Categoria: Prassi amministrativa
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INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO


DIREZIONE CENTRALE
RISCHI
Ufficio tariffe
 

Classificazione PC Rischi


Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi
Tipologia: Altro
Fascicolo: Anno 2010
Sottofascicolo: Obbligo assicurativo/persone assicurate
Chiavi di ricerca: Nordmarketing srl telefono
Altri Uffici: No
Minisito: No

 

    ALLE STRUTTURE TERRITORIALI



OGGETTO: Obbligo assicurativo per uso esclusivo del telefono.

Pervengono alla scrivente quesiti da parte delle Sedi in tema di obbligo assicurativo del personale addetto alla propaganda commerciale ("attività di call center di out bound per conto terzi") che fa uso di telefono a linea fissa, in assenza di connessione a centralini od a postazioni automatizzate.

In merito, la scrivente si è pronunciata sul punto:

Quest'ultima conclusione, che estende l'ambito applicativo dell'obbligo assicurativo al personale addetto all'uso del telefono a linea fissa, anche in assenza di collegamento a centralini o ad altri sportelli automatizzati, è fondata sul combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 1 del DPR n. 1124/65, secondo cui, il rischio connesso con l'uso degli apparecchi o delle macchine è presunto per legge e non ammette prova contraria.

Il rischio assicurato, infatti, prescinde dall'accertamento di un effettivo e concreto pericolo e dall'entità dello stesso.

Ciò è confermato dalla sentenza n. 221/1986 con cui la Corte Costituzionale aveva giudicato infondate le eccezioni di incostituzionalità dell'art. 1, comma primo e quarto del DPR n. 1124/65 "nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine elettriche anche nei casi in cui non sussista concretamente alcun rischio d'infortunio...''2.

Successivamente, la Corte di Cassazione affermava che la presunzione di pericolosità si rileva dalla natura fisica del mezzo usato, indipendentemente dalle misure tecniche adottate od imposte e tali da ridurre entro limiti più o meno esigui i rischi concretamente derivanti da tale pericolosità (sentenza della Corte di Cassazione n. 3917 del 1982), quindi anche laddove il rischio sia quasi inesistente.

Da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3476 del 14/4/1994 ha ribadito il principio secondo cui tutti i lavoratori dipendenti, tenuti per ragioni professionali a frequentare ambienti ove si svolgono le attività pericolose di cui all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, sono soggetti all'obbligo assicurativo, a prescindere dal contenuto manuale o intellettuale delle mansioni svolte.

Tale pronuncia segna il definitivo superamento dell'indirizzo restrittivo di alcuni giudici di merito che, in passato, avevano escluso l'obbligo assicurativo delle persone addette a macchine, apparecchi o impianti elettrici, laddove da essi non derivi in concreto alcun rischio di infortunio (addetti alle macchine elettriche e gli addetti alle macchine elettriche da calcolo semplici).

In tal senso, l'utilizzo di telefoni a linea fissa, anche in assenza di connessione a centralini od a postazioni automatizzate, configura un rischio specifico, in quanto gli apparecchi telefonici dotati di propria linea appartengono alle categorie degli apparecchi elettrici e quindi comportano l'assoggettamento del personale addetto all'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 del Testo Unico n. 1124/65. In merito a tale definizione, infatti, vige una presunzione legale assoluta di rischio.

Infatti, ogni telefono è sempre un apparecchio elettrico, trattandosi di un tipo di apparecchio alimentato da energia elettrica rientrante nella previsione della lettera circolare n. 80 del 30 dicembre 1986.

Sotto il profilo tecnico, si sottolinea che l'utilizzo di normali apparecchi telefonici comporta comunque l'esposizione degli addetti a specifici rischi professionali, fra i quali, si annoverano quelli connessi all'intensità sonora del segnale emesso dal ricevitore nonché i pericoli collegati con il rischio elettrico e, in particolare, i rischi riconducibili a:

A confermare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a normali apparecchi telefonici, oggetto del presente quesito, è l'art. 1 del Testo Unico laddove estende l'obbligo assicurativo alle persone che, oltre a possedere il requisito soggettivo previsto dall'art. 4, siano:


Ciò che rileva ai fini dell'obbligo assicurativo è l'esistenza di un ambiente organizzato alla produzione in cui funzionino le macchine. Quindi, perché sussista l'obbligo dell'assicurazione, è sufficiente la presenza dei lavoratori nell'ambiente organizzato, atteso il nesso fra rischio e ambiente di lavoro. Sul punto, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che il rischio ambientale oggetto della tutela assicurativa di cui all'art. 1 T.U. opera anche nel caso in cui macchine, apparecchi e impianti:


In definitiva, per il personale addetto alla propaganda commerciale che fa uso esclusivamente del telefono a linea fissa nell'esercizio delle proprie mansioni sussiste, oltre al requisito soggettivo5, anche il requisito oggettivo ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo INAIL, integrato dallo svolgimento delle attività protette ex art. 1 del T. U. n. 1124/65.

Ciò in quanto tale personale è esposto ad un rischio derivante dall'uso di apparecchi telefonici anche qualora questi ultimi non siano connessi ad alcun centralino o postazione automatizzata, trattandosi di apparecchi elettrici rientranti nella previsione di cui all'art. 1 del Testo Unico.

Per completezza di informazione, si è ritenuto utile riportare di seguito le considerazioni con le quali la Corte riassume, nella sentenza n. 8333 del 25 luglio 1991, l'evoluzione giurisprudenziale in tema di rischio ambientale:

"La più recente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte è orientata verso una progressiva estensione concettuale del rischio da assicurare contro gli infortuni sul lavoro (cfr. Cass. nn. 2551-85, 3685, 7468 e 7684-87) ed è giunta a considerare attività protetta anche quella accessoria e strumentale ovvero marginale rispetto all'attività intellettuale, purché svolta professionalmente e non occasionalmente od eccezionalmente nell'ambito del rapporto di lavoro impiegatizio.
Ha altresì affermato che, per operare la tutela assicurativa, non occorre che le mansioni comportino l'impiego di macchine, di apparecchi a pressione o di impianti elettrici o tecnici, essendo sufficiente anche la sola occasione di frequentare i locali in cui sono installati, e cioè la possibilità di venire a contatto con essi.
Altre pronunce hanno particolarmente evidenziato il requisito della non occasionalità, ma in definitiva tutte concordano nel senso che la protezione assicurativa è venuta ad estendersi a categorie sempre più vaste di lavoratori, a prescindere da ogni altro criterio che non sia quello della esposizione a rischio; di qui l'obbligo dell'assicuratore per i dipendenti che, necessariamente, pur se discontinuamente, debbano frequentare detti locali, salva l'ipotesi di interventi occasionale ed eccezionali.
Ancora a proposito di rischio ambientale si è ulteriormente ribadito che perché sussista l'obbligo contributivo non si richiede che le mansioni del lavoratore comportino l'uso diretto di macchine, apparecchi a pressione, impianti elettrici o meccanici, essendo sufficiente la frequenza (ossia una esplicazione delle mansioni costante anche se non quotidiana) non quindi la mera occasionale presenza nei locali nei quali si trovano le fonti di rischio. Siffatta lettura delle norme di cui al DPR 1124-65 è stata ritenuta aderente al dettato costituzionale allorché il giudice delle leggi, con la recente decisione n. 88 del 1990, ha individuato le finalità del sistema di tutela antinfortunistica nella copertura del rischio inteso nel senso ampio sopra indicato, ossia come esposizione "anche in via di mera correlazione ambientale", intesa cioè come presenza nell'ambiente in cui si svolgono le lavorazioni rischiose".


   

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Ester Rotoli

 


1 Solo "ricorrendo le succitate condizioni soggettive ed oggettive, tale personale è da ricondurre, sotto il profilo classificativo, alla voce 0722 relativa in generale al personale esposto al rischio elettrico".
2 Aderendo a tale criterio estensivo, l'INAIL con la circolare n. 80 del 30/12/1986, ha esteso l'obbligo assicurativo al personale addetto in modo sistematico ed abituale ad ogni tipo di macchina od apparecchio elettrico od elettronico, indipendentemente dalla pericolosità, anche laddove il personale rivesta qualifica impiegatizia, con ciò ampliando notevolmente il campo di applicazione dell'obbligo.
3 Cass. 5 dicembre 1978, n. 5743.
4 Cass. 22 gennaio 1979, n. 492.
5 Art. 4, Testo Unico n. 1124/65.