Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 dicembre 2024, n. 31238 - Indennizzo per danno biologico correlato a malattia professionale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. MAGNANESI Simona - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 27247-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato EZIO BONANNI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 565/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 1657/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.
 

Fatto


1. la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dell'odierno ricorrente volta ad ottenere l'indennizzo per danno biologico correlato a malattia professionale;

2. all'esito di una seconda consulenza, i giudici territoriali escludevano la sussistenza di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica tale da legittimare la prestazione richiesta;

3. per quanto di rilievo in questa sede, la Corte di merito ha giudicato congrua la percentuale di danno biologico stimata dall'ausiliario, in misura "non superiore al 5%";

4. ha proposto ricorso articolato in sei motivi, successivamente illustrati con memoria, la parte privata. L'INAIL ha depositato controricorso;

5. il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui all'art. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ.;

 

Diritto


6. con i primi tre motivi, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 4 cod. proc. civ., si denunciano plurime violazioni di legge (primo motivo: violazione degli artt. 24 e 111 Cost, degli artt. 6 e 13 e/o artt. 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l'art. 85 D.P.R. nr. 1124 del 1965 e con gli artt. 3. 319 e 211 del D.P.R. nr. 1124 del 1965, del D.P.R. nr. 336 del 1994 e del D.M. 9.4.2008 e del D.M. 12.7.2000, degli artt. 1 e 2 della tabella dei coefficienti e/o criteri applicativi, con riferimento all'art. 13, commi 2, lett. b), e 8, dell'art. D.Lgs. nr. 38 del 2000; secondo motivo: violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 421 cod. proc. civ., in riferimento al mancato esercizio dei poteri ufficiosi, degli artt. 115, 116, 191 e 445 cod. proc. civ., dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), e comma 8, D.Lgs. nr. 38 del 2000, degli artt. 3, 139 e 211 D.P.R. nr. 1124 del 1965, del D.P.R. nr. 336 del 1994 e del D.M. 9.4.2008, del D.M. 12.7.2000 - Tabella dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della percentuale di retribuzione da prendere a base per l'indennizzo - degli artt. 40 e 41 cod. pen.; terzo motivo: violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 421 cod. proc. civ.; degli artt. 115 e 116 e 445 cod. proc. civ., falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sempre in relazione all'art. 13, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. nr. 38 del 2000, degli artt. 3, 139 e 211 D.P.R. nr. 1124 del 1965, del D.P.R. nr. 336 del 1994 e del D.M. 9.4.2008). Il quarto e il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., denunciamo difetti motivazionali, per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost e dell'art. 132 nr. 4 cod. proc. civ. Il sesto motivo, infine, ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ., denuncia omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti;

7. i motivi di ricorso, per come articolati, non rispondono al canone della chiarezza e della sinteticità espositiva: canone che rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria di inammissibilità della impugnazione (Cass. nr. 10072 del 2018; Cass. nr. 19100 del 2006);

8. volendo però seguire un approccio nello scrutinio delle censure ossequioso dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c/ Italia del 28.10.2021 e interpretando i denunciati vizi in modo non formalistico, così da individuare la sostanza del diritto in contesa e la essenza delle censure mosse alla gravata sentenza, possono essere enucleati i seguenti gruppi di censure:

a. l'aver applicato il codice 130 delle Tabelle delle menomazioni che riguarda le lesioni precancerose invece che il codice 131 che riguarda le neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico. Il primo conduce ad una percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica fino al 5%, il secondo fino al 10%;

b. l'aver omesso di pronunciare sulla domanda di inabilità totale temporanea;

c. l'aver operato una riduzione della percentuale della menomazione (nella misura del 50%) in ragione del ruolo di concausa dell'esposizione ad asbesto, così falsamente applicando la regola dell'art. 41 cod. pen.;

d. l'aver reso una motivazione carente per il suo carattere perplesso e incomprensibile;

9. tutte le altre obiezioni, contenute nei motivi, sono agevolmente riconducibili ad accertamenti di fatto, non sindacabili in questa sede perché non illustrati secondo il paradigma normativo di cui all'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ., come interpretato costantemente da questa Corte (Cass., sez. un, nn. 8053 e 8054 del 2014 e successive, plurime conformi);

10. reputa, tuttavia, il Collegio che anche i rilievi innanzi enucleati non conducono all'annullamento della sentenza. Alcuni di essi, infatti, si arrestano ad un rilievo di inammissibilità, altri sono infondati;

10. in particolare, inammissibile perché non specifica è la censura relativa all'omissione di pronuncia relativa alla richiesta di indennità per inabilità assoluta temporanea; non sono riportate le domande del ricorso introduttivo, riproposte in sede di appello. Gli atti processuali (ricorso e atto di appello) non sono adeguatamente trascritti nel rispetto degli oneri di autosufficienza imposti dal codice di rito anche in relazione agli errores in procedendo (Cass. nr. 25868 del 2020);

11. gli stessi limiti presentano anche le censure che imputano alla Corte di appello errori nella quantificazione della percentuale di menomazione. Il difetto di trascrizione della relazione peritale impedisce, infatti, una chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi;

12. sotto altro profilo, deve osservarsi che il giudice di appello ha condiviso la valutazione che "in concreto" ha effettuato il consulente di ufficio, all'esito di una complessiva valutazione dei dati disponibili. Più che applicare erroneamente un "dimezzamento" del grado di menomazione desumibile dalle tabelle, la Corte di appello si è limitata a condividere la percentuale della menomazione indicata dall'ausiliario, giudicata congrua in relazione ai plurimi elementi evidenziati in sentenza e rispettosa dei limiti tabellari. I rilievi, a ben vedere, non colgono esattamente il decisum e non si confrontano puntualmente con il nucleo argomentativo centrale della pronuncia impugnata. Vale il principio per cui "la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un non motivo" (in ultimo, Cass. nr. 9450 del 2024);

12. infondato è, invece, il rilievo di carenze motivazionali;

13. come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, Cass. sez. un. nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., sez. un., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) la riformulazione dell'art. 360, primo comma, nr. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. nr. 83 del 2012 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente motivazione (Cass., sez. un., nr. 14477 del 2015; ex multis, tra le sezioni semplici, Cass. nr. 31543 del 2018);

14. è stato, peraltro, precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi qualora essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass., sez. un., nr. 22232 del 2016);

15. va, anche, ricordato che il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione; l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 2446 del 2023; Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (vd., tra le più recenti, Cass. nr. 2446 cit. e Cass. nr. 3126 del 2021) che il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod. proc. civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019);

16. altro piano è quello della condivisibilità o meno della valutazione di merito espressa nella sentenza impugnata, attraverso l'adesione al parere del consulente tecnico, censurabile in questa sede, non già sulla base di pretesi errori di diritto o di vizi di carenza motivazionale, ma unicamente - ai sensi del testo vigente dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. - con la specifica indicazione di un fatto storico emergente dagli atti di causa, oggetto di discussione tra le parti ed avente rilievo decisivo, non esaminato dal giudice di merito;

17. nel caso di specie, la sentenza impugnata traccia in modo comprensibile il percorso argomentativo seguito che, non censurato adeguatamente ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ., per quanto innanzi già osservato, è immune da rilievi sul piano strettamente motivazionale;

18. complessivamente, il ricorso va respinto, con le spese che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

19. in considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2024.