Cassazione Penale Sez. 4, 18 dicembre 2024, n. 46569 - Lavoratore travolto dal bulldozer. Posizione di garanzia di fatto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A., nato a R il (omissis),
B.B. Srl;
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Uditi:
l'avvocato TASCINI VALERIANO del foro di PERUGIA in difesa di B.B. Srl e con delega orale anche per l'avvocato CIGLIONI ALESSANDRO del foro di PERUGIA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato SOLI SASCHIA del foro di PERUGIA in difesa della parte civile C.C. cha ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
l'avvocato FARINAZZO ERMES del foro di PERUGIA in difesa delle parti civili D.D., E.E. e F.F. che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
l'avvocato BELLUCCI GIULIANO del foro di PERUGIA in difesa di A.A. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
Fatto
1. La Corte d'Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia di condanna di A.A., nella qualità di dipendente della B.B. Srl, in ordine al reato di cui agli artt. 589, commi 1 e 2, cod. pen., in danno di G.G., commesso in M il 6 agosto 2014, alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento, in solido con il responsabile civile B.B. Srl, del danno subito dalle parti civili costituite, da liquidarsi in sede civile con concessione di provvisionale.
Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro, descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. Nella discarica di B, gestita da TSA Spa, operava, quale appaltatore, B.B. Srl in virtù di un contratto di nolo a caldo e a freddo con fornitura alla committente di macchinari e mezzi per la movimentazione dei rifiuti e di personale. Il giorno 6 agosto 2014, il bulldozer Fiat di proprietà della B.B. Srl aveva riportato un guasto; il conducente H.H., dipendente della B.B., aveva avvisato il proprio datore di lavoro I.I. e chiamato la ditta J.J. e K.K., incaricata della riparazione dei macchinari della società; sul posto era intervenuto l'elettrauto G.G. che, insieme ad altro dipendente della B.B., A.A., a cui H.H. aveva affidato il mezzo, si era attivato per la riparazione; A.A., in un primo momento, si era posto alla guida del bulldozer e, preso atto della impossibilità di avviarlo, aveva coadiuvato G.G. nelle manovre di riparazione; la vittima, dopo essersi posizionata sul cingolo destro del mezzo, al fine di spostarlo in un punto più adatto, aveva utilizzato un cavo elettrico come tirante dell'alternatore per ottenere il deflusso del carburante e contemporaneamente aveva formato un ponte elettrico, che, nell'immediato, ne aveva consentito la messa in moto; a seguito del primo intervento, il bulldozer condotto da A.A. aveva percorso alcuni metri in retromarcia fino a che, a causa della pendenza, si era nuovamente fermato; a questo punto G.G. aveva reiterato la manovra, mentre A.A., su indicazione di G.G., si era spostato dal posto di guida per tenere lo sportello del vano motore aperto; l'elettrauto si era posizionato nuovamente sul cingolo e aveva reiterato l'accensione tramite ponte elettrico; il bulldozer si era messo in moto e, poiché A.A. non aveva attivato la leva di freno di stazionamento, aveva percorso alcuni metri e travolto G.G. cagionandone la morte.
Nei confronti di A.A. è stato ravvisato, quale addebito di colpa, la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 per avere condotto il mezzo Buldozer senza averne le capacità e senza essere stato addestrato, per avere tentato di condurre lo stesso all'esterno della cellula della discarica impegnando in retromarcia una scoscesa rampa e per non aver inserito il freno meccanico di stazionamento.
2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto distinti atti di ricorso l'imputato e il responsabile civile.
2.1. Il ricorso di A.A. si è articolato in quattro motivi.
2.1.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 63, 191, 526 e 597 cod. proc. pen.
La Corte di appello, nel ritenere che le dichiarazioni rese da H.H. fossero utilizzabili contra alios, era andata di contrario avviso rispetto alla ordinanza del Gip del 28 dicembre 2015 di chiusura dell'incidente probatorio e alla ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2019 che avevano dichiarato la inutilizzabilità della perizia nella parte fondata sulle dichiarazioni di H.H. e A.A., a loro volta inutilizzabili in toto, sia contra se, sia contra alios. In tal modo era incorsa nella violazione degli artt. 526 e 597 cod. proc. pen., in quanto nel dibattimento di primo grado le dichiarazioni di H.H. e di A.A. non erano state ammesse, perché ritenute inutilizzabili e, in assenza di appello del Pubblico Ministero, la Corte aveva modificato in peius per l'imputato le ordinanze precedentemente rese.
Non vi è dubbio che le dichiarazioni rese da H.H., ritenute inutilizzabili solo contra se dai giudici di appello, contenute nella perizia e riportate nella sentenza di appello, abbiano rivestito per i giudici di primo e secondo grado elemento portante per affermare la responsabilità di A.A. Tali dichiarazioni, invero, dovevano essere ritenute inutilizzabili, ex art. 63 comma 2, cod. proc. pen. contra se e contra alios. H.H. era stato tratto a giudizio e assolto dalla stessa Corte di Appello in ordine al reato di cui all'art. 20, comma 2 lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 per avere affidato il bulldozer a persona non abilitata alla guida di tale mezzo e non addestrata; nelle sue dichiarazioni, riportate nella perizia, rese in data 8 agosto 2014, aveva affermato di avere chiesto a A.A. di dare una mano al dipendente della ditta incaricata della riparazione del guasto, sicché, a quel punto, egli avrebbe dovuto essere indagato. In assenza delle dichiarazioni di H.H. gli unici dati certi erano i seguenti: a) il 6 agosto 2014 il mezzo della B.B. operante presso la discarica di B condotto da H.H. si era fermato; b) era stata chiamata la ditta J.J. e K.K., che aveva inviato il dipendente G.G. per effettuare la riparazione; c) il guasto era conseguente alla rottura un fusibile: tale anomalia non era stata rilevata dal G.G., il quale aveva provato a rimettere in funzione la macchina operatrice attraverso una manovra anomala, consistita nel collocarsi sdraiato sopra il cingolo destro della macchina, utilizzare un cavo in trazione, aprire la valvola di ingresso del carburante e realizzare un ponte elettrico collegando con due fili elettrici alcune valvole; d) dopo il sinistro era stato accertato che la leva 11 del freno era in quel momento disinserita.
Nessun dato emerso dall'istruttoria e legittimamente acquisito poteva condurre, pertanto all'affermazione della responsabilità di A.A.
2.1.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello ritenuto abnorme il comportamento della vittima e, come da tale, di per sé solo idoneo a determinare l'evento. La Corte, nel valutare il comportamento di G.G. come rientrante nella ordinaria prevedibilità, non aveva tenuto conto della deposizione resa dal tecnico della prevenzione L.L., tecnico della prevenzione, all'udienza del 25 settembre 2019, secondo cui il tentativo di riparazione effettuato da G.G. era stato contrario ai principi della buona tecnica e alle prescrizioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione del bulldozer. Il guasto della macchina operatrice, come accertato nel processo, era dovuto alla rottura di un fusibile collocato nella parete della cabina di guida, la cui sostituzione era dunque, operazione facilissima: tuttavia G.G., senza svolgere alcuna diagnostica, aveva posto in essere una anomala e imprevedibile manovra contraria ai principi della tecnica. Il mancato inserimento del freno di stazionamento non avrebbe potuto di per sé determinare alcuna conseguenza, in quanto il guasto elettrico aveva determinato l'impossibilità di muoversi della macchina per effetto della pressione.
2.1.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge, e in specie degli articoli 43 cod. pen, e 19 decreto legislativo n. 81/ 2008, per avere la Corte ritenuto in capo a A.A. una posizione di garanzia nei confronti di G.G. Secondo i giudici, una volta che A.A. era stato chiamato ad adiuvare G.G. sul medesimo macchinario con ruoli complementari tra loro, A.A. alla conduzione del mezzo e G.G. alla riparazione, la posizione di ognuno doveva essere considerata reciprocamente interferente con l'altra, con conseguente scambio reciproco di posizione di garanzia di fatto. Tale assunto, tuttavia, non tiene conto, da un lato, che non era stato provato che A.A. fosse alla guida, dall'altro che era stato G.G. ad aver assunto, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, le funzioni di preposto di fatto e quindi una posizione di garanzia nei confronti di A.A. Se anche fosse stato provato che questi stava operando in ausilio a G.G., era stato, comunque, questi a dirigere l'intervento, fra l'altro in violazione delle regole della buona tecnica.
2.2. Il ricorso del responsabile civile si è articolato in tre motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 63, 191, 526 e 597 cod. proc. pen. Il ricorrente riprende negli stessi termini gli argomenti già sviluppati dall'imputato con il primo motivo del ricorso.
2.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli articoli 43 cod. pen. e 19 decreto legislativo n. 81/ 2008, per avere ritenuto la Corte sussistente in capo a A.A. una posizione di garanzia nei confronti di G.G. Il ricorrente riprende negli stessi termini gli argomenti già sviluppati dall'imputato con il terzo motivo del suo ricorso e sottolinea che, neppure dalle dichiarazioni di H.H., poteva trarsi la prova del ruolo che il A.A. avrebbe rivestito della vicenda. Con riferimento alla questione dell'azionamento della leva del freno, osserva il ricorrente come non fosse stato accertato che al momento della riparazione del mezzo operata da G.G., egli avesse effettivamente assunto il ruolo di comando del mezzo, né che il freno fosse stato inserito prima dell'intervento del G.G. ovvero che non fosse stato lo stesso G.G. ad operare in tal senso o che il disinserimento non potesse essere avvenuto casualmente durante le varie operazioni poste in essere.
2.2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello ritenuto abnorme il comportamento della vittima e, come da tale, di per sé solo idoneo a determinare l'evento. La Corte d'Appello di Perugia ha ritenuto che la causa fondamentale del decesso di G.G. fosse attribuibile al mancato inserimento della leva di stazionamento e che fosse irrilevante la condotta posta in essere dalla vittima, pur avendone sottolineato la anormalità. La Corte, tuttavia, non avrebbe spiegato né quale avrebbe dovuto essere il comportamento del A.A. di fronte alla condotta prevedibile del G.G., né perché tale ritenuta prevedibilità avesse inciso sulla anormalità della condotta del G.G. I giudici, in virtù del principio della causalità adeguata, avrebbero dovuto riportarsi idealmente al momento dell'azione del soggetto per verificare se egli, in base alla conoscenza delle leggi scientifiche e dei dati di fatto disponibili al momento dell'azione o dell'omissione, avesse potuto prevedere i normali o non improbabili sviluppi causali del suo agire secondo un giudizio ex ante; quindi avrebbe dovuto confrontare l'evento astrattamente prevedibile con quello effettivamente verificatosi. A tal fine il difensore ribadisce che il mancato inserimento del freno di stazionamento non poteva di per sé determinare alcuna conseguenza in quanto il guasto elettrico aveva determinato l'impossibilità di muoversi della macchina. È evidente - prosegue il difensore - che l'evento non si sarebbe prodotto qualora la vittima non avesse posto in essere quell'intervento anomalo e fuori da ogni regola che ha per contro realizzato e di cui il A.A. ignorava modalità. La Corte era così incorsa nella contraddittorietà della motivazione, in quanto, da un lato, aveva affermato che l'atto del G.G. non era abnorme e, dall'altro, aveva affermato che tale atto fera stato imprudente.
3. In esito alla discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
Diritto
1. I ricorsi, da trattare unitariamente in quanto sovrapponibili nel loro contenuto, devono essere rigettati.
2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, incentrato sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da H.H. e A.A., è infondato.
Con ordinanza pronunciata in sede di udienza preliminare del 21 settembre 2016, il G.U.P. ha dichiarato la inutilizzabilità, contra se e contra alios, delle dichiarazioni rese da A.A. (sentito in data 7 agosto 2014 e nella stessa data iscritto nel registro degli indagati, in quanto indicato come colui che materialmente utilizzava il bulldozer quando si era verificato l'incidente) e la utilizzabilità contra alios delle dichiarazioni rese da H.H., sentito in data 8 agosto 2014 e iscritto solo in data 16 novembre 2015. Con ordinanza del 24 aprile 2019 il Tribunale monocratico in sede dibattimentale ha dichiarato l'inutilizzabilità della perizia disposta in incidente probatorio nella parte in cui faceva riferimento alle dichiarazioni rese da H.H. e A.A. trattandosi di dichiarazioni assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., senza specificare se tale inutilizzabilità fosse contra seo contra alios.
La Corte di Appello, nella sentenza impugnata, nell'affrontare ancora una volta il tema, ha affermato che le dichiarazioni di H.H. dovevano essere considerate inutilizzabili limitatamente al contenuto autoaccusatorio ed utilizzabili rispetto al contenuto etera accusatorio e quindi nel caso di specie utilizzabili nella parte in cui dava atto che A.A., su sua indicazione, al momento dell'infortunio stava aiutando G.G. ad aggiustare il guasto e si era messo alla guida del mezzo.
Si tratta di percorso valutativo coerente e rispettoso del dato normativo. Va ribadito a tal proposito l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
- le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., non opera (Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571);
- le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini e aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (Sez. 2 , n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 - 01 Sez. 2 , n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640; Sez. 2. n. 283 del 01/10/2013, dep. 2014, Palminio, Rv. 258105), né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Sez. 5, n. 43508 del 28/05/2014, Barba, Rv. 261078).
Neppure sussiste la lamentata violazione degli artt. 591 e 597 cod. proc. pen., atteso che il giudice di appello può valutare in termini difformi dal primo giudice l'utilizzabilità di una prova, pur in assenza di una specifica impugnazione al riguardo, riguardando il "punto" della decisione cui si riferisce l'effetto preclusivo previsto dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., le statuizioni sostanziali, ma non le valutazioni processuali (Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, Gambino, Rv. 271974 - 01 e più di recente Sez. n. 29175 del 07/04/2021, Schilardi, Rv. 281697 - 01 secondo cui "ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione").
3. Il secondo motivo del ricorso dell'imputato ed il terzo motivo del ricorso del responsabile civile, incentrati sul preteso carattere abnorme del comportamento di G.G., sono manifestamente infondati.
Invero, non si profila alcuna contraddizione fra il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui si è affermato che il tipo di intervento effettuato dalla vittima era stato contrario alle regole della buona tecnica e perciò imprudente e il passaggio della stessa sentenza in cui si è escluso che il suo comportamento fosse stato abnorme, in quanto aveva comunque agito nell'ambito delle mansioni a lei affidate e aveva individuato una soluzione, ovvero quella del "ponte elettrico" che di fatto avrebbe bypassato il fusibile bruciato, nota e diffusa in casi di urgenza, "seppure anomala rispetto ai criteri di buona tecnica". Il ricorrente fa coincidere, in maniera impropria, la nozione di abnormità con quella di colpa, ovvero nozioni che coprono ambiti del tutto differenti, e non tiene conto che la normativa prevenzionistica è volta proprio ad apprestare una tutela rispetto a situazioni di rischio in ambito lavorativo, collegate anche ad agire colposo del lavoratore. Sotto tale profilo si deve ribadire che a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (Sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e di altri soggetti operanti all'interno dell'ambiente lavorativo e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT c/ Musso Paolo, Rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222).
Nel caso in esame i giudici di merito hanno, appunto, sottolineato come G.G. avesse agito nell'ambito della attività lavorativa a lui demandata e correttamente hanno, pertanto, escluso che il suo comportamento potesse aver interrotto il nesso di causalità fra la condotta colposa dell'imputato, lavoratore che operava sul mezzo, e l'evento.
Il motivo del ricorso del responsabile civile è inammissibile anche nella parte in cui reintroduce la questione per cui le risultanze probatorie non avevano consentito di affermare che fosse stato A.A. a non inserire la leva del freno. Invero si tratta di questione di merito che, come già detto, attenendo alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio, non è prospettabile in questa sede (quanto alla natura del ricorso in cassazione, si ricorda che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584) e che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
4. Il terzo motivo del ricorso dell'imputato e il secondo motivo del ricorso del responsabile civile, attinenti alla posizione di garanzia di A.A., sono manifestamente infondati.
La Corte di appello in proposito, dopo aver premesso che pacificamente A.A. non era né datore di lavoro, né preposto, né committente dell'intervento di G.G., ha spiegato che il contemporaneo operare dei due agenti (G.G. e A.A.) sul medesimo macchinario in panne con ruoli complementari fra di loro in vista della messa in funzione del mezzo, li aveva investiti di una posizione di garanzia di fatto, valevole in modo reciproco: G.G., operando sulla parte elettrica del mezzo su cui aveva specifica competenza, si era trovato a ricoprire, durante le operazioni in questione, una posizione di garanzia nei confronti di A.A. e questi, mettendosi alla conduzione del mezzo in avaria, si era trovato a ricoprire una posizione di garanzia nei confronti di G.G.
Il percorso argomentativo adottato non si presta a censure. La Corte ha fatto riferimento all'assunzione di una posizione di garanzia derivante dalla gestione da parte dell'imputato dei rischi connessi alla operazione che stava compiendo, rispetto a tutti coloro che a tali rischi erano esposti. Si tratta di affermazione coerente con l'impianto normativo in tema di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, nell'ambito del quale anche i lavoratori dipendenti sono debitori di sicurezza e destinatari di obblighi (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), fra cui anche quello di prendersi cura della integrità delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni.
I motivi dei due ricorsi, a fronte della motivazione della Corte, si limitano a sostenere che non vi era prova che fosse stato A.A. a porsi alla guida del bulldozer e a non azionare il freno, in tal modo ancora una volta deducendo un inammissibile profilo attinente al merito, e ad affermare che semmai era stato G.G. ad assumere la qualifica di garante, in tal modo non confrontandosi con le ragioni individuate dai giudici di merito a sostegno della decisione impugnata.
81/2008), fra cui anche quello di prendersi cura della integrità delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni.
I motivi dei due ricorsi, a fronte della motivazione della Corte, si limitano a sostenere che non vi era prova che fosse stato A.A. a porsi alla guida del bulldozer e a non azionare il freno, in tal modo ancora una volta deducendo un inammissibile profilo attinente al merito, e ad affermare che semmai era stato G.G. ad assumere la qualifica di garante, in tal modo non confrontandosi con le ragioni individuate dai giudici di merito a sostegno della decisione impugnata.
5. Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Segue, altresì, la condanna dei ricorrenti, in via solidale tra di loro, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che appare congruo liquidare:
- quanto a C.C., in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori M.M. e N.N., in Euro quattromilaottocento oltre accessori come per legge;
- quanto a E.E., D.D. e F.F., in Euro quattromilaottocento, oltre accessori come per legge.
La parte civile Inali non è intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si è limitata a presentare una memoria in cancelleria con allegata la nota spese, sicché non può essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in suo favore (Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida, quanto a C.C., in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori M.M. e N.N., in Euro quattromilaottocento oltre accessori come per legge, quanto a E.E., D.D. e F.F., in Euro quattromilaottocento, oltre accessori come per legge.
Nulla sulle spese in favore dell'Inail.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2024.
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2024.
