Tipologia: Accordo elezione/designazione RSU e RLSA
Data firma: 20 luglio 2015
Parti: Terna e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici-Elettrici, Terna
Fonte: filctemcgil.it
Verbale di Accordo
Roma, 20 luglio 2015, tra Terna spa., anche in nome e per conto delle società Terna Rete Italia, Terna Plus e Terna Storage […] e la Filctem […], la Flaei […], la Uiltec […]
Accordo per l'elezione/designazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (RLSA)
Premesso che
In Terna le RSU sono decadute ed é interesse e volontà delle Parti porre le condizioni di carattere organizzativo/regolamentare affinché si proceda all'elezione di nuove RSU nell’ambito delle Unità Produttive in cui si articolano le società nell’ambito delle quali il rapporto di lavoro è regolato dal CCNL 18 febbraio 2013;
ciò nell'ottica di confermare il valore delle relazioni sul territorio e, più generale, di consentire un efficace ed equilibrato dispiegarsi del sistema di relazioni industriali in Terna:
Premesso altresì che
Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242, così come riformulati dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni sul riassetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, prevedono il raggiungimento di specifiche intese con le Organizzazioni sindacali su alcune materie tassativamente individuate;
tutto quanto sopra premesso le Parti, convengono su quanto segue.
Rappresentanze Sindacali Unitarie
1. Le Rappresentanze sindacali unitarie sono regolamentate dal Testo Unico sulla Rappresentanza siglato tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, del 10 gennaio 2014, che riprende la disciplina contenuta nell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993; con gli adeguamenti alle nuove intese Interconfederali, nonché dalla Contrattazione collettiva valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico e in particolare: dal CCNL 18 febbraio 2013 e dal presente Verbale di accordo.
2. Le RSU sono costituite nell’ambito delle Unità produttive individuate nel documento allegato (All. 1), con indicazione del numero dei componenti in relazione all'organico alla data del ....
3. L'iniziativa per la costituzione delle RSU può essere assunta congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dei sopracitati Accordi Interconfederali.
4. Hanno potere di iniziativa anche:
a. le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b. le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
• accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente accordo, e dei sopracitati Accordi Interconfederali;
• la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
5. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri, nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
6. I numeri dei componenti delle RSU sono indicati nel documento allegato (All. 1).
7. I componenti le RSU restano in carica 3 anni. L'iniziativa per i successivi rinnovi potrà essere assunta anche dalle RSU - ove validamente esistenti - ed, in ogni caso, dovrà essere esercitata non prima del 6° mese e non oltre il 3° mese antecedente la scadenza del mandato.
8. Compiti, funzioni, tutele e diritti delle RSU e dei rispettivi componenti sono stabiliti dagli accordi richiamati dal punto 1 del presente verbale, nonché dalle specifiche disposizioni di legge in materia.
Le RSU, in funzione di quanto sopra, subentrano alle eventuali RSA nelle funzioni loro espressamente demandate dalla legge n. 300/70. I componenti delle RSU assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalla suddetta legge ai dirigenti delle RSA.
In caso di mancato rinnovo delle RSU, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le relative funzioni sono assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali.
Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dei sopracitati Accordi Interconfederali e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
9. Qualora nello svolgimento delle funzioni proprie, una RSU dovesse valutare la necessita di dare luogo ad iniziative di mobilitazione finalizzate al corretto ed integrale svolgimento del proprio mandato, potrà decidere e conseguentemente proporre alle competenti strutture delle Federazioni di categoria azioni di lotta. Dette strutture, verificato che le motivazioni a sostegno delle iniziative di mobilitazione rientrano tra le competenze delle RSU - restando esse stesse responsabili di quanto prevede la legge n. 146/90 e successive modifiche - proclameranno e comunicheranno alle Controparti le azioni di sciopero.
10. Ai componenti delle RSU verranno complessivamente concessi permessi retribuiti per un ammontare di ore annue così determinate: 1 ora per il numero di lavoratori dipendenti da ogni Unità produttiva alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per la fruizione dei permessi, sarà utilizzata l'allegata modulistica.
11. Le ore di permesso necessarie per la partecipazione a riunioni convocate su iniziativa dell’Azienda non sono comprese nel monte ore. Per tali ore di permesso dovrà essere utilizzato il modello di richiesta al quale dovrà essere allegata copia della convocazione.
12. Qualora per trasferimenti occorrenti all’espletamento delle attività di cui al punto precedente, i componenti RSU dovessero sostenere delle spese, l’Azienda riconoscerà un contributo, come precisato al punto successivo, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) la riunione sia convocata su iniziativa dell’Azienda;
b) la riunione sia effettuata in una sede diversa dalla località in cui il componente RSU ha la propria sede di lavoro.
13. Ricorrendo le condizioni di cui al punto precedente, l’Azienda riconoscerà un “concorso spese di trasporto”, determinato sulla base di una percentuale pari al 50% delle spese sostenute per gli spostamenti con mezzi pubblici e debitamente documentate. Qualora il componente RSU si trovi nell’obiettiva impossibilità di raggiungere il luogo di destinazione servendosi dei mezzi pubblici e pertanto impieghi un mezzo di sua proprietà, l’Azienda riconoscerà un “contributo” pari al 50% degli importi, riferiti alle percorrenze di servizio oltre i 12.000 Km, previsti dai vigenti accordi sindacali applicabili nei confronti del personale in questione.
14. È fatto salvo in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico il diritto ad indire e gestire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 6 delle 12 ore annue retribuite (di cui all'art. 47 CCL 21 febbraio 1989, richiamato dal verbale 19 aprile 2002); in ogni caso la singola Organizzazione sindacale e titolare di due ore, mentre l'utilizzazione congiunta del pacchetto produce una riduzione pro-quota delle stesse: le restanti sei ore possono essere indette e gestite congiuntamente dalle RSU e dalle Organizzazioni sindacali competenti.
15. I componenti delle RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni dall'incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Oltre che per scadenza del mandato e per dimissioni, si perde la titolarità di componente delle RSU anche nel caso di revoca dell'iscrizione alla Organizzazione di appartenenza presentatrice della lista nella quale è avvenuta l'elezione e quindi anche per iscrizione ad altra Organizzazione sindacale o Associazione.
Come nel caso delle dimissioni, subentra il primo dei non eletti della lista nell'ambito del collegio di elezione del lavoratore interessato.
Le sostituzioni dei componenti delle RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dai sopracitati Accordi Interconfederale e dal presente accordo.
16. Fermo restando in capo ai singoli componenti della RSU la titolarità di diritti ad esercizio individuale (es.: permessi), le determinazioni delle RSU per quanto riguarda la gestione dei diritti ad esercizio collettivo (es.: assemblea) e, più in generale, dell'interlocuzione con l'Azienda sono validamente assunte a maggioranza dei componenti in carica.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente
17. In tutte le Unità produttive individuate dall'Azienda ai fini elettivi nel documento allegato (All. 1), contestualmente e nell'ambito dei componenti la RSU, sono eletti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 10, commi 8 e segg. del CCNL 18 febbraio 2013 e dal presente Verbale.
18. Il numero dei RLSA da eleggere in ciascuna Unità Produttiva è riportato nel documento allegato (All. 1).
19. All'atto della presentazione delle liste RSU/RLSA i candidati saranno proposti sia per il ruolo RSU che RLSA.
20. I RLSA saranno indicati tra i lavoratori in forza all'unità produttiva interessata, che abbiano specifica competenza in materia e restano in carica per 3 anni; in caso di trasferimento in altra Unità produttiva, di dimissioni dall'incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro, sarà designato nell’ambito della RSU appartenente alla medesima lista.
In caso di mancato rinnovo dei RLSA, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le specifiche funzioni di RLSA sono assunte dalle competenti Organizzazioni sindacali, salvo diversa designazione da parte delle stesse Organizzazioni nell'ambito dei dipendenti dell’Azienda.
22. I permessi retribuiti che ciascun rappresentante per la sicurezza potrà utilizzare per le attività indicate dall'art. 50, D. Lgs. n. 81/08 sono, per ciascun rappresentante, pari a 35 ore annue e dovranno, salvo casi eccezionali da definirsi con la competente Direzione aziendale, essere armonicamente distribuite nel corso dell'anno.
Sono esclusi dal monte ore totale, i permessi retribuiti necessari per la partecipazione a riunioni convocate dalla Direzione per le attività previste ai punti b, c, d, I, del comma 1 art. 50 D. Lgs n. 81/08.
Per la fruizione dei permessi sarà utilizzata l'allegata modulistica.
23. Qualora per i trasferimenti occorrenti all'espletamento delle attività previste dall'art. 50 D. Lgs. n. 81/08, il rappresentante per la sicurezza e ambiente dovesse sostenere delle spese, esse verranno rimborsate secondo le modalità in atto per la generalità del personale.
24. In relazione a quanto previsto dall'art. 37 D. lgs. 81 del 2008, la formazione dei RLSA sarà articolata secondo uno specifico progetto che formerà oggetto di consultazione con le Organizzazioni sindacali nazionali.
25. Su formale richiesta scritta anche del singolo RLSA, che sottoscrive apposita ricevuta, l'Azienda e tenuta a consegnare una copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assolvendo in tal modo all'obbligo di consegna di cui al comma 4 dell'art. 50 D. Lgs. n. 81/08. I RLSA, come previsto dall'art. 50, comma 6, D. Lgs. 81/08, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
26. Le elezioni dei RLSA nell'ambito dei componenti della RSU avverranno secondo le modalità indicate nel Regolamento per la elezione della RSU allegato al presente Verbale (cfr. in particolare punto 19).
Disposizioni finali e di attuazione
I. Le Parti convengono che le elezioni per il rinnovo delle RSU e dei RLSA nelle Unita produttive indicate nei documenti allegati avverranno contestualmente nei giorni 25 e 26 novembre 2015.
II. Le competenti strutture aziendali provvederanno, entro la fine del mese precedente a quello di effettuazione delle elezioni/designazioni, a fornire alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali gli elenchi del personale in forza aventi diritto al voto.
III. In relazione alla possibile costituzione dei Comitati dei Garanti competenti a pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni elettorali, le competenti strutture aziendali effettueranno una preventiva comunicazione di carattere informativo alle Direzioni Provinciali del Lavoro.
IV. La Commissione Elettorale costituita per le elezioni delle RSU/RLSA provvederà alla designazione dei Presidenti di seggio tra gli elettori non candidati alle elezioni ed all'individuazione dei seggi in ciascuna Unità produttiva; provvederà anche all'individuazione dell'orario delle votazioni nonché alla pubblicazione del termine (otto giorni prima della data di inizio delle votazioni), entro il quale data ed orario delle elezioni dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori.
V. I lavoratori che, per esigenze di servizio, si trovino in trasferta prolungata (almeno una settimana continuativa) programmata almeno 10 gg. prima della data delle elezioni/designazioni, voteranno nel luogo di trasferta. A tal fine, sarà cura d’Azienda effettuare una preventiva comunicazione alla Commissione Elettorale competente per la località di trasferta ed a quella del luogo di provenienza dei lavoratori stessi.
VI. Per i lavoratori in regime di distacco/trasferta concordata all'estero, e ammesso il voto per corrispondenza. Sarà cura della Commissione elettorale competente, sulla base di elenchi forniti dalle Società di appartenenza, fornire ai lavoratori interessati la scheda elettorale, corredata di relativa busta per il successivo invio alla Commissione elettorale stessa, in tempo utile rispetto alla data delle elezioni.
VII. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle Parti stipulanti con preavviso di almeno 6 mesi. Le RSU/RLSA restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
VIII. Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Allegati
