Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 dicembre 2024, n. 31912 - Mobbing
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana - Presidente
Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere
Dott. FEDELE Ileana - Consigliere
Dott. BUFFA Francesco - Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 21977 - 2020 proposto da:
A.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMINE DI RISIO;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI V, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato LUCA SEMPRONI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SONNINI;
- controricorrente -
nonché contro
AIG EUROPE S.A. (già AIG EUROPE LIMITED), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ADRIANO CHIULLI;
- controrricorrente -
avverso la sentenza n. 220/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/06/2020 R.G.N. 483/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
Fatto
che, con sentenza del 4 giugno 2020, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Vasto e rigettava la domanda proposta da A.A. nei confronti del Comune di V e dell'AIG EUROPE S.A. (già AIG EUROPE LIMITED), con la quale il Comune aveva stipulato una polizza assicurativa volta a tenerlo indenne da responsabilità civile, avente ad oggetto la condanna del Comune datore al risarcimento dei danni patiti per le condotte mobbizzanti ascrivibili alla responsabilità dell'Ente per non averle impedite, garantendo la salute e sicurezza della lavoratrice in violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c. e, così, per fatto proprio e del proprio dirigente ex art. 2049 c.c.;
che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover rigettare l'eccezione sollevata dal Comune di V di inammissibilità dell'appello proposto dalla A.A., nonché l'eccezione di nullità del mandato alle liti conferito dal Sindaco del Comune a ciò titolato ed affermare poi l'infondatezza nel merito della domanda della A.A., per l'inconfigurabilità della prospettata ipotesi di mobbing, per non presentare le condotte denunciate la caratteristica della sistematicità e non essere riconducibili ad un unitario disegno persecutorio e per l'inammissibilità, in quanto domanda nuova, della richiesta valutazione della vicenda sotto il profilo della ravvisabilità della più tenue ipotesi di straining;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la A.A., affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il Comune di V e la AIG EUROPE S.A.; che entrambe le parti hanno poi depositato memoria;
Diritto
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova, per aver ritenuto gravante sulla ricorrente un onere probatorio ulteriore rispetto alla dimostrazione della ricorrenza delle condotte denunciate nella loro oggettività e nella loro efficienza eziologica nella causazione del danno, viceversa puntualmente fornita di tal che la decisione resa si appalesa in contrasto con il principio per cui il giudice deve pronunziare "iuxta alligata et probata";
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2043, 2059 e 2087 c.c., la ricorrente, la ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erroneità del pronunciamento in ordine all'inammissibilità della richiesta valutazione delle condotte denunciate in relazione a ragioni di responsabilità ulteriori rispetto al mobbing originariamente prospettato;
che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è prospettata in relazione alla mancata ammissione della consulenza tecnica richiesta al fine di accertare, una volta riconosciuto dalla Corte medesima la valenza vessatoria dell'atteggiamento del dirigente del Comune, l'incidenza percettiva di quell'atteggiamento rispetto alla sensibilità soggettiva della ricorrente;
che il primo motivo, volto a censurare l'error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'accertamento della fattispecie di mobbing originariamente prospettata, si rivela inammissibile, risolvendosi la censura mossa dalla ricorrente nella mera confutazione dell'esito valutativo cui approda la Corte territoriale in sede di libero apprezzamento del materiale istruttorio, esito basato sul carattere diffuso delle condotte dalla ricorrente denunciate come mirate a suo danno e come tali non espressive di un intento vessatorio a suo carico;
che, di contro, il secondo motivo appare meritevole di accoglimento trovando riscontro nell'orientamento di recente invalso nella giurisprudenza di questa Corte, che attribuisce valenza meramente sociologica alle nozioni di mobbing e di straining sancendone lo loro irrilevanza ai fini giuridici in relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l'art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio (cfr. Cass. 7.2.2023 n. 3692);
che, il secondo motivo di ricorso va, dunque, accolto, ferma l'inammissibilità del primo motivo e derivandone l'assorbimento del terzo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione.
Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della lavoratrice ricorrente e dell'Amministrazione datrice di lavoro.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2024.
