Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 dicembre 2024, n. 31131 - Nesso causale tra stress lavorativo e decesso per infarto miocardico acuto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CERULO Angelo - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 28793-2018 proposto da

A.A., anche quale genitore responsabile del minore B.B., rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato CRISTIANO FIGORILLI, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate LUCIANA ROMEO e LUCIA PUGLISI, con domicilio eletto presso la sede legale dell'Istituto, in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 397 del 2018 della CORTE D'APPELLO DI TORINO, depositata il 20 agosto 2018 (R.G.N. 1012/2017).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dal Consigliere Angelo Cerulo.
 

Fatto


1.- La signora A.A., anche nella qualità di genitore responsabile del minore B.B., ricorre per cassazione, in base a due motivi, contro la sentenza n. 397 del 2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino e depositata il 20 agosto 2018.

La Corte territoriale ha respinto il gravame proposto dalla signora A.A. contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato la domanda di condanna dell'INAIL a corrispondere la rendita per i superstiti, in relazione alla morte del coniuge C.C., padre del minore B.B., colpito l'8 luglio 2013 da infarto acuto del miocardio, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della società D.D. Sald Group Srl

A fondamento della decisione, la Corte d'Appello di Torino ha richiamato le risultanze dell'elaborato peritale depositato in primo grado, reputandole logiche ed esaustive, e ha escluso il nesso causale tra lo stress lavorativo, peraltro genericamente dedotto, e il decesso per infarto miocardico acuto.

2.- L'INAIL resiste con controricorso.

3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.

4.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

5.- In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

6.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

 

Diritto


1.- Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la parte ricorrente denuncia "violazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ." (pagina 6 del ricorso per cassazione) e omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti.

La parte ricorrente addebita alla Corte territoriale di aver fondato il proprio convincimento, al pari del giudice di primo grado, soltanto "sulle risultanze della perizia e solo su quelle, senza valutare alcun altro elemento", con un'acritica adesione a conclusioni lacunose ed illogiche (pagina 7 del ricorso), silenti sulle puntuali notazioni critiche del consulente di parte.

Ne deriverebbe la nullità della sentenza, che non consentirebbe d'individuare i presupposti della decisione adottata e sarebbe motivata per relationem alle acquisizioni dell'indagine peritale, senza alcuna disamina delle contestazioni mosse dall'appellante. A fronte di una situazione di grave stress lavorativo, che l'Istituto non ha contestato, l'accertamento del nesso di causa con il decesso per infarto sarebbe "consequenziale" (pagina 11 del ricorso).

1.1.- La censura, in tutti i profili in cui si articola, dev'essere disattesa.

1.2.- La doglianza non coglie nel segno, nella parte in cui prospetta la nullità della sentenza, sul presupposto della radicale carenza di motivazione.

Può essere denunciata in sede di legittimità soltanto l'anomalia della motivazione, che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, suscettibile di riverberarsi sull'esistenza stessa della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si configura nell'ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Non riveste, dunque, alcun rilievo il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).

La motivazione, in particolare, si connota come apparente, quando, pur presente come segno grafico, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto si estrinseca in argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).

Nessuna di tali fattispecie si può ravvisare nell'odierno giudizio.

Lungi dall'esaurirsi in affermazioni stereotipate, avulse dalla dialettica processuale, la motivazione della sentenza impugnata ricostruisce in modo perspicuo le allegazioni dell'appellante in ordine allo stress lavorativo, evidenziandone la genericità (pagine 3 e 4), e menziona puntualmente sia le osservazioni critiche formulate all'elaborato peritale sia le risposte fornite dal perito dell'ufficio, che prendono le mosse dalle stesse deduzioni della parte appellante in ordine allo stress patito.

A tale riguardo, la sentenza d'appello non si limita, in maniera indiscriminata, a ritenere condivisibili le repliche del consulente tecnico d'ufficio designato, ma dedica un autonomo apporto critico alla ricostruzione esauriente della vicenda, mettendo in luce punti problematici e incongruenze, e indugia sugli specifici elementi di fatto che la relazione peritale ha passato in rassegna, nel vaglio delle contestazioni mosse dall'odierna ricorrente.

L'analisi della Corte territoriale non si arresta, dunque, all'apodittica adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ma le raccorda al dibattito processuale, alle deduzioni formulate dall'appellante a supporto della domanda e ai rilievi volti a confutare le valutazioni espresse nell'elaborato peritale.

Si deve ribadire che, quando il giudice di merito recepisca le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali, dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34395).

Palese devianza che, nella specie, non è stata suffragata con l'indicazione delle fonti pertinenti.

In un ragionamento tutt'altro che implausibile, i giudici del gravame rammentano le massime d'esperienza accreditate dalla letteratura scientifica e ponderano anche la specificità della vicenda controversa, prima di disconoscere la correlazione eziologica tra l'attività lavorativa e l'infarto.

La ratio decidendi, in definitiva, è illustrata in modo limpido e coerente, senza manchevolezze e aporie che valgano a rendere imperscrutabile il percorso logico, inficiando irrimediabilmente la sentenza impugnata.

1.3.- Inammissibile si dimostra la censura, nella parte in cui fa leva sulla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.

La violazione di tale norma può esser censurata in sede di legittimità, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo "prudente apprezzamento" e abbia così preteso di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale). Di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. si può discorrere, in alternativa, quando il giudice abbia dichiarato di valutare secondo il suo "prudente apprezzamento" una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867).

Nel caso di specie, nessuna di tali ipotesi si riscontra.

La ricorrente, a ben considerare, si duole del fatto che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, ma una siffatta censura può essere proposta solo nei limiti oggi tracciati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

1.4.- Nel presente giudizio, al cospetto di una "doppia conforme", il vizio tipizzato dalla richiamata disposizione del codice di rito non è stato ritualmente denunciato.

La parte ricorrente non ha ottemperato all'onere di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto che sorreggono la pronuncia del Tribunale e quella della Corte d'Appello, diversità che sola consentirebbe di denunciare il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774, sull'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., oggi riprodotto nei suoi tratti essenziali dall'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.).

È la stessa parte ricorrente a evidenziare che omogeneo è il percorso argomentativo che ha condotto entrambi i giudici al rigetto della domanda.

Peraltro, la doglianza, nella sua essenza, sollecita una diversa, più favorevole, valutazione di fatti che la sentenza d'appello ha soppesato, senza trascurarne il doveroso esame nel contesto del materiale probatorio acquisito.

La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (fra le molte, Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553).

Anche da questo punto di vista, si apprezza l'inammissibilità del motivo.

2.- Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell'escludere che il grave stress lavorativo si configuri come una causa violenta, come "un'azione rapida e concentrata nel tempo, che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo dell'infortunato" (pagina 13 del ricorso), idonea, dunque, a qualificare l'infarto del miocardio come infortunio sul lavoro. Il concetto di "occasione di lavoro", caposaldo della tutela riconosciuta dall'INAIL, si estenderebbe a "tutte le situazioni, incluse quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa ed è immanente il rischio per la salute del lavoratore" (la già richiamata pagina 13 del ricorso).

In un soggetto "sano e in buona salute fino al momento dell'improvviso decesso" (pagina 15 del ricorso), dedito anche ad attività sportive, l'infarto non potrebbe che essere causato dall'attività lavorativa e, in particolare, "dal forte stress lavorativo accumulato all'epoca del sinistro" (pagina 16). Né il nesso causale tra lo stress e l'infarto potrebbe essere negato sol perché altre concause potrebbero aver contribuito a determinare l'evento.

2.1.- La critica si rivela inammissibile.

2.2.- Questa Corte inquadra l'infarto nell'àmbito della "causa violenta", in considerazione della rottura dell'equilibrio dell'organismo del lavoratore, concentrata in una minima frazione temporale, e lo configura come infortunio sul lavoro, quando sia eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo, anche alla luce dello stress psicologico e ambientale.

La connessione eziologica, che dev'essere dimostrata secondo un grado di probabilità qualificata, non è esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali e da una preesistente condizione patologica del lavoratore, che, al contrario, può intervenire a rendere più gravose e rischiose le attività svolte.

2.3.- Da tali princìpi, oramai consolidati (Cass., sez. lav., 22 febbraio 2022, n. 5814, punti 37 e seguenti delle Ragioni della decisione, richiamati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa), non si è discostata la sentenza d'appello.

Nell'analisi dei dati probatori acquisiti, la pronuncia impugnata non reca affermazioni che confliggano con quelle a più riprese enunciate da questa Corte, in ordine agli aspetti posti in risalto a supporto della censura (la nozione di causa violenta, la rilevanza delle preesistenze e delle coesistenze).

I giudici d'appello, in linea con l'accertamento del Tribunale, hanno escluso in radice, in punto di fatto, la sussistenza del nesso causale tra lo stress lavorativo e l'infarto, alla stregua della genericità delle allegazioni dirette a corroborare il fattore scatenante dello stress e della meditata disamina delle conclusioni dell'elaborato peritale.

All'esito dell'accurato esame dei dati di fatto acquisiti al processo, inquadrati criticamente grazie all'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, la sentenza impugnata ha ritenuto che non sia stata raggiunta in concreto la prova del nesso di causa, secondo un coefficiente di probabilità qualificata.

2.4.- La deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge tende, in ultima analisi, ad una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dai giudici d'appello, in consonanza con l'apprezzamento espresso dal Tribunale.

Anche la memoria illustrativa depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio, nel tratteggiare una lettura riduttiva degli elementi valorizzati dalla Corte d'Appello e nell'attribuire, invece, valenza preponderante ai dati di segno diverso, reitera l'istanza di riesame dei fatti rilevanti e ambisce a coordinarli in modo più appagante, in una prospettiva che esula, tuttavia, dalla censurata violazione di legge.

È fondata, dunque, l'eccezione d'inammissibilità sollevata nel controricorso (fra le molte, sull'inammissibilità di censure volte a ottenere una diversa ricostruzione degli accadimenti di causa, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

3.- Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

5.- Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

6.- Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, del minore e del coniuge defunto della ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte, che ha instaurato una controversia concernente dati inerenti alla salute.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, del minore e del coniuge defunto della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 28 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2024.