Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 dicembre 2024, n. 31634 - Domanda per la rendita ai superstiti quando "l'infortunio ha per conseguenza la morte". Ruolo concausale di un infortunio avvenuto nel 1977. Ricorso inammissibile


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. CERULO Angelo - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22220-2019 proposto da

A.A., rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall'avvocata CATENA MASTRANTONIO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura stesa in calce al controricorso, dalle avvocate TERESA OTTOLINI e LUCIANA ROMEO, con domicilio eletto in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 911 del 2018 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA, depositata il 9 gennaio 2019 (R.G.N. 200/2016).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere Angelo Cerulo.

 

Fatto


1.- La signora A.A. ricorre per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, contro la sentenza n. 911 del 2018, pronunciata dalla Corte d'Appello di Messina e depositata il 9 gennaio 2019, che ha accolto il gravame dell'INAIL e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Patti, ha rigettato la domanda volta a conseguire la rendita ai superstiti, in relazione alla morte del signor B.B., titolare in vita di rendita per infortunio sul lavoro.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha richiamato le conclusioni della relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato in grado d'appello, che ha escluso, riguardo al deficit motorio prodotto dall'infortunio del 1977, il ruolo di concausa della morte, avvenuta nel 2012.

2.- L'INAIL resiste con controricorso.

3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.

4.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

5.- All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

 

Diritto


1.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, anche in relazione all'art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La sentenza d'appello meriterebbe censura per non aver esposto le ragioni che giustificano la scelta di disattendere le motivate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio designato nel giudizio di primo grado e per non aver valutato le circostanziate osservazioni alla relazione peritale depositata nel giudizio di gravame.

Il deficit statico-dinamico, connesso con l'infortunio, e la paraparesi post-traumatica avrebbero accelerato i processi morbosi cardiocircolatori e avrebbero concorso in misura preponderante a cagionare anzitempo la morte del lavoratore. Lo stesso certificato necroscopico, pur collegando la morte all'infarto acuto del miocardio, avrebbe attribuito rilievo ad altri stati morbosi, così descritti: "incontinenza sfinterica da trauma vertebro-midollare, fratture vertebrali lombari con schiacciamento, incontinenza degli sfinteri, consequenziali all'infortunio sul lavoro subito nel settembre del 1977" (pagina 13 del ricorso per cassazione).

2.- Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione o della falsa applicazione dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Avrebbe errato la Corte di merito nel negare recisamente, quanto al determinismo della morte, ogni ruolo concausale dell'infortunio del 15 settembre 1977, contrassegnato da fratture mieliche di L2 e L3 e da residuo deficit funzionale al rachide e agli arti inferiori. La sentenza impugnata avrebbe violato la disciplina dettata dagli artt. 40 e 41 cod. pen., inequivocabile nel reputare rilevante ogni antecedente che abbia contribuito, pur se in maniera indiretta o remota, alla produzione dell'evento, eventualmente accelerando il decorso della malattia verso l'esito letale.

3.- I motivi, per la connessione che li unisce, possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano, nel loro complesso, inammissibili.

4.- Nel presente giudizio si controverte sulla rendita che l'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965 accorda ai superstiti, quando "l'infortunio ha per conseguenza la morte".

La rendita in esame costituisce una prestazione economica che persegue finalità risarcitorie del danno patrimoniale patito in conseguenza della morte del congiunto (Cass., sez. lav., 8 novembre 2021, n. 32362) e postula la prova, a carico di chi agisce, del nesso di causalità tra l'infortunio e la morte (fra le molte, Cass., sez. lav., 3 agosto 2005, n. 16283).

La sussistenza del nesso di causalità presuppone che il pregresso infortunio abbia contribuito, quale concausa, alla morte, quantomeno determinandone l'anticipazione (Cass., sez. lav., 26 gennaio 2010, n. 1570), e dev'essere valutata secondo il principio di equivalenza delle condizioni.

In questa prospettiva, presenta efficienza causale ogni antecedente che abbia contribuito, pur se in maniera indiretta o remota, alla produzione dell'evento (in materia d'infortuni e malattie professionali, fra le molte, Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27952).

La prova dev'essere fornita in termini di probabilità qualificata (Cass., sez. lav., 22 febbraio 2022, n. 5814, punto 42 delle Ragioni della decisione), ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto e agli elementi di conferma disponibili nel singolo caso.

L'accertamento del nesso causale costituisce un tipico apprezzamento di fatto, rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31511, sulla correlazione tra l'attività lavorativa svolta e l'insorgenza della malattia professionale).

5.- A tali princìpi si è conformata la sentenza d'appello, che ha mostrato di recepire le nozioni più accreditate in tema di accertamento del nesso causale e ha conferito rilievo non solo ai fattori che rappresentano causa diretta, ma anche a quelli che comunque incidono, accelerandolo, sul determinismo causale (pagina 3 della sentenza impugnata).

6.- I giudici del gravame, alla stregua dei rilievi critici mossi dall'INAIL con riferimento al carattere comune della patologia ischemica ipertensiva in trattamento farmacologico (pagina 2 della sentenza d'appello), hanno ritenuto indispensabile la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

L'incarico peritale è stato affidato a uno specialista in malattie dell'apparato cardiocircolatorio e in medicina legale e delle assicurazioni, al fine precipuo di approfondire l'eventuale legame eziologico tra il pregresso infortunio, risalente al settembre 1977, e la compromissione dell'apparato cardiocircolatorio, immediatamente correlata al decesso dell'agosto 2012.

Il consulente tecnico d'ufficio ha analiticamente descritto le conseguenze pregiudizievoli dell'infortunio patito il 15 settembre 1977, che ha determinato incontinenza sfinterica da trauma vertebro-lombare e frattura delle vertebre lombari con schiacciamento, e non ha mancato di delineare, con dovizia di dettagli, il quadro clinico concernente la malattia cardiorespiratoria.

Solo all'esito di tale indagine, il consulente, in virtù delle competenze acquisite tanto nel campo delle malattie dell'apparato cardiocircolatorio quanto nell'ambito della medicina legale, è giunto ad escludere qualsivoglia ruolo concausale delle complicazioni di tale remoto infortunio, senza arrestarsi alla valutazione dei soli fattori che assurgono a causa diretta dell'evento.

7.- Come emerge dalle stesse deduzioni della ricorrente (pagina 12 del ricorso per cassazione), lo specialista ha ponderato le osservazioni di taglio critico esposte dal consulente tecnico di parte, specializzato in geriatria, e ad esse ha offerto convincente risposta.

Il perito dell'ufficio, nel cimentarsi con la disamina della vicenda concreta, ha posto l'accento, in particolare, sui molteplici fattori di rischio che hanno avuto incidenza sulla malattia aterosclerotica, responsabile della cardiopatia ischemica. Tali fattori, d'innegabile peso, relegano all'irrilevanza il ruolo del deficit motorio provocato dall'infortunio del lontano 1977, anche dal punto di vista della mera accelerazione dell'esito infausto.

A queste conclusioni, corroborate dall'analisi delle peculiarità della vicenda e dal confronto dialettico con il consulente di parte, i giudici d'appello hanno mostrato di tributare credito (pagine 3 e 4 della sentenza d'appello), considerandole persuasive alla luce del supporto epistemologico ed empirico delle acquisizioni raggiunte e della puntualità delle repliche alle notazioni di segno critico dell'odierna ricorrente.

A tale riguardo, la Corte di merito ha valorizzato, tra l'altro, con argomentazione perspicua e coerente, anche il carattere altamente specialistico del responso formulato e il richiamo alla letteratura scientifica più recente e autorevole (pagina 3 della sentenza impugnata).

La motivazione, dunque, è rispettosa dell'obbligo prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e non ha pretermesso l'esame delle critiche della ricorrente.

8.- Neppure si può ravvisare l'omesso esame di un fatto decisivo, che si può denunciare in sede di legittimità quando siano espletate più consulenze tecniche d'ufficio e il giudice, nel recepire le conclusioni di una di esse e nell'omettere ogni considerazione dell'altra, abbia pretermesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31511, cit.).

I giudici d'appello, nell'aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio incaricato in sede di gravame, non hanno omesso l'esame delle circostanze decisive, inerenti alle conseguenze dannose dell'infortunio del 1977, ma le hanno valutate in una prospettiva diversa, dando conto delle ragioni del convincimento espresso, avvalorato dalla considerazione della specificità del caso esaminato (cfr., in tal senso, anche pagine 9 e 10 del controricorso) e della notevole cesura temporale tra l'infortunio e la morte.

La Corte di merito, dunque, ha fatto buon governo della discrezionalità valutativa che presiede all'accertamento del rapporto di derivazione causale e ha escluso, con prudente apprezzamento del materiale probatorio, che sia stata offerta, in relazione alla specifica vicenda controversa, la prova di un ruolo concausale di un infortunio risalente a svariati lustri addietro. Prova che - giova ribadire - deve pur sempre rispettare un coefficiente di probabilità qualificata e non di mera, congetturale ed evanescente, possibilità.

Le censure, nel caso di specie, non si appuntano tanto sull'omesso esame, quanto sulla lettura in senso difforme rispetto alle aspettative della ricorrente, e non corrispondono, pertanto, al paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., "che consente di lamentare l'omissione dell'esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte" (Cass., sez. I, 12 aprile 2024, n. 9934, punto 5.2. del Considerato).

Né la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (fra le molte, Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553).

9.- La ricorrente, nel denunciare la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo, a fronte di circostanze debitamente analizzate dai giudici d'appello, si prefigge, a ben considerare, di ottenere in questa sede una rivalutazione del compendio probatorio e d'inquadrare gli elementi raccolti in una luce più favorevole, che deponga a favore di una probabilità qualificata del nesso di causa.

Coglie, dunque, nel segno l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Istituto (pagina 5 del controricorso), sul presupposto che le censure attengano a questioni di mero fatto, di cui si sollecita un riesame, esorbitando dai limiti del giudizio di legittimità.

10.- Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile.

11.- La dichiarazione, presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (pagina 30 del ricorso per cassazione), implica l'irripetibilità delle spese del presente giudizio.

12.- La declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

13.- Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e del dante causa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte, che ha instaurato una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di una rendita ai superstiti e, pertanto, dati inerenti alla salute.

 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 26 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2024.