Cassazione Penale, Sez. 4, 11 dicembre 2024, n. 45405 - Infortunio mortale durante l'installazione di un ponteggio. Responsabile il titolare dell'impresa affidataria che non verifica il corretto adempimento da parte della subappaltatrice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Relatore
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a F il (omissis)
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza del 30 aprile 2024, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 13 novembre 2021 dal Tribunale di Chieti. Per quanto rileva in questa sede, la Corte di appello ha dichiarato estinti per prescrizione gli illeciti contravvenzionali ascritti a A.A. nella qualità di legale rappresentante della "Edilizia DGI s.r.I.s." e ha confermato l'affermazione della penale responsabilità del A.A. per violazione degli artt. 113, 589, commi 1 e 2, cod. pen. in danno di B.B. La pena è stata rideterminata nella misura di anni due, mesi undici e giorni quindici di reclusione ed è stata confermata la condanna del A.A., in solido con C.C. (imputata non ricorrente) e con la responsabile civile "Edilizia DGI s.r.I.s.", al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e al pagamento di provvisionali provvisoriamente esecutive.
2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 7 gennaio 2015 a F.
A.A. è stato chiamato a rispondere della morte di B.B., operaio dipendente della "Europonteggi Due Srl", in cooperazione colposa con la legale rappresentante di questa società D.D., di E.E., preposto in cantiere per la "Europonteggi Due Srl", e di F.F. coordinatrice per la sicurezza in fase di esecuzione. D.D. e E.E. sono stati separatamente giudicati perché hanno chiesto che il procedimento fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato. Il processo a carico di F.F. e di A.A., invece, si è svolto con giudizio ordinario e gli imputati sono stati ritenuti responsabili, sia in primo che in secondo grado, del reato di cui agli artt.113 e 589 cod. pen. Solo A.A., però, ha proposto ricorso contro la sentenza di appello.
Per miglior comprensione dei motivi di ricorso, è necessario riferire che l'infortunio mortale oggetto del procedimento si verificò mentre era in corso l'installazione degli ultimi piani di un ponteggio metallico prefabbricato necessario per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della facciata del condominio sito a F in via M. (omissis). L'amministrazione del condominio aveva incaricato dell'esecuzione di questi lavori la "Edilizia DGI s.r.I.s." e aveva nominato l'architetto F.F. quale coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva. L'impresa affidataria dei lavori - della quale A.A. è il legale rappresentante - aveva appaltato la fornitura e installazione dei ponteggi necessari alla ristrutturazione alla "Europonteggi Due Srl". Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, B.B., dipendente della "Europonteggi" addetto alle operazioni di montaggio, cadde al suolo da una altezza di circa quindici metri perché nell'ultimo piano del ponte non erano stati inseriti i perni di collegamento tra i montanti e perché, non essendo stata predisposta una linea vita, non v'era un supporto al quale egli potesse ancorare la cintura di sicurezza che indossava. Come risulta dalla lettura del capo di imputazione, A.A. è stato accusato dell'infortunio occorso al dipendente dalla ditta che aveva ricevuto l'appalto per la installazione del ponteggio "per aver redatto un Piano Operativo di sicurezza non adeguato ai contenuti previsti dall'art. 89, primo comma, lett. h) di cui all'allegato XV punto 3.2.1. lett. a) n. 2" D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "in quanto carente della descrizione delle specifiche attività e singole lavorazioni svolte dalla ditta Europonteggi Due Srl (art. 97, primo comma, D.Lgs. n. 81/08)" e per aver omesso "di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati alla ditta Europonteggi Due Srl previste dalle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento".
3. Contro la sentenza della Corte di appello, il difensore di A.A. ha proposto tempestivo ricorso deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
Rileva la difesa che, come già era stato osservato nei motivi di appello, nella qualità di titolare della "Edilizia DGI Srl" A.A. aveva provveduto alla redazione di un POS che era stato controfirmato dall'architetto F.F. (coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva) ed è stato acquisito agli atti. Secondo la difesa, questo POS fa espresso riferimento alle modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio e i giudici di merito hanno omesso di esaminarlo.
Sotto diverso profilo il difensore rileva che, avendo affidato l'attività di installazione del ponteggio a una ditta qualificata, A.A. non era obbligato a presidiare costantemente il compimento di tali attività e a verificare che la società che aveva ricevuto in appalto i lavori operasse in condizioni di sicurezza; sicché, anche volendo ammettere che il POS predisposto dalla "Edilizia DGI" non fosse completo, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto chiarire per quali motivi tale ipotizzata incompletezza abbia causato la morte del lavoratore.
4. Con memoria scritta tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che "a fronte di una evidente deficienza strutturale del ponteggio allestito nel cantiere (ponteggio non stabile in quanto i montanti non erano collegati dalle c.d. "spine a verme" e imbracatura inidonea in quanto non ancorata ad un punto stabile), è stata omessa qualsivoglia verifica circa le condizioni di sicurezza dei dipendenti dell'impresa esecutrice dei lavori affidati in subappalto".
5. La difesa delle parti civili, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza non ha depositato conclusioni; così pure la difesa della responsabile civile "Edilizia DGI Srl".
Diritto
1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
2. L'infortunio oggetto del presente procedimento si verificò il 7 gennaio 2015, mentre B.B., dipendente della "Europonteggi Due Srl", stava lavorando al completamento dell'ultimo piano di un ponteggio metallico. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, l'infortunio fu causato dal cedimento di un cavalletto cui era attaccata una carrucola. Tale cedimento fu determinato dal fatto che i montanti del cavalletto non erano stati collegati agli altri montanti come sarebbe stato doveroso. L'infortunato cadde da una altezza di quindici metri perché la cintura di sicurezza che indossava non era stata agganciata, ma ciò non dipese da negligenza del lavoratore, bensì dal fatto che (a differenza di quanto previsto dal Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio) non era stata predisposta una linea vita cui fosse possibile agganciarsi.
Dalla sentenza di primo grado risulta:
- che il 10 novembre 2014 l'arch. F.F. fu nominata Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dall'amministratore del condominio nel quale dovevano svolgersi i lavori di ristrutturazione (pag. 11);
- che il 24 novembre 2024, con la stipula del contratto di appalto, l'amministratore affidò i lavori alla "Edilizia DGI Srl" e, subito dopo, la C.C. consegnò il cantiere alla ditta affidataria (pag. 13 e pag. 12);
- che, già il 19 novembre 2014, la "Edilizia DGI Srl", aveva stipulato con la "Europonteggi Due Srl" un contratto di "noleggio a caldo" di ponteggi metallici prefabbricati e questo contratto prevedeva la posa in opera dei ponteggi da parte della società proprietaria e dei suoi dipendenti (pag. 13);
- che due riunioni di coordinamento si tennero il 3 e il 23 dicembre 2014, ma i verbali di queste riunioni non fanno menzione dei ponteggi, la cui installazione era iniziata, né risulta che per la "Europonteggi Due" qualcuno fosse presente (pag. 11);
- che i lavori furono interrotti, per le festività natalizie, dal 23 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015 e, proprio in questa data, si verificò l'infortunio.
3. Ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs. n. 81/08, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici devono redigere il Piano Operativo di Sicurezza previsto dall'art. 89, comma 1, lett. h) del medesimo decreto. Nel caso di specie, in presenza di un PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08, i POS di ciascuna delle imprese operanti in cantiere erano piani complementari di dettaglio del PSC.
I giudici di merito hanno ritenuto che il POS della impresa affidataria fosse insufficiente perché non prendeva minimamente in considerazione i lavori di installazione del ponteggio e i conseguenti rischi di caduta dall'alto. Così argomentando, hanno fatto applicazione del principio di diritto secondo il quale la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l'accentramento dell'obbligo di sicurezza in capo ad una sola di tali imprese perché ognuna di esse è tenuta a redigere un proprio POS (in tal senso, Sez. 4, n. 31304 del 19/04/2013, Giorgi, Rv. 255953; Sez. 4, n. 43111 del 9/19/2008, Cupidi, RV 241369). Ciò è evidente se si considera che il POS equivale al documento di valutazione dei rischi sicché l'obbligo di redigerlo grava su ogni datore di lavoro: l'art. 89, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 81/08, richiama, infatti, all'art. 17, comma 1, lett. a) e, quindi, l'art.28 del medesimo decreto.
Dai principi esposti discende che, nel caso di specie, l'obbligo di redigere il POS e di prevedere le misure contro il rischio di caduta dall'alto incombeva su A.A., quale titolare della impresa affidataria, e sul datore di lavoro subappaltatore. A.A., pertanto, era tenuto a verificare che la società subappaltatrice avesse redatto un proprio POS e doveva verificare la congruenza dei due piani operativi di sicurezza (quello da lui predisposto e quello predisposto dalla "Europonteggi "). I due piani operativi, inoltre, dovevano essere rispettosi del piano di sicurezza e coordinamento. Ed invero, in caso di subappalto, tra i compiti della ditta affidataria c'è quello di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (così Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scibilia, Rv. 272240).
4. Il ricorrente sostiene che il POS predisposto dalla impresa affidataria non è carente perché contiene "da pag. 13 a pag. 35... l'esatta descrizione e spiegazione, con annesse esplicazioni figurative, delle modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio". Il documento, tuttavia, non è allegato al ricorso che, pertanto, sul punto non è autosufficiente.
Non resta allora che prendere atto di quanto risulta dalla sentenza impugnata, secondo la quale (pag. 15): "il Tribunale ha rilevato che nel Piano Operativo di Sicurezza della "Edilizia DGI s.r.I.s." non era contemplata l'attività relativa alle fasi di montaggio del ponteggio" e "tale constatazione deve essere confermata all'esito della lettura del documento di cui all'allegato n. 10 delle produzioni del Pubblico Ministero, nel quale non si fa alcuna menzione della predetta fase di lavorazione". Non è inutile aggiungere che alle pagine da 13 a 35 dell'allegato 10 delle produzioni del Pubblico Ministero (del quale la Corte di appello fa menzione), non compare "l'esatta descrizione e spiegazione, con annesse esplicazioni fig urative, delle modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio".
5. L'ulteriore doglianza, con la quale la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio controfattuale, non si confronta con gli argomenti sviluppati dai giudici di merito, secondo i quali alla carenza del POS predisposto da A.A. si affiancò un complessivo difetto di vigilanza sui lavori eseguiti dalla Europonteggi e sul rispetto da parte di questa società delle disposizioni di sicurezza.
Dalle sentenze di primo e secondo grado - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - emerge che i lavori di montaggio (interrotti durante le festività natalizie) erano ormai quasi ultimati e, tuttavia, non era stata predisposta una linea vita che consentisse ai montatori di utilizzare le cinture e operare in sicurezza. Emerge inoltre che, alle due riunioni di coordinamento tenutesi il 3 e il 23 dicembre 2014, nessuno era presente per la "Europonteggi Due Srl" e nessuno ritenne di parlare del montaggio del ponte, che pure era in corso. Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nell'aver desunto da questi dati di fatto che A.A. non esercitò alcuna attività di controllo sulla impresa esecutrice e non si può ignorare che B.B. cadde dall'ultimo piano del ponteggio, l'unico che ancora doveva essere ultimato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna del titolare dell'impresa appaltatrice per il reato di omicidio colposo, con violazione degli obblighi previsti dall'art. 7, D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, avendo egli omesso di cooperare con la ditta subappaltatrice, che operava nel cantiere dal medesimo diretto, per la individuazione e valutazione dei rischi e per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, consentendo che l'esecuzione dei lavori avvenisse senza che fossero installate o utilizzate impalcature e opere provvisionali idonee a prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori)" (Sez. 4, n. 12440 del 07/02/2020, Basso, Rv. 278749; nello stesso senso: Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, Rv. 246302).
Nel caso di specie, la responsabilità di A.A. è stata ritenuta sussistente perché egli non aveva valutato i rischi connessi al montaggio del ponte e non aveva eseguito alcuna verifica sul corretto adempimento da parte dell'impresa subappaltatrice degli obblighi assunti: una verifica che era possibile perché la mancanza della linea vita era immediatamente percepibile e il montaggio del ponte, iniziato da tempo, stava per essere ultimato. Il rischio verificatosi, dunque, era proprio tra quelli che le norme di prevenzione violate miravano ad evitare: se la doverosa vigilanza fosse stata realizzata e la predisposizione della linea guida fosse stata pretesa, infatti, B.B. avrebbe potuto agganciare la cintura di sicurezza che aveva indossato e l'evento non si sarebbe verificato.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso il 4 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2024.
