Tipologia: CPL
Data firma: 6 dicembre 2024
Validità: 01.12.2024 - 30.11.2027
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Lecce

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Sistema di informazioni
Art. 2 Orario di lavoro
Art. 3 Indennità territoriale di settore premio produzioni impiegati
Art. 4 Elemento variabile della retribuzione
Art. 5 Lavori fuori zona - Trasporti
Art. 6 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 7 Quote di adesione contrattuale
Art. 8 Ferie
Art. 9 Cassa Edile della provincia di Lecce
Art. 10 Anzianità professionale edile
Art. 11 Anzianità professionale edile - Ore di permesso sindacale
Art. 12 Fondo di garanzia

 

Art. 12/BIS Fondo Prevedi
Art. 13 FSC (Formazione e sicurezza nelle costruzioni) provincia di Lecce
Art. 14 Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza
Art. 15 Quote sindacali
Art. 16 Professionalità operai operanti su beni culturali
Art. 17 Articolo appalti
Art. 18 Premio fedeltà aziendale al lavoratore
Art. 19 Prestazioni Cassa Edile
Art. 19/BIS Sostegno al reddito lavoratori - Carenza malattia
Art. 19/TER Rimborso visite mediche
Art. 20 Inscindibilità, condizioni di miglior favore e norme di rinvio
Art. 21 Decorrenza e durata
Allegato 1 - Requisiti imprese “virtuose”


Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro

Il giorno 6 dicembre 2024, tra Ance Lecce e Feneal-Uil Lecce, Filca-Cisl Lecce, Fillea-Cgil Lecce, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del 6 settembre 2018 per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini della provincia di Lecce.
Il presente CIPL decorre dal 1° dicembre 2024 e avrà validità triennale.

Premessa
Il settore delle costruzioni continua a rappresentare un pilastro fondamentale per l'economia della provincia di Lecce sia per il suo contributo in termini di valori economici che per la sua capacità di determinare effetti moltiplicatori sull’indotto.
In provincia di Lecce, l’edilizia si conferma settore strategico per la sua capacità di generare massa salari, per il ruolo fondamentale che svolge in termini di cura del territorio, manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, per la sua capacità di concorrere in maniera strategica a definire un asse industriale su cui impostare le traiettorie di sviluppo sano e sostenibile del territorio, capace di creare ricchezza e lavoro stabile e di qualità.
In questo contesto la contrattazione integrativa svolge un ruolo fondamentale per garantire condizioni di sviluppo e sana concorrenza tra le imprese nonché per assicurare il riconoscimento di condizioni di lavoro sicure e degne.
Le Parti si impegnano a mettere in campo tutte le azioni possibili finalizzate a orientare il radicamento territoriale e la crescita delle imprese regolari, agevolando le imprese locali che investono in qualità e sicurezza, competitive per la loro solidità gestionale e patrimoniale, senza ricorrere a tagli all’occupazione e ai diritti. Al contempo è impegno comune delle parti assicurare condizioni in cui siano rispettati i diritti dei lavoratori e garantite piene tutele.
Le Parti ribadiscono la centralità del ruolo degli Enti Bilaterali edili quale strumento necessario per far vivere la contrattazione territoriale, soprattutto a livello territoriale locale, fondamentale nel contrasto al lavoro grigio e irregolare, per il sostegno alle imprese sane, per garantire piena esigibilità dei diritti del lavoro.
Le Parti concordano, inoltre, sulla necessità di potenziare stabilmente la capacità informativa e comunicativa degli Enti Bilaterali. Ciò potrà avvenire realizzando significative azioni strumentali, stabili nel tempo, finalizzate a comunicare in modo efficace tutti i benefici, i servizi e le prestazioni che vengono erogate a lavoratori e imprese regolarmente iscritti in Cassa Edile, spesso non propriamente conosciute dagli stessi destinatari.
Le Parti confermano, infine, l'indirizzo di cooperazione e collaborazione intrapreso dalle Casse Edili industriali pugliesi. A tal al fine verrà promossa la condivisione - a livello regionale e non solo - delle infrastrutture, materiali e immateriali, necessarie a portare avanti, in modo omogeneo ed innovativo, tutti i servizi e le prestazioni erogate a lavoratori ed imprese; particolare attenzione verrà posta alla digitalizzazione dei processi.
In quest'ottica le Parti Sociali confermano l'impegno a far partecipare in modo coordinato il sistema industriale degli Enti Bilaterali a tutti quei bandi od opportunità di finanziamenti di progetti/servizi funzionali agli istituti contrattuali provenienti dalla Regione o dal PNRR o da altri potenziali finanziamenti, così da poter centrare - in modo strutturale - gli obiettivi elencati nella premessa, anche al fine di ampliare le opportunità offerte ad imprese e lavoratori.
Le Parti ribadiscono altresì l’impegno a contrastare congiuntamente fenomeni elusivi e distorsivi del settore che possano generare azioni di dumping contrattuale.
Al fine di rilanciare l’attenzione sui temi della regolarità e della legalità, le Parti si impegnano a promuovere azioni che valorizzino il ruolo del sistema bilaterale e dei suoi Enti ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tanto premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 Sistema di informazioni
Le Parti riconoscono la validità e la necessità di un efficiente sistema di informazione e, dando seguito a quanto previsto dal CCNL, si impegnano, nel rispetto delle proprie autonomie, a darvi piena attuazione e a tal fine si programmeranno incontri periodici, di norma trimestrali. Convengono sulla necessità di ricercare punti comuni di impegno, affinché si proceda ad un'ordinata ed organica programmazione dello sviluppo del settore. In tale visione, le parti si impegnano ad assumere iniziative, attraverso interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure ed organizzazione degli appalti nonché l'utilizzo, nei tempi previsti, dei flussi finanziari.
A tal fine, ed in conformità a quanto regolamentato in sede nazionale, Ance Lecce e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil provinciali, nelle rispettive autonomie di valutazione, concordano che una volta l'anno, di norma nel primo semestre, si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione nel settore.
Nel corso di tale incontro, Ance Lecce fornirà, in applicazione e nei limiti di quanto previsto dal CCNL, informazioni globali sui programmi, sullo stato e sulle prospettive della produzione, dell'occupazione nel settore, sul mercato del lavoro, sugli eventuali fabbisogni formativi, sulle lavorazioni affidate in appalto o subappalto, sulle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento all'evoluzione tecnologica.

Art. 2 Orario di lavoro
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 39, lett. a) del CCNL, l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per gli impiegati del settore, è di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno, ripartite, di norma, su cinque giorni dal lunedì al venerdì: resta confermato quanto stabilito all'art. 5, lett. b) e all'art. 44 del CCNL in materia di riduzione di orario e permessi individuali.
Agli autisti ed ai conducenti di autobetoniera si applica quanto previsto dall’art. 6 del CCNL. Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui innanzi sono retribuite con i minimi di paga base orari dal CCNL.
Restano fermi, per tale categoria di lavoratori, il divisore 173, per la determinazione della paga oraria, e il riferimento alle 40 ore settimanali, per il calcolo ai fini contributivi del minimale orario di cui all'art. 29 della Legge n. 341/1995.
Alla luce dei cambiamenti climatici in atto e dei relativi effetti sull’integrità fisica e psicofisica dei lavoratori, durante la stagione estiva (mesi da Giugno ad Agosto), anche in coerenza con le disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia, le imprese valuteranno possibili forme di rimodulazione degli orari di lavoro, al fine di renderli compatibili con l’attività lavorativa specifica e con la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale rimodulazione degli orari di lavoro durante il periodo estivo, o comunque in occasione di eventi climatici che la rendano utile, potrà essere adottata compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative-produttive delle imprese, previo confronto con le RSA (espressione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto) /RSU e, in mancanza, con le OO.SS. provinciali di categoria.
In ogni caso, qualora vi fosse l'esigenza più generale di forme di flessibilità, con riferimento ad una diversa organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro, le imprese si incontreranno con le OO.SS., unitamente alle RSU-RSA, ove esistenti, per una valutazione di merito delle rispettive esigenze.

Art. 5 Lavori fuori zona - Trasporti
Parti convengono che:
[…]
Eventuale prestazione lavorativa aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro, per come stabilito dalla contrattazione vigente e al tempo di percorrenza sopra descritto, sarà considerata lavoro straordinario e dovrà essere regolato per come stabilito dal CCNL.
Le parti confermano che l’indennità di trasferta si applica per come previsto dal CCNL nel momento in cui il lavoratore superi i confini della provincia di Lecce.

Art. 13 FSC (Formazione e sicurezza nelle costruzioni) provincia di Lecce
Le Parti confermano che le imprese edili potranno svolgere gratuitamente la formazione dei propri dipendenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, per quanto disposto dalla normativa nazionale, dalla Conferenza Stato-Regioni e dal CCNL, a condizione che siano iscritte presso la Cassa Edile e in regola con il DOL - ed eventualmente con l’Attestazione di Congruità - al momento dell’utilizzo del corso.
I corsi di formazione di cui sopra sono quelli presenti nel catalogo di FSC (ex Scuola Edile e CPT, ora unificati nell’ente bilaterale “Formazione e Sicurezza nelle Costruzioni”) e dovranno essere svolti nei tempi e nelle modalità stabilite da FSC.
Il contributo per il finanziamento di FSC è confermato nella misura dello 1,00%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del CCNL.
Le parti ribadiscono il comune impegno a promuovere l’Ente FSC quale unico qualificato organismo di formazione professionale del settore, perseguendo, attraverso di esso, l’obiettivo della qualificazione e riqualificazione delle maestranze, anche in relazione al progresso tecnologico, all’integrazione dei migranti ed alla necessità di attrarre giovani figure da avviare al lavoro in edilizia, alla necessità di prevedere percorsi sempre più capillari al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 14 Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza
Premesso che:
- Sono già stati istituiti gli RLST che operano, in mancanza di elezione diretta a livello aziendale da parte dei lavoratori al loro interno, su aree territoriali di bacino, all'interno della provincia di Lecce;
- L’RLST viene eletto tramite assemblee tra i lavoratori in forza alle imprese edili facenti parte del bacino territoriale di riferimento;
- I compiti e le funzioni dell’RLST sono quelli previsti dal CCNL nonché dal TUSL;
- nello svolgimento di tali compiti Io stesso agirà d'intesa con FSC nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 37 del TUSL (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentati).
Il contributo per finanziare l'attività degli RLST viene confermato nella misura dello 0,10%, interamente a carico dell'impresa, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del CCNL.

Art. 16 Professionalità operai operanti su beni culturali
Le Parti, considerando che il contesto provinciale salentino è caratterizzato da un importante patrimonio storico artistico archeologico che ha bisogno di essere tutelato e valorizzato, si impegnano a promuovere il riconoscimento e il rispetto del CCNL edile come l’unico applicabile sui cantieri di restauro e nei cantieri archeologici.

Art. 17 Articolo appalti
In caso di cessazione di appalto o di subentro di altro appaltatore per il completamento del cantiere, l’Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti alla cessazione stessa, alle RSU/RSA e alle OO.SS territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti impiegati nell’appalto.
L’azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro.

Art. 19/TER Rimborso visite mediche
Alle imprese definite virtuose, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, che è parte integrante del presente accordo, la Cassa Edile della provincia di Lecce riconoscerà Un Voucher annuale di importo pari ad 25 euro per ogni singolo lavoratore denunciato in Cassa Edile, quale rimborso parziale delle spese sostenute per la visita medica obbligatoria. Per avere diritto allo stesso, l’Impresa virtuosa dovrà presentare, entro il mese di gennaio dell’anno solare successivo a quello delle visite mediche effettuate, apposita domanda su modello telematico redatto dalla Cassa Edile con l’elenco nominativo dei lavoratori ai quali è stata effettuata la visita medica nel corso dell’anno di riferimento con il visto del medico competente. Tale misura sarà finanziata facendo ricorso al fondo imprese per la premialità.
Le parti demandano alla summenzionata Commissione di definire il recepimento delle modalità della sorveglianza sanitaria, così come indicate all’interno del CCNL in via di definizione a livello nazionale.

Allegato 1 - Requisiti imprese “virtuose”
Ai fini del presente CIPL, una impresa viene definita “virtuosa” nel momento in cui rispetti i seguenti parametri:
1) Iscritta in Cassa Edile da almeno 2 anni e con una massa salari aziendale in Cassa Edile nell’esercizio amministrativo superiore a 45.000,00
2) In regola con il DOL e senza azioni legali attive da parte della Cassa Edile.
3) Non sia in periodo di sospensione delle attività, ossia senza operai denunciati ma con solo datore di lavoro attivo.
4) Nell’anno Cassa Edile:
a) registri una media aziendale mensile di ore retribuite (denunciate e pagate secondo i parametri APE) non inferiore a 130.
b) Non sia stato registrato un superamento dei limiti contrattuali di ferie e permessi.