Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 5 novembre 1998
Validità: 01.11.1998 - 31.10.2001
Parti: Federterziario, Federterziario Sud e Ugl Costruzioni
Settori: Edilizia, Imprese artigiane e P.M.I. edili ed affini, Ugl
Fonte: CNEL

Sommario:

Sfera di applicazione
Protocollo sulla politica degli investimenti, sulla politica industriale e sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Parte I
Politica per gli investimenti e l'occupazione
Politica industriale
Politiche del lavoro
Parte II
1. Snellimento e standardizzazione delle procedure
2. Mantenimento rigoroso dei programmi triennali delle OO.PP. e adeguamento dei flussi finanziari
3. Rilancio degli investimenti per l'adeguamento del paese agli standard comunitari
4. Revisione dell'attuale sistema creditizio
5. Creare un quadro di certezze che consenta la ripresa dell'edilizia privata
6. Rilanciare la strategia del project financing
Sistemi di concertazione e di informazione
A. Sistema di concertazione
B. Sistema di informazione
Sistema contrattuale
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Protocollo sul sistema delle casse edili
Lavoro a tempo parziale
Dichiarazione congiunta.
Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di difficoltà aziendali e di crisi del mercato
Parte I - Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione.
Art. 2 - Documenti.
Art. 3 - Periodo di prova.
Art. 4 - Mutamento di mansioni.
Art. 5 - Mansioni promiscue.
Art. 6 - Orario di lavoro.
Art. 7 - Riposi compensativi.
Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa.
Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni.
Art. 10 - Riposo settimanale.
Art. 11 - Soste di lavoro.
Art. 12 - Sospensione e riduzione di orario.
Art. 13 - Recuperi.
Art. 14 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza.
Art. 15 - Indennità territoriale di settore.
Art. 16 - Lavoro a cottimo.
Art. 17 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Art. 18 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti.
Art. 19 - Ferie.
Art. 20 - Gratifica natalizia.
Art. 21 - Festività.
Art. 22 - Accantonamenti presso la Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI).
Art. 23 - Lavoro supplementare, straordinario notturno e festivo
Art. 24 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 25 - Trasferta - Norme generali.
• Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Art. 26 - Elementi della retribuzione.
Art. 27 - Modalità di pagamento.
Art. 28 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 29 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Art. 30 - Congedo matrimoniale.
Art. 31 - Anzianità professionale edile.
Art. 32 - Conservazione degli utensili.
Art. 33 - Preavviso.
Art. 34 - Indennità in caso di morte.
Art. 35 - Controversie.
Art. 36 - Reclami.
Art. 37 - Comitati tecnici paritetici per le controversie.
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 39 - Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Art. 40 - Addestramento professionale.
Art. 41 - Quote sindacali.
Art. 42 - Contrattazione di 2° livello.
Art. 43 - Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria.
Parte II - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 44 - Assunzione.
Art. 45 - Documenti.
Art. 46 - Periodo di prova.
Art. 47 - Orario di lavoro.
Art. 48 - Riposi compensativi.
Art. 49 - Elementi del trattamento economico globale.
Art. 50 - Stipendio minimo mensile.
Art. 51 - Premio di produzione.
Art. 52 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario.
Art. 53 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato.
Art. 54 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria.
Art. 55 - Indennità di cassa e maneggio denaro.
Art. 56 - Mense aziendali.
Art. 57 - Aumenti periodici d'anzianità.
Art. 58 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 59 - Trasferta.
Art. 60 - Mutamento mansioni.
Art. 61 - Pagamento della retribuzione.
Art. 62 - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 63 - Ferie.
Art. 64 - Tredicesima mensilità.
Art. 65 - Premio annuo.
Art. 66 - Premio di fedeltà.
Art. 67 - Trattamento in caso di malattia.
Art. 68 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Art. 69 - Congedo matrimoniale.
Art. 70 - Aspettativa.
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 72 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale.
Art. 73 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 74 - Indennità in caso di morte.
Art. 75 - Certificato di lavoro.
Art. 76 - Controversie.
Art. 77 - Quote sindacali.
Parte III - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori.
Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 80 - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 81 - Diritti.
• Tutela della maternità.

• Tutela e accesso al lavoro delle donne.
• Videoterminali.
• Permessi per il padre lavoratore.
• Lavoratori invalidi.
• Portatori di handicap.
• Lavoratori extracomunitari.
• Tossicodipendenti.
Art. 82 - Sicurezza del lavoro.
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni.

• Prevenzione e sicurezza del lavoro.
• Sedi e strumenti di confronto.
• Formazione professionale per la sicurezza.
• Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza.
• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
• Normativa tecnica.
• Rappresentante per la sicurezza.
Art. 83 - Permessi.
Art. 84 - Diritto allo studio.
Art. 85 - Assenze e permessi.
Art. 86 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 87 - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 88 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 89 - Diritti sindacali.
a) Diritto di assemblea.

b) Rappresentanze sindacali.
c) Tutela dei licenziamenti individuali.
Art. 90 - Previdenza complementare.
Art. 91- Disposizioni generali.
Art. 92 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore.
Art. 93 - Allegati.
Art. 94 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A Aumenti retributivi
Allegato B Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese del settore delle costruzioni edili
Art. 1 - Norme generali.

Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Tirocinio presso diverse imprese.
Art. 4 - Durata del tirocinio.
Art. 5 - Retribuzione.
Art. 6 - Attuazione della legge n. 56/87.
Art. 7 - Insegnamento complementare.
Art. 8 - Attribuzione della qualifica.
Art. 9 - Decorrenza e durata.
Allegato C Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI)
Allegato D Accantonamento della maggiorazione per ferie gratifica natalizia e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
Allegato E Regolamento dell’anzianità professionale edile
Allegato F Accordo quadro per iniziative a sostegno del mezzogiorno
Allegato G Dichiarazione congiunta

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini

5 novembre 1998 tra l'Associazione Federterziario, Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa industriale, Commerciale e Artigiana […], l'Associazione Federterziario Sud, Federazione dell'Italia Meridionale del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa industriale, Commerciale e Artigiana […] e la Federazione Ugl Costruzioni […] è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini.


Il presente CCNL vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8.8.85 n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, che operano nel settore delle costruzioni edili e attività affini e, in particolare, nelle seguenti attività:
• costruzioni edili e cioè costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il carico, lo scarico di cantieri e di opere provvisionali in genere e lo sgombero dei materiali;
• intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
• decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali, artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
• pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
• preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• posa in opera di attrezzature varie di servizio;
• lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
• spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
• costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione ecc.;
• pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
• costruzione, manutenzione e irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
• costruzione o installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
• costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
• costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
• messa in opera di pali, tralicci e simili;
• costruzione di linee elettriche e telefoniche;
• scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
• realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
• costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
• movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
• esecuzione di segnaletica stradale orizzontale; posa in opera di segnaletica.
Nota a verbale.
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente Contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti, o quando le stesse attività siano regolamentate da contratti artigiani di altre categorie.


Le Parti convengono nel consolidare una linea di proposta per una politica di settore diretta a restituire all'artigianato delle costruzioni il ruolo che esso deve assolvere per lo sviluppo economico del Paese e per la ripresa dell'occupazione.
Nel Protocollo Governo - Confederazioni sindacali - Confederazioni imprenditoriali del 23.7.93 è riconosciuto il ruolo del settore delle costruzioni per il rilancio del mercato interno e per la necessità di recuperare il ritardo accumulato dal Paese nella dotazione di infrastrutture rispetto agli altri paesi europei.


1. Nelle politiche del lavoro elementi fondamentali sono la modifica e nuova definizione della struttura del costo del lavoro, l'azione diretta a contrastare il lavoro irregolare e l'evasione contributiva, gli strumenti a sostegno della mobilità e flessibilità nell'impiego delle risorse umane, gli interventi finalizzati a percorsi di qualificazione e riqualificazione delle stesse risorse umane.
[…]
3. È necessario definire le azioni e gli strumenti necessari a combattere l'area dell'evasione contributiva in modo di porre le imprese in condizione di parità concorrenziale anche attraverso un sistema di agevolazioni e penalizzazioni in grado di far emergere il lavoro sommerso e abusivo.
[…]


Le Parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente CCNL.
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei 2 sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.


Il sistema di concertazione tra le Parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
• sviluppare il confronto tra le Parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale;
• definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le Parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente CCNL.
Livello nazionale
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:
[…]
• politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
• politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
• struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni;
• formazioni professionale, azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.
Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardanti il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane e indirizzato al sostegno e allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili del settore edile ed affini.
Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.
Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
Livello territoriale
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
• mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato e alle piccole imprese;
• mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità; attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.


Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma 1 volta l'anno, in appositi incontri convocati dalle Associazioni territoriali artigiane su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i consorzi artigiani con un fatturato annuo di oltre 30 miliardi di lire, aggiudicatari di opere di significativa rilevanza a livello territoriale, al fine di una valutazione congiunta, alle rappresentanze sindacali territoriali, forniranno informazioni su:
• situazione e previsioni produttive e occupazionali dei Consorzi;
• struttura e andamento dell'occupazione;
• mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
• programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
• programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 30 giorni dalla richiesta delle Parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.
Le Parti si impegnano ad intensificare la loro azione perché da parte degli enti competenti si impedisca l'uso del lavoro nero e l'evasione contributiva, fenomeni che, oltre ai gravi danni sociali, producono concorrenza sleale e aggiungono difficoltà alle imprese rispettose delle norme.


1. Livello nazionale
Al livello contrattuale nazionale spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definirne il Contratto collettivo.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale tratta in particolare i seguenti argomenti:
• le relazioni sindacali di settore;
• le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
• il sistema di classificazione;
[…]
• l'orario di lavoro;
• le normative sulle condizioni di lavoro, sicurezza ed igiene;
• le azioni positive per le pari opportunità;
• gli Enti paritetici;
[…]
• altre materie tipiche del CCNL.
2. Livello regionale
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali del settore e definire l'elemento economico di 2° livello che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevato attraverso alcuni indicatori convenuti tra le Parti.
In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore e da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato dalle Organizzazioni regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali, il tutto entro le previsioni di cui all'art. 24/196/97.
Le Parti concordano che, in caso di contrasto in ordine all'applicazione della normativa su indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di una sola delle Parti territoriali, siano demandate al livello nazionale il quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.


Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le Parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure e i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale rispetto alla scadenza del precedente Contratto.


Il sistema della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI) è l'unico strumento di riferimento per la piena attuazione dell'autonomia contrattuale dei settori e delle imprese di cui alla sfera di applicazione - Disciplina Generale del presente CCNL.
Le Parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 109 dell'11.2.94, sull'obbligo che i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli Enti nei quali sono stati iscritti, concordano di darne piena e immediata attuazione.
A tal fine le Parti confermano la necessità di giungere alla definizione di un Protocollo d'intesa tra i soggetti costituenti i diversi sistemi di Casse Edili per avviare la razionalizzazione delle procedure al fine di favorire l'effettivo reciproco riconoscimento tra i sistemi stessi.
In proposito, le Parti concordano che i principi e il dettato dell'art. 37 della legge n. 109/94, hanno valore interpretativo e non innovativo e in tal senso vanno applicati e contrattualmente attuati.

Parte I - Regolamentazione per gli operai

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Ove l'impresa per obiettive esigenze tecniche e produttive, ripartisca su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recupero.
Nell'effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei vari mesi dell'anno le parti, entro i limiti della legislazione vigente, potranno fissare per 4 mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 23 del presente Contratto.


Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell'art. 6.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi, con alloggi nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]
Chiarimento a verbale.
Le Parti si danno atto che le attività previste dalla normativa vigente sull'orario di lavoro, possono riguardare ancore lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.


Qualora lo richiedano esigenze connesse ad opere di pubblica utilità, fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
L'impresa informerà la propria organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS. territoriali.


Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese e agli operai regolati dal presente Contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi dovranno godere del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato […]
L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.


È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dall'interruzione dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 1 ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.


Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo e affisse all'Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere e disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[…]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[…]


È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.


a) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto. All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine e attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente Contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 42 dello stesso. L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al Contratto nazionale e agli accordi locali di cui ai commi precedenti, redatta secondo il facsimile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti. Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al Contratto nazionale e agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti. La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al comma 1 della lett. b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), debbono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente Contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione e organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili e affini della fase esecutiva delle opere.
f) È compito del rappresentante sindacale, di cui all'art. 89, lett. b), d'intervenire nei confronti dell'impresa per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili e affini.


Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A - Lavori vari.

Voci Tab. unica naz.le Situazione extra

1) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4 5

2) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5 5

3) lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5 12

4) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8 15

5) lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8 15

6) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8 17

7) lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

8) lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tali da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10 10

9) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11 17

10) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12 20

11) lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20

12) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre

13 22

13) lavori di demolizione di strutture pericolanti

16 23

14) lavori in acqua (per i lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12

16 28

15) lavori su scale aeree tipo Porta

17 35

16) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato e dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso

17 35

17) costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a m. 10

19 35

18) lavori per fognature nuove in galleria

19 35

19) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20 35

20) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21 40

21) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 10

22 40

22) lavori in pozzi neri preesistenti

27 55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli e gli stivali di gomma.

Gruppo B - Lavori in galleria.
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
• per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore l'indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 km. dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al comma 1, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

Gruppo C - Costruzione di linee elettriche e telefoniche.
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 26 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.


L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dei superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[…]


La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda l'attribuzione della categoria e l'applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di cui all'art. 16 ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l'intervento del Comitato tecnico paritetico previsto all'art. 37 per l'accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 gg. dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta d'intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente Contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.


In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente Contratto nazionale a norma dell'art. 42 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l'applicazione dei compiti di cui al comma 2 dell'art. 35.
I componenti del Comitato sono nominati in numero uguale rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 42, comma 1, in ragione queste ultime di 1 rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.


È data facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di istituire un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dalla Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s'impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il contributo di cui all'art. 40 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente CCNL.
La costituzione e il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un Protocollo nazionale d'intesa.
Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull'esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale.


Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare e aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza decidono l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo all'istituzione di apposito Ente Scuola.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili o laddove queste non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni contraenti.
Tali enti saranno amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Il Consiglio di amministrazione nominerà il Presidente nella persona di 1 rappresentante degli artigiani, il vice - Presidente nella persona di 1 rappresentante dei lavoratori e il Direttore, all'infuori del Consiglio stesso, su designazione dell'Associazione territoriale dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti Scuola.
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziarie dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima e in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato e assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo non superiore a 30 giorni di addestramento pratico alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, gli operai avranno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 3. Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali gli operai ritenuti idonei e incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
É istituito un Organismo paritetico a livello nazionale con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina anche in relazione ai compiti demandati all'Organismo paritetico nazionale di cui sopra. Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento dell'attività svolta dagli Enti Scuola.


Alle Organizzazioni regionali e territoriali dell'artigianato e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula del CCRIL, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale. Il CCNL, in particolare, provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, comma 3, dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori di alta montagna;
[…]
g) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 24;
[…]
Ricorrendo i presupposti della trasferta, le Organizzazioni predette potranno prevedere, in presenza di zone economicamente deboli o disagiate, un'indennità forfettaria unica in sostituzione dell'indennità di alta montagna, di concorso alle spese di trasporto e dell'indennità di mensa.
[…]
Alle Organizzazioni regionali è inoltre demandato di provvedere:
[…]
3. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
4. all'istituzione e funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.
Le questioni d'interpretazione della disciplina nazionale sono immediatamente demandate alle Organizzazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
[…]


a) Essa è lo strumento per l'attuazione per le materie di cui appresso, dei Contratti e Accordi collettivi stipulati fra le Associazioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alla Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria sono definiti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle associazioni di cui al comma 1 e, nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alla Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai Contratti e dagli Accordi di cui al precedente comma sono correlativi e inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26.
Il contributo può essere stabilito in maniera diversa nel caso di specifiche esigenze finanziarie degli uffici territoriali della CENAI, accertate dall'organismo nazionale.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria.
La Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria è amministrata da un Comitato di gestione nominato in misura paritetica dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni dei lavoratori dall'altro.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale. Il presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio d'amministrazione.
Le prestazioni della Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria per i casi di malattia anche professionale e infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato che forma parte integrante del presente articolo.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza della Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria per l'automatica e integrale applicazione. Gli organi della Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli Accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie dagli Accordi nazionali medesimi.
I bilanci consuntivi, situazione patrimoniale, conto economico, accompagnati dalla relazione del presidente della Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le Associazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi entro 30 giorni dalla loro approvazione alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria.
Entro i successivi 30 giorni, le Organizzazioni si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al presidente della Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria il quale ne darà lettura al Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.
b) Con l'iscrizione alla Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente CCNL, degli accordi locali adottati a norma del Contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente gli obblighi e oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi.
c) Con l'iscrizione alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote
A carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,10% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 maggiorato del 23% per i datori di lavoro e in eguale misura a carico degli operai.
L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a proprio carico, alla Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria con la periodicità e le altre modalità previste per i versamento del contributo di cui al comma 3 della lett. a) del presente articolo.
Il gettito della quota territoriale nazionale contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alle Organizzazioni Datoriali; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alla Federazione nazionale dei lavoratori.
La Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
Il regolamento di attuazione della Cassa edile Nazionale Artigianato e Industria, circa la totalità delle somme percentuali da accantonare stabilirà, per ogni tipo di prestazione, le modalità di accantonamento e il regime in base al quale sottoporre ad accantonamento, totale o parziale, le somme necessarie alle prestazioni.

Parte II - Regolamentazione per gli impiegati

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L'orario normale contrattuale sarà ripartito su 5 giorni per settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico - produttive, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di 1° livello, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 49.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 6 (Parte operai) e dagli accordi integrativi dello stesso.
Il prolungamento del lavoro oltre agli orari contrattuali di cui ai precedenti commi, fino a concorrenza dei maggiori orari previsti dall'art. 8 del R.D. 10.9.23, n. 1957, dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 23 del presente Contratto.


Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai Contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 49;
b) per lavori in galleria: un'indennità di £. 15.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.


[…]
Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]


[…]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.


[…]
Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, e in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie.
[…]


[…]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
[…]


Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro e alla produzione. Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]


La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle Parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall'Associazione Sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra le Parti interessate.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente Contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.


[…]
Entro 6 mesi dalla data di stipula del presente Contratto, le Organizzazioni nazionali contraenti costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle Organizzazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente Contratto.
Entro i termini di cui al comma 1, le Parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al comma 1, con il compito di analizzare le nuove professionalità e il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri.


L'ammissione a lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.


Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela del lavoratore padre si fa riferimento alle vigenti norme di legge.


In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, le Parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 39 del CCNL, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.


Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortuni sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.


Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi.
Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.


Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola previsti dall'art. 40 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.


Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizio igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
È istituito il libretto sanitario e i dati biostatici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
• eventuali visite di assunzione;
• visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
• controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 300/70;
• infortuni sul lavoro;
• malattie professionali;
• assenze per malattie e infortuni.
Il libretto sarà fornito a cura della Cassa Edile, sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni su libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. È istituito, secondo un facsimile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie.


Le Parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi benefici dell'intervento preventivo, per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le Parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le Parti concordano, infine, che le direttive della Comunità Economica Europea, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese e all'artigianato.


Le Parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare un'informazione e una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.
In particolare le Parti concordano la costituzione di un Comitato Paritetico Nazionale (CPN), il cui Statuto, regolamento e finanziamento saranno determinati dalle Parti, avente le finalità previste dall'art. 39 del CCNL, predisponendo analoga normativa statutaria e regolamentare per i Comitati paritetici regionali.
Alla determinazione del finanziamento dei Comitati Paritetici Regionali, provvedono le competenti Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall'art. 20 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione materia di sicurezza.


La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
La formazione professionale svolta dagli Enti Scuola, in collaborazione e coordinamento con i Comitati Tecnici di prevenzione territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine assume un ruolo determinante la costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il Comitato Paritetico Nazionale al fine di fornire gli opportuni indirizzi alle Scuole Edili e ai Comitati paritetici regionali.
Le Parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:
• lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
• lavoratori assunti con contratto di formazione - lavoro o di apprendistato;
• tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
• lavoratori occupati.
Le Parti, in collaborazione con il Comitato Paritetico Nazionale, elaboreranno moduli di corsi formativi per la sicurezza, di 8 ore retribuite, ai quali parteciperanno lavoratori che accedono per la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un accordo tra le parti a livello regionale o territoriale.
Le Parti si riservano di approvare, sulla base di un accordo successivo, uno schema tipo dello Statuto delle Scuole Edili di cui all'art. 40 del CCNL.


Le Parti concordano sulla funzionalità del "Piano di Sicurezza" nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le Parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all'art. 89, lett. B), del CCNL.
In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 19.3.90 n. 55 e dell'art. 9 del DPCM 10.1.91 n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori e adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi d'esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.


Le Parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'Inail e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.


Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le Parti concordano sull'esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell'art. 24 della legge 23.12.78 n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.


1. In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza, riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
2. In presenza dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante della sicurezza, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
3. L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, avviene con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
4. Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
5. Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il rappresentante alla sicurezza assolve ai propri compiti in collaborazione con i rappresentanti per la sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.
6. Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani succitati e di formulare proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del vigente CCNL. Il rappresentante per la sicurezza è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. n. 626/94.
7. Il rappresentante territoriale per la sicurezza verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria di cui al punto 9.
8. Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.
9. In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso la Cassa Edile Artigianato e Industria delle qualità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a £. 10.000 annue per dipendente, di cui £. 8.000 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7.
10. A livello regionale le Parti all'interno di programmi decisi, congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutture e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante alla sicurezza e il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL.
11. La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre stabilire la programmazione della formazione del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, previsti dall'art. 22 del D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.
12. Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL terrà un'anagrafe in merito.
13. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5 e 6, dalla data di elezione del rappresentante per la sicurezza aziendale cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al punto 9.
14. Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13, ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:
• 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
• 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
• 32 ore annue nelle imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
15. Alla formazione di cui all'art. 22 del D.lgs n. 626/94 del rappresentante per la sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario di. lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
16. La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/94. Le Parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
17. A tal fine, entro il 30.6.99 le Parti procederanno a una verifica circa l'attuazione di quanto convenuto con il presente articolo.


Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino a un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lett. f) (licenziamento per mancanze).
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati alla Cassa edile.
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
• ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
• non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
• arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
• sia trovato addormentato;
• introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
• si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
• in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
f) L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
• insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
• rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode e danneggiamenti, volontari o con colpa, di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
• lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
• recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell'anno precedente;
[…]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.


Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]


Per quanto concerne le rappresentanze sindacali si fa riferimento alle norme e agli accordi vigenti all'atto della stipula del presente Contratto.


Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente Contratto.

Allegati
Allegato B Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese del settore delle costruzioni edili

La disciplina dell'apprendistato nel settore edile e affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente normativa.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del presente Contratto.


I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata del tirocinio prevista dalla presente normativa, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno e si riferiscano alle stesse qualificazioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le qualificazioni per la cui acquisizione sono stati effettuati.
[…]


La durata del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di lavorazioni e di qualifiche come di seguito indicati:
1° gruppo - Lavorazioni artistiche e ad alto contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio: ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata 4 anni e 6 mesi.
2° gruppo - Lavorazioni di carattere tradizionale e a medio contenuto professionale, quali ad esempio: muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatone, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata 3 anni e 6 mesi.
3° gruppo - Lavorazioni di carattere tradizionale e a basso contenuto professionale, quali ad esempio: asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.
Durata 1 anno e 6 mesi.
Per gli impiegati, l'apprendistato ha la stessa durata del 3° Gruppo.


Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della legge n. 25, saranno stabilite in numero di 4 ore settimanali da effettuarsi di norma presso le associazioni o enti bilaterali possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato; in tal caso l'apprendista non dovrà ugualmente superare gli orari contrattuali e di legge.


La presente normativa è parte integrante del CCNL di cui segue le sorti. Nota a verbale.
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano, le Parti concordano di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Le parti concordano che la formazione esterna all'azienda degli apprendisti, non appena diventerà operativo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16, legge n. 196/97 e dal D.M. n. 804/98 n. 110, sarà effettuata dalle parti stesse firmatarie del presente Contratto ed accordo o da enti con i quali sarà stipulata apposita convenzione. La durata della formazione esterna all'azienda sarà quella prevista dalla legge.


La Cassa edile Bilaterale (CENAI) è regolata dall'art. 43 del presente CCNL e dalle norme di legge.
In ciascuna circoscrizione territoriale, con definizione preferibilmente regionale, può essere istituita una sede della CENAI.
I firmatari del presente CCNL si impegnano a procedere alla costituzione della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (CENAI) entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui lo stesso sarà depositato.