ACCORDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
 

Tra

L’Ufficio della Consigliera di Parità provinciale di Como, rappresentato da Franca Enrica Anzani
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como/Lecco, rappresentato da Rossella Polito
CGIL Como, rappresentato da Lorena Panzeri
CISL Laghi, rappresentato da Elisa di Marco
UIL del Lario, rappresentato da Patrizia Bologna
e
ATS Insubria, rappresentata dal Direttore Sanitario Giuseppe Catanoso
ASST Lariana, rappresentata dalla Consigliera Antonietta Pirola
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, rappresentato dal Consigliere Paolo Rubera
Ordine dei Farmacisti Como, rappresentato dal Presidente Giuseppe de Filippis
INAIL Como, rappresentato dal Responsabile Francesco Capozio
Confindustria Como, rappresentata dal Vice Presidente Claudio Gerosa
Ordine dei Consulenti del Lavoro Como, rappresentato dalla Consigliera Lara Maria Sorrentino
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, rappresentata dalla Presidente Jolanda di Nuzzo
Confcooperative Como, rappresentate da Rossella Marcello
CNA Como Lario e Brianza, rappresentato dal Presidente Pasquale Diodato
Confartigianato Como, rappresentato dal Presidente Roberto Galli
Camera di Commercio Como-Lecco, rappresentata dalla Consigliera Antonella Mazzoccato
Associazione Telefono Donna, rappresentata dalla Presidente Arianna Liberatore
FIDAPA Como, rappresentata dalla Presidente Elisabetta Fontana
Coldiretti Como Lecco, rappresentata dal Presidente Fortunato Trezzi
Confagricoltura Como Lecco, rappresentata dal Direttore Dario Bianchi
Confcommercio Como, rappresentato dal Presidente Giovanni Ciceri

Premesso che
- Tutte e tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna, hanno il diritto di perseguire il proprio benessere materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, sicurezza economica e pari opportunità;
- Tutte e tutti hanno diritto ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere;
- la violenza e le molestie nel mondo del lavoro costituiscono un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità, inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso;
- le Parti sottoscrittrici del presente Accordo, condividono l'importanza e la necessità di un impegno comune e di una collaborazione a favore della promozione di una cultura del rispetto della dignità delle persone negli ambienti di lavoro;
- le Parti sottoscrittrici riconoscono l'importanza dell’eliminazione di ogni forma di discriminazione in particolare nei confronti delle donne, dei lavoratori e lavoratrici migranti, delle persone con disabilità, nonché l’importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano ai fini della prevenzione della violenza e delle molestie;
- i sottoscrittori riconoscono che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull’ambiente familiare e sociale della persona;
- le Parti sottoscrittrici riconoscono che la violenza e le molestie possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro;
- le Parti sottoscrittrici riconoscono che le molestie e la violenza di genere colpiscono sproporzionatamente donne e ragazze e riconoscono che un approccio inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere, che intervenga sulle cause all’origine e sui fattori di rischio, ivi compresi stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si rivela essenziale per porre fine alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro;
- le Parti sottoscrittrici rilevano come la violenza e le molestie siano incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili e abbiano un impatto negativo sull’organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla produttività e sulla reputazione delle imprese;
- le Parti sottoscrittrici condividono il diritto delle persone in generale e delle donne in particolare a svolgere la propria attività professionale libere da violenze e soprusi quale fondamento della dignità della persona;
- obiettivo dell’Accordo è diffondere e condividere i principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione nei luoghi di lavoro al fine di prevenire e/o ridurre l’incidenza dei casi di molestie e violenza sul lavoro;

Considerato ed acquisito
il quadro di riferimento normativo di livello statale e regionale, in particolare:
- la Legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012 ed il relativo Piano quadriennale antiviolenza e successive modifiche;
- la Legge 15 gennaio 2021, n. 4 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro;

Rilevato e ribadito che
- l’Accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 stabilisce che "Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più Individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”;
- la Legge 15 gennaio 2021, n. 4 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro definisce che: "l’espressione “violenza e molestie” nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere; l’espressione “violenza e molestie di genere” indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali";
- dalla Direttiva 2002/73/CE si desumono i concetti di “molestie” e di "molestie sessuali”, recepiti nell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, “il Codice delle Pari opportunità” che fornisce una puntuale definizione di discriminazioni consistenti in molestie e molestie sessuali;
- ogni atto o comportamento anche verbale che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro secondo le definizioni sopracitate è inaccettabile;
- è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
- i comportamenti molesti o la violenza nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
- le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di uguaglianza e reciproca correttezza;

Le Parti esprimono concorde volontà e si impegnano a
- dare - anche in sinergia con quanto recepito e/o previsto dai Contratti Nazionali e Aziendali - la più ampia diffusione all'Accordo territoriale e all'allegata dichiarazione in particolare presso le lavoratrici, lavoratori e nei luoghi di lavoro, nonché all'interno delle proprie organizzazioni;
- promuovere l'adozione - anche in sinergia con quanto recepito e/o previsto dai Contratti Nazionali e Aziendali - della dichiarazione che si allega al presente Accordo (allegato A) nelle imprese, nelle unità produttive delle imprese di ogni ordine e grado del territorio, anche al fine di diffondere all'interno dei contesti organizzativi il principio della inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, ferma restando la facoltà di ogni singola impresa, attività professionale, unità produttiva di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne, nel rispetto del principi del presente Accordo;
- promuovere, favorire e sostenere - anche in sinergia con quanto recepito e/o previsto dai Contratti Nazionali e Aziendali - iniziative di informazione e formazione all'interno delle aziende, verificando la possibilità di accedere alla formazione prevista dalle norme vigenti e dai contratti, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, di fondi interprofessionali, fondi INAIL, fondi nazionali, europei, internazionali, a supporto delle attività di formazione, che consentano altresì di far emergere i benefici conseguenti ad una adeguata attenzione al tema anche in collaborazione con le parti sociali e la rappresentanza sindacale;
- identificare quali strutture interne e/o esterne all'azienda siano più adeguate ad assicurare un'assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano rimasti vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro, il medico competente e/o la Consigliera di Parità Provinciale che potranno avvalersi del supporto tecnico delle strutture pubbliche o private senza scopo di lucro esistenti sul territorio e più adatte al caso concreto;
- rendere noti alle lavoratrici e ai lavoratori vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro con gli strumenti che ritengono più opportuni, gli indirizzi e i riferimenti dei predetti soggetti, nel rispetto della dovuta discrezione tesa a proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto;
- istituire tra le parti firmatarie un tavolo di monitoraggio, coordinato dalla Consigliera di Parità Provinciale, che attraverso la rilevazione e la valutazione del fenomeno, abbia come compito primario sia la predisposizione di un piano di lavoro di sensibilizzazione e di formazione rivolto agli attori che, a diverso titolo, sono chiamati ad occuparsi del tema, sia la formulazione di proposte di azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto dei fenomeni di molestie e di violenze sui luoghi di lavoro.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola azienda di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne in conformità con le previsioni contrattuali di categoria e ad eventuale integrazione delle stesse in sinergia con i contenuti dell’Accordo.
Le Parti danno atto che il presente Accordo potrà essere sottoscritto da altri soggetti presenti sul territorio rappresentativi del mondo datoriale, professionale e delle associazioni di categoria.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi almeno una volta all'anno presso la sede della Consigliera di Parità Provinciale di Como; il Tavolo puó effettuare incontri periodici per eventuali collaborazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Letto, sottoscritto e approvato.

Como, 05 novembre 2021
 

Allegato A


DICHIARAZIONE
Ai sensi dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007


L’Azienda ___________ ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportate:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratrici o lavoratori, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o creare un ambiente di lavoro ostile”
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subiti nei luoghi di lavoro.
Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo Quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro stipulato in data 25 gennaio 2016 tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL.
 

Firma del Datore di Lavoro


Allegato B


Le parti individuano, fermi restando la libertà di scelta della lavoratrice e del lavoratore, nonché il diritto degli stessi di farsi assistere dalle organizzazioni sindacali, le seguenti strutture interne ed esterne all’azienda come quelle più adeguate ad assicurare l’assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano state vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro:

- La Consigliera di Parità
Ufficio Via Borgovico, 148 – 22100 Como - tel. 031.230369
Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- Ispettorato del Lavoro di Como
Via Bellinzona 111 – 22100 Como

- I sindacati CGIL, CISL e UIL

- Il Medico Competente

- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- Associazione Telefono Donna Como

- FIDAPA Como


fonte: provincia.como.it