Tipologia: CCNL
Data firma: 21 novembre 224
Validità: 01.12.2024 - 30.11.2027
Parti: Valitalia Pmi, Unci, Italpmi, Confimpreseitalia, Assoesercenti, Aifos e Fesica
Settori: Servizi, Vigilanza privata e servizi fiduciari
Fonte: cnel.it
Sommario:
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Premessa |
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Art. 96) Gli operatori di vendita |
CCNL Istituti ed aziende del settore vigilanza privata e servizi fiduciari
L’anno 2024 il giorno 21 del mese di novembre in Roma, presso la sede di Fesica in piazza di Villa Carpegna n. 58, si è convenuto per la stipula e sottoscrizione del presente CCNL rivolto ai lavoratori dipendenti di Istituti ed aziende del settore vigilanza privata e servizi fiduciari, tra Valitalia Pmi […], Unci - Unione Nazionale Cooperative Italiane […], Italpmi – Federazione delle Piccole e Medie Imprese […], Confimpreseitalia- Confederazione Sindacale Datoriale […], Assoesercenti - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese […], Aifos Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro […] e Fesica - Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato […]
Validità, sfera di applicazione e vigenza contrattuale
Art. 1) Ambito di applicazione ed Efficacia del CCNL
1. Le norme contenute nel CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Lavoratori Dipendenti di Datori di lavoro degli Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, i Consorzi e le Cooperative in qualunque forma costituiti che svolgono attività di Vigilanza Privata, che siano aderenti ed iscritti a una delle Associazioni datoriali stipulanti.
2. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con parti diverse da quelle in questa data stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso delle Parti firmatarie.
3. Il CCNL in oggetto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi Nazionali ed Accordi Speciali che hanno regolato tale settore, nonché le norme e le consuetudini locali, e per quanto non previsto dallo stesso valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Fermo restando l'inscindibilità di ogni istituto contrattuale, le Parti dichiarano che il presente CCNL non sostituisce le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli già praticate al Lavoratore le quali, sottoposte alle OO.SS., dovranno essere garantite con apposite voci di compensazione individuali e comunque secondo quando disposto dal presente CCNL
5. Il presente CCNL decorre dal 01/12/2024 al 30/11/2027, sia per la parte economica che per la parte normativa. Il presente contratto, essendo redatto al fine di disciplinare il rapporto di lavoro sia del personale assunto dagli Istituti di Vigilanza Privata che quello dei Servizi Fiduciari, prevede istituti contrattuali che normano la medesima materia in modo diverso tramite il richiamo alle due parti: “Vigilanza Privata” e “Servizi Fiduciari”.
- Le relazioni sindacali
Le Rappresentanze e Diritti Sindacali
Art. 8) Relazioni Sindacali a livello nazionale di settore
1. Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL convengono sulla necessità di calendarizzare annualmente un incontro al fine della valutazione delle condizioni socioeconomiche e normative del settore, verificandone la rispondenza e nel caso predisporre gli opportuni adeguamenti.
Art. 9) Rappresentanze Sindacali
1. Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL;
[…]
Art. 10) Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
[…]
7. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l’istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il regolamento sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II Livello.
8. Le RSA, ai sensi dell’Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell’Impresa durante il loro orario di lavoro e al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
[…]
14. L’RSA, nello svolgimento delle funzioni a lui demandate, è tenuto ad informare l’RST nei casi di sottoscrizione di accordi aziendali,
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
1. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “RST”, nominata dalla OO.SS. firmataria il presente CCNL.
2. Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano compatibili con la funzione svolta
3. Nelle unità produttive in cui sono presenti le RSA, l’RST viene informato dall’RSA sugli accordi aziendali
Art. 11) Poteri delle RST
1. Alle RST, nei confronti degli Istituti che applicano il presente CCNL, competono le seguenti prerogative:
• diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;
• diritto di affissione;
• diritto di assemblea con i Lavoratori dell’Azienda;
• diritto di sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello.
Art. 12) Assemblea
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
2. A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all’anno normalmente retribuite.
3. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Art. 13) Diritto d’affissione
1. Le OO.SS. firmatarie del presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda e/o l’Istituto ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni o testi esclusivamente inerenti a materie d’interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali o le notizie dei Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
2. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione dell’Azienda.
- Livelli di contrattazione
Art. 17) Livelli di Contrattazione
1. Il presente contratto si articola attraverso due livelli di contrattazione:
• Contrattazione collettiva di I° livello
• Contrattazione di II° livello
[…]
5. I contratti collettivi c.d. di II° livello possono intervenire sulle materie di seguito riportate:
• maggiore occupazione;
• emersione del lavoro irregolare;
• adozione di forma di partecipazione dei lavoratori;
• gestione di crisi aziendali ed occupazionali.
7. Le parti incentivano l’utilizzo del contratto di prossimità ai sensi dell’art. 8 D. L. 138/2011.
Art. 18) Contrattazione Collettiva Nazionale
1. Il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi sia economici che normativi e di regolamentare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, nel rispetto dei principi che seguono:
• Tutela dell’azienda e dei lavoratori impiegati;
• Coinvolgimento delle parti al fine di trovare le soluzioni di maggior tutela;
• Valorizzazione del capitale umano;
• Regolamentazione in caso di contenziosi.
[…]
Art. 20) Ambiti di applicazione della Contrattazione di Secondo Livello
[…]
3. La Contrattazione di secondo livello aziendale è ammessa per ogni materia demandata dal presente CCNL o dalle Legge, fermo restando il principio generale che, salvo casi straordinari particolari e documentati di crisi aziendale, ogni limitazione concordata dei diritti dei Lavoratori, che siano già stati contrattualmente definiti, debba prevedere una specifica e adeguata voce di ristoro economico.
4. La Contrattazione di secondo livello potrà disciplinare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie:
Orario di lavoro:
o Profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco della giornata, settimana, mese e anno;
o Deroghe sulla durata del lavoro settimanale, mensile e/o annuale, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
o Durata del tempo pieno;
o Definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i Lavoratori discontinui;
o Modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti;
o Turni delle ferie;
o Disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. “H24”;
o Ampliamento della Banca delle Ore e gestione della stessa;
o Casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi e/o diverse maggiorazioni retributive;
o Adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale.
Mansioni:
o Ipotesi di eventuali cambi delle mansioni assegnati ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi;
o Proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d’Interpretazione d’inserire nella Classificazione del personale, profili ed esemplificazioni mancanti.
Trattamento economico e assistenziale:
o Istituzione o disciplina particolare dei Premi di produttività o presenza, dell’Indennità di trasporto valori, delle indennità di mensa o dei buoni pasto;
o Istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli Operatori di vendita;
o Ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
o Ampliamento delle integrazioni economiche di malattia/infortunio;
o Ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative, già previste dal sistema contrattuale di bilateralità.
o Cambiamento della sede di lavoro:
o Ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative, già previste dal sistema contrattuale di bilateralità.
o Cambiamento della sede di lavoro:
o Disciplina dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta, distacco o comando.
Tipologie contrattuali:
o Tempo Parziale: particolari modi d’applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell’orario di lavoro;
o Lavoro Determinato: definizione dei casi di “intensificazione” per il ricorso al lavoro a tempo determinato, eventuali trattamenti correlati alla tipologia del lavoro determinato, compresa l’Indennità di fine stagione; riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a termine; monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
o Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
o Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato ed eventuale estensione agli Apprendisti d’istituti contrattuali su Premi/Indennità;
o Telelavoro: esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore;
suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
o Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente.
Sugli impianti audiovisivi:
o Introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
Sull’appalto:
o Le condizioni particolari nei cambi d’appalto.
Sullo stato di crisi aziendale:
o Deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d’inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando siano necessarie alla salvaguardia dell’occupazione (c.d. “Contratti di prossimità”);
o Ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative, già previste dal sistema contrattuale di bilateralità.
o Sul cambiamento della sede di lavoro:
o Disciplina dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta, distacco o comando.
o Sulle tipologie contrattuali:
o Tempo Parziale: particolari modi d’applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell’orario di lavoro;
o Lavoro Determinato: definizione dei casi di “intensificazione” per il ricorso al lavoro a tempo determinato, eventuali trattamenti correlati alla tipologia del lavoro determinato, compresa l’Indennità di fine stagione; riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a termine; monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
o Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
o Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato ed eventuale estensione agli Apprendisti d’istituti contrattuali su Premi/Indennità;
o Telelavoro: esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale
strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente.
Impianti audiovisivi:
o Introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
Appalto:
o Le condizioni particolari nei cambi d’appalto.
Stato di crisi aziendale:
o Deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d’inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando siano necessarie alla salvaguardia dell’occupazione (c.d. “Contratti di prossimità”);
o Attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei Contratti di Solidarietà.
Incontri sindacali e informativi:
o Definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina ed approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
o Definizione ed attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell’esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori.
Enti Bilaterali:
o Attivazione dei percorsi formativi in materia di apprendistato, sicurezza sul lavoro e/o formazione professionale.
Passaggio di CCNL:
o Definizione di Accordi particolari di secondo livello e/o degli allineamenti contrattuali.
o In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale istituita presso l’ENTE
[…]
- Diritti d’informazione
Art. 22) Procedure e diritti di informazione e consultazione
[...]
Informazione Territoriale/Aziendale
1. A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell’azienda e le informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi:
a) L'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) Le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
c) Le necessità formative;
d) L'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e) L riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f) I programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g) Le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h) I programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
i) Le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
j) Il superamento delle barriere architettoniche;
k) Allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
l) All'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
m) Progetti correlati all’introduzione, gestione e controllo dell’Intelligenza artificiale e dei meccanismi o programmi ad essa correlabili.
2. Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.
3. I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
4. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
5. Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla Commissione di Conciliazione istituita presso l’Ente bilaterale, che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
6. La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
Art. 23) Commissioni Paritetiche
1. Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione.
2. Saranno altresì presi in esame:
• i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività;
• le conseguenze sul settore e gli addetti dei suddetti processi sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale;
• lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, femminile, nonché, per quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
3. Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
• gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale
• lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza sanitaria integrativa;
• la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
• l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
• la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D. Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal I presente Contratto;
• la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli / stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Art. 29) Appalti
[…]
4. Nei casi di cambio appalto, ossia di subentro di un’Impresa ad un’altra nell’esecuzione di un’opera o un servizio in base ad un contratto d’appalto, l’impresa cessante è tenuta a dare comunicazione preventiva alle RSA ove esistenti e ai rappresentanti delle OO.SS. territorialmente competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, ove possibile non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data di cessazione del contratto di appalto e consegna al subentrante i documenti in materia di lavoro e, in particolare:
[…]
■ Elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999
■ Elenco delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria e al medico competente
[…]
Art. 31) Pari Opportunità
1. Le Parti considerano della massima importanza, la crescita e la qualità dell’occupazione femminile nel settore e conseguentemente si impegnano a adottare un insieme di azioni atte a favore la parità tra donne e uomini sul posto di lavoro, incentrate sulle seguenti priorità:
2. facilitare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile;
3. favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità (con particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai congedi per maternità);
4. migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell’orario già introdotte (esempio part-time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi) per salvaguardare le opportunità di carriera delle lavoratrici donne;
5. considerare la differenza di genere quale criterio di riferimento nell’assegnazione di mansioni.
Lavoratori: Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 33) Lavoro a tempo indeterminato
1. Il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma ordinaria di assunzione per i dipendenti delle imprese del settore, il quale, tuttavia si caratterizza per una notevole flessibilità dettata dalla necessità di rispondere ad esigenze contingenti ed imprevedibili, motivo per cui le Parti sottoscrittrici convengono sulla possibilità di far ricorso alle seguenti tipologie contrattuali:
a) Lavoro a tempo parziale;
b) Lavoro a tempo determinato;
c) Lavoro intermittente;
d) Somministrazione di lavoro.
Art. 36) Assunzione: visita medica pre-assuntiva e d’idoneità alla mansione
1. Il Lavoratore, preventivamente alla assunzione, dovrà essere sottoposto a visita medica ovvero, visita medica effettuata dallo Specialista Medico del Lavoro incaricato ed evidente nel Documento di Valutazione dei Rischi (Medico Competente).
2. Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto dal Medico Competente a visita medica e/o ad accertamenti a cura di enti pubblici preposti.
- Lavoro a tempo parziale
Art. 45) Trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento
1. È riservata al lavoratore la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D. Lgs 81/2015.
2. È riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 8 del D. Lgs 81/2015.
3. Inoltre, il Lavoratore può richiedere all’Istituto, a titolo definitivo, di rendere la propria prestazione lavorativa a tempo parziale per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione. Quanto vi sia l’accordo o l’approvazione dell’Istituto, le Parti (Azienda e Lavoratore) dovranno rispettare i termini contrattuali e legali previsti per tale forma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge.
Lavoro a tempo determinato
Art. 48) Il lavoro a Tempo determinato – Assunzione
1. Inteso che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle norme legali e contrattuali sottoindicate, l’apposizione di un termine.
[…]
Art. 49) Divieti
1. Non è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
[…]
f) da parte di Datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. A norma di legge, in caso di violazione dei divieti sopra elencati, il contratto si trasforma ipso facto a tempo indeterminato.
Art. 52) Limiti percentuali e durata
1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
2. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati.
[…]
Art. 60) Principio di non discriminazione
2. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano, in proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l’Istituto/Impresa/Azienda per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato per lo stesso inquadramento, con la sola esclusione, quando prevista, delle prestazioni integrative al S.S.N. e/o assicurative prestate tramite l’ENTE. e/o istituti di prestazioni sanitarie allo stesso Ente riferite.
[…]
Art. 66) Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione dovrà rispondere al D.lgs. n. 104/2022 e successive modifiche intervenute in merito alla trasparenza, con particolare riferimento nell’indicazione ai seguenti aspetti che dovranno essere evidenziati:
[…]
e) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza che fossero necessarie in relazione al tipo di attività indicata nel contratto.
Art. 69) Divieti
1. L’Istituto/Azienda/Impresa non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
• qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi D.lgs. 81/2008;
• qualora non abbia effettuato la formazione ai Lavoratori prevista dall’Art. 37 del D.lgs. 81/2008;
[…]
Art. 70) Informativa
1. L’Istituto è tenuto ad informare con cadenza annuale le proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
- Il contratto di somministrazione di lavoro
Art. 73) Limiti alla Somministrazione di Lavoro
[…]
2. I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso l’Istituto/Azienda/Impresa che applicano il presente CCNL, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore Oltre 10
N. max di Lavoratori Somministrati 30%*
* dei lavoratori in forza presso l’Istituto/Azienda/Impresa al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
3. La Contrattazione collettiva di secondo livello potrà stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuovi appalti, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e lavoro stagionale.
Art. 74) Divieto di Somministrazione di Lavoro
1. L’Istituto/Azienda/Impresa non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
[…]
- da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 75) Regime di solidarietà
[…]
2. L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore nello svolgimento degli adempimenti formativi previsti all’Art. 37 del D.lgs. 81/2008.
Art. 76) Tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare
1. Il Somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.lgs. n. 81/2008.
2. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’Utilizzatore, fermo restando comunque l’obbligo solidale.
3. L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e CCNL, nei confronti dei propri Lavoratori.
[…]
5. L’esercizio del potere disciplinare è riservato al Somministratore. Tuttavia, ai fini dell’esercizio dello stesso, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970.
6. L’Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni.
Art. 77) Informativa
1. Ogni dodici mesi l’Utilizzatore comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi territoriali di categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 78) Diritti sindacali
1. Il Lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali, nonché a partecipare all’assemblea del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
- L’apprendistato
Art. 82) Apprendistato Professionalizzante
1. Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori con una età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni. L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente il compimento del 30° (trentesimo) anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
2. Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e dal D. Lgs. 226/2005.
3. Il contratto dovrà comunque rispondere al D.lgs. n. 104/2022 e s.m.i. in merito alla trasparenza contenendo ogni elemento informativo al Lavoratore, con indicazioni chiare circa:
a. il periodo di prova;
b. l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale e finale;
e. il Piano Formativo Individuale (il quale dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa regionale di settore);
f. l'indicazione del monte ore di formazione;
g. la presenza di un tutor di Istituto con formazione e competenze adeguate.
4. La durata varia in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà superare i 36 (trentasei) mesi.
5. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista al relativo articolo del presente CCNL.
6. Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica, da effettuarsi in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti alla qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80-120 (ottanta e centoventi) ore retribuite nel triennio pro quota (secondo l’inerenza del titolo di studio conseguito). Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo, ovvero di Attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione teorica è ridotta a 60 (sessanta) ore nel triennio.
7. La formazione deve essere registrata nel Libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante che,
8. in attesa di definizione legale, dovrà essere conforme al modello previsto nell’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato.
9. Il Datore di lavoro non può recedere, salvo giusta causa o giustificato motivo, dal contratto
d’Apprendistato prima della sua conclusione.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all’art.41 e ss D.Lgs.n.81/2015).
2. Possono essere assunti con il presente contratto, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
3. La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale, quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale, quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore. [
4. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è h esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli / sarebbe dovuta.
5. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini
contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi.
6. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista al Titolo XII del presente CCNL.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo (art.45 c.1 D.Lgs. n. 81/2015).
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
3. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall'art. 45, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015.
Art. 83) La formazione nel contratto di Apprendistato Professionalizzante
1. La formazione da erogare all’Apprendista dovrà essere conforme al Piano Formativo Individuale sottoscritto tra le Parti e allegato al Contratto di lavoro. Essa dovrà comprendere:
a) la formazione specifica: finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specialistiche della qualifica da conseguire;
b) la formazione teorica: relativa alla sicurezza ed igiene del lavoro e alle competenze c.d. “trasversali”.
La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà:
c) essere effettuata, generalmente, entro i primi 6 (sei) mesi di lavoro;
d) avvenire secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 dall’Accordo Stato Regione n. 221 del 21/12/2011 e dal successivo Accordo Stato Regione n. 153 del 25/07/2012 e s.m.i., considerando i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- prevedere la formazione teorica conforme al comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- essere documentata da ENTE. quale Organismo Paritetico.
3. La restante formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato.
Art. 85) Durata
1. L’impegno formativo dell’apprendista è determinato per l’Apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’Azienda di almeno 120 ore per anno.
2. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni dell’attività.
3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o Ente Bilaterale, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. l’Istituto potrà anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario di lavoro.
Art. 86) Disciplina previdenziale, assistenziale e retributiva
1. Per i contratti d’Apprendistato si applicano le leggi vigenti in materia. Ai fini previdenziali, gli Apprendisti sono assicurati al pari dei lavoratori qualificati.
2. L’Apprendista ha diritto per tutta la durata del periodo di apprendistato all’inquadramento e alla corrispondente retribuzione del livello finale di collocazione.
Art. 88) Proporzione numerica
1. Il numero massimo di Apprendisti da assumere in Istituto, direttamente o indirettamente per il tramite Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato stagionale, non può superare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti.
2. In caso di Istituti che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10 (dieci), il numero di Apprendisti non può superare il 100% (cento per cento) della forza presente.
3. Se un Istituto ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Art. 90) Trattamento normativo
1. Ove non diversamente stabilito, l'Apprendista, ha diritto al trattamento normativo dei Lavoratori di qualifica pari per la quale lo stesso compie l’apprendistato.
2. Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante affiancamento sul lavoro, sono comprese nell'orario di lavoro ovvero saranno retribuite. Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Normale Retribuzione Oraria. Le ore di formazione saranno riportate sul cedolino paga, con apposita voce.
Art. 91) Diritti dell’Apprendista
1. L’Istituto/Azienda/Impresa ha l'obbligo di:
a. impartire o fare impartire all’Apprendista la formazione e l’assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguirla capacità di assumere i compiti previsti dalla qualifica;
b. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo o analoghe forme di incentivo;
c. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente le 120 (centoventi) ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
d. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e non sottoporlo, comunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto; non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’Apprendista effettua l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la giuda di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o quelli rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica.
e. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro quota;
g. in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta dell’Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;
h. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Art. 92) I doveri dell’Apprendista
1. L’Apprendista deve:
• seguire le istruzioni del Tutor, dell’Istituto o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e gli insegnamenti impartiti con il massimo impegno;
• prestare la sua opera con la massima diligenza;
• frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se in possesso di un titolo di studio;
• a richiesta, effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante A attivazione della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo (normalmente il sabato);
• osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o contenute negli eventuali regolamenti interni dell’Istituto, purché questi ultimi non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di Apprendistato.
- Orario di lavoro
Art. 99) Orario di lavoro
1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, D.lgs. 66/2003, per orario di lavoro s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione dell’Istituto/Impresa/Azienda e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dall’Istituto e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera, in caso di necessità.
2. Il Datore di lavoro dovrà esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i Lavoratori, l’orario di lavoro ed i turni di ciascuno, con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro ordinario del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo da effettuarsi durante il periodo di lavoro.
3. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali, distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornate lavorative consecutive.
4. Nel contratto di assunzione dovrà essere determinata la distribuzione dell’orario di lavoro e la sua collocazione prevalente (diurno/notturno/a ciclo continuo, ecc.).
5. Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni di servizio e dovranno essere portate a conoscenza del
Lavoratore con un preavviso almeno pari ad un ciclo settimanale degli orari di turno modificati.
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario e nei turni di lavoro richiesti dal Datore di lavoro (diurni, notturni, festivi), salvo sopraggiunta inidoneità, per la quale dovrà essere documentata la forza maggiore o l’evento improvviso.
Art. 105) Flessibilità d’orario
1. Per far fronte a eventi ricorrenti d’intensificazioni dei servizi richiesti, che determinano la necessità di straordinaria copertura, l’Istituto, in alternativa ad altri strumenti più onerosi per i lavoratori e le Aziende, potrà, con motivata comunicazione alle RSA/RST, realizzare regimi d’orario diversi in particolari periodi dell’anno, anche superando temporaneamente l’orario ordinario, mediante composizione plurisettimanale o plurimensile dell’orario di lavoro ordinario o ricorso al lavoro straordinario calendarizzato nelle turnazioni o attivazione della Banca delle Ore o una soluzione mista tra le precedenti.
2. In considerazione della particolare attività di tutela dei beni degli Istituti di Vigilanza Privata e dei Servizi fiduciari, che hanno servizi specifici anche senza soluzione di continuità, la Legge prevede che non siano applicabili alle G.P.G. i limiti dell’orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
3. Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
• la durata settimanale dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto dell’esigenza di pronta risposta alle domande di sicurezza e di tutela, correlate ad eventi imprevedibili, quali allarmi, spaccate, furti, rischi particolari (trasporto valori), servizi per eventi e simili, nonché alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali e delle esigenze di riposo dei Lavoratori, non potrà superare, per ogni periodo mobile di 6 (sei) mesi, la media di 60 (sessanta) ore (settimanali), salvo i casi di assoluta straordinarietà;
• la Contrattazione Aziendale di secondo livello potrà concordare, in funzione di particolari esigenze di servizio e della disponibilità dei Lavoratori, profili particolari d’orario e la loro distribuzione e potrà prevedere ogni altra deroga in tema d’orario di lavoro, di riposi e di straordinari, purché consentita dalla Legge. Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che saranno valutate al momento di avvio dei turni.
• Pertanto, salvo i casi di comprovata forza maggiore, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Art. 106) Composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro / Orario di lavoro e Clausola Elastica Tempi Pieni
1. La composizione multiperiodale viene effettuata in alternativa ad altri strumenti più onerosi per i Lavoratori o le aziende, ogni qualvolta l’Istituto preveda che in determinati periodi dell’anno vi sia un maggior fabbisogno di ore lavorate e, in altri, una minor domanda.
2. In tal caso, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Istituto potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando per il tempo previsto, in regime ordinario, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro, in altri periodi dell’anno.
3. In ogni caso, nell’arco di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorabili previste dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali.
4. Resta inteso che la G.P.G. o il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i tempi del relativo pareggio e, cioè, il calendario completo del diverso regime d’orario.
Orario di lavoro e Clausola Elastica Tempi Pieni
5. In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecnico-produttive od organizzative, è 6. possibile variare per il singolo Lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo pieno, la collocazione dell’ordinario orario di lavoro.
7. Per la variazione, il Datore di lavoro è tenuto a dare un preavviso al Lavoratore di almeno 2 (due) giorni lavorativi.
Art. 107) Lavoro a squadre o a turni avvicendati
1. In caso di assunzione che preveda il lavoro a squadre o a turni avvicendati, la G.P.G. o il Lavoratore deve prestare l’opera nel turno prestabilito.
2. Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori devono essere avvicendati, allo scopo di evitare che le stesse G.P.G. abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, alle quali le G.P.G. sono preposte, il Lavoratore, salvo gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà mai lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà nel turno successivo, pena la sanzione prevista per l’infrazione disciplinare dell’abbandono del posto di lavoro.
3. Ovviamente, in caso di ritardo del sostituto, la G.P.G. avviserà tempestivamente il personale preposto dall’Istituto (Interventista di zona, Ufficio Organizzazione Servizi o Centrale Operativa, ecc.), affinché possa verificare le ragioni del ritardo e dare le necessarie disposizioni di servizio alla G.P.G. smontante. In tal caso alla G.P.G., oltre alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dagli artt. del presente CCNL, sarà riconosciuta l’“Indennità di prolungamento e sostituzione turno” nelle seguenti percentuali:
• 5% (cinque per cento) della R.O.N. dalla 10° alla 12° ora di prosecuzione del lavoro nel turno;
• 15% (quindici per cento) della R.O.N. oltre alla 12° ora lavorata nel turno.
Art. 108) Sospensione
[…]
3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Istituto e RSA, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno o di 4 (quattro) ore nel giorno di riposo e si effettui entro i 60 (sessanta) giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione. In caso di sospensione decisa dall’Azienda, in accordo con la RSA, si attiverà la Banca delle Ore o si effettuerà domanda di integrazione salariale, secondo le vigenti previsioni di Legge. La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione dell’attività, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni, salvo eventuale Accordo tra Istituto e RSA per il prolungamento di tale termine, dà diritto al lavoratore di dimettersi, con diritto a tutte le indennità di fine rapporto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 109) Personale non soggetto a limitazione d’orario
1. Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi. In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo, di personale viaggiante, di Guardie Particolari Giurate, o di altri lavoratori aventi, di fatto, l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da imprevedibili esigenze obiettive. A tale effetto, si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Istituto con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” per la Vigilanza Privata e “livello A e B” per i Servizi Fiduciari, della classificazione di cui al presente Contratto.
2. La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
3. Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel contratto individuale d’assunzione sia stata prevista una specifica voce di forfetizzazione.
4. In alternativa al pagamento, quando dovuto, l’Istituto, all’atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione con riposo o l’accredito nella Banca delle Ore.
Art. 110) Orario di lavoro nei Servizi Fiduciari: personale discontinuo o di semplice attesa e custodia
1. Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, addetti al piantonamento non armato, fattorini, uscieri, addetti alla reception, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale potrà essere fissata nel contratto d’assunzione fino al limite di 45 (quarantacinque) ore, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito.
2. I Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D. Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale sull’orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4, salvo eventuale deroga prevista dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello, in funzione di rilevanti esigenze di servizio e con salvaguardia dei diritti e degli interessi dei Lavoratori.
3. L'orario settimanale di lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni), dovrà essere inserito nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione fosse richiesta dalla natura del servizio, potrà essere eccezionalmente effettuata in qualsiasi momento ma, ordinariamente, tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi nel rispetto del preavviso di 10 (dieci) giorni dall’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per i lavoratori discontinui, la retribuzione mensile dovuta è quella prevista per il loro livello d’inquadramento.
[…]
Art. 111) Orario di lavoro: minori
1. In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti, con i particolari limiti previsti, dalle disposizioni Prefettizie e Questurini, per le G.P.G. e Servizi Fiduciari.
- Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 112) Personale non soggetto a limitazione d’orario
1. Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi.
2. In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo, di personale viaggiante, di Guardie Particolari Giurate, o di altri lavoratori aventi, di fatto, l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da imprevedibili esigenze obiettive. A tale effetto, si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Istituto con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi
3. (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” per la Vigilanza Privata e “livello A e B” per i Servizi Fiduciari, della classificazione di cui al presente Contratto.
[…]
5. Il lavoro straordinario eccedente i già menzionati limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel contratto individuale d’assunzione sia stata prevista una specifica voce di forfetizzazione.
7. In alternativa al pagamento, quando dovuto, l’Istituto, all’atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione con riposo o l’accredito nella Banca delle Ore.
- Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 113) Riposo giornaliero
1. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24(ventiquattro) ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione Aziendale di secondo livello, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe motivate e temporanee rispetto a quanto previsto dal presente CCNL. Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, fatte salve eventuali ipotesi già concordate dalla Contrattazione di secondo livello, il riposo giornaliero normale di 11 (undici) ore consecutive, ogni 24 (ventiquattro) ore, potrà essere frazionato per non più di 20 (venti)giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
• cambio della turnazione o del “nastro orario”;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• fase d’avvio, cioè entro 30 (trenta) giorni, di nuove attività od appalti di servizi;
• vigilanza degli impianti e custodia dei beni, in caso di eventi delittuosi;
• tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.
[…]
Art. 114) Riposo settimanale
1. Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24 (ventiquattro) ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui all’articolo che precede, normalmente coincidente con la domenica. Contrattualmente, nei profili d’orario “5+1+1” o “6+1+1”, oltre al riposo settimanale è previsto un riposo aggiuntivo.
2. Nei servizi a turno continuo, il riposo settimanale coinciderà con quello previsto nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla domenica. Inoltre, nei servizi “H24” con turni “6+1+1”, il riposo settimanale “riposo compensativo”, anziché entro il 7° (settimo) giorno, sarà goduto entro l’8° (ottavo) giorno del ciclo “settimanale”.
3. L’Istituto assicurerà una corretta rotazione dei riposi settimanali nei giorni di domenica tra tutto il personale impiegato nei turni di servizio continuo. Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione Aziendale di secondo livello, a diversi modi di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. In particolare:
• al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze dei servizi continui, che non effettuano il giorno di fermo settimanale;
• al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori. Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale o “riposo compensativo” potrà essere eccezionalmente usufruito a intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 (quattordici) giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla Contrattazione Aziendale di secondo livello, corrisponda mediamente a 24 (ventiquattro) +11 (undici) ore di riposo ogni 7 (sette) giornate effettivamente lavorate.
4. Ulteriori eccezioni potranno prevedersi per meglio armonizzare i riposi nel caso di turni H24 con profilo: “6+1+1”.
5. Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli Accordi Aziendali di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di un ciclo “settimanale” sia, al massimo, pari a 13 (tredici) e che nelle turnazioni “6 + 1 + 1” il giorno di riposo aggiuntivo sia considerato “neutro” anche nei casi in cui sia lavorato.
6. Salvo per i turnisti “6+1+1”, per i quali è già prevista un’indennità onnicomprensiva, in caso di rinvio del riposo oltre il 7° (settimo) giorno, in assenza di relativo Accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 5,00 (cinque/00) per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due) settimane al mese.
Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 118) Intervallo per la consumazione dei pasti
1. La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi Aziendali di secondo livello, varia da 30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. Essa sarà concordata tra RSA e Istituto in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.
2. Nei servizi svolti in turni periodici, tenuto conto che le G.P.G. operano su singoli obiettivi di piantonamento o nei servizi ispettivi e stradali, la pausa di refezione di 15 (quindici) minuti sarà compresa nel normale orario di lavoro.
3. Essa potrà essere definita dall’Istituto oppure gestita autonomamente dal Lavoratore, con particolare attenzione alle esigenze di servizio.
4. Le pause eccedenti i 15 (quindici) minuti o ripetute nello stesso turno, senza preventiva e giustificata comunicazione all’Istituto, non saranno retribuite e saranno contestate quale illecito disciplinare sanzionabile.
5. L’Istituto, qualora non sia previsto il servizio mensa per la consumazione dei pasti, può riconoscere ai dipendenti assunti a tempo pieno o part-time, il servizio sostitutivo dei buoni pasto del valore di € 7 massimo al giorno, salvo diversi Accordi Aziendali di secondo livello.
Titolo 20 - Il trattamento economico
Capo 2 Le indennità
Art. 126) Lavoro Straordinario
1. Il lavoro straordinario è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, salvo deroghe ed eccezioni di Legge, ad esclusione di quello svolto in regime di flessibilità, quale Extraorario o Tempo Divisa, o quale recupero di ritardi o assenze.
2. È facoltà dell’Istituto richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, entro il limite massimo complessivo di 60 (sessanta) ore settimanali, fermo restando il limite massimo di 300 (trecento) ore annue di lavoro straordinario ed il rispetto dei limiti contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
3. È demandata alla Contrattazione aziendale di secondo livello la possibilità di concordare un diverso limite annuo di lavoro straordinario, purché nel rispetto dei limiti legali.
4. Per il personale addetto alle attività di vigilanza, sorveglianza e scorta caratterizzate dalla necessità di assicurare protezione dei beni e delle persone, i limiti legali su orario di lavoro, lavoro notturno, riposo giornaliero e pause di cui al D.Lgs. 66/2003 non sono cogenti. Pertanto, le G.P.G. e gli Addetti ai Servizi Fiduciari potranno eccezionalmente svolgere lavoro straordinario anche oltre il limite massimo di 300 (trecento) ore annue, quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza e non sia possibile provvedervi tempestivamente attraverso il lavoro ordinario.
5. Inoltre, fermi restando i limiti contrattuali del rispetto dei riposi giornalieri e settimanali e di godimento delle ferie entro i limiti previsti, il rispetto della salute, della persona e del buon senso, a norma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, non vi sono limiti al lavoro straordinario per le G.P.G. e gli Addetti ai Servizi fiduciari di vigilanza e custodia nelle seguenti ipotesi:
a) casi di eccezionali esigenze di servizio e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o irreversibilmente ai beni tutelati;
c) quando il prolungamento del servizio è richiesto dalle Autorità di Pubblica Sicurezza;
d) nel corso di eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni che richiedono servizi intensi ma contenuti nel tempo.
6. Per il dovere di collaborazione che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali e motivato da ragioni oggettive, è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali di obiettivo impedimento.
7. Poiché le G.P.G. svolgono i servizi affidati dall’Istituto con turni di lavoro atti a garantire la continuità della tutela del patrimonio pubblico e privato, in caso di ingiustificato rifiuto a prestare il lavoro straordinario legittimamente richiesto dall’Istituto stesso, la G.P.G. sarà passibile di sanzione disciplinare per mancata collaborazione.
8. Il lavoro straordinario potrà essere richiesto dall’Istituto anche in presenza di corrispondenti voci di forfettizzazione mensile.
9. Il Lavoratore dipendente effettuerà il lavoro straordinario, solo su richiesta od autorizzazione dell’Istituto, trasmessa tramite il Personale a ciò preposto e/o autorizzato.
[…]
Art. 127) Lavoro Straordinario con riposi compensativi
A. Definizione e modi di attivazione
L’Azienda, nei casi e limiti consentiti dal presente CCNL, potrà stabilire che il lavoro straordinario, anche se svolto nelle giornate festive o di riposo settimanale, sia recuperato con riposo compensativo entro le successive 8 (otto) settimane lavorative, salvo diverso Accordo di secondo livello. Il Lavoratore dovrà essere preventivamente informato del ricorso al presente istituto contrattuale e dovrà ricevere, tempestivamente, il calendario definito dall’Azienda per i successivi riposi compensativi.
Lo straordinario con riposo compensativo, entro il limite di 2 (due) ore giornaliere nei primi 5 (cinque) giorni della settimana e di 5 (cinque) ore il sabato, con l’effettivo godimento dei riposi, perde a tutti gli effetti, anche legali, la qualificazione di “lavoro straordinario”, assumendo la qualifica di lavoro ordinario prestato con composizione multiperiodale dell’orario.
[…]
Art. 129) Lavoro Supplementare nel tempo pieno
11. È il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero, oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti settimanali di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale. Normativamente è equiparato allo straordinario con riposo compensativo. […]
Art. 130) Banca delle Ore
1. Nel caso di lavoro richiesto per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi d’attività ridotta, l’Istituto potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
• intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
• recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione;
• ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione. Quindi, potranno verificarsi i seguenti casi:
• Intensificazione e, cioè, superare, in regime di lavoro ordinario, l’orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 (quarantotto) ore per un massimo di 24 (ventiquattro) settimane all’anno, ponendo le ore eccedenti le 40 (quaranta) settimanali a credito del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle Ore al fine di realizzare, con il loro godimento, una composizione plurisettimanale o plurimensile dell’orario ordinario di lavoro.
• Rarefazione, nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore, con previsione di successivo recupero.
2. L’Istituto potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 (ventiquattro) ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 (quaranta) ore settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle Ore.
[…]
5. Solo con Accordo aziendale di Secondo livello, la Banca delle Ore potrà essere attivata superando i predetti limiti o nei casi di prestazione in giorno di riposo, e/o festivo o in ore notturne, […]
7. Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 80 (ottanta) ore nel primo biennio d’anzianità e di 160 (centosessanta) dal secondo, a favore del Lavoratore o dell’Istituto.
8. Resta inteso che, con Accordo delle Parti interessate, il saldo a debito della Banca delle Ore potrà compensare ferie maturate e non godute nel limite massimo di 40 (quaranta) ore annuali; lavoro nei giorni di riposo, sino a saldo zero del debito, senza limite; e nei giorni festivi entro il limite massimo di una festività ogni quattro.
[…]
10. Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo e, pertanto, il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo.
[…]
13. Le ore d’intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, […]
14. Il lavoro straordinario potrà, quindi, essere svolto nei limiti contrattualmente e legalmente previsti, in eccedenza all’intensificazione del lavoro effettuata con ricorso alla Banca delle ore di cui al presente articolo.
15. In Banca delle Ore saranno accreditate anche le ore di “lavoro straordinario con riposo compensativo”.
16. La comunicazione d’intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di almeno 24 (ventiquattro) ore.
17. La volontaria accettazione del minore preavviso, da 24 (ventiquattro) a 0 (zero) ore, determina il diritto del Lavoratore di percepire 0,60 centesimi di indennità per ciascuna ora d’intensificazione effettuata con minore preavviso.
[…]
Titolo 20 - Maternità
Art. 131) Gravidanza e puerperio
1. Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti.
[…]
Titolo 22 – Ferie
Art. 133) Ferie: regolamentazione
[…]
2. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per cui al Lavoratore spetterà la relativa indennità sostitutiva per “ferie maturate e non godute”.
[…]
Titolo 22 - Malattia o infortunio professionali
Art. 135) Malattia o Infortunio Professionali
a) In caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Malattia o Infortunio Professionale:
Condizioni
Il Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria Azienda di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche se di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto e l’Istituto non può di conseguenza inoltrare tempestivamente la denuncia all’INAIL o all’autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo ed il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
[…]
Titolo 26 - Codice disciplinare: Altri poteri dell’istituto
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 144) Potere Disciplinare
1. Il mancato rispetto dei doveri da parte del personale dipendente comporta il diritto del Datore di lavoro all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze, alla loro eventuale recidiva e alle circostanze concomitanti:
a) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi (non necessita di preventiva contestazione);
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della retribuzione oraria;
d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
e) licenziamento disciplinare.
[…]
Art. 145) Rimprovero scritto
1. Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale (c.d. “recidiva specifica”), e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non avendo determinato un danno effettivo all’Istituto, siano potenzialmente dannose. A titolo esemplificativo:
a) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) manchi di diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o delle proprie mansioni senza aver causato danno apprezzabile.
Art. 146) Multa
1. Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge (massimo quattro ore di R.O.N.), nei confronti del Lavoratore recidivo a rimproveri verbali e scritti per le medesime fattispecie previste con la sanzione del richiamo scritto o che abbia determinato un danno all’Istituto involontario, ma riconducibile a mancata diligenza. A titolo esemplificativo:
a) sia recidivo nel compiere lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) senza giustificazione sia recidivo nel ritardare l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
e) si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione fino a trenta minuti senza comprovata giustificazione;
[…]
g) si rifiuti di ricevere comunicazioni formali dell’Azienda;
h) non dia immediata notizia all’Istituto di un infortunio occorso, anche senza danno apprezzabile per l’infortunato;
i) si presenti al lavoro in stato di lieve alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
j) commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto.
[…]
Art. 147) Sospensione
1. Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini previsti dalla Legge (massimo dieci giorni), nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
[…]
d) non dia immediata notizia all’Istituto di un infortunio occorso con danno apprezzabile per l’infortunato;
e) si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di trenta minuti, senza comprovata giustificazione;
f) sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni;
g) fumi dove ciò è vietato, senza provocare effettivo pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
j) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a multa o a rimprovero scritto.
Art. 148) Licenziamento disciplinare
1. Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale o risarcimento, si applica per le infrazioni di seguito indicate.
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) non si presenti al lavoro per più di 2 (due) giorni consecutivi, o per più di 3 (tre) giornate nell’anno solare, senza comprovata giustificazione;
b) commetta grave violazione dei suoi obblighi;
c) commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro;
[...]
f). mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti dell’Istituto, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
[…]
h) si assenti reiteratamente dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di due ore nel corso del turno di servizio senza adeguata giustificazione;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo rischio di danno potenziale all’Istituto;
j) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, pur senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k) abbia commesso molestie sessuali, pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
l) abbia commesso “mobbing”, pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
[…]
o) commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico o determini danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
q) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’Istituto ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali;
r) commetta recidiva specifica, nell’arco dell’ultimo biennio, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
1. Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
A titolo esemplificativo:
[…]
d) simuli stato di malattia od infortunio, sia professionale che non professionale, percependo illegittimamente l’indennità INPS o INAIL e/o la relativa integrazione datoriale;
e) sia assente ingiustificato dal lavoro da oltre cinque giorni;
f) commetta nei confronti dell’Istituto furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati;
[…]
h) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro con conseguente danno all’Istituto o al Cliente;
i) commetta violenza privata nei confronti dell’Istituto e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
j) abbia commesso comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
k) abbia commesso comprovato comportamento di “mobbing” con pericolo di reiterazione;
l) commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali dell’Istituto;
m) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, con manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
n) fumi dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o delle cose.
[…]
Il sistema della bilateralità
Enti Bilaterali
Art. 151) Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al reddito e politiche del lavoro, sia attive che passive, interpretazione delle norme contrattuali e quanto demandato dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
2. L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3. L’Ente può aderire ad ulteriori organismi atti al coordinamento delle attività di Politiche del Lavoro.
4. L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce- direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n.936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali e ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i)svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j)svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p) può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
5. L’Ente svolge inoltre, attraverso la Commissioni di Mercato del Lavoro, composta dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
6. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
7. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
8. L’Ente può essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
9. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
10. Gli organi di gestione dell’Ente saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
11. La costituzione degli Enti Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Organismo Paritetico
1. Le Parti concordano che l’Ente, nella sua qualità di Organismo Paritetico, costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.lgs. 81/08.
2. l’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie;
3. l’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
4. l’Ente istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente per:
• Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.lgs. 81/2008.
• Dare comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
• Esercitare le attività previste dagli organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e svolgere ogni altra funzione ed affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall’Ente.
Osservatorio Nazionale
1. L’Osservatorio Nazionale è lo strumento nel quale confluiscono i dati forniti dai datori di lavoro, associazioni datoriali, associazioni dei datori di lavoro, lavoratori occupati e non, in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, ricollocazione.
2. A tal fine l’Osservatorio:
a) riceve le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli Enti Territoriali;
b) riceve, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale;
c) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
Enti Bilaterali Territoriali
1. L’Ente Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, ricollocazione e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con L’Ente Nazionale e con la Rete Nazionale dei Lavori;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia;
h) l’Ente Territoriale svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time e lavoro intermittente;
i) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite a tale scopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale;
j) l’Ente Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
[…]
Commissioni Paritetiche
1. Le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica di Certificazione, Garanzia e Conciliazione, anche Regionale, con sede presso l’Ente Bilaterale, e composta pariteticamente da 1 o più componenti per ogni Organizzazione stipulante il presente CCNL. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) certificare i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro e quanto demandato dalla normativa vigente
b) esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione di II livello, ivi compresi i cd. "contratti di prossimità" di cui all’art. 8 della legge n. 148/2011 e s.m.i.;
c) tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale;
d) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico “premio di produzione” in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di II livello;
e) verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l’effettiva applicazione nelle aziende, tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e s.m.i„ in ordine all’attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
f) esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
g) esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
h) verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini del P.F.I. come previsto dal presente CCNL;
i) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL. Al fine di agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali verrà costituita un’apposita Commissione Nazionale di coordinamento.
2. Le parti convengono di costituire un’ulteriore commissione, anche Regionale, con sede presso l’Ente Bilaterale e dotata di rispettivo regolamento:
• Commissione di Mercato del Lavoro che svolge, attraverso gli osservatori attività in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno reddito, politiche attive e passive del lavoro
Appalti
Art. 162) Appalto: caso in cui l’Istituto è l’Appaltante
1. L’Istituto che applica il presente CCNL non può appaltare i lavori direttamente pertinenti alla sua attività principale, esclusi quelli di manutenzione, anche ordinaria, pulizie e logistica.
2. È, pertanto, ammesso l’appalto di lavori accessori in tutti i casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche e quando ciò sia richiesto dalla particolarità della prestazione. Tali appalti sono sempre leciti quando siano richiesti particolari attrezzature e competenze non presenti nell’organizzazione dell’Istituto e proprie dell’Appaltatore, o quando i profili d’orario delle prestazioni richieste siano nettamente diversi da quelli normalmente praticati dall’Appaltante.
3. L’Azienda appaltante dovrà accertare il rispetto delle norme contrattuali e legali sulla sicurezza e l’igiene del lavoro e ambientale, sulla formazione, sulla previdenza, sulle assicurazioni e sui trattamenti economici e normativi riservati al personale dell’Azienda appaltatrice, che operi per conto dell’Istituto appaltante.
4. I Lavoratori dell’Aziende appaltatrici, quando lavorino presso l’Appaltante per l’intero orario di lavoro, di norma avranno diritto a fruire dei servizi di mensa eventualmente presenti nell’Istituto appaltante, il cui costo sarà concordato tra Appaltante e Azienda appaltatrice, mantenendo per i lavoratori dell’Appaltatrice parità di condizioni con quelli dell’Appaltante.
5. La Commissione Bilaterale Competente, a richiesta dell’Appaltante o dell’Appaltatore che applichino il presente CCNL o dei loro Lavoratori, potrà certificare, a norma di Legge e conformemente al Regolamento, la regolarità del contratto d’appalto.
Art. 163) Appalto: ipotesi in cui l’Istituto è l’Appaltatore
1. L’Istituto appaltatore che applichi il presente CCNL dovrà preventivamente accertarsi che:
• l’appalto sia lecito;
• siano rispettate nell’ambito di lavoro dell’Appaltante le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro e ambientale;
• siano effettuate le visite mediche preventive o periodiche del proprio personale, correlate ai rischi eventualmente presenti presso l’Appaltante e che le G.P.G. impiegate nell’appalto siano assicurate sui rischi presenti presso l’Appaltante;
• sia chiara la disciplina del lavoro applicabile per i propri Dipendenti presso l’Appaltante e che siano noti i preposti cui i propri Lavoratori faranno riferimento nel corso dell’appalto.
2. L’Appaltante ha diritto di formulare all’Appaltatrice le richieste connesse alle caratteristiche del servizio appaltato, ma i dettagli di esecuzione e le disposizioni normative e del lavoro dovranno essere trasmesse ai Lavoratori dell’Istituto appaltatore solo dal personale da esso preposto.
3. Il potere disciplinare sul personale dell’Azienda appaltatrice compete esclusivamente a quest’ultima.
4. L’Appaltante potrà solo segnalare all’Appaltatore le eventuali condotte censurabili del personale addetto all’appalto.
5. A norma di Legge e delle interpretazioni Ministeriali, l’appalto è lecito quando l’Istituto:
a) dispone dei mezzi strumentali necessari, ovvero abbia in proprietà tali mezzi o che ne abbia la disposizione (leasing, affitto, comodato ecc.), per l’uso esclusivo dei propri Lavoratori, e provveda alla loro gestione, manutenzione e al loro adeguamento alle disposizioni di sicurezza.
b) esercita effettivamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei Lavoratori impiegati nell’appalto, come tale, solo l’Istituto, nei confronti dei propri Lavoratori impiegati nell’appalto, potrà stabilire l’orario e le procedure di lavoro, i turni, concedere i permessi ed attivare le eventuali azioni disciplinari.
c) assume il rischio d'impresa, assicurando l'esecuzione dell'appalto anche in caso di malattia, infortunio, ferie, permessi o cessazione del Lavoratore, provvedendo alla formazione, alle sostituzioni e all’integrazione del personale necessario all’esecuzione dell’opera o del servizio.
6. La Commissione Bilaterale competente, a richiesta dell’Appaltatore o dell’Appaltante che applichino il presente CCNL o dei loro lavoratori, potrà certificare, a norma di Legge e conformemente al Regolamento, la regolarità del contratto d’appalto.
