Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 dicembre 2024, n. 31703 - Rendita da malattia professionale. Prescrizione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. CERULO Angelo - Consigliere/Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 28934-2019 proposto da

A.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall'avvocato MASSIMO DI CELMO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 14

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura stesa in calce al controricorso, dalle avvocate TERESA OTTOLINI e LUCIANA ROMEO, con domicilio eletto in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 1466 del 2019 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata il 28 marzo 2019 (R.G.N. 4237/2015).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere Angelo Cerulo.

 

Fatto


1.- Il signor A.A. ricorre per cassazione, con due motivi, contro la sentenza n. 1466 del 2019, pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli e depositata il 28 marzo 2019, che ha accolto il gravame incidentale dell'INAIL e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, ha rigettato la domanda volta alla costituzione di una rendita da malattia professionale.

1.1.- A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato, anzitutto, che le pretese sono prescritte, per infruttuoso decorso del termine triennale sancito dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Termine che può essere sospeso, in base all'art. 111, secondo comma, del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, solo per i centocinquanta giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità.

Nel caso di specie, dalla data di denuncia della malattia professionale (20 giugno 2007) alla data di deposito del ricorso (4 ottobre 2011) è decorso invano il termine triennale di prescrizione, accresciuto dei centocinquanta giorni previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

1.2.- I giudici d'appello hanno accolto il gravame incidentale dell'Istituto anche in ordine all'insussistenza del nesso di causa tra l'attività lavorativa e la patologia insorta.

A tale riguardo, la Corte di merito ha posto l'accento sulla genericità delle allegazioni e degli elementi emersi dall'istruttoria e sull'incompatibilità dell'insorgenza delle malattie con il quadro che la parte ha tratteggiato, a supporto della domanda di rendita.

1.3.- Da tali considerazioni discende l'assorbimento del gravame principale, finalizzato a ottenere la costituzione della rendita nella più elevata misura del 50%.

2.- L'INAIL resiste con controricorso.

3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.

4.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

5.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

 

Diritto


1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 111 e 104 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 2943 cod. civ.

Avrebbe errato la Corte di merito nel considerare prescritte le pretese, senza tener conto del protrarsi della sospensione della prescrizione per l'intero corso del procedimento amministrativo, anche quando tale procedimento non pervenga alla conclusione nel termine di centocinquanta giorni. La facoltà di rivolgersi al giudice, una volta che siano decorsi i centocinquanta giorni di legge, non potrebbe convertirsi surrettiziamente in un onere di agire, come hanno specificato anche le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 11928 del 2019, richiamata a pagina 19 del ricorso).

Nel caso di specie, il procedimento sarebbe stato definito il 22 febbraio 2011, con il rigetto dell'opposizione proposta dall'assicurato, e tempestivo, pertanto, sarebbe il ricorso depositato il 4 ottobre 2011.

2.- Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 421, 437 e 132, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 111 Cost.

La sentenza impugnata sarebbe sorretta da un iter argomentativo "del tutto illogico" (pagina 19 del ricorso) e da "argomenti inconciliabili ed incomprensibili" (pagina 29), in antitesi con le regole sulla distribuzione degli oneri probatori e sui poteri istruttori officiosi.

I giudici d'appello, in particolare, avrebbero operato "un inquadramento processuale a dir poco fuorviante sia delle risultanze istruttorie che della allegazione della documentazione ispettiva" (pagina 20 del ricorso), senza attribuire il doveroso rilievo alle deposizioni acquisite e alla certificazione medica rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL NA1.

Gli elementi probatori acquisiti comproverebbero, per contro, la correlazione causale tra la depressione cronica e le vicende lavorative, avvalorando la sussistenza di una occasione di lavoro, nei termini enucleati dall'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965.

3.- Prioritario è l'esame del secondo mezzo, che investe la fondatezza stessa della pretesa e l'elemento pregiudiziale dell'an debeatur.

La censura dev'essere, nel suo complesso, disattesa.

3.1.- Può essere denunciata in sede di legittimità soltanto l'anomalia della motivazione, che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, suscettibile di riverberarsi sull'esistenza stessa della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si configura nell'ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Non riveste, dunque, alcun rilievo il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).

La motivazione, in particolare, si connota come apparente, quando, pur presente come segno grafico, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto si estrinseca in argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).

3.2.- Nessuna di tali fattispecie si può ravvisare nell'odierno giudizio e, da quest'angolazione, il motivo si rivela infondato.

La Corte di merito, nell'accogliere l'appello incidentale dell'INAIL, ha dato conto in maniera adeguata delle ragioni che l'hanno indotta ad escludere "il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata" (pagina 3 della sentenza impugnata, punto 2).

I giudici del gravame hanno preso le mosse dalle deduzioni del ricorrente sull'attività svolta, quale responsabile dei servizi, presso la Banca Immobiliare Spa e sulla scoperta delle irregolarità concernenti il riciclaggio e la gestione dei patrimoni.

A tale riguardo, la pronuncia d'appello ha posto in risalto le discrasie tra il contenuto della denuncia e le acquisizioni dell'indagine interna (pagina 4) e non ha mancato di passare in rassegna la genericità delle allegazioni tanto in tema d'irregolarità riscontrate quanto in tema di minacce, ritorsioni, mortificazioni (la già richiamata pagina 4).

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che difettano elementi decisivi, provvisti di una "correlazione temporale sufficientemente precisa sì da poter essere presi in considerazione per la ricostruzione dell'eziologia della malattia" (pagina 4 della pronuncia impugnata).

Solo elementi così caratterizzati potrebbero avvalorare una connessione con l'insorgenza della malattia, "denunciata all'INAIL già nel giugno 2007, cioè prima che il ricorrente potesse verosimilmente subire l'effetto della frustrazione conseguente alla ritenuta irrilevanza della propria denuncia" (pagina 4).

I giudici d'appello, pur valorizzando il profilo della lacunosità delle deduzioni, non trascurano il raffronto tra la versione del ricorrente e gli esiti dell'indagine ispettiva (pagina 4) e si attardano anche nell'esame delle deposizioni, che adombrano la mancanza di serenità del ricorrente e individuano il comportamento vessatorio nella "interposizione di un "filtro preventivo" sulle attività di competenza dell'A.A.".

All'esito di tale scrutinio, i giudici del gravame reputano le evidenze acquisite in causa inidonee, secondo un criterio improntato all'id quod plerumque accidit, a suffragare il nesso causale indispensabile per l'accoglimento della domanda.

La ratio decidendi della pronuncia d'appello, esaminata nel suo nucleo essenziale e in tutti i passaggi che la sorreggono, è esposta in modo lineare e appare scevra delle contraddizioni e delle lacune che il motivo stigmatizza, per dare consistenza al vizio di nullità radicale della sentenza.

3.3.- Per le medesime ragioni, neppure è dato scorgere i vizi di violazione di legge che il ricorrente addebita alla sentenza d'appello, congiuntamente all'omesso esame di fatti decisivi.

Le doglianze formulate dal ricorrente si palesano, a tale riguardo, inammissibili.

Nell'analizzare una molteplicità di dati e nel muovere dalle stesse deduzioni del ricorrente e dalla disamina delle risultanze istruttorie raccolte, la Corte di merito ha compiuto una valutazione ponderata e plausibile delle circostanze che contraddistinguono la vicenda controversa.

Nell'esercizio del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ., la Corte d'Appello di Napoli è giunta alla conclusione che il contesto lavorativo non assurga a un ruolo eziologicamente rilevante nella patologia insorta (disturbo dell'adattamento, con ansia e depressione), alla luce delle peculiarità di tale contesto, acclarate nel processo, dello stesso atteggiarsi delle condotte delle parti che vi hanno interagito, considerate da un punto di vista oggettivo e nelle loro verosimili potenzialità lesive, e della sequenza temporale degli accadimenti.

La Corte territoriale non si è arrestata a un'apodittica valutazione di genericità delle allegazioni, ma di tali allegazioni, in ordine a tutti gli aspetti rilevanti, ha operato un autonomo vaglio critico e le ha comparate con i dati emersi dall'istruttoria, nel contesto di una ricostruzione organica della vicenda nel suo complessivo dipanarsi.

Le conclusioni, cui sono approdati i giudici del gravame, non contravvengono né alle regole di distribuzione dell'onere della prova né a quelle concernenti i poteri istruttori officiosi e non si discostano dalla disciplina del D.P.R. n. 1124 del 1965, che il ricorrente richiama a fondamento della censura.

Il motivo, nel dolersi in maniera cumulativa della violazione di disparate disposizioni processuali e della normativa del Testo unico del 1965, si prefigge, a ben considerare, di ottenere in parte qua un più favorevole coordinamento dei dati probatori acquisiti e di attribuire valore preminente ad alcune risultanze a preferenza di altre.

Né la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (fra le molte, Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553).

Da quest'angolazione, coglie nel segno l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Istituto (pagina 14 del controricorso).

4.- L'infondatezza delle censure sul profilo dirimente dell'insussistenza del diritto alla rendita, idoneo di per sé a giustificare la conferma della decisione d'appello, conduce a ritenere assorbito l'esame del primo mezzo, che investe le statuizioni sulla prescrizione.

5.- Il ricorso, in ultima analisi, dev'essere respinto.

6.- La dichiarazione, presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e debitamente prodotta anche in questa sede (documento 5), implica l'irripetibilità delle spese del presente giudizio.

7.- L'integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

8.- Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte, che ha instaurato una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di una rendita da malattia professionale e, pertanto, dati inerenti alla salute.

P.Q.M.


Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2024.