CGIL

Contributo della CGIL sui Disegni di Legge 89, 257, 671, 813 relativi alle molestie sui luoghi di lavoro


Come CGIL, accogliamo con soddisfazione la scelta delle forze politiche di presentare disegni di legge sulle molestie nei luoghi di lavoro. Senza l’approvazione di una legge non sarà possibile dare piena attuazione alla Convenzione ILO 190, uno strumento innovativo e fondamentale per contrastare un fenomeno ancora più sommerso della violenza domestica, ma che trae origine dalla stessa matrice culturale: l’asimmetria di potere tra donne e uomini. In un mercato del lavoro come quello italiano, questa disparità è ancora più marcata.
Proprio perché riteniamo la Convenzione ILO una parte fondamentale di un impianto normativo solido per il contrasto alla violenza di genere, che tuttavia presenta limiti applicativi nella capacità di invertire il fenomeno, guardiamo con favore sia all’istituzione di una specifica fattispecie di reato sia all’intento di chiarire le procedure per le denunce e la responsabilità dell’azienda rispetto ai comportamenti molesti.
Per questi motivi, riteniamo essenziale che il nuovo provvedimento rimanga coerente con la Convenzione, già recepita nel nostro ordinamento, a partire dall’articolo 1 che definisce «violenza e molestie» nel lavoro come un insieme di pratiche, comportamenti e minacce, «sia in un’unica occasione, sia ripetutamente». Inoltre, sottolineiamo che uno degli aspetti di maggiore innovazione della Convenzione risiede nell’estensione dell’ambito di applicazione dal “posto di lavoro” al “lavoro” in senso lato, includendo anche le molestie e violenze subite da utenti, clienti o pazienti e riconducendo la responsabilità dell’accaduto al datore di lavoro.
Per questo, nella modifica dell’art. 609-ter1 del Codice penale, consideriamo più puntuale il ddl 813, che specifica come reato anche un singolo episodio. Non capiremmo una scelta diversa, in particolare rispetto a quanto previsto dalla Convenzione ILO. Creare una divergenza tra i provvedimenti andrebbe esclusivamente a discapito delle vittime. Allo stesso tempo, nella definizione della pena, riteniamo più convincente il ddl 671: prevedere un termine massimo di 12 mesi per la denuncia non tiene conto delle difficoltà delle vittime nel denunciare finché non si sentono al sicuro, sia sul piano personale che economico e organizzativo. Inoltre, l’esperienza sindacale ci insegna che i molestatori spesso agiscono con più donne nel corso della loro carriera; una
prescrizione rigida limiterebbe le possibilità per le vittime di farsi avanti quando una collega decide di denunciare.
In merito alle definizioni, reputiamo il ddl 671 più completo, ma le specifiche dei comportamenti che si configurano come violenza psicologica, descritte nel ddl 257, possono essere di grande aiuto sia per gli inquirenti che per l’Inail nel riconoscimento dello stress da lavoro correlato. In particolare, il comma 3 dell’articolo 2 del ddl 257 descrive con precisione la riduzione della capacità lavorativa, il disagio socio-emotivo e i disturbi psicofisici come effetti diretti delle molestie o della violenza.
Rispetto agli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione e informazione, il ddl 671 prevede giustamente che le aziende, in collaborazione con le rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici, si impegnino a creare un ambiente di lavoro rispettoso della dignità di tutti i lavoratori. Questo include l’organizzazione di percorsi formativi per intercettare i segnali, spesso sfumati, di un comportamento molesto e l’adozione di un codice di condotta. Per la CGIL, la violenza di genere è un fenomeno pubblico e non privato. Riteniamo quindi che lo Stato debba essere parte attiva nei percorsi di prevenzione e di presa in carico delle vittime.
A tal proposito, è fondamentale che la nuova legge includa l’articolo 3 del ddl 257, che prevede la collaborazione con i servizi di prevenzione e protezione della salute nei luoghi di lavoro delle AUSL e con i centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo. Tali soggetti dovrebbero essere responsabili dell’organizzazione di iniziative periodiche di informazione per i dipendenti e di corsi annuali obbligatori per dirigenti, medici competenti, responsabili della sicurezza aziendale e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, riteniamo necessario estendere il tema della prevenzione aziendale anche ai rapporti con fornitori, utenti, clienti e pazienti, ovvero a tutti i rapporti generati dal lavoro.
Riteniamo utile, pur consapevoli delle difficoltà, dar seguito all’articolo 9 del ddl 257 sull’istituzione di centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo.
Condividiamo il ddl 813 in materia di responsabilità disciplinare (art. 8), così come l’estensione ai casi di molestia dello strumento di ammonimento del Questore (art. 11). Tuttavia, riteniamo opportuno che, come già avviene per la violenza domestica, anche nei casi di molestie l’ammonimento possa essere attivato non solo dalla vittima, ma anche da una persona informata sui fatti. L’intera normativa sul contrasto alla violenza di genere deve essere omogenea per evitare l’idea che esistano violenze di diversa importanza.
Condividiamo anche gli articoli 3 e 4 del ddl 671 e l’articolo 5 del ddl 813, che prevedono assistenza e consulenza da parte delle consigliere di parità.
Crediamo però che le RSU e i sindacati territoriali possano svolgere un ruolo determinante, grazie alla loro capillarità e specializzazione.
Accogliamo con favore l’articolo 12 del ddl 813, che riconosce lo stress da lavoro correlato presso l’Inail, pur consapevoli delle resistenze dell’Istituto nel riconoscere queste malattie professionali.
Infine, sull’istituzione di un osservatorio presso il Ministero del Lavoro, segnaliamo che il tema è già in discussione presso l’Osservatorio esistente presso il DPO. Non riteniamo necessario duplicare gli enti e non crediamo che questa legge sia il contesto adatto per riorganizzarli.
Concludendo, ci appelliamo al senso di responsabilità delle forze politiche affinché si giunga rapidamente all’approvazione di una legge condivisa. I ddl presentati sono largamente convergenti e rappresentano un’importante occasione per affrontare in modo incisivo un problema urgente e trasversale.


fonte: senato.it