ordine alle esigenze rappresentate dal ricorrente;

3. il provvedimento violerebbe l'art. 2087 c.c. e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro nonché di doveri del datore nei confronti del dipendente;

4. il Ministero avrebbe violato il principio di imparzialità non avendo fatto precedere il provvedimento impugnato da un'adeguata istruttoria e da un confronto in contraddittorio con il ricorrente per accertare l'accoglibilità delle relative richieste;

5. risulterebbe violato il principio di ragionevolezza, non avendo il Ministero bilanciato gli interessi pubblici e privati in gioco;

6. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 7 e 10 bis, L. n. 241 del 1990, nonché degli analoghi obblighi procedimentali previsti dagli artt. 1028 e ss. del Regolamento di Disciplina Militare - D.P.R. n. 90 del 2010, il ricorrente non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla pendenza del procedimento amministrativo di suo specifico interesse, né essendogli stato comunicato alcun preavviso di rigetto.

Si è costituito in giudizio il Ministero resistente eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso nel merito.

All'esito dell'udienza del 20 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio della possibile definizione della stessa mediante sentenza in forma semplificata.

Preliminarmente, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

1. Sull'eccezione di giurisdizione.

Al riguardo, il Collegio ritiene di conformarsi all'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo il quale, in una fattispecie come quella in esame, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La presente controversia, infatti, avendo ad oggetto un provvedimento adottato in un momento antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, riguarda la fase non contrattualizzata del rapporto di pubblico impiego del ricorrente, sottoposta al regime di diritto pubblico e in quanto tale rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. (Tar Veneto, sez. I, 28 ottobre 2024, n. 440).

Come sottolineato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. II, 21 settembre 2022, n. 8136) la sottoscrizione del contratto di lavoro segna il definitivo ingresso del dipendente nei ruoli dell'amministrazione civile, determinando la perdita dello status di operatore di polizia. Prima di tale momento, qualunque controversia relativa al rapporto di lavoro è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, senza che possa assumere rilievo la distinzione tra gli atti di macro o micro organizzazione. È, quindi, con la firma del contratto individuale di lavoro che il transito del militare si considera concluso, e, contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato diviene a tutti gli effetti dipendente civile (Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2011 n. 4719; Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6385 con riferimento alla giurisdizione del giudice amministrativo sul trattamento economico prima della sottoscrizione del contratto individuale).

Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere respinta.

2. Nel merito.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

In particolare, il Collegio ritiene fondate le doglianze di parte ricorrente relativamente, da un lato, all'evidente difetto di motivazione e istruttoria che affligge il provvedimento impugnato per non avere il Ministero resistente valutato e motivato in ordine alla specifica richiesta presentata dal ricorrente, dall'altro lato, alla violazione dell'art. 10 bis, L. n. 241 del 1990.

Preliminarmente, occorre ricordare che il transito nei ruoli civili non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando, al contrario, la continuità del rapporto di impiego- di cui verrebbe mutato il titolo, secondo la tesi della c.d. novazione oggettiva- e ponendosi come una forma ordinaria, ancorché rimessa a un'opzione dell'interessato, di prosecuzione dello stesso (Cons. Stato, sez. II, 21 settembre 2022, n. 8136).

Ai sensi dell'art. 930, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, (recante "Transito nell'impiego civile), 1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

In attuazione della predetta disposizione l'art. 2, D.M. 18 aprile 2002, ha regolato le modalità di transito, prevedendo al comma 5 che il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita; al comma 6, che il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

Secondo quanto indicato nella circolare prot. n. (...) 25-07-2023, citata nel provvedimento impugnato, la determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri di provenienza, secondo i criteri specificati negli Annessi da I a 4, che costituiscono parte integrante della presente circolare. La possibilità di deroga all'applicazione di tali criteri potrà essere presa in esame, nel rispetto delle casistiche previste nei cit. Annessi I - 4, solo se avanzate dall'interessato al competente Stato Maggiore/Comando Generale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di transito.

A tal proposito, l'"annesso 1", relativo allo "STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO-DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE" prevede quali "criteri per la determinazione della sede di prima assegnazione all'atto del transito", che lo Stato Maggiore dell'Esercito, fatte salve le primarie "esigenze funzionali di Forza Armata", individua in ordine di priorità i seguenti criteri per la determinazione della 1^ assegnazione per il proprio personale militare richiedente il transito nei ruoli civili dell'A.D. ai sensi dell'art. 930 C.o.m.: 1. Ente di servizio, qualora sia stata avanzata richiesta formale da parte del Comandante dell'Ente e sia comunque disponibile la posizione organica riferita al profilo professionale assegnato. 2. Ente dislocato in una sede insistente nella regione di ultimo servizio, qualora sussistano posizioni organiche disponibili per il profilo assegnato. 3. Ente dislocato in una regione più prossima a quella di ultimo servizio dove l'interessato trovi utile collocazione organica, nel caso non sia possibile soddisfare i restanti criteri sopra citati.

Viene, d'altronde, precisato che al fine della determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato, si può tener conto delle seguenti possibilità di deroga ai criteri sub. A.: 1. casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali; 2. casi di c.d. "compensazione" previsti dal paragrafo 7 della Circolare.

Nella motivazione del provvedimento impugnato il Ministero si è limitato a dare conto del fatto che la determinazione della sede di prima assegnazione è stata effettuata secondo i criteri di impiego specificati negli annessi alla circolare n. M D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023. Nel caso della S.V., pur prendendo in considerazione la situazione personale/familiare rappresentata dalla stessa per la quale ha chiesto di essere assegnato nelle sedi di -OMISSIS- (BS) ovvero -OMISSIS-, ubicate in una Regione diversa da quella ove prestava servizio da militare, non sono stati ravvisati gli estremi per la concessione della deroga ai criteri di impiego del DIPE. Pertanto, lo Stato Maggiore dell'Esercito, al fine di mitigare il disagio della S.V., ha ritenuto di impiegarla presso il -OMISSIS- di Piacenza, sede prossima (c.ca 40 km) a quella gradita di -OMISSIS- e a quella di residenza, -OMISSIS- (c.ca 60 Km), quale Assistente Amministrativo.

Come si può notare, nel caso di specie l'Amministrazione ha disposto l'assegnazione fuori dalla Regione di residenza dell'interessato, senza motivare compiutamente in ordine alle ragioni per le quali "non sarebbero stati ravvisati gli estremi per la concessione della deroga ai criteri di impiego del DIPE", e senza operare alcun reale contemperamento tra le effettive e non meglio precisate esigenze dell'Amministrazione, da un lato, e quelle di salute, personali e familiari del ricorrente, fondate su elementi di fatti non contestati, omettendo, quindi, una effettiva valutazione in ordine alla possibilità di assegnazione a sedi diverse, aventi la medesima scopertura e più prossime alla residenza del nucleo familiare.

Al riguardo, non è contestato né che la sede del -OMISSIS- di Piacenza si trova a circa 65 km dal luogo di residenza del nucleo familiare (comune di -OMISSIS--BS), né che si tratti di un tragitto tutt'altro che agevole tanto se si consideri l'utilizzo dell'autovettura, quanto prendendo in considerazione l'ipotesi di mezzi pubblici di trasporto.

Rispetto a questo quadro fattuale, e a fronte di una specifica e motivata richiesta presentata dal ricorrente, l'Amministrazione avrebbe, in primo luogo, dovuto instaurare un contraddittorio procedimentale con lo stesso, quantomeno ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241 del 1990, stante la natura discrezionale della determinazione ministeriale, nell'ambito della quale avrebbero dovuto essere adeguatamente bilanciati gli interessi pubblici e privati in gioco, con particolare riguardo all'interesse alla salute psicofisica del ricorrente. In secondo luogo, il Ministero avrebbe dovuto prendere specificamente in considerazione la patologia dalla quale è affetto il ricorrente, e le indicazioni del Dipartimento di Medicina Militare di cui al verbale del 20 marzo 2024, con particolare riferimento alla precisazione, sopra ricordata, secondo la quale sarebbero "controindicate" le "mansioni/attività che comportino esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico".

Se, infatti, deve essere evitato di sottoporre il dipendente a situazioni "stressanti" di lavoro dal punto di vista "psico-fisico", l'Amministrazione, nell'individuare la sede di servizio a seguito del transito, non può aprioristicamente e senza motivazione omettere di considerare, anche ai fini degli spostamenti strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa, la condizione di salute e familiare del ricorrente, così come dallo stesso rappresentata ed emergente dagli atti.

Quanto precede, tenendo conto, altresì della possibilità di deroga sopra ricordata di cui all'annesso n. 1 alla circolare relativamente ai "casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali".

Sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento gravato nella parte di interesse del ricorrente. Resta impregiudicata la successiva attività provvedimentale del Ministero intimato, che vale di per sé ad escludere, allo stato, la possibilità di una statuizione di condanna a carico del Ministero stesso nei sensi auspicati dal ricorrente.

In particolare, il Ministero resistente dovrà, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente decisione, procedere a rideterminarsi espressamente e motivatamente sull'istanza del ricorrente, nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti.

Attesa la particolarità della fattispecie le spese di lite devono essere integralmente compensate.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore