Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 dicembre 2024, n. 31872 - La decorrenza della rendita per revisione del danno biologico va fissata dalla domanda di revisione



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Rel. Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 978-2019 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

A.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 823/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/06/2018 R.G.N. 1199/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
 

Fatto


la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di prime cure, riconosciuto il grado di menomazione psico-fisica del 17 per cento, in adesione alle conclusioni dell'ausiliare officiato in giudizio, ha riconosciuto all'assicurato la rendita dalla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta (Omissis), anziché dalla data della domanda (Omissis);

la prospettazione INAIL - secondo cui non poteva la decorrenza della rendita essere retrodatata rispetto alla data della domanda - veniva disattesa dalla Corte ritenendo tale domanda, del (Omissis), domanda di revisione passiva e non già domanda di accertamento di un aggravamento sopravvenuto, trattandosi, nella specie, di revisione piuttosto che di aggravamento, circostanza quest'ultima ritenuta pacifica tra le parti;

avvero tale sentenza ricorre l'INAIL con ricorso affidato a due motivi, con il primo dei quali si duole di violazione dell'art. 83, co. 6 e 7, D.P.R. 1124/65, per avere la Corte merito riconosciuto il maggior grado di rendita con decorrenza dalla cessazione dell'invalidità permanente e non dalla data della revisione (Omissis);

l'assicurato non ha svolto attività difensiva;

 

Diritto


il primo motivo, assorbito il secondo, è da accogliere;

qualificata, dalla Corte merito, come revisione la domanda proposta, con proposizione insindacabile in questa sede, e chiarita la misura del danno percentuale, ne consegue che la decorrenza della rendita, per revisione del danno biologico, va fissata dalla domanda di revisione, in applicazione dei principi consolidati affermati da questa Corte (per tutte, Cass. n. 16606/2020);

la sentenza impugnata che non si è attenuta ai predetti principi va cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame, la causa va rinviata alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2024.