Cassazione Penale, Sez. 4, 09 dicembre 2024, n. 44974 - Caduta dal trabattello. Posizione di garanzia



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. RANALDI Alessandro - Relatore

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a N il (Omissis)

avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

lette le conclusioni del PG
 

Fatto


1. Con sentenza del 15.1.2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la declaratoria di responsabilità di A.A. per il reato di lesioni personali colpose in danno di B.B., aggravato dalla violazione della normativa prevenzionistica, in quanto veniva accertato che la A.A., quale datore di lavoro della persona offesa, aveva colposamente omesso di fornire al lavoratore i necessari e idonei dispositivi di protezione, nonché di dotare il trabattello in uso al B.B. del prescritto parapetto di protezione, cagionando al dipendente lesioni personali derivanti dalla sua caduta dal trabattello mentre stava smontando un pannello.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza erroneamente affermato che l'imputata (quale amministratrice della Srl Esperia) fosse datrice di lavoro del B.B., non risultando mai acquisito in atti il contratto di lavoro intercorso fra la persona offesa e la ditta in questione. Si osserva, per contro, che dai risultati della prova dichiarativa era emerso che la proposta di lavoro era stata formulata dal C.C. al B.B.; che gli strumenti di lavoro erano stati forniti sempre dal C.C. al B.B.; che pertanto i dati processuali inducono a ritenere che il datore di lavoro effettivo del B.B. era il C.C. e non la A.A.

11) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ai profili di colpa generica in capo all'imputata ovvero per aver omesso di dotare il B.B. degli opportuni presidi di sicurezza individuali. La A.A. non aveva dato incarico alla persona offesa di rimuovere i pannelli di cartongesso presenti nella sala, né era a conoscenza dell'inizio dei lavori.

2.1. Sono stati depositati motivi aggiunti e conclusioni scritte con cui il ricorrente insiste nel censurare l'individuazione della A.A. quale datrice di lavoro della persona offesa, invocando anche l'art. 48 cod. pen. (errore determinato da altrui inganno) poiché dalle deposizioni testimoniali appare chiaro che, di fatto, era stato il C.C. ad assumere la qualità di appaltatore dei lavori, avvalendosi dell'opera del B.B.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Diritto


1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. I motivi dedotti sviluppano, essenzialmente, non consentite censure di merito, reiterando doglianze già avanzate in sede di appello, senza compiutamente confrontarsi con le congrue e logiche argomentazioni contenute nelle conformi sentenze rese dai giudici territoriali, in ciò peccando anche di aspecificità.

3. Il proposto ricorso, infatti, insiste nel sostenere la mancanza della qualifica di datore di lavoro in capo alla ricorrente, e quindi il difetto della necessaria posizione di garanzia, senza operare alcuna correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468-01).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che tutti i testi escussi e la stessa prevenuta avevano chiarito che il B.B. era stato assunto il giorno antecedente all'infortunio dalla società Esperia Srl, di cui la A.A. era amministratrice, proprio al fine di eseguire lavori nell'interesse della medesima società. Tale circostanza aveva trovato conferma nella documentazione prodotta, ed in particolare nella denuncia dell'infortunio all'Inail effettuata proprio dall'imputata, in cui si precisava che il B.B. era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e nella comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata dalla persona offesa. Del resto, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assenza di indici formali, quali il contratto di assunzione, il versamento dei contributi o la costituzione dei libri paga, non è elemento sufficiente ad escludere l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e della conseguente attribuzione degli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro, potendo il giudice trarre la prova dell'esistenza di tale rapporto anche da elementi ulteriori che ne dimostrino l'instaurazione di fatto (Sez. 4, n. 8589 del 14/01/2008, Rv. 238966-01).

4. A fronte di tali conclusioni, non sindacabili nella presente sede di legittimità in quanto prive di vizi logici o di errori in diritto, la difesa si limita a ribadire la tesi - asseritamente desumibile dalle deposizioni testimoniali assunte - secondo cui, in realtà, era stato il C.C. ad assumere la qualità di appaltatore dei lavori, avvalendosi dell'opera del B.B. Ricostruzione (alternativa) della vicenda fattuale evidentemente ipotetica e comunque non esaminabile in questa sede, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti, i quali esulano dalla sua cognizione, essendo noto che i profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato. le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (cfr. Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01); evenienza indubbiamente verificatasi nel caso in disamina.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
 


P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2024.