Cassazione Penale, Sez. 4, 11 dicembre 2024, n. 45398 - Infortunio mortale con la macchina "palettizzatrice". Mancato aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi fermo al 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Consigliere
Dott. SESSA Gennaro - Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
A.A., nato a N il (omissis)
B.B., nato a C il (omissis)
C.C., nato a P il (omissis)
avverso la sentenza in data 17/11/2023 della Corte di appello di Napoli;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito il difensore degli imputati A.A. e B.B., avv.to Angelo Pignatelli, anche in qualità di sostituto del codifensore, avv.to Giuseppina Maratta, che, in accoglimento dei ricorsi, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore dell'imputato C.C., avv.to Sabato Graziano, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio del a sentenza impugnata.
Fatto
1. Con sentenza in data 17/11/2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 24/10/2016, il Tribunale di Nola aveva affermato la penale responsabilità di A.A., di B.B. e di C.C. in ordine al delitto di omicidio colposo loro ascritto e, per l'effetto, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia.
Nello specifico, in relazione al decesso dell'operaio D.D.: a A.A., nella qualità di amministratore unico de "La Vera Napoli" s.c.a.r.l. e, come tale, di datore di lavoro, erano state contestate negligenza, imprudenza, imperizia e violazione degli artt. 28, comma 2, in relazione all'art. 71 D.Lgs. n. 81 del 2008, per aver omesso di indicare e di valutare nel DVR (risalendo l'effettuata valutazione all'anno 2002) tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'attività che veniva svolta e di adottare le conseguenti misure di prevenzione e di protezione, nonché dell'art. 71, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 81 del 2008, per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai prescritti requisiti di sicurezza, idonei alla tutela della salute e per non aver adottato le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
a B.B., nelle qualità di responsabile dello stabilimento produttivo e di direttore operativo, erano state contestate negligenza, imprudenza, imperizia e violazione dell'art. 18, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 81 del 2008, per aver richiesto ai lavoratori di riprendere l'attività in situazioni in cui persisteva un pericolo grave e immediato, determinato, in specie, dall'eliminazione del sistema di protezione della macchina "palettizzatrice", nonché dell'art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.81 del 2008, per aver omesso di vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di informare i superiori nei casi di accertata inosservanza;
a C.C., nella qualità di addetto alle macchine e alla loro manutenzione all'interno dello stabilimento, erano state contestate negligenza, imprudenza, imperizia e violazione dell'art. 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 81 del 2008, per aver rimosso o, comunque, modificato senza autorizzazione, presso la macchina "palettizzatrice", i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, avv.to Angelo Pignatelli e avv.to Giuseppina Maratta (il primo per B.B. ed entrambi per A.A.) e avv.to Sabato Graziano (per C.C.), che hanno articolato, nell'interesse dei rispettivi assistiti, i motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di A.A. e di B.B., i loro difensori lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'art. 179 cod. proc. pen., stante l'omessa notifica ai predetti imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Sostengono segnatamente che tale decreto sarebbe stato erroneamente notificato all'avv.to Angelo Pignatelli, in qualità di domiciliatario dei predetti, posto che le elezioni di domicilio presso lo studio del professionista, contenute in atti di nomina risalenti all'anno 2008, riguardavano la sola, eventuale, fase esecutiva.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso in oggetto, i difensori, con riguardo alla sola posizione di A.A., si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., di erronea applicazione della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'art. 521 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di individuazione del rischio non aggiornato nel DVR del 2002, ritenuto causa del sinistro e di confutazione della tesi difensiva secondo cui questo sarebbe ascrivibile a una condotta eccentrica del lavoratore.
Assumono in specie che nella decisione della Corte territoriale, in evidente elusione di una specifica doglianza articolata con l'atto di appello, non sarebbe stato indicato il rischio, la cui prevenzione si vuole non risulti aggiornata rispetto a quanto previsto nel DVR, ritenuto, nel suo concretizzarsi, causativo dell'incidente, pur in difetto di una diversa organizzazione del lavoro in epoca successiva all'installazione del nuovo macchinario; sostengono, ancora, che non sarebbe stato considerato che la modifica del sistema di sicurezza della macchina "palettizzatrice" non era stata autorizzata dal datore di lavoro ed era avvenuta a dispetto della presenza sul luogo di lavoro di figure da lui delegate, quali il preposto e il direttore di stabilimento; aggiungono, altresì, che, con un inammissibile salto logico, sarebbe stato individuato, in esito a una valutazione "ex post" di per sé non consentita, un profilo di colpa a carico del predetto neppure contestato, consistito nell'aver adibito al lavoro presso l'indicata macchina "palettizzatrice" un prestatore d'opera assunto il giorno precedente e, pertanto, privo della richiesta esperienza; rilevano, infine, che, omettendo la valutazione della prospettazione difensiva, sarebbe stata irragionevolmente esclusa la cooperazione colposa, quantomeno parziale, della vittima nella causazione dell'evento, sul rilievo che la stessa, pur se formalmente incaricata del solo riposizionamento manuale sul nastro trasportatore di barattoli caduti, ebbe, di fatto, a patire l'infortunio nello svolgimento di mansioni inerenti a uria fase del ciclo produttivo e a causa dell'adozione di una "prassi anomala", ma comunque adottata anche in altre circostanze.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso di cui trattasi, il difensore, con riguardo alla sola posizione di B.B., lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per travisamento della prova in punto di ritenuta sussistenza di un ordine, proveniente dal predetto, di riprendere il lavoro in presenza di situazioni di grave pericolo, nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza dell'obbligo, per lo stesso, di bloccare il processo produttivo, ancorché la conoscenza della sua pericolosità fosse stata coevamente acquisita, per essere egli giunto sul luogo di lavoro soli 10 secondi prima del verificarsi dell'incidente letale.
Assume al riguardo che nella decisione della Corte territoriale, per confutare la doglianza articolata con i motivi nuovi, fondata sull'insussistenza di un ordine, proveniente dall'imputato, di riprendere il lavoro in presenza di situazioni di grave pericolo, si sarebbe irragionevolmente affermato che il predetto, essendo tenuto a controllare che le proprie disposizioni fossero eseguite dai lavoratori e ad intervenire per prevenirne la violazione, avrebbe colpevolmente omesso di assumere iniziative impeditive, nonostante avesse appena avuto conoscenza di una prassi lavorativa pericolosa, per essere sopraggiunto sul luogo di lavoro 10 secondi prima del verificarsi del sinistro.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il difensore si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di concreto esercizio del potere dosimetrico, di mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e di denegata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta aggravante.
Sostiene, in particolare, che, a fronte di specifiche richieste formulate con gli atti di appello, volte ad ottenere un più mite trattamento sanzionatorio, la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e un più favorevole giudizio di bilanciamento tra le circostanze, la Corte territoriale ne avrebbe, di fatto, eluso lo scrutinio, argomentando la decisione assunta con mere formule di stile, tradottesi in una motivazione apparente.
2.5. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di C.C., il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen. per essere stata omessa la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Sostiene in proposito che tale decreto di citazione sarebbe stato erroneamente notificato al precedente difensore del C.C., avv.to Angelo Pignatelli, presso il cui studio professionale l'imputato aveva inizialmente eletto domicilio, con riguardo alla sola eventuale fase esecutiva, aggiungendo che la questione era stata tempestivamente dedotta alla Corte territoriale e da quest'ultima ritenuta infondata.
2.6. Con il secondo motivo del ricorso in oggetto, il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza in punto di denegato accesso ai programmi di giustizia riparativa.
Assume segnatamente che la decisione al riguardo della Corte territoriale risulterebbe argomentata in maniera del tutto apparente, essendosi giudicata la richiesta inammissibile perché "... articolata in termini assolutamente generici".
2.7. Con il terzo motivo di ricorso, il difensore lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del reato a carico dell'imputato.
Osserva, in specie, che nella decisione oggetto d'impugnativa sarebbe stata affermata la penale responsabilità del C.C. per l'ingiustificata attribuzione a tale lavoratore di una posizione di garanzia, derivante dal ruolo di "addetto alle macchine e alla loro manutenzione" indebitamente riconosciutogli e per essere stato individuato nel predetto il soggetto che colpevolmente rimosse il sistema di sicurezza in dotazione al macchinario presso il quale ebbe a verificarsi il sinistro, aggiungendo, nel contempo, che a costui sarebbe stata irragionevolmente negata la concessione delle attenuanti generiche, giustificata, per converso, dall'incensuratezza, dalle mansioni lavorative concretamente espletate e dal ruolo marginale avuto nella concreta causazione del sinistro.
Diritto
1. I ricorsi presentati nell'interesse di A.A., di B.B. e di C.C. risultano infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del A.A. e del B.B., con cui si lamenta l'inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'art. 179 cod. proc. pen., in ragione dell'omessa notifica ai predetti imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello, sostenendo che l'atto di vocatio in ius sarebbe stato erroneamente notificato al loro difensore, avv.to Angelo Pignatelli, posto che le elezioni di domicilio presso lo studio del professionista, contenute in atti di nomina risalenti all'anno 2008, riguarderebbero la sola, eventuale, fase esecutiva.
Rileva preliminarmente il Collegio che la natura processuale della prospettata doglianza legittima la diretta consultazione degli atti, costituendo principio consolidato quello secondo "In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali" (così: sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro e altri, Rv. 230568-01).
Orbene, l'attenta disamina degli atti processuali rivela che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, le elezioni di domicilio contenute negli atti di nomina dell'avvocato Angelo Pignatelli, sottoscritti da ciascuno dei menzionati imputati l'01/08/2008, riguardavano non solo l'eventuale fase esecutiva, ma anche il processo di cognizione, deponendo in tal senso la formula del tutto generica - "... eleggendo domicilio presso lo studio del suo difensore sito in R alla via De n. (omissis) - in concreto utilizzata. circostanza rende evidente che la notifica al A.A. e al B.B. del decreto di citazione per il giudizio di appello risulta ritualmente eseguita presso lo studio del loro difensore, rivestendo il professionista, al momento del perfezionamento dell'atto, la qualità di domiciliatario dei predetti imputati.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso de quo, afferente alla sola posizione di A.A., con cui ci si duole di erronea applicazione della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'art. 521 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di individuazione del rischio non aggiornato nel DVR, ritenuto causa del sinistro e di confutazione della tesi difensiva secondo cui il sinistro stesso sarebbe stato ascrivibile a una condotta eccentrica del lavoratore, assumendo, in specie, che nella decisione della Corte territoriale a) in evidente elusione di specifica doglianza fatta valere con l'appello, non sarebbe stato indicato il rischio, la cui prevenzione si assume non abbia formato oggetto di aggiornamento rispetto a quanto previsto nel DVR, ritenuto, nel suo concretizzarsi, causativo dell'incidente, pur in assenza di una diversa organizzazione del lavoro in epoca successiva all'installazione di un nuovo macchinario; b) non si sarebbe considerato che la modifica del sistema di sicurezza della macchina "palettizzatrice" non era stata autorizzata dal datore di lavoro ed era avvenuta a dispetto della presenza sul luogo di lavoro di figure qualificate dal primo delegate; c) sarebbe stato individuato, con un inammissibile salto logico e in esito a una non consentita valutazione ex post, un profilo di colpa, neppure contestato, a carico del datore di lavoro, consistito nell'aver adibito al lavoro presso l'indicata macchina "palettizzatrice" un prestatore d'opera assunto il giorno precedente e, pertanto, privo della richiesta esperienza; d) in assenza della valutazione della prospettazione difensiva, sarebbe stata irragionevolmente esclusa la cooperazione colposa, quantomeno parziale, della vittima nella causazione dell'evento, sul rilievo che essa, pur se formalmente incaricata del solo riposizionamento manuale sul nastro trasportatore dei barattoli caduti, ebbe, di fatto, a patire l'infortunio per effetto dell'adozione di una prassi non consentita, adottata anche in altre circostanze.
Rileva il Collegio che l'attenta disamina dell'ordito argomentativo a corredo della decisione della Corte di appello di Napoli consente di ritenere che l'affermata responsabilità del A.A. in ordine al delitto ascrittogli, nella qualità di amministratore unico de "La Vera Napoli"s.c.a.r.l. e, come tale, datore di lavoro dell'operaio deceduto, sia stata motivata in maniera lineare, coerente e tutt'altro che illogica, risultando puntualmente indicata la condotta imprudente e negligente, oltre che inosservante di specifica normativa antinfortunistica da lui tenuta, precisamente individuata l'efficacia causale rispetto all'evento verificatosi ed adeguatamente illustrati i profili di colpa correlati alla prevedibilità ed evitabilità dell'occorso.
E invero, risulta indicata innanzitutto la condotta omissiva tenuta, nella vicenda di cui trattasi, dall'imputato, individuata nella mancata rivalutazione del rischio correlato al funzionamento, in spregio alle regole di sicurezza, della nuova macchina "palettizzatrice" installata nell'opificio poco tempo prima del sinistro, risalendo il DVR, mai aggiornato medio tempore, all'anno 2002.
È stato indicato, inoltre, nel verificarsi dell'eventualità che le regole cautelari violate miravano a impedire - l'improvvisa ripresa del funzionamento della macchina mentre un lavoratore era intento a operare in adiacenza al braccio magnetico semovente - la concretizzazione del rischio che ebbe ad innescare il processo causale generativo dell'evento.
Né può ritenersi obliterata la dovuta valutazione del profilo soggettivo, correlandosi la prevedibilità dell'accaduto, affermata dalla Corte territoriale nella pronunzia impugnata, alla tolleranza manifestata, in modo imprudente, dal A.A., nella qualità di datore di lavoro, rispetto a modalità di svolgimento delle attività presso il macchinario de quo non occasionalmente anomale, di cui, peraltro, il predetto non poteva non avvedersi, attese la non episodicità del malfunzionamento di detto macchinario, le ridotte dimensioni dell'insediamento produttivo e il numero non eccessivo di prestatori d'opera (in tal senso Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797-02).
A fronte di un quadro siffatto, come correttamente evidenziato dai giudici del merito, non vale a esonerare da responsabilità l'imputato il conferimento al coimputato C.C. della qualifica di "addetto alle macchine e alla loro manutenzione", costituendo insegnamento consolidato della Suprema Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui "In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi di una delega in materia di sicurezza non esonera del tutto il datore di lavoro dall'obbligo di adeguata informazione dei rischi connessi ai lavori in esecuzione" (così: sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257168-01).
Per altro verso, è a dirsi che, in punto di diritto, non assume rilevanza, ai fini di un'ipotetica violazione del principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza, consacrato dall'art. 521 cod. proc. pen., l'avvenuta individuazione di un ulteriore profilo di colpa nella condotta del A.A., rappresentato dall'aver destinato al lavoro presso un macchinario il cui funzionamento presentava un non lieve fattore di rischio un lavoratore privo della necessaria esperienza, avendo chiarito, da tempo, la giurisprudenza di legittimità che "Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai fini della ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen." (così Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 16/02/2023, Spampinato, Rv. 284101-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 7940 del 25/11/2020, dep. 01/03/2021, Chiappalone, Rv. 280950-01, Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, P.C. in proc. Di Landa, Rv. 273265-01 e Sez. 4, n. 31968 del 19/05/2009, Raso, Rv. 245313-01).
Da ultimo, rileva il Collegio che non è riscontrabile nella decisione della Corte di appello il dedotto vizio di motivazione per carenza in punto di confutazione della tesi prospettata dalla difesa, secondo cui sarebbe stata riscontrabile una cooperazione colposa, quantomeno parziale, della vittima nella causazione dell'evento, essendosi diffusamente esposte (in specie alla pag. 14 della sentenza) le ragioni per le quali la condotta del lavoratore deceduto, benché imprudente, non risultava eccentrica rispetto alle mansioni specificamente assegnategli nell'ambito del ciclo produttivo, né ontologicamente diversa da quelle ipotizzabili in sede di concreta esecuzione del lavoro e non poteva ritenersi, pertanto, un "comportamento abnorme", idoneo ex se ad escludere il nesso di causalità tra il comportamento omissivo del datore di lavoro e l'evento mortale.
4. Privo di pregio è anche il terzo motivo del ricorso di cui trattasi, relativo alla sola posizione di B.B., con cui si lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova in punto di affermata sussistenza di un ordine, al predetto ascrivibile, di riprendere il lavoro in presenza di situazioni di grave pericolo, nonché per illogicità manifesta in punto di ritenuta esistenza di un obbligo, sul medesimo gravante, di bloccare il processo produttivo, pur se a conoscenza della sua pericolosità era stata acquisita al momento.
Ritiene in proposito il Collegio che nella decisione della Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è dato riscontrare né un travisamento della prova, né altri vizi motivazionali.
Ciò perché l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, nella sua qualità di responsabile tecnico della produzione e di coordinatore dell'emergenza presso l'opificio teatro dell'accaduto, si fonda, di fatto, sul contenuto del filmato ripreso dall'impianto di videosorveglianza ivi installato, da cui è stato inferito, in maniera tutt'altro che illogica, che il predetto, presente sul locus commissi delicti per esservi giunto da poco in sella a una bicicletta, ebbe certamente modo di assistere all'anomalo funzionamento della macchina "palettizzatrice", in quanto la circostanza era percepibile ictu oculi, stante l'apertura del cancelletto metallico che fungeva da riparo protettivo, ma non assunse iniziativa alcuna, continuando, con noncuranza, a parlare con un collega e omettendo di attivarsi per interrompere l'irrituale modalità lavorativa anche quando, di lì a poco, un lavoratore rimase incastrato sotto il braccio calamitato del macchinario nel mentre tentava di posizionare correttamente sulla pedana un barattolo in via di confezionamento.
Gli stessi fotogrammi estrapolati dal filmato, indicativi di un atteggiamento tutt'altro che allarmato tenuto dall'imputato in tale occasione, sono stati, d'altro canto, utilizzati dai giudici del merito, in maniera egualmente logica, per inferirne la consapevolezza del predetto della non occasionalità delle indicate modalità di funzionamento del macchinario presso il quale si verificò il sinistro.
È evidente, pertanto, che l'impianto motivazionale a corredo della decisione impugnata non è inficiato da alcuna illogicità, né si fonda sul travisamento delle prove, costituendo insegnamento consolidato quello secondo cui tale vizio, deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ricorre solo allorquando nella motivazione sia stata introdotta un'informazione rilevante inesistente, invero, nell'incarto processuale o sia stata omessa, per converso, la valutazione di una prova decisiva ai fini del decidere (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG. c/Borriello Fiiadelfo, Rv. 276567-01, nonché Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01).
5. Manifestamente infondato è, da ultimo, anche il quarto motivo del ricorso de quo, con cui, in relazione alle posizioni di entrambi gli imputati, ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza in punto di concreto esercizio del potere dosimetrico, di mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e di denegata valutazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta aggravante, sostenendo che, a fronte di specifiche richieste formulate con gli atti di appello, volte ad ottenere un più mite trattamento sanzionatorio, la concessione della diminuente risarcitoria e un più favorevole giudizio di bilanciamento, la Corte territoriale ne avrebbe, di fatto, eluso lo scrutinio, con argomentazioni formali, tradottesi in una motivazione apparente.
Ritiene in proposito il Collegio che i giudici del merito, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, abbiano motivato in maniera congrua, lineare e tutt'altro che illogica, oltre che conforme all'ermeneusi delle evocate disposizioni offerta dalla giurisprudenza di legittimità, sia l'operata determinazione della pena, quantificata in misura non lontana dal minimo edittale, avuto riguardo alla rilevante gravità del fatto e all'elevato grado di colpa dei soggetti agenti, sia il denegato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, cui ostava in radice la tardiva assunzione dell'iniziativa riparatoria, sia, infine, l'effettuato giudizio di bilanciamento delle circostanze, vanificando la ritenuta equivalenza delle stesse l'inasprimento della pena che sarebbe irragionevolmente derivato dalla riconosciuta configurabilità delle contestate aggravanti.
6. Privo di pregio è il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del C.C., con cui si lamenta l'inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità di cui all'art. 179 cod. proc. pen., a causa dell'omessa notifica al predetto del decreto di citazione per il giudizio di appello, assumendo che l'atto di vocatio in ius, così come avvenuto con riguardo al A.A. e al B.B., sarebbe stato erroneamente notificato al difensore, avv.to Angelo Pignatelli, posto che l'elezione di domicilio presso lo studio di tale professionista, contenuta in un atto di nomina datato all'anno 2008, riguarderebbe la sola fase esecutiva.
Osserva il Collegio che la disamina degli atti, consentita in ragione della natura processuale della prospettata lamentazione, disvela che l'elezione di domicilio contenuta nella nomina del professionista, sottoscritta dal C.C. in data 04/08/2024, riguardava, per la genericità della formula impiegata, tanto l'eventuale fase esecutiva quanto il processo di cognizione, circostanza che rende evidente che la notifica al predetto del decreto di citazione per il giudizio di appello risulta correttamente eseguita presso lo studio del suo difensore, rivestendo lo stesso, al momento del perfezionamento dell'atto, la qualità di domiciliatario.
7. Inammissibile risulta, poi, il secondo motivo del ricorso de quo, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza in punto di denegato accesso ai programmi di giustizia riparativa, rilevando che la decisione della Corte territoriale risulterebbe, in parte qua, solo apparentemente argomentata, atteso che la richiesta di parte sarebbe stata ritenuta inammissibile sol perché formulata in termini del tutto generici.
Si ritiene, infatti, che, come posto in rilievo da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, "È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale" (così Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 14/02/2024, Baldo, Rv. 285930-01).
8. Palesemente infondato è, infine, anche il terzo motivo del ricorso in oggetto, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del reato nei confronti dell'imputato, rilevando che nella decisione della Corte territoriale la sua penale responsabilità sarebbe stata affermata in considerazione dell'ingiustificato riconoscimento di una posizione di garanzia, derivante dal ruolo di "addetto alle macchine e alla loro manutenzione", oltre che dell'identificazione col soggetto che rimosse colpevolmente il sistema di sicurezza in dotazione al macchinario presso il quale si verificò il sinistro e aggiungendo, altresì, che al predetto sarebbe stata negata la concessione della diminuente generica in maniera del tutto irragionevole.
Ritiene in proposito il Collegio che la decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non presenti i dedotti vizi motivazionali, essendosi giustificata l'affermazione di colpevolezza del C.C. con ordito motivazionale lineare, coerente e nient'affatto carente, nel quale si è avuto cura di evidenziare, sul piano fattuale, che costui operava in adiacenza al macchinario nel mentre lo stesso era in funzione nonostante l'avvenuta eliminazione della "defensa", testimoniata dal fatto che nella videoripresa il "riparo protettivo" risulta aperto, che, alle ore 23,11,06, assistette, senza impedirlo, a un primo intervento dal lavoratore poi deceduto, che, per risistemare alcuni barattoli, ebbe a sporgersi sotto la piastra magnetica, con modalità all'evidenza non consentite, che si attivò, subito dopo il verificarsi dell'incidente, per bloccare il macchinario e rimuovere il corpo dell'infortunato e che, nelle fasi concitate immediatamente successive, provvide a ripristinare il sistema di sicurezza prima disattivato.
Nell'impianto argomentativo si è, inoltre, evidenziato, in maniera altrettanto logica, che le indicate circostanze fattuali inducevano a ritenere che l'imputato, in qualità di addetto al funzionamento della macchina "palettizzatrice" presso cui si verificò il sinistro e in ragione della maggiore esperienza lavorativa rispetto ai colleghi - molti dei quali neoassunti - era tenuto, in primis, a verificare che questa funzionasse in condizioni di sicurezza e, in secundis, a intervenire per impedire che i lavoratori la utilizzassero malgrado l'avvenuto disinserimento del sistema di protezione, concludendosi che lo stesso, sul piano giuridico, doveva ritenersi corresponsabile dell'evento verificatosi per aver tollerato l'anomalo funzionamento del macchinario, circostanza della quale, in ragione della qualifica rivestita, non poteva non avvedersi.
Tale argomentato, dimostrativo del coinvolgimento nel delitto dell'imputato, per essere risultata la sua condotta omissiva concausa dell'evento, risulta del tutto immune dai dedotti vizi motivazionali.
D'altro canto, non può non rilevarsi che, a ben vedere, la dedotta doglianza si risolve in un'inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove, delle quali è, di fatto, caldeggiata una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale.
E tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli radicalmente preclusa la rivalutazione della vicenda concreta.
Risulta, infine, correttamente ed esaurientemente motivata anche la denegata concessione della diminuente generica, essendosi fondata tale decisione sul rilievo, logico, coerente e tutt'altro che contraddittorio, che il C.C., pur se incensurato, non aveva manifestato, in seguito all'accaduto, alcuna resipiscenza, né si era attivato in qualche modo per risarcire il danno causato alla vittima, argomenti a fronte dei quali le dedotte doglianze risultano intrinsecamente generiche.
9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2024.
