Cassazione Penale, Sez. 4, 11 dicembre 2024, n. 45400 - Scuoiamento cutaneo causato dalla macchina pericolosa. Prevedere nel DVR il non utilizzo di una macchina dimostra la consapevolezza del pericolo e avrebbe dovuto comportare una particolare vigilanza



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

Dott. GIORDANO Bruno - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato a A il (omissis)

avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Udito il difensore

È presente l'avvocato LUCACCIONI NADA del foro di PERUGIA in difesa di A.A. la quale, riportandosi ai motivi del ricorso dopo aver evidenziato e argomentato la fondatezza e ne chiede l'accoglimento.

 

Fatto


1. L'imputato A.A. impugna la sentenza n. 101 del 12/01/2024 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 18/02/2021 dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica per il reato di lesioni colpose costituite dallo scuoiamento cutaneo della mano destra, commesso nella qualità di datore di lavoro, con violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e specificamente degli artt. 71, comma 4, lett. a) e 37, comma l D.Lgs. n. 81 del 2008 ai danni di B.B.

2. In fatto è emerso che B.B. la mattina del 19/12/2017 quale dipendente della ditta Bontà Toscane superante nel settore della lavorazione di prodotti a base di carne, in Sansepolcro (AR), veniva incaricato da parte del responsabile della lavorazione di effettuare un'attività di scotennamento di alcune pancette, attività solitamente realizzata manualmente attraverso l'ausilio di una macchina scotennatrice. Al fine di accelerare la lavorazione della carne il lavoratore si serviva di una macchina scotennatrice presente all'interno del luogo di lavoro. Dopo aver proceduto allo scotennamento di tre pancette il macchinario si inceppava e dallo stesso proveniva un forte rumore che spingeva il lavoratore B.B. a considerare il blocco della scotennatrice, a causa della presenza di un osso della carne inserita al suo interno; egli pertanto alzava il carter di protezione del dispositivo al fine di constatare e superare il blocco della macchina. Tuttavia, nonostante la presenza del sistema di interblocco magnetico, la macchina ripartiva e procurava una lesione alla mano destra del lavoratore, costituita dallo scuoiamento cutaneo a tutto dorso della mano fino al polso destro, con una prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 19/12/2017 al 12/01/2018.

3. Con un primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello di Firenze perché avrebbe trascurato alcune doglianze presentate in sede di appello, con particolare riferimento al terzo motivo di appello riguardante il nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento che ha leso il lavoratore. In particolare, la difesa lamenta la contraddittorietà della sentenza perché viene preso atto dello stato di fermo del macchinario, per poi ritenere che i dipendenti dovessero comunque essere preparati per l'utilizzo del macchinario stesso. A parere della difesa, si tratta di un elemento contraddittorio perché in base a un giudizio di elevata credibilità razionale non è stato dimostrato ma puramente dedotto il fatto che il datore di lavoro non potesse essere all'oscuro di una prassi lavorativa che avrebbe dovuto porre in relazione alla formazione dei lavoratori. In modo specifico si critica il punto della sentenza in cui si ritiene irrilevante la circostanza che il macchinario non si trovasse proprio all'interno dell'area di produzione e che fosse oggettivo il. dato dell'omessa formazione dei lavoratori.

4. Infine, ritiene la difesa che la motivazione abbia fatto ricorso ad argomentazioni puramente deduttive o presuntive che riguardano il nesso causale e dunque la colpevolezza dell'imputato.

5. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

 

Diritto


1. Il Collegio osserva, innanzi tutto, che l'unico motivo di ricorso critica ma non si confronta in modo specifico con gli argomenti che sviluppano le due conformi decisioni di condanna. Circa i punti criticati il ricorso espone in modo generico i passaggi motivazionali che dovrebbero condurre a un giudizio di contraddittorietà o mancanza della motivazione. In breve, le considerazioni della difesa riguardano l'utilizzo della macchina ove è avvenuto l'infortunio che era stata prevista nel documento di valutazione del rischio quale attrezzatura non a norma che andava accantonata e non utilizzata; pertanto in relazione ad una macchina da non utilizzare il datore di lavoro non aveva un obbligo di formazione dei lavoratori.

2. Sebbene genericamente esposti, tali argomenti comportano una lettura sistematica del rapporto tra gli obblighi del datore di lavoro in materia di documento di valutazione del rischio, di scelta delle attrezzature di lavoro e di formazione, informazione e addestramento sulle stesse.

3. In base all'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 l'obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare il rischio "anche nella scelta delle attrezzature di lavoro...nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute"; valutazione del rischio che costituisce la prima misura generale di tutela ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008 non casualmente associata al rispetto dei principi ergonomici nella scelta delle attrezzature (lett. d), all'informazione e formazione dei lavoratori (lett. n), alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza (lett. z). Pertanto, in tema di valutazione del rischio e di scelta delle attrezzature gli obblighi del datore di lavoro comprendono la scelta e l'utilizzo effettivo di attrezzature conformi alle norme di legge, regolamentari, e di buona tecnica, e correlativamente la formazione, l'informazione, l'addestramento dei lavoratori sull'uso delle stesse. Ma logico corollario di tale obbligo è non solo il divieto di utilizzare luoghi, attrezzature, impianti non regolari ma la necessità di un'accurata vigilanza, diretta o indiretta, anche mediante altri soggetti dotati di posizioni di garanzia, come ad esempio dirigenti (art. 18, lett. e, f, I, D.Lgs. n. 81 del 2008) o preposti (art. 19, lett. a, b, ed f, D.Lgs. n. 81 del 2008), affinché i lavoratori non utilizzino attrezzature non regolamentari ovvero attrezzature regolamentari ma in modo insicuro, per se stessi o per altre persone presenti sul luogo di lavoro (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008).

4. La presenza, la scelta o peggio il consenso anche solo implicito all'utilizzo di attrezzature non regolamentari non solo responsabilizza il datore di lavoro, il dirigente e il preposto ma soprattutto non può giustificare l'omissione degli obblighi culturali e tecnici di formazione, informazione e addestramento che diventano ancora più cogenti se i lavoratori sono costretti a utilizzare luoghi di lavoro, impianti, attrezzature che, con colpevole consapevolezza da parte del datore di lavoro, li espongono a maggiori rischi. La violazione di un obbligo non elide ma rafforza la necessità dell'adempimento degli altri obblighi soprattutto se correlati all'uso dell'oggetto su cui o con cui si lavora.

5. In conclusione, la previsione nel d.v.r. del non utilizzo di una macchina, dimostra la consapevolezza e la previsione del pericolo e avrebbe dovuto comportare una particolare vigilanza affinché tale previsione del d.v.r. fosse osservata e fatta osservare altrimenti la prevista esclusione rimane semplicemente un adempimento cartolare inutile per garantire effettivamente la sicurezza dell'attività lavorativa.

6. Nel caso concreto, l'imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, non solo era consapevole del pericolo della macchina scotennatrice che ha materialmente causato l'infortunio ma l'ha previsto e sottoscritto nel d.v.r., omettendo di impedirne l'uso al lavoratore e di controllare che anche occasionalmente venisse adoperato. Consentire l'utilizzo consapevole nel processo produttivo di un macchinario presso il quale operava il lavoratore che ha riportato le lesioni non solo non costituisce una prova di assenza di colpa, come prospetterebbe la difesa, ma al contrario indica una grave superficialità per aver previsto il pericolo nell'uso della macchina e averne consentito lo stesso l'utilizzo.

7. Da tale considerazione, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, non si può ritenere che considerato che il macchinario non doveva essere utilizzato nel ciclo di produzione, la relativa formazione nell'utilizzo dello stesso potesse essere automaticamente omessa.

8. Pertanto, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La parte civile B.B. ha revocato a propria costituzione in giudizio e di conseguenza le statuizioni civili in favore della stessa devono essere revocate.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili in favore della parte civile B.B.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2024.